Art. 8. Autonomia 1. Il Politecnico, nell'ambito della propria autonomia, adotta i regolamenti previsti dalle norme vigenti e ogni altro regolamento necessario all'organizzazione e al funzionamento delle strutture e dei servizi. 2. I regolamenti generali di Ateneo contengono le norme attuative di disposizioni legislative e statutarie, e sono emanati con decreto rettorale. Ove previsto dalle norme vigenti, tali regolamenti sono trasmessi al Ministero che esercita i controlli di legittimita' e di merito. 3. Sono regolamenti generali: a. il regolamento di Ateneo - approvato dal senato accademico, sentiti il consiglio di amministrazione, il consiglio degli studenti e i dipartimenti - che definisce le norme quadro organizzative, gestionali e di funzionamento degli organi e delle strutture dell'Ateneo; b. il regolamento didattico di Ateneo - approvato dal senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione e sentito il consiglio degli studenti - che disciplina gli ordinamenti didattici dei corsi di studio e gli aspetti organizzativi a essi comuni; c. il regolamento per l'amministrazione e la contabilita' - approvato dal consiglio di amministrazione, sentiti il senato accademico, il consiglio degli studenti per le questioni riguardanti gli studenti, e i Dipartimenti - che disciplina i criteri gestionali, le procedure amministrative e finanziarie e le conseguenti responsabilita'; d. il regolamento elettorale - approvato dal senato accademico, sentiti il consiglio di amministrazione e il consiglio degli studenti - che disciplina lo svolgimento delle procedure elettive previste dal presente statuto; e. il regolamento del consiglio degli studenti - adottato dallo stesso consiglio e approvato dal senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione - che ne disciplina il funzionamento; f. il regolamento del comitato unico di garanzia, approvato dal senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione e il consiglio degli studenti - che ne disciplina il funzionamento; g. gli altri regolamenti di Ateneo - approvati dagli organi di governo competenti, adottati in attuazione delle norme vigenti - che disciplinano le altre materie di interesse generale per l'Ateneo. 4. I regolamenti dei dipartimenti, dei centri interdipartimentali, delle scuole e di altre eventuali strutture, formulati nel rispetto delle disposizioni del presente statuto e del regolamento di Ateneo, sono adottati dai rispettivi organi a maggioranza assoluta degli aventi diritto, approvati dal senato accademico previo parere favorevole del consiglio di amministrazione e sentito il Consiglio degli studenti. 5. L'approvazione e il parere degli organi competenti, in merito ai regolamenti di cui al comma 3, lettere a), b), c), d) ed e), sono soggetti al principio della maggioranza assoluta degli aventi diritto, ai sensi dell'art. 6, legge 9 maggio 1989, n. 168. 6. Tutti i regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di emanazione del relativo decreto rettorale, salvo non sia diversamente specificato nel decreto stesso. 7. La revisione o modifica dei regolamenti si svolge con le stesse norme richieste per l'adozione.