(Disciplinare)
 
                     DISCIPLINARE CON MODIFICHE 
 
 
                               Art. 1. 
 
    La denominazione di origine protetta  «Provolone  Valpadana»,  di
seguito indicata  con  la  sigla  DOP,  e'  riservata,  al  formaggio
prodotto nell'area geografica di cui all'art. 2 e avente i  requisiti
fissati all'art. 3. 
 
                               Art. 2. 
 
    La  zona  di  provenienza  del  latte,  di  trasformazione  e  di
elaborazione  del  formaggio  «Provolone  Valpadana»   comprende   il
territorio amministrativo di seguito specificato; 
    Regione  Lombardia:  l'intero  territorio  amministrativo   delle
Province di Cremona e Brescia; 
    i Comuni di  Torre  Pallavicina,  Pumenengo,  Calcio,  Romano  di
Lombardia,  Fontanelle,   Barbata,   Antegnate,   Martinengo,   Covo,
Calcinate, Bolgare, Telgate, Cividate al  Piano,  Mormico  al  Serio,
Polosco, Carobbio degli  Angeli,  Chiuduno,  Pagazzano  e  Calvenzano
ricadenti nella Provincia di Bergamo; 
    i Comuni di Asola,  Acquanegra  sul  Chiese,  Casalmoro,  Canneto
sull'Oglio, Casalromano, Bozzolo,  Rivarolo  Mantovano  e  Roverbella
ricadenti nella Provincia di Mantova; 
    i Comuni di San Rocco al Porto, Caselle Landi, Castelnuovo  Bocca
d'Adda,  Guardamiglio,  Santo  Stefano  Lodigiano,   Corno   Giovine,
Cornovecchio, Meleti, Maccastorna, Senna Lodigiana, Somaglia, Fombio,
San  Fiorano,  Maleo,  Codogno,  Cavacurta,  Camairago,   Castiglione
d'Adda,  Bertonico,  Terranova   dei   Passerini,   Casalpusterlengo,
Ospedaletto,  Lodigiano,  Orio  Litta,   Livraga,   Brembio,   Turano
Lodigiano,  Segugnago,   Borghetto   Lodigiano,   Ossago   Lodigiano,
Villanova del Sillaro,  Mairago,  Cavenago  d'Adda,  San  Martino  in
Strada, Massalengo, Pieve Fissiraga, Conegliano Laudense, Lodi, Corte
Palasio, Crespiatica, Abbadia  Cerreto,  Boffalora  d'Adda  ricadenti
nella Provincia di Lodi. 
    Regione Veneto: l'intero territorio amministrativo delle Province
di Verona, Vicenza, Padova e Rovigo. 
    Regione Emilia Romagna: l'intero territorio amministrativo  della
Provincia di Piacenza. 
    Provincia autonoma di Trento: i Comuni di Ala,  Avio,  Besenello,
Brentonico, Bleggio Superiore, Bleggio Inferiore, Calliano, Folgaria,
Isera,  Lomaso,  Nomi,  Nogaredo,  Mori,  Ronzo  Chienis,   Rovereto,
Trambileno,  Vallarsa,  Volano,   Arco,   Dro,   Molina   di   Ledro,
Nago-Torbole, Riva del Garda, Terragnolo, Pomarolo,  Villa  Lagarina,
Aldeno, Trento, Cimone, Garnica Terme, Terlago, Vezzano,  Padergnone,
Calavino, Lasino,  Cavedine,  Drena,  Tenno,  Fiave',  Grigno,  Cinte
Tesino, Castello Tesino, Pieve Tesino,  Ospedaletto,  Ivano  Fracena,
Strigno, Samone,  Bieno,  Spera,  Scurelle,  Carzano,  Villa  Agnedo,
Castelnuovo, Telve, Telve di Sopra, Torcegno, Ronchi Valsugana, Borgo
Valsugana, Roncegno Terme, Novaledo, Levico Terme,  Vignola-Falesina,
Frassilongo, Fierozzo, Palu' del Farsina,  S.Orsola  Terme,  Bedollo,
Baselga di  Pine',  Fornace,  Civezzano,  Pergine  Valsugana,  Tenno,
Bosentino, Vigolo Vattaro, Vattaro, Calceranica al Lago,  Caldonazzo,
Centa S. Nicolo', Lavarone, Luserna. 
