(Allegato-art. 45)
                              Art. 45. 
                       Norme elettive generali 
 
    1.  Sono  cariche  collegiali:  i  componenti  del  consiglio  di
amministrazione, del senato accademico, del collegio dei revisori dei
conti, del nucleo di valutazione e del collegio di disciplina. 
    2. Sono cariche monocratiche: il rettore, il prorettore  vicario,
i direttori di dipartimento, i direttori delle Scuole - ivi  compresa
la Scuola di dottorato -  ove  istituite,  i  presidenti  dei  centri
interdipartimentali, i coordinatori dei  corsi  di  dottorato  e  dei
master, i direttori e i presidenti delle Scuole di specializzazione. 
    3. I mandati di tutte le cariche e le rappresentanze  durano  tre
anni accademici, a eccezione del rettore che dura in carica sei  anni
e della componente studentesca che viene  rinnovata  ogni  due  anni.
Tutti i mandati hanno di  norma  inizio  con  l'anno  accademico  del
Politecnico. 
    4. I componenti degli organi di governo del Politecnico  decadono
dalla  carica  se  assenti  piu'   di   due   volte   consecutive   o
complessivamente  piu'  di  cinque  volte   nell'anno   alle   sedute
dell'organo di cui sono componenti. Le assenze non sono computate  ai
fini della decadenza se adeguatamente motivate. 
    5. Tutti i soggetti eletti o designati per  le  cariche  previste
nel presente statuto, sono nominati con decreto rettorale. 
    6. Le elezioni e le designazioni  per  tutte  le  cariche  devono
essere effettuate nel periodo intercorrente  dal  primo  febbraio  al
trenta giugno dell'anno accademico di scadenza; le relative procedure
sono indette nel seguente ordine  temporale:  rettore,  consiglio  di
amministrazione, direttori di dipartimento, senato accademico. 
    7. La sostituzione e l'integrazione delle rappresentanze elettive
in tutti gli organi e strutture del Politecnico e'  disciplinata  dal
regolamento elettorale. Nei casi di cariche monocratiche,  il  decano
competente svolgera' le funzioni di supplenza nel periodo di  vacanza
sino all'insediamento dei nuovi rappresentanti. 
    8. Nella  definizione  dell'elettorato  attivo  e  passivo  delle
cariche collegiali e monocratiche, i docenti nei ruoli a  esaurimento
sono equiparati ai ricercatori a tempo indeterminato. 
    9. Nei casi non espressamente previsti dallo statuto si applicano
le procedure elettorali valide per le elezioni  delle  rappresentanze
in senato accademico.