(Allegato)
                                                             Allegato 
 
                        DISCIPLINARE TECNICO 
 
 
Modalita' applicative delle disposizioni in materia di tracciabilita'
  dei  medicinali  veterinari  e  dei  mangimi   medicati   e   delle
  prescrizioni elettroniche veterinarie. 
 
1. Introduzione. 
 
    La legge 20 novembre 2017, n. 167, (Gazzetta  Ufficiale  -  Serie
generale - n. 277 del 27  novembre  2017),  con  l'art.  3  introduce
disposizioni in materia di tracciabilita' dei medicinali veterinari e
dei mangimi medicati, in  attuazione  delle  direttive  2001/82/CE  e
90/167/CEE. 
    In particolare, attraverso le integrazioni, apportate dal  citato
art. 3 della legge n. 167 del 2017 agli articoli 89 e 118 del decreto
legislativo  6  aprile  2006,  n.  193,  e  all'art.  8  del  decreto
legislativo del 3 marzo 1993,  n.  90,  e'  disciplinato  il  sistema
informativo per la tracciabilita' dei  medicinali  veterinari  e  dei
mangimi medicati nella catena distributiva, attraverso l'integrazione
del sistema informativo per la  tracciabilita'  dei  farmaci  ad  uso
umano, istituito con decreto del  Ministro  della  salute  15  luglio
2004, adottato in attuazione dell'art. 5-bis nel decreto  legislativo
30 dicembre 1992, n. 540, e  disciplinato,  per  quanto  riguarda  il
monitoraggio  della  distribuzione   intermedia,   dalle   previsioni
contenute nello stesso decreto del Ministro della  salute  15  luglio
2004. 
    Inoltre, con le modifiche all'art. 118 del decreto legislativo  6
aprile 2006, n. 193, e all'art. 90  del  decreto  legislativo  del  3
marzo 1993, n. 90, il citato art. 3 della legge 20 novembre 2017,  n.
167, stabilisce che la prescrizione  veterinaria  e'  predisposta  ed
erogata esclusivamente  secondo  modalita'  elettroniche,  attraverso
l'introduzione della ricetta veterinaria elettronica. 
    Il Sistema  informativo  per  la  tracciabilita'  dei  medicinali
veterinari e dei mangimi medicati e' composto dai seguenti sistemi: 
      Banca dati centrale della tracciabilita' del farmaco (BDC); 
      Sistema informativo nazionale per la farmacosorveglianza. 
    La   tracciabilita'   dei   medicinali   veterinari,   attraverso
l'alimentazione della Banca dati centrale  della  tracciabilita'  del
farmaco, si  applica  ai  medicinali  autorizzati  all'immissione  in
commercio in Italia,  destinati  alla  somministrazione  ad  animali.
Sono,  pertanto,  ricompresi   nell'ambito   veterinario,   anche   i
medicinali a uso umano  somministrati  ad  animali,  ai  sensi  degli
articoli 10 e 11 del decreto legislativo 6 aprile  2006,  n.  193.  I
medicinali   sono   identificati   dal   codice   di   autorizzazione
all'immissione in commercio (codice A.I.C.) o dal Global  Trade  Item
Number (G.T.I.N.) o il Codice National Insurance Number  (N.I.N.).  I
principali utilizzatori di questo  sistema  sono  i  produttori  e  i
distributori intermedi di medicinali veterinari. 
    L'introduzione della ricetta veterinaria elettronica,  attraverso
l'alimentazione   del   Sistema   informativo   nazionale   per    la
farmacosorveglianza, si applica  all'intero  ciclo  di  gestione  dei
medicinali  e  dei  mangimi  medicati/prodotti  intermedi   destinati
all'uso  in  veterinaria,  dalla  prescrizione-erogazione  fino  alla
registrazione  delle  informazioni  dei  trattamenti  effettuati.   I
principali utilizzatori di questo sistema sono i  medici  veterinari,
gli  esercizi  di  attivita'  di  vendita  diretta   dei   medicinali
veterinari, gli operatori del settore dei mangimi, i proprietari e  i
detentori degli animali. 
    La Banca dati centrale della  tracciabilita'  del  farmaco  e  il
Sistema   informativo   nazionale    per    la    farmacosorveglianza
contribuiscono  ad  alimentare  il   sistema   informativo   per   la
tracciabilita' dei  medicinali  veterinari  e  dei  mangimi  medicati
presso il Ministero  della  salute  nella  logica  unitaria  prevista
dall'art. 3 della legge 20 novembre 2017, n. 167, sopra richiamata. 