 
                               Art. 3. 
 
    La denominazione di origine «Provolone Valpadana» e' riservata al
formaggio semiduro a pasta filata prodotto con latte di vacca intero,
ad acidita' naturale di fermentazione, proveniente da vacche allevate
esclusivamente nella zona di produzione di cui al precedente art. 2. 
    Produzione - Il formaggio Provolone  Valpadana  e'  prodotto  con
latte crudo di vacca intero raccolto nella zona di origine da meno di
sessanta  ore  dalla  prima  mungitura,  ad  acidita'   naturale   di
fermentazione, che puo' subire: 
      per la tipologia dolce e per la tipologia piccante formati fino
a  6  kg  -  il  trattamento  termico  nella  misura  massima   della
pastorizzazione; 
      per la  tipologia  piccante  -  il  trattamento  termico  della
termizzazione. 
Alimentazione del bestiame 
      L'alimentazione base  delle  bovine  da  latte,  costituita  da
foraggi (verdi o conservati), mangimi  e  mangimi  concentrati,  deve
provenire, per non  meno  del  50%,  dalla  zona  di  origine,  viene
applicata alle vacche in lattazione, agli animali in asciutta ed alle
manze oltre i 7 mesi di eta'. Almeno il 75% della sostanza secca  dei
foraggi della razione giornaliera deve provenire da alimenti prodotti
nel territorio di produzione. 
    I foraggi ammessi sono: foraggi  freschi  -  foraggi  freschi  da
prati stabili od avvicendati. 
    Le  essenze  foraggere  idonee  sono:  erbe  di   prato   stabile
prolifita, di medica, trifoglio; erbai singoli od associati  composti
da loietto, segale, avena, orzo,  granturchino,  frumento,  sorgo  da
ricaccio, mais, panico, erba mazzolina, festuca,  fleolo,  lupinella,
pisello, veccia e favino; 
      fieni: ottenuti dall'essiccamento in  campo,  con  tecniche  di
aeroessiccazione  o  per  disidratazione,  delle  essenze   foraggere
utilizzabili come foraggi verdi; 
      paglie:  di  cereali  quali  frumento,  orzo,  avena,   segale,
triticale; 
      insilati; trinciati; fieni silo. 
    Mangimi  ammessi  (elenco  delle  materie  prime   per   mangimi,
raggruppate per categorie ad integrazione dei foraggi). 
    Cereali e loro derivati:  mais,  orzo,  frumento,  sorgo,  avena,
segale,  triticale:  granelle,  sfarinati  e  relativi  derivati  sia
essiccati che insilati, compresi gli schiacciati, i derivati trattati
termicamente come fiocchi, gli estrusi, i micronizzati; 
      pastoni di mais: spiga integrale del mais sfarinata in  pastone
integrale  di  mais  o  in  pastone  di  pannocchia;  granella  umida
sfarinata in pastoni di farina umida. 
    Semi oleaginosi loro  derivati:  soia,  cotone,  girasole,  lino:
granelle, sfarinati e relativi derivati, quali farine  di  estrazione
espeller, sottoposti anche a trattamenti termici. 
    Tuberi e radici, loro prodotti: patata e relativi derivati. 
    Foraggi disidratati: essenze foraggere: paglia di cereali, tutolo
di mais, pianta integrale di mais, tal quali, trinciati, sfarinati  o
pellettati. 
