Art. 41. Capacita' giuridica 1. Nell'esercizio della propria capacita' giuridica e con le modalita' previste dal regolamento di amministrazione e contabilita' e dalle norme vigenti, il Politecnico puo', in particolare: a. effettuare acquisti o alienazioni e accettare eredita' e donazioni di qualsiasi natura e valore, senza autorizzazione governativa; b. concludere transazioni in qualunque campo e per qualsiasi importo; c. concludere accordi con altri enti per lo svolgimento in collaborazione di attivita' istituzionali di interesse comune; d. stipulare contratti che prevedono la concessione di fideiussione e il pagamento di penalita' di ammontare massimo definito, nei limiti fissati dal regolamento di amministrazione e contabilita'; e. svolgere contrattazione attiva.