Art. 46. Incompatibilita', divieti e rinnovi 1. I componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione non possono: a. ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il rettore, limitatamente al senato accademico e al consiglio di amministrazione e, per i direttori di dipartimento, limitatamente allo stesso senato qualora vi risultino eletti; b. ricoprire la carica di direttore o presidente, ovvero consigliere di amministrazione di Scuole di specializzazione. 2. I componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione, durante il loro mandato, non possono, altresi': a. ricoprire la carica di rettore, ovvero di componente del consiglio di amministrazione, del senato accademico, del nucleo di valutazione o del collegio dei revisori dei conti in altri atenei italiani, statali, non statali o telematici; b. svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attivita' universitarie nel Ministero competente per l'universita' e la ricerca e nell'ANVUR; c. rivestire alcun incarico di natura politica; d. assumere cariche direttive o amministrative nelle societa' aventi caratteristiche di spin-off o start-up universitari. 3. Nessun dipendente del Politecnico puo' far parte del collegio dei revisori dei conti. 4. Tutte le cariche di cui al presente statuto, fatta eccezione per quella del rettore, possono essere consecutivamente rinnovate per una sola volta. 5. Il personale docente, tecnico, amministrativo e bibliotecario, e gli studenti che siano stati oggetto di sanzione disciplinare superiore alla lettera di richiamo, per violazione del codice etico e di comportamento, ovvero per provvedimenti del collegio di disciplina di cui all'art. 17, comma 4, decadono dalla carica.