    Il presente documento  ha  lo  scopo  di  definire  le  modalita'
tecniche e i servizi resi disponibili dal sistema informativo per  la
tracciabilita' dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati,  con
riferimento ai due sistemi informativi integrati. 
 
2. I soggetti responsabili. 
 
    2.1. Ministero della  salute  -  Il  Ministero  della  salute  e'
responsabile della gestione, del coordinamento e  della  supervisione
del  Sistema  informativo  per  la  tracciabilita'   dei   medicinali
veterinari e dei mangimi medicati nonche' dell'assistenza tecnica  ai
diversi utenti. 
    2.2. Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Il  Ministero
dell'economia e delle finanze, per le finalita' di  cui  all'art.  3,
comma  7   consente   la   raccolta   delle   informazioni   relative
all'erogazione dei medicinali prescritti con la  ricetta  veterinaria
elettronica  attraverso  l'infrastruttura  SAC  del  sistema  tessera
sanitaria, anche tramite SAR, secondo le modalita' di cui al presente
decreto. 
    2.3. Produttori, depositari,  titolari  delle  autorizzazioni  al
commercio all'ingrosso - I produttori,  i  depositari  e  i  titolari
delle  autorizzazioni  al  commercio   all'ingrosso   raccolgono   le
informazioni relative alle movimentazioni di medicinali e  alimentano
con i dati corrispondenti a tali movimenti  la  Banca  dati  centrale
della tracciabilita' del farmaco. 
    I produttori, i depositari e i titolari delle  autorizzazioni  al
commercio  all'ingrosso  ottengono  dal  Ministero  della  salute  un
identificativo univoco, distinto per ciascuna sede  territoriale  del
soggetto stesso. 
    Tale elenco e' pubblicato sul sito internet del  Ministero  della
salute. 
    Qualora un soggetto interessato, pur avendone diritto, non  fosse
contemplato  nell'elenco,  potra'  fare  richiesta   di   inserimento
mediante domanda da presentare secondo le  modalita'  pubblicate  sul
sito internet del Ministero  della  salute.  E'  responsabilita'  del
soggetto assicurare il tempestivo  aggiornamento  delle  informazioni
collegate all'identificativo univoco. 
    2.4. Esercizi di attivita' di commercio all'ingrosso  autorizzati
alla vendita  diretta,  farmacie,  parafarmacie  -  Gli  esercizi  di
attivita' di commercio all'ingrosso autorizzati alla vendita diretta,
le farmacie e le parafarmacie  raccolgono  le  informazioni  relative
alla  dispensazione  di  medicinali  e   alimentano,   con   i   dati
corrispondenti  a  tali  movimentazioni,   il   Sistema   informativo
nazionale della farmacosorveglianza. 
    Essi sono univocamente identificati. 
    I rispettivi  elenchi  sono  pubblicati  sul  sito  internet  del
Ministero della salute. 
    Qualora un soggetto interessato, pur avendone diritto, non  fosse
contemplato  nell'elenco,  potra'  fare  richiesta   di   inserimento
mediante domanda da presentare secondo le  modalita'  pubblicate  sul
sito internet del Ministero  della  salute.  E'  responsabilita'  del
soggetto assicurare il tempestivo  aggiornamento  delle  informazioni
collegate all'identificativo univoco. 
    Per  tali  soggetti,  l'alimentazione  del  Sistema   informativo
nazionale per la farmacosorveglianza avviene attraverso l'utilizzo: 
      delle apposite funzionalita' online; 
      oppure attraverso l'integrazione con i web services esposti dal
Sistema stesso; 
      oppure attraverso l'integrazione con i web  services  descritti
al capitolo 5 del presente disciplinare tecnico esposti dal Ministero
dell'economia e delle finanze attraverso  la  propria  infrastruttura
della ricetta elettronica de-materializzata (SAC, ovvero al SAR)  del
sistema tessera sanitaria, di cui al decreto 2 novembre 2011. In  tal
caso i soggetti interessati devono comunicare preventivamente,  entro
il 31 dicembre  2018,  al  Ministero  della  salute  e  al  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  la  scelta  di  tale  opzione.   Le
specifiche tecniche dei web services, di cui al capitolo  5,  saranno
pubblicate sul portale del sistema tessera sanitaria www.sistemats.it
entro trenta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto. 
    2.5.  Esercizi  commerciali  di  cui  all'art.  90  del   decreto
legislativo 6 aprile 2006, n.  193,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni  e  altri  soggetti  per  cui   non   sono   disponibili
anagrafiche di riferimento - Per questi soggetti non sono disponibili
anagrafiche di riferimento e, pertanto, sono identificati con partita
IVA/codice fiscale del soggetto giuridico. 
