Art. 34. Centri di servizio 1. Possono essere costituiti appositi centri di servizio quali strutture organizzative dedicate alla gestione unitaria, coordinata e programmata delle attivita' amministrative e contabili di supporto alla didattica, alla ricerca, al trasferimento delle conoscenze, al placement, che interessino l'Ateneo nel suo complesso ovvero piu' dipartimenti. 2. Tali centri sono privi di autonomia finanziaria e di spesa e dispongono degli spazi, delle strutture e del personale tecnico-amministrativo occorrenti al proprio funzionamento. Possono inoltre essere articolati in unita' organizzative di secondo e terzo livello. 3. Le norme per l'istituzione, l'attivazione, l'organizzazione, il funzionamento e la disattivazione di tali centri sono contenute nel regolamento di Ateneo e nel regolamento di amministrazione e contabilita'.