Art. 49. Deliberazioni, pareri e convocazioni straordinarie 1. Le deliberazioni degli organi e delle strutture di Ateneo sono prese a maggioranza dei presenti, salvo non sia diversamente disposto dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti di Ateneo. In caso di parita' prevale il voto del presidente. 2. I pareri di competenza dei diversi organi accademici previsti dallo statuto e dai regolamenti di Ateneo devono essere espressi e notificati entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, l'organo potra' procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. 3. Ogni organo deliberante ha il dovere di motivare decisioni difformi dal parere degli organi consultivi che hanno titolo a esprimerlo. 4. Ogni organo collegiale deve essere tempestivamente convocato, in via straordinaria, in caso di motivata richiesta formulata da almeno un terzo dei suoi componenti.