(Allegato-art. 47)
                              Art. 47. 
        Elettorato passivo per le cariche e le rappresentanze 
 
    1. L'elettorato passivo per tutte le cariche di cui  al  presente
statuto e' riservato ai docenti in regime di impegno a  tempo  pieno,
che siano in grado di assicurare, prima della data di collocamento  a
riposo ovvero del termine contrattuale, un numero di anni di servizio
almeno pari alla durata del mandato. 
    2. L'elettorato  passivo  per  la  rappresentanza  del  personale
tecnico,  amministrativo  e  bibliotecario  in   tutti   gli   organi
dell'Ateneo e' riservato al personale in grado di  assicurare,  prima
della data di collocamento a riposo, ovvero del termine  contrattuale
di lavoro, un numero di anni di servizio almeno pari alla durata  del
mandato. 
    3.  L'elettorato  passivo  per  la   rappresentanza   studentesca
all'interno  di  tutti  gli  organi  dell'Ateneo  e'  riservato  agli
studenti iscritti; in particolare, l'elettorato passivo degli  organi
di cui all'art. 2, comma 2, lettera h), legge 30  dicembre  2010,  n.
240, e' sottoposto alle prescrizioni ivi contenute. 
    4. L'elettorato  passivo  e'  precluso  a  docenti,  a  personale
tecnico, amministrativo e bibliotecario, e a studenti che siano stati
oggetto di sanzione disciplinare superiore alla lettera  di  richiamo
del rettore, per violazione del  codice  etico  e  di  comportamento,
ovvero per provvedimenti del collegio di disciplina di  cui  all'art.
17, comma 4.