    2.6. Produttori di mangimi medicati e prodotti intermedi  per  la
vendita di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 90/1993 e art. 1
del decreto ministeriale 16 novembre 1993 e soggetti autorizzati alla
vendita degli stessi di cui agli articoli 9 del  decreto  legislativo
n. 90/1993, e 13 del  decreto  ministeriale  16  novembre  1993  -  I
produttori di  mangimi  medicati  e  prodotti  intermedi  e  soggetti
autorizzati alla vendita  degli  stessi  raccolgono  le  informazioni
relative alla dispensazione di mangimi medicati e prodotti  intermedi
e alimentano con i  dati  corrispondenti  a  tali  movimentazioni  il
Sistema informativo nazionale della farmacosorveglianza. 
    Gli  Operatori  del  settore  dei  mangimi  (OSM),   siano   essi
riconosciuti ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CE) n. 183/2005 o
registrati ai sensi dell'art. 9 del  regolamento  (CE)  n.  183/2005,
sono univocamente identificati. 
    L'elenco e' pubblicato sul  sito  internet  del  Ministero  della
salute. 
    L'accesso   al   Sistema    informativo    nazionale    per    la
farmacosorveglianza   avviene   attraverso   l'identificazione    del
responsabile della trasmissione  dei  dati  di  vendita  dei  mangimi
medicati. 
    Qualora un soggetto interessato, pur avendone diritto, non  fosse
contemplato    nell'elenco,    puo'    effettuare    richiesta     di
registrazione/censimento   nel    Sistema    informativo    nazionale
veterinario per la sicurezza alimentare (SINVSA), per il tramite  dei
Servizi veterinari competenti territorialmente. 
    Per  tali  soggetti,  l'alimentazione  del  Sistema   informativo
nazionale per la farmacosorveglianza  avviene  attraverso  l'utilizzo
delle apposite funzionalita' online, oppure attraverso l'integrazione
con i web services esposti dal Sistema stesso. 
    2.7. Smaltitori di medicinali - Gli smaltitori di medicinali sono
univocamente identificati e il relativo elenco e' pubblicato sul sito
internet del Ministero della salute. 
    Qualora un soggetto interessato, pur avendone diritto, non  fosse
contemplato  nell'elenco,  potra'  fare  richiesta   di   inserimento
mediante domanda da presentare secondo le  modalita'  pubblicate  sul
sito internet del Ministero  della  salute.  E'  responsabilita'  del
soggetto assicurare il tempestivo  aggiornamento  delle  informazioni
collegate all'identificativo univoco. 
    2.8.  Medici  veterinari  liberi  professionisti   -   I   medici
veterinari liberi professionisti raccolgono le informazioni  relative
alla gestione dei medicinali, mangime medicato e  prodotti  intermedi
(dalla prescrizione fino al trattamento,  ove  previsto,  inclusa  la
gestione  delle  scorte  e  rimanenze)  e  alimentano  con   i   dati
corrispondenti    il    Sistema    informativo    nazionale     della
farmacosorveglianza. 
    I medici veterinari sono identificati con il codice fiscale e  il
numero  di  iscrizione  presso  l'albo  professionale  degli   ordini
provinciali. 
    Qualora responsabili/delegati della custodia e dell'utilizzazione
delle scorte di medicinali per: 
      impianti di allevamento e custodia di animali destinati o  meno
alla produzione di alimenti (articoli 81 e 82 del decreto legislativo
6 aprile 2006, n. 193, e successive modificazioni ed integrazioni); 
      impianti di cura degli animali (art. 84 del decreto legislativo
6 aprile 2006, n. 193, e successive modificazioni ed integrazioni); 
      attivita' zooiatrica (art. 85 del decreto legislativo 6  aprile
2006, n. 193, e successive modificazioni ed integrazioni); 
    L'indicazione dell'autorizzazione alla  tenuta  delle  scorte  di
medicinali  veterinari  e'   fornita   dalle   competenti   autorita'
regionali, provinciali o locali, in ottemperanza alle  richieste  del
Ministero della salute con note prot. n. DGSAF/1927/P del 26  gennaio
2018 e n. DGSAF/13622/P del 1° giugno  2018  e  secondo  le  apposite
funzionalita'    del    Sistema    informativo    nazionale     della
farmacosorveglianza. 
