Art. 40. Attivita' universitaria 1. L'attivita' universitaria si espleta attraverso le funzioni istituzionali di didattica, di ricerca e di attivita' di servizio. In particolare, il Politecnico: a. organizza le attivita' didattiche nel rispetto dei principi espressi nell'art. 1; b. rilascia, in attuazione delle norme vigenti in materia di ordinamenti didattici universitari, i titoli di studio previsti per legge e previsti nel regolamento didattico di Ateneo; c. istituisce e organizza servizi didattici integrativi quali l'orientamento, il tutorato e le attivita' culturali e di formazione, ivi comprese le attivita' promosse dagli studenti; d. attiva servizi finalizzati all'inserimento nel mondo del lavoro; e. realizza ogni altra attivita' didattica prevista dal regolamento didattico di Ateneo. 2. Fatto salvo quanto diversamente disposto per soddisfare vincoli di carattere nazionale, l'anno accademico del Politecnico ha inizio il primo ottobre. 3. Il Politecnico, nell'ambito delle proprie finalita', svolge l'attivita' di ricerca scientifica secondo i principi espressi negli articoli 1 e 3. 4. Il Politecnico svolge attivita' di servizio per istituzioni pubbliche e private, per imprese e altre forze produttive in quanto strumento di diffusione e valorizzazione dei risultati della ricerca scientifica, nonche' occasione di arricchimento delle conoscenze. Svolge in particolare: a. attivita' orientata alla formazione culturale delle entita' operanti sul territorio; b. attivita' di trasferimento tecnologico destinata a supporto della produzione e della gestione delle risorse e protezione dell'ambiente; c. attivita' di studio e di indirizzo per una progettualita' avanzata, a supporto delle istituzioni che operano sul territorio, e mirata alla qualita' e alla bellezza del territorio. 5. L'attivita' universitaria complessivamente svolta rappresenta un elemento di valutazione nella ripartizione di spazi, attrezzature, personale e mezzi finanziari sulla base dei principi stabiliti nell'art. 1.