(Allegato-art. 53)
                              Art. 53. 
                          Norme transitorie 
 
    1. Il senato accademico,  il  consiglio  di  amministrazione,  il
nucleo di valutazione, il collegio dei revisori dei conti e gli altri
organi collegiali e monocratici elettivi, ivi inclusi i  coordinatori
dei corsi di studio, in carica all'entrata in  vigore  dello  statuto
restano in carica  fino  al  naturale  termine  del  mandato  e  sono
valutati anche i periodi gia'  espletati  nell'Ateneo  alla  data  di
entrata in vigore del presente statuto. 
    2. La norma relativa alla rappresentanza studentesca  nel  senato
accademico, di cui all'art. 12, comma 3, lettera b), entra in  vigore
con il primo mandato successivo a quello di  entrata  in  vigore  del
presente statuto. 
    3. Con l'entrata in vigore del presente statuto  e'  abrogato  lo
statuto approvato con decreto rettorale n. 128/2012.