    Derivati dell'industria dello  zucchero:  polpe  secche  esauste,
polpe secche semizuccherine, polpe melassate; 
      melasso  e/o  derivati:  solo  come  adiuvanti  tecnologici  ed
appetibillizzanti pari ad un valore massimo del 2,5%  della  sostanza
secca della razione giornaliera. 
    Semi di leguminose,  carrube:  pisello  proteico,  fave,  favine:
granelle, sfarinati e relativi derivati; 
      carrube: essiccate e relativi derivati. 
    Grassi: grassi di  origine  vegetale  con  numero  di  iodio  non
superiore a 70, acidi grassi da olii di origine  vegetale  con  acidi
grassi tal quali o  salificati.  Sono  ammessi  olii  di  pesce  come
supporti per «additivi» e «premiscele». 
    Minerali: sali minerali autorizzati dalla vigente legislazione. 
    Additivi: vitamine,  oligoelementi,  amminoacidi,  aromatizzanti,
antiossidanti, autorizzati dalla vigente legislazione, salvo che  per
antiossidanti ed aromatizzanti sono ammessi solo  quelli  naturali  o
natural-identici. 
    Varie: e' ammesso l'utilizzo di lieviti inattivati. 
    Rintracciabilita' e tracciabilita' del prodotto e  delle  materie
prime. 
    Ogni fase del processo produttivo viene  monitorata  documentando
per ognuna gli input e gli  output.  In  questo  modo,  e  attraverso
l'iscrizione  in  appositi  elenchi,  gestiti  dalla   struttura   di
controllo, degli allevamenti, dei caseificatori e degli  stagionatori
nonche' attraverso la dichiarazione  tempestiva,  alla  struttura  di
controllo, delle quantita' prodotte, e' garantita  la  tracciabilita'
del prodotto. Tutte le persone, fisiche o  giuridiche,  iscritte  nei
relativi elenchi, sono  assoggettate  al  controllo  da  parte  della
struttura di controllo, secondo quanto disposto dal  disciplinare  di
produzione e dal relativo piano di controllo. 
    Ciascuna forma di Provolone Valpadana riporta un  codice  univoco
aziendale   (numerico   e/o    alfanumerico)    per    la    garanzia
dell'individuazione della stessa in  ogni  fase  del  processo,  fino
all'eventuale confezionamento, mentre, per i formati fino a 6 kg,  la
rintracciabilita' e' garantita dalla documentazione aziendale,  sulla
quale vengono riportati i dati relativi a numero  di  pezzi,  peso  e
data di produzione. 
Produzione 
    La coltura di fermenti lattici  utilizzata  in  lavorazione  deve
essere siero innesto naturale, proveniente  da  siero  residuo  della
lavorazione precedente, che puo' essere  sottoposto  al  processo  di
concentrazione; il siero innesto  puo'  essere  integrato  con  ceppi
isolati da siero innesto di «Provolone Valpadana» di buona  qualita';
in caso di documentato scadimento delle sue caratteristiche, il siero
innesto puo' provenire, eventualmente e saltuariamente, da caseificio
certificato per la medesima produzione; i sieri innesti devono essere
lasciati acidificare fino ad ottenere la giusta acidita' (massimo 26°
SH/50 ml). 
    La coagulazione, a temperatura di 36°-39°C, e'  ottenuta  secondo
le seguenti modalita': 
      per la tipologia dolce, con caglio di vitello ove e' consentita
la presenza di una percentuale di agnello e/o di capretto; 
      per la tipologia  piccante,  con  caglio  di  capretto  e/o  di
agnello. 
    La filatura della pasta, nel rispetto degli usi leali e costanti,
viene  effettuata  dopo  fermentazione  naturale  lattica   in   modo
continuativo  esclusivamente  su  coagulo   ottenuto   nello   stesso
caseificio nel quale e' avvenuta la lavorazione del latte; il  pH  di
filatura dovra' essere di 4,70-5,20. 
    La modellatura e'  effettuata  manualmente  o  con  l'ausilio  di
appositi stampi. 
