(Allegato-art. 39)
                              Art. 39. 
                    Centro linguistico di Ateneo 
 
    1. Il centro linguistico di Ateneo svolge attivita' di formazione
linguistica, di elaborazione e diffusione  di  materiali  linguistici
per l'apprendimento delle lingue, nonche' di supporto  alla  verifica
degli obblighi formativi relativi all'accertamento  della  conoscenza
delle lingue. 
    2. Il centro, di  concerto  con  le  strutture  didattiche  e  di
ricerca  interessate,  offre  altresi'  a  utenti  esterni  corsi  di
formazione nelle lingue straniere o nella lingua italiana come lingua
straniera. 
    3. Il presidente del centro e' designato dal senato accademico su
proposta del rettore. 
    4. Le modalita' di funzionamento e di assegnazione  di  personale
del centro sono  regolate  da  apposito  regolamento,  approvato  dal
senato accademico sentito il consiglio di amministrazione.