    Anche le anagrafiche degli altri impianti in cui vengono  curati,
allevati e custoditi professionalmente gli animali, diversi da quelli
al punto 2.8, quali strutture veterinarie pubbliche e private di  cui
all'accordo Stato-regioni del 26 novembre 2003 - rep. atti  n.  1868,
sono forniti dalle  competenti  autorita'  regionali  o  provinciali,
cosi' come l'autorizzazione alla tenuta delle  scorte  di  medicinali
veterinari, in ottemperanza alla richieste di cui sopra e secondo  le
apposite  funzionalita'  del  Sistema  informativo  nazionale   della
farmacosorveglianza. 
    2.9. Proprietari e detentori d'impianti di allevamento e custodia
di animali destinati alla produzione di  alimenti  -  I  detentori  e
proprietari  di  impianti  di  allevamento  e  custodia  di   animali
destinati alla produzione  di  alimenti  raccolgono  le  informazioni
relative ai trattamenti effettuati con medicinali, mangime medicato e
prodotti intermedi e possono alimentare, con i  dati  corrispondenti,
il Sistema informativo nazionale della farmacosorveglianza. 
    Tali impianti, con  i  relativi  detentori  e  proprietari,  sono
identificati  e  registrati  nella  Banca  dati  nazionale   (B.D.N.)
dell'anagrafe zootecnica del Ministero della salute. Le  informazioni
registrate in B.D.N. hanno valore ufficiale e vengono utilizzate  dal
sistema di tracciabilita'. 
    Sono, altresi', indentificati  gli  allevatori  autorizzati  alla
produzione per autoconsumo di mangimi medicati, ai sensi dell'art. 4,
comma 5, del decreto legislativo n. 90/1993 e dell'art. 2 del decreto
ministeriale 16 novembre 1993,  nonche'  di  quelli  autorizzati  per
l'utilizzo di prodotti intermedi ai sensi  dell'art.  6  del  decreto
ministeriale 16 novembre 1993. 
    Qualora un soggetto interessato, pur avendone diritto, non  fosse
contemplato nelle corrispondenti anagrafi ed elenchi, puo' effettuare
richiesta di  registrazione/censimento  nelle  apposite  banche  dati
Banche dati nazionali e  nel  SINVSA,  per  il  tramite  dei  Servizi
veterinari competenti territorialmente. 
    Al proprietario e al  detentore  degli  animali  e'  permesso  di
operare, esclusivamente sugli  allevamenti  di  competenza,  per  gli
aspetti relativi agli obblighi di registrazione ai sensi  del  quadro
normativo vigente. 
    Il proprietario puo' decidere se operare nel Sistema  informativo
nazionale per la farmacosorveglianza, direttamente o tramite  proprio
delegato, diverso dal  detentore,  e  registrando  nel  sistema  tale
scelta. Il conferimento della  delega,  da  parte  del  delegante,  e
l'accettazione da  parte  del  delegato,  non  sono  tacite  ma  sono
esplicite e documentabili. Il soggetto delegante registra nel sistema
anche le variazioni della scelta del proprio delegato. 
 
3. Banca dati centrale della tracciabilita' del farmaco. 
 
    3.1.  Definizioni  generali  -  Per  le  definizioni  si   faccia
riferimento ai documenti tecnici disponibili sul sito  del  Ministero
della salute. 
    3.2.  Modalita'  di  accesso  alla  Banca  dati  centrale   della
tracciabilita' del farmaco - Il Ministero  della  salute  indica  sul
proprio sito internet le procedure per  assicurare  l'accesso  sicuro
alla Banca dati centrale della tracciabilita' del  farmaco  da  parte
degli attori di cui al presente decreto. 
    L'accesso al sistema, per  un  operatore  economico  del  settore
della produzione  e  della  distribuzione  intermedia  di  medicinali
veterinari, avviene attraverso  il  responsabile  della  trasmissione
designato dal legale  rappresentante  dell'operatore  economico,  con
riferimento a un determinato sito logistico. 
    Il legale rappresentante di un operatore  economico  del  settore
della produzione  e  della  distribuzione  intermedia  di  medicinali
veterinari puo' nominare piu'  responsabili  della  trasmissione  per
ciascun sito logistico, al fine di assicurare  la  continuita'  della
trasmissione e della consultazione  dei  dati  verso  la  Banca  dati
centrale. 
    Le modalita' operative per la designazione  e  variazione  di  un
responsabile della trasmissione sono disponibili  sul  sito  internet
del Ministero della salute. 