    Il formaggio  cosi'  ottenuto  viene  posto  in  acqua  fredda  o
refrigerata per il rassodamento. 
    Le forme passano, successivamente, alla fase  della  salatura  in
salamoia, per un periodo di tempo variabile,  in  relazione  al  peso
della forma, da poche ore fino a trenta giorni. 
    Prima  dell'entrata  nel  magazzino  di  stagionatura,  le  forme
possono essere sottoposte ad asciugatura. 
    Il formaggio puo' essere trattato in superficie con gli  additivi
alimentari previsti dalle norme di legge; in alternativa puo'  essere
utilizzato un imballaggio plastico protettivo fabbricato a  norma  di
legge; e' consentito l'uso di paraffina. 
    La stagionatura e' effettuata in ambienti idonei per  temperatura
ed umidita', all'interno della zona di produzione. 
    Il periodo di stagionatura puo' variare come segue: 
      fino a 6 kg: stagionatura minima dieci giorni; 
      oltre i 6 kg: stagionatura minima trenta giorni; 
      oltre 15 kg e solo  per  la  tipologia  piccante:  stagionatura
minima novanta giorni; 
      oltre  30  kg  con  marchiatura  P.V.S.,  tipologia   piccante:
stagionatura oltre otto mesi. 
    Il formaggio puo' essere affumicato. 
    Il peso e' variabile in relazione alla forma. 
    La  forma,  differenziata,  puo'  essere:  a  salame,  a  melone,
tronco-conica,  a  pera  anche  sormontata   da   testolina   sferica
(fiaschetta);  la  superficie   esterna   puo'   presentare   leggere
insenature determinate dal passaggio delle corde di sostegno. 
    La crosta si presenta liscia, sottile, di colore  giallo  chiaro,
dorato, talvolta giallo bruno. E' ammessa l'assenza di crosta per  la
tipologia dolce destinata alla  successiva  porzionatura  e  relativo
confezionamento. 
    La pasta e' generalmente compatta e puo' presentare una leggera e
rada occhiatura; e' consentita una leggera sfogliatura nel  formaggio
a breve stagionatura, mentre e' caratteristica una  sfogliatura  piu'
marcata nel formaggio a lunga stagionatura; il colore e' generalmente
giallo paglierino. 
    Il sapore  e'  delicato  fino  alla  stagionatura  di  tre  mesi,
pronunciato verso il piccante a stagionatura piu' avanzata  o  quando
si sia fatto uso di caglio di capretto o agnello, utilizzati da  soli
o congiuntamente. 
    Il tenore massimo di acqua non deve essere: 
      superiore al 46% per tutta la tipologia dolce e nella tipologia
piccante fino a 6 kg; 
      superiore al 43% nella tipologia piccante oltre i 6 kg. 
    Il grasso sulla sostanza secca non puo' essere inferiore al 44% e
superiore a 54%. 
    Marchiatura - Il  marchio  che  identifica  la  D.O.P.  Provolone
Valpadana e' cosi' individuato: 
      carattere scrittura ERAS; 
      pantone process color - 356 CVC - 293 CVC - 123 CVC -  179  CVC
per il logogramma 418 CVC; 
      quadricromia - 100% ciano 90% giallo 25% nero. 
    Il   marchio   puo'   essere   utilizzato   anche   in   versione
monocromatica. 
    Tutte  le  forme  intere   devono   riportare   il   logo   della
denominazione di  origine  protetta  Provolone  Valpadana,  che  deve
essere riprodotto su idoneo supporto inviolabile (metallo, plastica). 
    L'apposizione del  marchio  deve  avvenire  all'immissione  delle
forme nei magazzini di stagionatura. Per le  pezzature  piu'  piccole
(fino a 6 kg) l'apposizione del marchio  potra'  avvenire  all'uscita
del magazzino di stagionatura,  mentre  all'immissione  in  magazzino
potra' essere  individuato  un  adeguato  sistema  aziendale  che  ne
garantisca l'immediata evidenza. 
