(Allegato-art. 49)
                              Art. 49. 
         Deliberazioni, pareri e convocazioni straordinarie 
 
    1. Le deliberazioni degli organi e delle strutture di Ateneo sono
prese a maggioranza dei presenti, salvo non sia diversamente disposto
dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti di Ateneo.  In  caso  di
parita' prevale il voto del presidente. 
    2. I pareri di competenza dei diversi organi accademici  previsti
dallo statuto e dai regolamenti di Ateneo devono  essere  espressi  e
notificati entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. Decorso
tale   termine,   l'organo   potra'    procedere    indipendentemente
dall'acquisizione del parere. 
    3. Ogni organo deliberante ha il  dovere  di  motivare  decisioni
difformi dal parere  degli  organi  consultivi  che  hanno  titolo  a
esprimerlo. 
    4. Ogni organo collegiale deve essere tempestivamente  convocato,
in via straordinaria, in caso  di  motivata  richiesta  formulata  da
almeno un terzo dei suoi componenti.