Art. 50. Entrata in vigore dello statuto 1. Lo statuto, emanato con decreto rettorale, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Con l'entrata in vigore del presente statuto cessano di avere efficacia le norme emanate con disposizioni regolamentari o con fonti normative equivalenti o inferiori in contrasto con lo statuto stesso. 3. L'entrata in vigore dello statuto comporta l'immediata efficacia di tutte le disposizioni statutarie le cui prescrizioni non sono subordinate all'adozione di apposite disposizioni regolamentari. 4. Per quanto non esplicitamente citato nel presente statuto e nei regolamenti di Ateneo si fa riferimento alle norme vigenti.