(Allegato-art. 46)
                              Art. 46. 
                 Incompatibilita', divieti e rinnovi 
 
    1.  I  componenti  del  senato  accademico  e  del  consiglio  di
amministrazione non possono: 
      a. ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per  il
rettore,  limitatamente  al  senato  accademico  e  al  consiglio  di
amministrazione e, per i  direttori  di  dipartimento,  limitatamente
allo stesso senato qualora vi risultino eletti; 
      b. ricoprire  la  carica  di  direttore  o  presidente,  ovvero
consigliere di amministrazione di Scuole di specializzazione. 
    2.  I  componenti  del  senato  accademico  e  del  consiglio  di
amministrazione, durante il loro mandato, non possono, altresi': 
      a. ricoprire la carica di rettore,  ovvero  di  componente  del
consiglio di amministrazione, del senato accademico,  del  nucleo  di
valutazione o del collegio dei revisori dei  conti  in  altri  atenei
italiani, statali, non statali o telematici; 
      b.  svolgere  funzioni   inerenti   alla   programmazione,   al
finanziamento e alla valutazione delle  attivita'  universitarie  nel
Ministero competente per l'universita' e la ricerca e nell'ANVUR; 
      c. rivestire alcun incarico di natura politica; 
      d. assumere cariche direttive o amministrative  nelle  societa'
aventi caratteristiche di spin-off o start-up universitari. 
    3. Nessun dipendente del Politecnico puo' far parte del  collegio
dei revisori dei conti. 
    4. Tutte le cariche di cui al presente statuto,  fatta  eccezione
per quella del rettore, possono essere consecutivamente rinnovate per
una sola volta. 
    5. Il personale docente, tecnico, amministrativo e bibliotecario,
e gli studenti che  siano  stati  oggetto  di  sanzione  disciplinare
superiore alla lettera di richiamo, per violazione del codice etico e
di comportamento, ovvero per provvedimenti del collegio di disciplina
di cui all'art. 17, comma 4, decadono dalla carica.