    3.3. Servizi a disposizione per l'alimentazione della Banca  dati
centrale della tracciabilita' del farmaco - La  Banca  dati  centrale
della tracciabilita' del farmaco raccoglie le  informazioni  relative
alle movimentazioni di medicinali, dal sistema  produttivo  lungo  il
sistema distributivo. Ciascun  punto  della  catena  distributiva  e'
assimilato a un  magazzino,  identificato  da  uno  specifico  codice
assegnato dal Ministero della salute, per il  quale  sono  registrati
elettronicamente i movimenti di medicinali in uscita. La  Banca  dati
centrale raccoglie, in modo automatizzato, i  dati  corrispondenti  a
tali movimenti. 
    Gli attori tenuti alla trasmissione dei dati sono: 
      titolari  A.I.C.  per  le  officine   di   produzione   situate
all'estero o le officine di  produzione  se  situate  nel  territorio
italiano; 
      distributori autorizzati  alla  distribuzione  all'ingrosso  in
Italia (depositari  e  grossisti)  con  riferimento  a  ciascuno  dei
magazzini di cui sono titolari. 
    Sono oggetto di trasmissione i dati dei movimenti tra  due  punti
della  catena  distributiva  (mittente   verso   destinatario),   con
responsabilita' di trasmissione in carico al mittente  (movimenti  in
uscita). Fanno eccezione a questa regola le restituzioni ricevute  da
un produttore o da un  distributore  da  parte  di  un  attore  della
distribuzione finale (allevamento, farmacia,  esercizio  commerciale,
smaltitore,   struttura   sanitaria   o   assimilata):   per   queste
restituzioni,  che  corrispondono  a   movimenti   in   entrata,   la
responsabilita' della  trasmissione  e'  in  carico  al  destinatario
(movimenti in entrata). 
    I servizi disponibili per la trasmissione  dei  dati  alla  Banca
dati centrale della tracciabilita' del farmaco e per la consultazione
degli stessi sono i seguenti: 
      a) servizi per la trasmissione dei dati e  il  controllo  degli
esiti: 
        servizio  per   l'invio   dei   dati   delle   movimentazioni
giornaliere; 
        servizio   per   la   visualizzazione   degli   esiti   delle
elaborazioni dei dati inviati; 
      b) servizi per la  consultazione  dei  dati  disponibili  nella
Banca dati centrale per un determinato sito  logistico,  relativi  ai
medicinali ricevuti o consegnati: 
        servizio  per  la  consultazione  dei  dati   relativi   alle
movimentazioni in uscita da un sito logistico acquisiti  dalla  banca
dati centrale; 
        servizio  per  la  consultazione  dei  dati   relativi   alle
movimentazioni in entrata in un sito logistico acquisiti dalla  Banca
dati centrale. 
      3.3.1. Servizio  per  l'invio  dei  dati  delle  movimentazioni
giornaliere - Il servizio consente l'invio dei dati alla  Banca  dati
centrale  con  identificazione   del   tempo,   del   mittente,   del
destinatario, del  medicinale  e  delle  relative  quantita'.  Per  i
produttori e i depositari e' richiesto anche l'invio  del  numero  di
lotto. 
    Nell'apposita sezione dedicata  del  Ministero  della  salute  e'
pubblicato il documento  contenente  la  descrizione  funzionale  del
tracciato per la trasmissione dei  dati.  Sono  altresi'  disponibili
tutti gli altri documenti tecnici utili a effettuare la trasmissione,
comprese le anagrafi da utilizzare. 
    La trasmissione dei dati relativi ai movimenti va effettuata  con
cadenza giornaliera, tramite uno o  piu'  file,  con  riferimento  ai
medicinali movimentati  il  giorno  precedente  e  va  verificata  la
corretta acquisizione dei dati da parte della Banca dati centrale. 
    L'invio  di  dati  parzialmente   errati   comporta   lo   scarto
dell'intero file che li contiene, al fine di consentire un successivo
invio dello stesso file opportunamente corretto. 
    E' possibile trasmettere modifiche e  integrazioni  a  dati  gia'
acquisiti dalla Banca dati centrale entro due mesi successivi il mese
di riferimento. 
    Sono oggetto di trasmissione: 
      data del movimento; 
      identificativo del mittente  e  del  destinatario,  cosi'  come
previsto nell'art. 3 del presente decreto; 
      identificativo del tipo di movimentazione; 
      identificativo della confezione del medicinale  e  le  relative
quantita'; 
      lotto di produzione; 
      altre  informazioni  utili  all'identificazione  della  singola
trasmissione alla Banca dati centrale. 
