(Allegato-art. 50)
                              Art. 50. 
                   Entrata in vigore dello statuto 
 
    1. Lo statuto, emanato con decreto rettorale, entra in vigore  il
quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
    2. Con l'entrata in vigore del presente statuto cessano di  avere
efficacia le norme emanate con disposizioni regolamentari o con fonti
normative equivalenti o inferiori in contrasto con lo statuto stesso. 
    3.  L'entrata  in  vigore  dello  statuto  comporta   l'immediata
efficacia di tutte le disposizioni statutarie le cui prescrizioni non
sono subordinate all'adozione di apposite disposizioni regolamentari. 
    4. Per quanto non esplicitamente citato nel  presente  statuto  e
nei regolamenti di Ateneo si fa riferimento alle norme vigenti.