Art. 47. Elettorato passivo per le cariche e le rappresentanze 1. L'elettorato passivo per tutte le cariche di cui al presente statuto e' riservato ai docenti in regime di impegno a tempo pieno, che siano in grado di assicurare, prima della data di collocamento a riposo ovvero del termine contrattuale, un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato. 2. L'elettorato passivo per la rappresentanza del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario in tutti gli organi dell'Ateneo e' riservato al personale in grado di assicurare, prima della data di collocamento a riposo, ovvero del termine contrattuale di lavoro, un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato. 3. L'elettorato passivo per la rappresentanza studentesca all'interno di tutti gli organi dell'Ateneo e' riservato agli studenti iscritti; in particolare, l'elettorato passivo degli organi di cui all'art. 2, comma 2, lettera h), legge 30 dicembre 2010, n. 240, e' sottoposto alle prescrizioni ivi contenute. 4. L'elettorato passivo e' precluso a docenti, a personale tecnico, amministrativo e bibliotecario, e a studenti che siano stati oggetto di sanzione disciplinare superiore alla lettera di richiamo del rettore, per violazione del codice etico e di comportamento, ovvero per provvedimenti del collegio di disciplina di cui all'art. 17, comma 4.