    Tutte le trasmissioni tra i soggetti su indicati e la Banca  dati
centrale devono avvenire in modalita'  sicura  e  con  l'utilizzo  di
firma elettronica qualificata. 
    Gli attori mittenti sopra menzionati devono inoltre trasmettere i
dati  di  tutti  i  prodotti  immessi  in  commercio  sul  territorio
nazionale e successivamente fatti oggetto di furto,  rapina  o  altre
asportazioni illegali e quindi di fuori uscita dal sistema  di  buona
distribuzione. Gli stessi devono altresi' trasmettere i dati di tutti
i prodotti  immessi  in  commercio  in  Italia  e  fatti  oggetto  di
esportazione, nonche' i dati dei prodotti inviati a smaltimento. 
      3.3.2.  Servizio  per  la  visualizzazione  degli   esiti   dei
controlli sui dati delle movimentazioni giornaliere - Questo servizio
consente la consultazione degli esiti  di  controlli  effettuati  dal
sistema  informativo  sui  dati  delle   movimentazioni   giornaliere
contenuti in un file. 
    I controlli sono di due tipi, formale e  di  coerenza,  e  devono
essere entrambi superati positivamente per consentire  l'acquisizione
dei dati contenuti nel file presso la Banca dati centrale. 
    In  caso  di  un  file  scartato,  il  servizio  restituisce   le
motivazioni di dettaglio sui dati che hanno determinato tale  scarto.
La presenza di un solo errore comporta lo scarto dell'intero file che
li contiene, al fine di  consentire  un  successivo  invio  del  file
integrale corretto. 
      3.3.3. Servizio per la consultazione  dei  dati  relativi  alle
movimentazioni in uscita acquisiti nella Banca  dati  centrale  -  Il
servizio consente di interrogare i dati acquisiti  nella  Banca  dati
centrale per un determinato periodo temporale  e  per  uno  specifico
sito logistico. 
    Il servizio  e'  disponibile  allo  specifico  sito  logistico  e
consente di verificare i dati inviati alla Banca  dati  centrale  nei
quali il sito logistico risulta mittente. 
    Con tale servizio e' quindi possibile ottenere  un  riepilogo  su
base periodica di tutti i dati correttamente  acquisiti  dalla  Banca
dati centrale. 
      3.3.4. Servizio per la consultazione  dei  dati  relativi  alle
movimentazioni in entrata che risultano trasmesse  nella  Banca  dati
centrale da altri soggetti. - Il servizio consente di  interrogare  i
dati acquisiti nella Banca dati centrale per un  determinato  periodo
temporale e per uno specifico sito logistico. 
    Il servizio  e'  disponibile  allo  specifico  sito  logistico  e
consente di verificare i  dati  inviati  da  terzi  alla  Banca  dati
centrale nei quali il sito logistico risulta destinatario. 
 
4. Sistema informativo nazionale per la farmacosorveglianza. 
 
    4.1.  Definizioni  generali  -  Per  le  definizioni  si   faccia
riferimento ai documenti tecnici disponibili sul sito  del  Ministero
della salute. 
    4.2. Modalita' di accesso al Sistema informativo nazionale per la
farmacosorveglianza - Gli  utenti  che  alimentano  e  utilizzano  il
Sistema informativo  nazionale  per  la  farmacosorveglianza,  devono
identificarsi secondo le specifiche indicate sul  sito  internet  del
Ministero della salute. 
    4.3. Servizi  a  disposizione  per  l'alimentazione  del  Sistema
informativo  nazionale  per  la  farmacosorveglianza  -  Il   Sistema
informativo nazionale per la farmacosorveglianza consente di  gestire
l'intero ciclo prescrizione-erogazione di medicinali  e  dei  mangimi
medicati/prodotti intermedi destinati all'uso in veterinaria, nonche'
di registrare le informazioni relative alla gestione dei trattamenti,
delle scorte e delle rimanenze. 
    Gli  attori  tenuti  all'alimentazione  del  Sistema  informativo
nazionale per la farmacosorveglianza sono: 
      medici veterinari liberi professionisti; 
      operatori economici del settore  della  vendita  diretta  e  al
dettaglio di medicinali veterinari e di mangimi medicati: 
        a) titolari delle  autorizzazioni  alla  vendita  diretta  di
medicinali veterinari, farmacie e parafarmacie; 
        b) produttori di mangimi medicati e prodotti intermedi per la
vendita di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 90/1993 e art. 1
del decreto ministeriale 16 novembre 1993 e soggetti autorizzati alla
vendita degli stessi di cui all'art. 9  del  decreto  legislativo  n.
