Art. 53. Norme transitorie 1. Il senato accademico, il consiglio di amministrazione, il nucleo di valutazione, il collegio dei revisori dei conti e gli altri organi collegiali e monocratici elettivi, ivi inclusi i coordinatori dei corsi di studio, in carica all'entrata in vigore dello statuto restano in carica fino al naturale termine del mandato e sono valutati anche i periodi gia' espletati nell'Ateneo alla data di entrata in vigore del presente statuto. 2. La norma relativa alla rappresentanza studentesca nel senato accademico, di cui all'art. 12, comma 3, lettera b), entra in vigore con il primo mandato successivo a quello di entrata in vigore del presente statuto. 3. Con l'entrata in vigore del presente statuto e' abrogato lo statuto approvato con decreto rettorale n. 128/2012.