(Allegato-art. 38)
                              Art. 38. 
                         Scuola di dottorato 
 
    1, La Scuola di dottorato ha lo scopo di promuovere,  organizzare
e coordinare le attivita' formative relative ai corsi di dottorato di
ricerca a essa afferenti. 
    2. Sono organi della Scuola  di  dottorato:  il  consiglio  e  il
direttore. 
    3. Il consiglio ha i seguenti compiti: 
      a. designare il direttore della Scuola; 
      b. definire le linee programmatiche, anche su base pluriennale,
delle attivita' dei corsi di dottorato; 
      c.  promuovere  gli  aspetti  culturali  delle   attivita'   di
collaborazione di didattica  e  di  ricerca  con  Universita',  enti,
istituzioni e centri di ricerca nazionali e internazionali e  aziende
pubbliche e private; proporre al senato accademico il numero di posti
per l'attivazione annuale dei corsi di dottorato; 
      d. coordinare le proposte dei dipartimenti in ordine al rinnovo
e/o l'istituzione di nuovi corsi di dottorato; 
      e. definire,  per  ciascun  corso  di  dottorato,  i  requisiti
scientifici richiesti per  far  parte  del  collegio  dei  docenti  e
proporre al senato eventuali modifiche  riguardanti  la  composizione
del collegio stesso; 
      f. approvare la relazione finale  delle  attivita'  di  ciascun
ciclo di dottorato; 
      g. preparare una relazione annuale sulle attivita' della Scuola
e dei dottorati da presentare al senato accademico; 
      h. presentare al  consiglio  di  amministrazione  richieste  di
finanziamenti  per  lo  svolgimento  delle  attivita'  dei  corsi  di
dottorato. 
    4. Il consiglio della Scuola e' costituito: 
      a. da tre a cinque professori universitari, di cui  almeno  uno
in settori di  base,  anche  esterni  al  Politecnico,  nominati  dal
rettore  su  designazione   del   senato   accademico,   notoriamente
qualificati per la rilevanza dell'attivita' scientifica; 
      b. dai coordinatori  dei  collegi  dei  docenti  dei  corsi  di
dottorato di ricerca con sede amministrativa presso  il  Politecnico,
afferenti alla Scuola; 
      c. da due rappresentanti degli iscritti ai corsi  di  dottorato
di ricerca presso il Politecnico, eletti con modalita'  definite  dal
regolamento per le elezioni generali studentesche. 
    5. Il mandato dei componenti  del  consiglio  dura  tre  anni.  I
coordinatori possono essere sostituiti da un componente del  collegio
dei docenti nelle riunioni del consiglio, senza diritto di voto. 
    6. Il consiglio puo' invitare alle sue adunanze, senza diritto di
voto, rappresentanti di enti di ricerca, enti territoriali, strutture
produttive e  associazioni  che  concorrono  al  finanziamento  delle
attivita' della Scuola, su designazione degli enti stessi. 
    7. Il direttore della Scuola  di  dottorato  e'  il  responsabile
della Scuola, ne indirizza le attivita', la rappresenta e presiede il
consiglio della Scuola. Il direttore  e'  nominato  dal  rettore,  su
indicazione del consiglio della Scuola, tra i  professori  componenti
del consiglio stesso, che non siano coordinatori di dottorato; il suo
mandato dura tre anni ed e' rinnovabile una sola volta. Il  direttore
designa tra i professori del consiglio della Scuola un  vicario,  che
lo sostituisce nelle sue funzioni in caso di assenza o impedimento. 
    8. Il funzionamento della Scuola  di  dottorato  e'  definito  da
apposito regolamento, approvato dal senato accademico.