(Allegato-art. 43)
                              Art. 43. 
            Partecipazione a organismi pubblici e privati 
 
    1. Il Politecnico puo'  partecipare  a  societa'  o  altre  forme
associative di diritto pubblico  o  privato  per  lo  svolgimento  di
attivita' strumentali  alle  attivita'  didattiche  e  di  ricerca  o
comunque utili per il conseguimento dei  propri  fini  istituzionali,
anche con conferimenti in denaro e in conformita'  alla  legislazione
vigente (decreto legislativo n. 175/2016). 
    2. La partecipazione  di  cui  al  comma  1,  in  conformita'  ai
principi generali, e' deliberata dal  consiglio  di  amministrazione,
sentito il  senato  accademico,  accertata  la  disponibilita'  delle
strutture interessate alle attivita' previste. 
    3. La partecipazione del Politecnico deve comunque conformarsi ai
seguenti principi: 
      a. preventivo riconoscimento, da parte del  senato  accademico,
dell'interesse  scientifico  della  partecipazione   da   parte   del
Politecnico; 
      b. disponibilita'  delle  risorse  finanziarie,  strumentali  e
logistiche richieste; 
      c. destinazione degli eventuali utili spettanti al  Politecnico
a reinvestimenti per finalita' di carattere scientifico; 
      d. devoluzione, al momento della cessazione, di  ogni  elemento
attivo a iniziative di ricerca; 
      e. intangibilita' del patrimonio del Politecnico da  parte  dei
creditori dell'organismo associativo; 
      f. gestione amministrativa della struttura associativa ispirata
a criteri di  legalita'  e  trasparenza  in  analogia  alla  gestione
amministrativo-contabile del Politecnico; 
      g.  predisposizione  di  relazioni  periodiche   sull'attivita'
svolta da  cui  deve  risultare  il  grado  di  raggiungimento  degli
obiettivi e pubblicita' dei risultati. 
    4. Per il raggiungimento delle proprie  finalita'  istituzionali,
il Politecnico puo' inoltre: 
      a. intrattenere rapporti con soggetti pubblici e privati  anche
attraverso partecipazioni, contratti, convenzioni e consulenze; 
      b. costituire centri  e  servizi,  anche  interuniversitari,  e
intrattenere  collaborazioni   nell'ambito   della   ricerca,   della
didattica e di altre attivita' culturali; 
      c. istituire organismi per promuovere  l'identificazione  e  il
riconoscimento internazionale  di  specifici  ambiti  disciplinari  o
tematici; 
      d. promuovere e partecipare a consorzi con altre universita'  e
organizzazioni pubbliche e private; 
      e. costituire o partecipare a societa' per azioni,  societa'  a
responsabilita' limitata o ad  altre  forme  associative  di  diritto
privato con personalita' giuridica e dotate di autonomia patrimoniale
perfetta,  per  la  progettazione  e  l'esecuzione  di  programmi  di
formazione e di ricerca finalizzati allo sviluppo e al  trasferimento
scientifico e  tecnologico,  nonche'  per  lo  svolgimento  di  altre
attivita' strumentali  alla  didattica  e  alla  ricerca  o  comunque
strettamente  necessarie  per  il  conseguimento  dei   propri   fini
istituzionali. 
    5. Nessun onere finanziario o  obbligo  di  versamento  ulteriore
rispetto a quanto deliberato dagli  organi  competenti  in  relazione
alle attivita' di cui al  comma  3  puo'  essere  assunto  o  gravare
sull'Ateneo, anche nel  caso  in  cui  sia  necessario  procedere  al
ripiano di eventuali perdite. 
    6. Per lo svolgimento delle attivita'  strumentali,  di  supporto
alla  didattica  e  alla  ricerca  anche  al   fine   di   realizzare
l'acquisizione  di  beni  e  servizi  alle  migliori  condizioni,  il
Politecnico puo' avvalersi, in qualita' di ente  di  riferimento,  di
una fondazione universitaria di diritto privato partecipata da  enti,
associazioni e imprese, in  conformita'  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 254/2001. Con deliberazione del senato accademico
e del consiglio di amministrazione, il Politecnico puo'  conferire  a
tale fondazione attivita' e beni,  nell'osservanza  del  criterio  di
strumentalita' rispetto alle  funzioni  istituzionali  che  rimangono
prerogativa dell'Ateneo. La fondazione e'  disciplinata  da  apposito
statuto, la cui approvazione, nonche' le cui modifiche o integrazioni
sono deliberate dal  consiglio  di  amministrazione  dell'Ateneo,  su
proposta del senato accademico. 
    7. Il Politecnico opera nel campo della  formazione  culturale  e
professionale  con  l'erogazione  di  corsi  o   seminari   di   alta
formazione,  di  perfezionamento,  di  aggiornamento  e  di   cultura
generale,   anche   attraverso   la   collaborazione   con   imprese,
istituzioni, enti territoriali e soggetti del terzo settore. 
    8.  Il  Politecnico  promuove  la  costituzione  e  l'adesione  a
societa' di spin-off e di star-up, ai sensi degli  articoli  2  e  3,
decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e dell'art.  6,  comma  9,
legge 30 dicembre 2010, n. 240. 
    9. La partecipazione del Politecnico puo' essere  costituita  dal
comodato di beni,  mezzi  o  strutture,  nel  rispetto  dei  principi
generali enunciati nel presente statuto. 
    10. La licenza onerosa  o  gratuita  del  marchio,  a  titolo  di
locazione o di conferimento in societa' o di merchandising, ferma  in
ogni caso la salvaguardia  del  prestigio  dell'Ateneo,  deve  essere
oggetto  di  apposita  autorizzazione  da  parte  del  consiglio   di
amministrazione, sentito il senato accademico.