(Allegato-art. 37)
                              Art. 37. 
                          Commissione etica 
 
    1. La commissione etica e' l'organo con funzioni  consultive,  di
ricerca e controllo, in merito all'applicazione e al  rispetto  delle
norme e dei principi contenuti nel codice etico e di comportamento da
parte della comunita' universitaria. 
    2. La commissione etica: 
      a. accerta, su segnalazione, le violazioni del codice  etico  e
di  comportamento  e  favorisce,  ove  possibile,   la   composizione
amichevole di eventuali controversie; 
      b. qualora la commissione ritenga che la violazione del  codice
etico e di comportamento rientri nelle competenze del Comitato  unico
di garanzia o del collegio di disciplina, trasmette a essi la pratica
e la documentazione; 
      c.  negli  altri  casi,  la  commissione  propone  al   rettore
l'irrogazione delle sanzioni nei confronti degli inadempienti. 
    3. La commissione etica e' composta da tre docenti, un componente
del personale dirigente, tecnico, amministrativo e bibliotecario, uno
studente. I componenti di tale commissione sono nominati con  decreto
rettorale, su designazione del senato accademico nell'ambito  di  una
rosa  di  nominativi  proposti  dal  rettore,  ad   eccezione   della
rappresentanza  degli  studenti,  designata   dal   consiglio   degli
studenti. Collabora con la commissione un funzionario amministrativo,
senza diritto di voto. 
    4. Gli atti della commissione  etica  devono  essere  motivati  e
l'accesso a essi deve rispettare le norme vigenti relative agli  atti
amministrativi e al diritto alla riservatezza delle persone.