(Allegato-art. 32)
                              Art. 32. 
                    Consiglio di corso di studio 
 
    1. Il consiglio di corso di studio e' composto  dai  docenti  che
svolgono in tale corso il carico didattico e/o  compito  didattico  o
l'incarico di docenza per l'anno accademico di riferimento e  da  una
rappresentanza degli studenti appartenenti al  corso  di  studio,  in
numero e in conformita' ad apposito regolamento di funzionamento. 
    2. Il consiglio del corso di studio: 
      a. propone alla struttura didattica competente, il  regolamento
didattico del corso di studio; 
      b. propone alla struttura didattica competente,  le  variazioni
dell'ordinamento del corso di studio; 
      c. cura la coerenza dei programmi di insegnamento con l'offerta
formativa prevista nel regolamento didattico, verificando l'efficacia
degli  insegnamenti  svolti  e  intraprende  le   azioni   correttive
necessarie, anche tenendo conto dei risultati delle  attivita'  della
commissione paritetica; 
      d. propone alla struttura didattica competente,  l'approvazione
dei piani di studio individuali e delle attivita'  didattiche  svolte
nell'ambito di accordi di cooperazione  comunitari  e  internazionali
relativi agli studenti del corso di studio. 
    3. Il coordinatore del corso di studio e' un  docente  di  ruolo,
eletto dai componenti di tale corso; resta in carica per un triennio,
durante il  quale  deve  mantenere  il  carico  didattico  principale
nell'ambito dello stesso corso di studio. Il mandato del coordinatore
e' rinnovabile una sola volta consecutivamente. 
    4. Il coordinatore, in particolare: 
      a. convoca,  con  frequenza  non  inferiore  a  una  volta  per
semestre, e presiede il  consiglio  di  corso  di  studio,  curandone
l'ordine del giorno e dando esecutivita' alle relative deliberazioni; 
      b. vigila sulle attivita' didattiche che fanno capo al corso di
studio; 
      c. svolge funzioni di raccordo con il dipartimento  (o  scuola,
se attivata) cui afferisce il corso di studio e  con  i  dipartimenti
coinvolti nella attivita' didattica. 
    5. Il coordinatore  puo'  designare  un  vicario,  scelto  tra  i
docenti  afferenti  al  corso   di   studio,   che   lo   sostituisce
nell'esercizio delle sue funzioni in caso di assenza o impedimento.