    Il formaggio Provolone Valpadana, prima della commercializzazione
in forme  intere,  potra'  essere  personalizzato  con  l'ausilio  di
strisce di carta, etichette,  sacchi  o  materiale  equivalente.  Per
ciascuna delle predette  personalizzazioni  dovra'  obbligatoriamente
essere  riportato  il  logo  e  la  citazione,  per   esteso,   della
Denominazione di origine protetta «Provolone  Valpadana»,  in  misura
non inferiore alla sesta parte (un sesto) dello spazio occupato dalla
marca commerciale, con esclusione dei formati fino a 6 kg. 
    Nel caso di marchiatura con timbro  ad  inchiostro,  deve  essere
indicata,  nei  limiti   suesposti,   la   denominazione   «Provolone
Valpadana», escludendo  l'obbligo  della  indicazione  del  logo  del
prodotto. 
    A partire dal compimento  dell'ottavo  mese  di  stagionatura,  i
detentori del Provolone  Valpadana,  esclusivamente  nella  tipologia
piccante,  possono  richiedere  l'apposizione  a  fuoco  del  marchio
«P.V.S.», acronimo di Provolone Valpadana Stagionato.  Il  formaggio,
per potersi fregiare del suddetto marchio, deve superare una verifica
tecnica ad opera e cura  di  personale  specializzato,  espressamente
richiesta dal detentore del  formaggio  ed  a  carico  dello  stesso.
L'esame selettivo riguardera' l'aspetto esterno della forma (non deve
presentare frezzature ed il suono,  alla  battitura,  deve  risultare
omogeneo), la  struttura  della  pasta  (con  sfogliatura,  privo  di
occhiature e non elastica), il  colore  (bianco  tendente  al  giallo
paglierino), il sapore (presenza del pizzicore  del  piccante  e  non
salato) e l'aroma (intenso in combinazione con l'odore). 
    Confezionamento  -  il  logo  del  prodotto,  comprensivo   della
denominazione, deve essere riprodotto sulle confezioni  destinate  al
consumatore  finale  in  proporzione  all'imballaggio  utilizzato  in
misura  non  inferiore  al   10%   dello   spazio   disponibile.   La
denominazione Provolone  Valpadana  dovra'  essere  indicata  con  il
medesimo carattere. L'indicazione «Denominazione di origine protetta»
puo' essere sostituita  dall'apposizione  in  etichetta  del  simbolo
comunitario. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
                               Art. 4. 
 
    Il controllo sulla conformita' del prodotto  al  disciplinare  e'
svolto,  da  una  struttura  di  controllo,  conformemente  a  quanto
stabilito dagli articoli 10 e 11 del regolamento  (CE)  n.  510/2006.
Tale struttura e' l'Organismo di controllo CSQA  certificazioni,  via
S. Gaetano n. 74, Thiene  (VI)  36016,  tel.  +39.0445.313011  -  fax
+39.0445.313070, e-mail: csqa@csqa.it 
 
                               Art. 5. 
 
    L'area geografica di produzione  comprende  parte  della  Pianura
Padana e si caratterizza per la buona produzione di foraggi,  per  le
grandi quantita' di latte disponibili e per le condizioni  climatiche
particolarmente  idonee  all'alimentazione  e  all'allevamento  delle
razze bovine da latte. E' grazie  a  questi  fattori  ambientali  che
nell'area  di  produzione  si  sono  creati  i  presupposti  per   la
produzione del formaggio Provolone Valpadana. 
    Il Provolone Valpadana e' un formaggio  a  pasta  filata.  Questa
tipologia, pur traendo le sue origini dai territori del  sud  Italia,
grazie alla capacita' dell'arte casearia padana, che non difettava di
conoscenze tecniche ne' tanto meno di disponibilita' di materia prima
su cui lavorare, si e' potuta affermare nelle aree settentrionali con
tale produzione. 