90/1993 e 13 del decreto ministeriale 16 novembre 1993; 
      proprietari e detentori d'impianti di allevamento e custodia di
animali destinati alla produzione di alimenti; 
      medici veterinari della pubblica amministrazione. 
    Sono oggetto della raccolta, trasmissione e gestione tutti i dati
necessari alla completa digitalizzazione della gestione  dei  mangimi
medicati  e  premiscele,   medicinali   veterinari   e   non,   dalla
prescrizione   da   parte   del   medico   veterinario   fino    alla
somministrazione  agli  animali,  attraverso   l'introduzione   della
ricetta veterinaria elettronica. 
    Le responsabilita' di registrazione e/o trasmissione dei dati  e'
in carico alle varie figure coinvolte  in  base  a  ruoli  e  compiti
definiti dalla normativa vigente. 
    I principali  servizi  disponibili  per  la  raccolta,  gestione,
trasmissione  dei  dati  al  Sistema  informativo  nazionale  per  la
farmacosorveglianza e  per  la  consultazione  degli  stessi  sono  i
seguenti: 
      a) servizi per i medici veterinari liberi professionisti: 
        servizio  per  la  compilazione  delle  ricette   veterinarie
elettroniche; 
        servizio  per  la  consultazione  delle  ricette  veterinarie
elettroniche emesse (registro ricette); 
        servizio   per   l'autorizzazione   delle   sostituzioni   di
medicinali; 
        servizio per la gestione della scorta  propria  (registro  di
carico e scarico scorta propria); 
        servizio per la  gestione  della  scorta  autorizzata  presso
impianto (registro di carico e scarico scorta impianto); 
        servizio per la registrazione dei trattamenti; 
        servizio per la compilazione  e  modifica  di  un'indicazione
terapeutica; 
        servizio per la compilazione  e  modifica  di  un  protocollo
terapeutico; 
        servizio per la consultazione del registro dei trattamenti; 
        servizio per l'import dei campioni gratuiti; 
        servizio per l'import delle scorte proprie in fase  di  avvio
della gestione elettronica; 
        servizio per l'import delle scorte impianto in fase di  avvio
della gestione elettronica; 
        servizio per l'associazione dei veterinari  a  una  struttura
veterinaria; 
        servizio per la gestione di dati e  anagrafiche  di  supporto
alla compilazione della ricetta veterinaria elettronica; 
      b) servizi per i proprietari e detentori di  animali  Destinati
alla produzione di alimenti (DPA): 
        servizio  per  la  consultazione  delle  ricette  veterinarie
elettroniche emesse (registro ricette); 
        servizio per la consultazione della scorta autorizzata presso
impianto (registro movimentazioni scorta); 
        servizio per la consultazione dei protocolli terapeutici; 
        servizio per l'utilizzo di un protocollo terapeutico; 
        servizio per la registrazione dei trattamenti; 
        servizio per la consultazione del registro dei trattamenti; 
        servizio per la gestione di dati e  anagrafiche  di  supporto
alla compilazione della ricetta veterinaria elettronica; 
      c)  servizi  per  il  proprietario  e  detentore   di   animali
d'affezione (PET): 
        servizio  per  la  consultazione  delle  ricette  veterinarie
elettroniche emesse (registro ricette); 
      d)  servizi  per  le  farmacie,  parafarmacie,  titolari  delle
autorizzazioni alla vendita diretta di medicinali veterinari: 
        servizio per  l'accesso  e  visualizzazione  di  una  ricetta
veterinaria elettronica per medicinali; 
        servizio per la registrazione dell'erogazione dei  medicinali
prescritti tramite ricetta veterinaria elettronica; 
        servizio   per   la   visualizzazione   e   modifica    delle
registrazioni dell'erogazione di medicinali (registro forniture); 
      e) servizi per i produttori  di  mangimi  medicati  e  prodotti
intermedi per la vendita e soggetti autorizzati  alla  vendita  degli
stessi: 
        servizio per l'accesso e la visualizzazione  di  una  ricetta
veterinaria elettronica per mangimi medicati o prodotti intermedi; 
        servizio per la  registrazione  dell'erogazione  dei  mangimi
medicati e prodotti intermedi prescritti tramite ricetta  veterinaria
elettronica; 
        servizio   per   la   visualizzazione   e   modifica    delle
registrazioni  dell'erogazione  di  mangimi   medicati   e   prodotti
intermedi (registro forniture); 
      f)   servizi   per   i   medici   veterinari   della   pubblica
amministrazione: 
        servizio  per  la  consultazione  delle  ricette  veterinarie
elettroniche emesse (registro ricette); 
        servizio   per   la   consultazione    delle    registrazioni
dell'erogazione di medicinali (registro forniture); 
        servizio   per   la   consultazione    delle    registrazioni
dell'erogazione di mangimi medicati e  prodotti  intermedi  (registro
forniture); 
        servizio per la consultazione della scorta propria del medico
veterinario (registro movimentazioni scorta propria); 
        servizio per la consultazione della scorta autorizzata presso
impianto (registro movimentazioni scorta impianto); 
        servizio per la consultazione dei protocolli terapeutici; 
        servizio per la consultazione del registro dei trattamenti; 
        servizio per la gestione delle anagrafiche dei  veterinari  e
delle strutture autorizzate alla detenzione di scorte; 
        servizio per la gestione delle  anagrafiche  delle  strutture
veterinarie; 
        servizio per l'associazione dei veterinari ad  una  struttura
veterinaria; 
        servizio per l'import delle scorte in  fase  di  avvio  della
gestione elettronica. 
