Art. 39. Centro linguistico di Ateneo 1. Il centro linguistico di Ateneo svolge attivita' di formazione linguistica, di elaborazione e diffusione di materiali linguistici per l'apprendimento delle lingue, nonche' di supporto alla verifica degli obblighi formativi relativi all'accertamento della conoscenza delle lingue. 2. Il centro, di concerto con le strutture didattiche e di ricerca interessate, offre altresi' a utenti esterni corsi di formazione nelle lingue straniere o nella lingua italiana come lingua straniera. 3. Il presidente del centro e' designato dal senato accademico su proposta del rettore. 4. Le modalita' di funzionamento e di assegnazione di personale del centro sono regolate da apposito regolamento, approvato dal senato accademico sentito il consiglio di amministrazione.