    Nella produzione del  Provolone  Valpadana  assumono  particolare
rilevanza l'utilizzo del siero innesto naturale proveniente dal siero
residuo della lavorazione precedente, la maestria dei  caseari  della
zona nell'usare sapientemente diversi cagli, di agnello, di  capretto
e di vitello, e la manualita' e la perizia nella fase di  filatura  e
lavorazione della pasta. 
    Il Provolone Valpadana si caratterizza per il suo sapore delicato
fino alla  stagionatura  di  tre  mesi,  piu'  pronunciato  verso  il
piccante con l'avanzare del tempo e a  seconda  del  tipo  di  caglio
utilizzato. 
    Il Provolone Valpadana inoltre ha  diverse  forme,  a  salame,  a
melone, tronco-conica, a pera e dimensioni che possono superare i  30
kilogrammi. La pasta e' compatta, ma non asciutta, a  differenza  dei
formaggi a pasta filata dell'Italia  meridionale  che,  per  le  loro
ridotte dimensioni, possono  stagionare  e  diventare  piccanti  solo
asciugandosi e trasformandosi in formaggio da grattugia. 
    Il Provolone Valpadana  si  produce  nell'area  geografica  dalla
seconda meta' dell'Ottocento e benche' la tipologia del  formaggio  a
pasta  filata  sia  di  origine  meridionale,  nel  Novecento  si  e'
affermato come prodotto dell'Italia settentrionale come  testimoniano
le opere di Besana (1916) e del Fascetti (1923). 
    Il  diffondersi  della  produzione  del  Provolone  Valpadana  fu
favorito dalle  capacita'  tecniche  di  caseificazione  proprie  dei
produttori padani sviluppatesi nel tempo, grazie alle caratteristiche
dell'area geografica particolarmente idonee all'allevamento di vacche
che offriva grandi quantita' di latte per la trasformazione. Tra  gli
elementi  caratterizzanti  il  metodo  di  produzione  del  Provolone
Valpadana vi e' l'utilizzo  del  siero  derivante  dalla  lavorazione
precedente come siero-innesto per la lavorazione  successiva.  Questa
modalita' costituisce un elemento  di  grande  caratterizzazione  sia
territoriale sia del metodo di produzione  del  Provolone  Valpadana,
raramente utilizzato nella produzione di altri formaggi.  L'affinarsi
delle  tecniche  produttive  ha  inciso  su  alcune   caratteristiche
merceologiche  tra  le  quali  la  diversita'  delle  forme  e  delle
dimensioni del Provolone Valpadana, senza mutarne le  caratteristiche
fondamentali.  Le  differenti  forme  e  dimensioni   del   Provolone
Valpadana sono il risultato  dell'abilita'  dei  caseificatori  della
zona geografica nell'operazione di filatura,  abilita'  che  consiste
nel rendere la pasta cosi' malleabile da  poter  essere  lavorata  in
diverse  forme  e   dimensioni   anche   notevoli.   Proprio   queste
caratteristiche merceologiche sono da attribuire all'area  geografica
di produzione perche' e' in quest'area  che  sono  state  generate  e
tramandate. Inoltre, la coesistenza di due diverse tipologie dolce  e
piccante e' il risultato della grande capacita' dei caseificatori  di
utilizzare cagli diversi che determina la  possibilita'  di  ottenere
nel  Provolone  Valpadana,  pur  in  presenza  di  un   processo   di
lavorazione affine, i sapori delicati o piccanti tipici del  prodotto
rispettivamente con formati dal peso piu' contenuto con  stagionatura
piu'  breve  e  formati  dal  peso  notevole  con  una   piu'   lunga
stagionatura con pasta compatta e mai  asciutta  al  punto  da  dover
essere grattugiata come nei piu' tipici formaggi a pasta  filata  del
meridione.