Art. 43. Partecipazione a organismi pubblici e privati 1. Il Politecnico puo' partecipare a societa' o altre forme associative di diritto pubblico o privato per lo svolgimento di attivita' strumentali alle attivita' didattiche e di ricerca o comunque utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali, anche con conferimenti in denaro e in conformita' alla legislazione vigente (decreto legislativo n. 175/2016). 2. La partecipazione di cui al comma 1, in conformita' ai principi generali, e' deliberata dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, accertata la disponibilita' delle strutture interessate alle attivita' previste. 3. La partecipazione del Politecnico deve comunque conformarsi ai seguenti principi: a. preventivo riconoscimento, da parte del senato accademico, dell'interesse scientifico della partecipazione da parte del Politecnico; b. disponibilita' delle risorse finanziarie, strumentali e logistiche richieste; c. destinazione degli eventuali utili spettanti al Politecnico a reinvestimenti per finalita' di carattere scientifico; d. devoluzione, al momento della cessazione, di ogni elemento attivo a iniziative di ricerca; e. intangibilita' del patrimonio del Politecnico da parte dei creditori dell'organismo associativo; f. gestione amministrativa della struttura associativa ispirata a criteri di legalita' e trasparenza in analogia alla gestione amministrativo-contabile del Politecnico; g. predisposizione di relazioni periodiche sull'attivita' svolta da cui deve risultare il grado di raggiungimento degli obiettivi e pubblicita' dei risultati. 4. Per il raggiungimento delle proprie finalita' istituzionali, il Politecnico puo' inoltre: a. intrattenere rapporti con soggetti pubblici e privati anche attraverso partecipazioni, contratti, convenzioni e consulenze; b. costituire centri e servizi, anche interuniversitari, e intrattenere collaborazioni nell'ambito della ricerca, della didattica e di altre attivita' culturali; c. istituire organismi per promuovere l'identificazione e il riconoscimento internazionale di specifici ambiti disciplinari o tematici; d. promuovere e partecipare a consorzi con altre universita' e organizzazioni pubbliche e private; e. costituire o partecipare a societa' per azioni, societa' a responsabilita' limitata o ad altre forme associative di diritto privato con personalita' giuridica e dotate di autonomia patrimoniale perfetta, per la progettazione e l'esecuzione di programmi di formazione e di ricerca finalizzati allo sviluppo e al trasferimento scientifico e tecnologico, nonche' per lo svolgimento di altre attivita' strumentali alla didattica e alla ricerca o comunque strettamente necessarie per il conseguimento dei propri fini istituzionali. 5. Nessun onere finanziario o obbligo di versamento ulteriore rispetto a quanto deliberato dagli organi competenti in relazione alle attivita' di cui al comma 3 puo' essere assunto o gravare sull'Ateneo, anche nel caso in cui sia necessario procedere al ripiano di eventuali perdite. 6. Per lo svolgimento delle attivita' strumentali, di supporto alla didattica e alla ricerca anche al fine di realizzare l'acquisizione di beni e servizi alle migliori condizioni, il Politecnico puo' avvalersi, in qualita' di ente di riferimento, di una fondazione universitaria di diritto privato partecipata da enti, associazioni e imprese, in conformita' al decreto del Presidente della Repubblica n. 254/2001. Con deliberazione del senato accademico e del consiglio di amministrazione, il Politecnico puo' conferire a tale fondazione attivita' e beni, nell'osservanza del criterio di strumentalita' rispetto alle funzioni istituzionali che rimangono prerogativa dell'Ateneo. La fondazione e' disciplinata da apposito statuto, la cui approvazione, nonche' le cui modifiche o integrazioni sono deliberate dal consiglio di amministrazione dell'Ateneo, su proposta del senato accademico. 7. Il Politecnico opera nel campo della formazione culturale e professionale con l'erogazione di corsi o seminari di alta formazione, di perfezionamento, di aggiornamento e di cultura generale, anche attraverso la collaborazione con imprese, istituzioni, enti territoriali e soggetti del terzo settore. 8. Il Politecnico promuove la costituzione e l'adesione a societa' di spin-off e di star-up, ai sensi degli articoli 2 e 3, decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e dell'art. 6, comma 9, legge 30 dicembre 2010, n. 240. 9. La partecipazione del Politecnico puo' essere costituita dal comodato di beni, mezzi o strutture, nel rispetto dei principi generali enunciati nel presente statuto. 10. La licenza onerosa o gratuita del marchio, a titolo di locazione o di conferimento in societa' o di merchandising, ferma in ogni caso la salvaguardia del prestigio dell'Ateneo, deve essere oggetto di apposita autorizzazione da parte del consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico.