(Allegato-art. 8)
                               Art. 8. 
                              Autonomia 
 
    1. Il Politecnico, nell'ambito della propria autonomia, adotta  i
regolamenti previsti dalle norme vigenti  e  ogni  altro  regolamento
necessario all'organizzazione e al funzionamento  delle  strutture  e
dei servizi. 
    2. I regolamenti generali di Ateneo contengono le norme attuative
di disposizioni legislative e statutarie, e sono emanati con  decreto
rettorale. Ove previsto dalle norme vigenti,  tali  regolamenti  sono
trasmessi al Ministero che esercita i controlli di legittimita' e  di
merito. 
    3. Sono regolamenti generali: 
      a. il regolamento di Ateneo - approvato dal senato  accademico,
sentiti il consiglio di amministrazione, il consiglio degli  studenti
e i dipartimenti -  che  definisce  le  norme  quadro  organizzative,
gestionali  e  di  funzionamento  degli  organi  e  delle   strutture
dell'Ateneo; 
      b. il regolamento didattico di Ateneo -  approvato  dal  senato
accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione
e  sentito  il  consiglio  degli  studenti -   che   disciplina   gli
ordinamenti didattici dei corsi di studio e gli aspetti organizzativi
a essi comuni; 
      c. il regolamento per  l'amministrazione  e  la  contabilita' -
approvato  dal  consiglio  di  amministrazione,  sentiti  il   senato
accademico, il consiglio degli studenti per le questioni  riguardanti
gli studenti, e i Dipartimenti - che disciplina i criteri gestionali,
le  procedure  amministrative  e   finanziarie   e   le   conseguenti
responsabilita'; 
      d. il regolamento elettorale - approvato dal senato accademico,
sentiti  il  consiglio  di  amministrazione  e  il  consiglio   degli
studenti - che disciplina lo  svolgimento  delle  procedure  elettive
previste dal presente statuto; 
      e. il regolamento del consiglio degli studenti - adottato dallo
stesso consiglio  e  approvato  dal  senato  accademico,  sentito  il
consiglio di amministrazione - che ne disciplina il funzionamento; 
      f. il regolamento del comitato unico di garanzia, approvato dal
senato accademico, sentito  il  consiglio  di  amministrazione  e  il
consiglio degli studenti - che ne disciplina il funzionamento; 
      g. gli altri regolamenti di Ateneo - approvati dagli organi  di
governo competenti, adottati in attuazione delle norme vigenti -  che
disciplinano le altre materie di interesse generale per l'Ateneo. 
    4.    I    regolamenti    dei    dipartimenti,     dei     centri
interdipartimentali, delle scuole e  di  altre  eventuali  strutture,
formulati nel rispetto delle disposizioni del presente statuto e  del
regolamento  di  Ateneo,  sono  adottati  dai  rispettivi  organi   a
maggioranza assoluta  degli  aventi  diritto,  approvati  dal  senato
accademico previo parere favorevole del consiglio di  amministrazione
e sentito il Consiglio degli studenti. 
    5. L'approvazione e il parere degli organi competenti, in  merito
ai regolamenti di cui al comma 3, lettere a), b), c), d) ed e),  sono
soggetti  al  principio  della  maggioranza  assoluta  degli   aventi
diritto, ai sensi dell'art. 6, legge 9 maggio 1989, n. 168. 
    6. Tutti i regolamenti entrano in vigore il  quindicesimo  giorno
successivo alla data di emanazione del  relativo  decreto  rettorale,
salvo non sia diversamente specificato nel decreto stesso. 
    7. La revisione o modifica  dei  regolamenti  si  svolge  con  le
stesse norme richieste per l'adozione.