Art. 45. Norme elettive generali 1. Sono cariche collegiali: i componenti del consiglio di amministrazione, del senato accademico, del collegio dei revisori dei conti, del nucleo di valutazione e del collegio di disciplina. 2. Sono cariche monocratiche: il rettore, il prorettore vicario, i direttori di dipartimento, i direttori delle Scuole - ivi compresa la Scuola di dottorato - ove istituite, i presidenti dei centri interdipartimentali, i coordinatori dei corsi di dottorato e dei master, i direttori e i presidenti delle Scuole di specializzazione. 3. I mandati di tutte le cariche e le rappresentanze durano tre anni accademici, a eccezione del rettore che dura in carica sei anni e della componente studentesca che viene rinnovata ogni due anni. Tutti i mandati hanno di norma inizio con l'anno accademico del Politecnico. 4. I componenti degli organi di governo del Politecnico decadono dalla carica se assenti piu' di due volte consecutive o complessivamente piu' di cinque volte nell'anno alle sedute dell'organo di cui sono componenti. Le assenze non sono computate ai fini della decadenza se adeguatamente motivate. 5. Tutti i soggetti eletti o designati per le cariche previste nel presente statuto, sono nominati con decreto rettorale. 6. Le elezioni e le designazioni per tutte le cariche devono essere effettuate nel periodo intercorrente dal primo febbraio al trenta giugno dell'anno accademico di scadenza; le relative procedure sono indette nel seguente ordine temporale: rettore, consiglio di amministrazione, direttori di dipartimento, senato accademico. 7. La sostituzione e l'integrazione delle rappresentanze elettive in tutti gli organi e strutture del Politecnico e' disciplinata dal regolamento elettorale. Nei casi di cariche monocratiche, il decano competente svolgera' le funzioni di supplenza nel periodo di vacanza sino all'insediamento dei nuovi rappresentanti. 8. Nella definizione dell'elettorato attivo e passivo delle cariche collegiali e monocratiche, i docenti nei ruoli a esaurimento sono equiparati ai ricercatori a tempo indeterminato. 9. Nei casi non espressamente previsti dallo statuto si applicano le procedure elettorali valide per le elezioni delle rappresentanze in senato accademico.