(Allegato-art. 41)
                              Art. 41. 
                         Capacita' giuridica 
 
    1. Nell'esercizio della propria  capacita'  giuridica  e  con  le
modalita' previste dal regolamento di amministrazione e  contabilita'
e dalle norme vigenti, il Politecnico puo', in particolare: 
      a. effettuare acquisti o alienazioni  e  accettare  eredita'  e
donazioni  di  qualsiasi  natura  e  valore,   senza   autorizzazione
governativa; 
      b. concludere transazioni in qualunque campo  e  per  qualsiasi
importo; 
      c. concludere accordi con altri  enti  per  lo  svolgimento  in
collaborazione di attivita' istituzionali di interesse comune; 
      d.  stipulare  contratti  che  prevedono  la   concessione   di
fideiussione  e  il  pagamento  di  penalita'  di  ammontare  massimo
definito, nei limiti fissati dal  regolamento  di  amministrazione  e
contabilita'; 
      e. svolgere contrattazione attiva.