Art. 32. Consiglio di corso di studio 1. Il consiglio di corso di studio e' composto dai docenti che svolgono in tale corso il carico didattico e/o compito didattico o l'incarico di docenza per l'anno accademico di riferimento e da una rappresentanza degli studenti appartenenti al corso di studio, in numero e in conformita' ad apposito regolamento di funzionamento. 2. Il consiglio del corso di studio: a. propone alla struttura didattica competente, il regolamento didattico del corso di studio; b. propone alla struttura didattica competente, le variazioni dell'ordinamento del corso di studio; c. cura la coerenza dei programmi di insegnamento con l'offerta formativa prevista nel regolamento didattico, verificando l'efficacia degli insegnamenti svolti e intraprende le azioni correttive necessarie, anche tenendo conto dei risultati delle attivita' della commissione paritetica; d. propone alla struttura didattica competente, l'approvazione dei piani di studio individuali e delle attivita' didattiche svolte nell'ambito di accordi di cooperazione comunitari e internazionali relativi agli studenti del corso di studio. 3. Il coordinatore del corso di studio e' un docente di ruolo, eletto dai componenti di tale corso; resta in carica per un triennio, durante il quale deve mantenere il carico didattico principale nell'ambito dello stesso corso di studio. Il mandato del coordinatore e' rinnovabile una sola volta consecutivamente. 4. Il coordinatore, in particolare: a. convoca, con frequenza non inferiore a una volta per semestre, e presiede il consiglio di corso di studio, curandone l'ordine del giorno e dando esecutivita' alle relative deliberazioni; b. vigila sulle attivita' didattiche che fanno capo al corso di studio; c. svolge funzioni di raccordo con il dipartimento (o scuola, se attivata) cui afferisce il corso di studio e con i dipartimenti coinvolti nella attivita' didattica. 5. Il coordinatore puo' designare un vicario, scelto tra i docenti afferenti al corso di studio, che lo sostituisce nell'esercizio delle sue funzioni in caso di assenza o impedimento.