(Allegato-art. 40)
                              Art. 40. 
                       Attivita' universitaria 
 
    1. L'attivita' universitaria si espleta  attraverso  le  funzioni
istituzionali di didattica, di ricerca e di attivita' di servizio. In
particolare, il Politecnico: 
      a. organizza le attivita' didattiche nel rispetto dei  principi
espressi nell'art. 1; 
      b. rilascia, in attuazione delle norme vigenti  in  materia  di
ordinamenti didattici universitari, i titoli di studio  previsti  per
legge e previsti nel regolamento didattico di Ateneo; 
      c. istituisce e organizza servizi didattici  integrativi  quali
l'orientamento, il tutorato e le attivita' culturali e di formazione,
ivi comprese le attivita' promosse dagli studenti; 
      d. attiva servizi finalizzati  all'inserimento  nel  mondo  del
lavoro; 
      e.  realizza  ogni  altra  attivita'  didattica  prevista   dal
regolamento didattico di Ateneo. 
    2.  Fatto  salvo  quanto  diversamente  disposto  per  soddisfare
vincoli di carattere nazionale, l'anno accademico del Politecnico  ha
inizio il primo ottobre. 
    3. Il Politecnico, nell'ambito delle  proprie  finalita',  svolge
l'attivita' di ricerca scientifica secondo i principi espressi  negli
articoli 1 e 3. 
    4. Il Politecnico svolge attivita' di  servizio  per  istituzioni
pubbliche e private, per imprese e altre forze produttive  in  quanto
strumento di diffusione e valorizzazione dei risultati della  ricerca
scientifica, nonche' occasione  di  arricchimento  delle  conoscenze.
Svolge in particolare: 
      a. attivita' orientata alla formazione culturale delle  entita'
operanti sul territorio; 
      b. attivita' di trasferimento tecnologico destinata a  supporto
della  produzione  e  della  gestione  delle  risorse  e   protezione
dell'ambiente; 
      c. attivita' di studio e di indirizzo  per  una  progettualita'
avanzata, a supporto delle istituzioni che operano sul territorio,  e
mirata alla qualita' e alla bellezza del territorio. 
    5. L'attivita' universitaria complessivamente svolta  rappresenta
un elemento di valutazione nella ripartizione di spazi, attrezzature,
personale e  mezzi  finanziari  sulla  base  dei  principi  stabiliti
nell'art. 1.