Art. 38. Scuola di dottorato 1, La Scuola di dottorato ha lo scopo di promuovere, organizzare e coordinare le attivita' formative relative ai corsi di dottorato di ricerca a essa afferenti. 2. Sono organi della Scuola di dottorato: il consiglio e il direttore. 3. Il consiglio ha i seguenti compiti: a. designare il direttore della Scuola; b. definire le linee programmatiche, anche su base pluriennale, delle attivita' dei corsi di dottorato; c. promuovere gli aspetti culturali delle attivita' di collaborazione di didattica e di ricerca con Universita', enti, istituzioni e centri di ricerca nazionali e internazionali e aziende pubbliche e private; proporre al senato accademico il numero di posti per l'attivazione annuale dei corsi di dottorato; d. coordinare le proposte dei dipartimenti in ordine al rinnovo e/o l'istituzione di nuovi corsi di dottorato; e. definire, per ciascun corso di dottorato, i requisiti scientifici richiesti per far parte del collegio dei docenti e proporre al senato eventuali modifiche riguardanti la composizione del collegio stesso; f. approvare la relazione finale delle attivita' di ciascun ciclo di dottorato; g. preparare una relazione annuale sulle attivita' della Scuola e dei dottorati da presentare al senato accademico; h. presentare al consiglio di amministrazione richieste di finanziamenti per lo svolgimento delle attivita' dei corsi di dottorato. 4. Il consiglio della Scuola e' costituito: a. da tre a cinque professori universitari, di cui almeno uno in settori di base, anche esterni al Politecnico, nominati dal rettore su designazione del senato accademico, notoriamente qualificati per la rilevanza dell'attivita' scientifica; b. dai coordinatori dei collegi dei docenti dei corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso il Politecnico, afferenti alla Scuola; c. da due rappresentanti degli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca presso il Politecnico, eletti con modalita' definite dal regolamento per le elezioni generali studentesche. 5. Il mandato dei componenti del consiglio dura tre anni. I coordinatori possono essere sostituiti da un componente del collegio dei docenti nelle riunioni del consiglio, senza diritto di voto. 6. Il consiglio puo' invitare alle sue adunanze, senza diritto di voto, rappresentanti di enti di ricerca, enti territoriali, strutture produttive e associazioni che concorrono al finanziamento delle attivita' della Scuola, su designazione degli enti stessi. 7. Il direttore della Scuola di dottorato e' il responsabile della Scuola, ne indirizza le attivita', la rappresenta e presiede il consiglio della Scuola. Il direttore e' nominato dal rettore, su indicazione del consiglio della Scuola, tra i professori componenti del consiglio stesso, che non siano coordinatori di dottorato; il suo mandato dura tre anni ed e' rinnovabile una sola volta. Il direttore designa tra i professori del consiglio della Scuola un vicario, che lo sostituisce nelle sue funzioni in caso di assenza o impedimento. 8. Il funzionamento della Scuola di dottorato e' definito da apposito regolamento, approvato dal senato accademico.