(Allegato-art. 34)
                              Art. 34. 
                         Centri di servizio 
 
    1. Possono essere costituiti appositi centri  di  servizio  quali
strutture organizzative dedicate alla gestione unitaria, coordinata e
programmata delle attivita' amministrative e  contabili  di  supporto
alla didattica, alla ricerca, al trasferimento delle  conoscenze,  al
placement, che interessino l'Ateneo nel  suo  complesso  ovvero  piu'
dipartimenti. 
    2. Tali centri sono privi di autonomia finanziaria e di  spesa  e
dispongono   degli   spazi,   delle   strutture   e   del   personale
tecnico-amministrativo occorrenti al proprio  funzionamento.  Possono
inoltre essere articolati in unita' organizzative di secondo e  terzo
livello. 
    3. Le norme per l'istituzione,  l'attivazione,  l'organizzazione,
il funzionamento e la disattivazione di tali  centri  sono  contenute
nel regolamento di Ateneo e  nel  regolamento  di  amministrazione  e
contabilita'.