      4.4.1. Servizio per la compilazione delle  ricette  veterinarie
elettroniche - Il  servizio  consente  a  un  medico  veterinario  di
predisporre e registrare una prescrizione veterinaria elettronica  ai
fini  della  successiva  erogazione  dei  medicinali  o  dei  mangimi
medicati prescritti da parte di un operatore autorizzato. 
    La prescrizione puo' essere predisposta anche a  fini  di  scorta
propria o per una specifica struttura autorizzata. 
    I dati previsti per la corretta generazione di  una  prescrizione
medico-veterinaria elettronica comprendono: 
      intestatario della ricetta: 
        prescrizioni per animali DPA: 
          identificativo     dell'azienda     zootecnica      (unita'
epidemiologica),  che  deve  risultare  presente  nelle  Banche  dati
nazioni (BDN) zootecniche del Ministero della salute; 
          identificativo  fiscale  del  proprietario  dell'animale  o
dell'allevamento; 
        prescrizioni per animali DPA destinati all'autoconsumo: 
          identificativo  fiscale  del  proprietario  dell'animale  o
dell'allevamento; 
        prescrizione per animali non DPA: 
          identificativo fiscale, nome e cognome del  proprietario  o
detentore dell'animale; 
          in caso di prescrizione destinata al trattamento di  equidi
non   DPA,    identificativo    dell'azienda    zootecnica    (unita'
epidemiologica),  che  deve  risultare  presente  nelle  Banche  dati
nazioni (BDN) zootecniche del Ministero della salute; 
        ricetta  per   rifornimento   scorta   propria   del   medico
veterinario: 
          numero  e  provincia  d'iscrizione   all'albo   provinciale
dell'ordine dei veterinari; 
          sara' possibile emettere la ricetta per rifornimento scorta
propria solo se la detenzione della scorta e'  stata  preventivamente
autorizzata  e  la  relativa  autorizzazione  e'   stata   registrata
dall'azienda sanitaria locale di competenza; 
        ricetta per rifornimento scorta in impianto zootecnico: 
          identificativo dell'azienda zootecnica, che deve  risultare
presente nelle Banche dati nazioni (BDN)  zootecniche  del  Ministero
della salute; 
          identificativo fiscale del proprietario dell'allevamento; 
          sara' possibile emettere la ricetta per rifornimento scorta
solo  se  la  detenzione  della  scorta  e'   stata   preventivamente
autorizzata  e  la  relativa  autorizzazione  e'   stata   registrata
dall'azienda sanitaria locale di competenza; 
        ricetta per rifornimento scorta in impianto non zootecnico: 
          identificativo dell'impianto  di  allevamento,  custodia  e
cura  di  animali,  che   deve   risultare   presente   nell'archivio
centralizzato ministeriale; 
          sara' possibile emettere la ricetta per rifornimento scorta
solo  se  la  detenzione  della  scorta  e'   stata   preventivamente
autorizzata  e  la  relativa  autorizzazione  e'   stata   registrata
dall'azienda sanitaria locale di competenza; 
      medicinale o mangime medicato/prodotto intermedio oggetto della
prescrizione e il relativo quantitativo; 
      specie e numero  di  capi  con  relativa  diagnosi,  posologia,
durata trattamento e tempi di sospensione. Per le specie per le quali
e' disponibile un'anagrafe nazionale che lo preveda, la  prescrizione
deve contenere il codice di identificazione del gruppo o univoco  del
capo. 
    La ricetta veterinaria elettronica permette di redigere  un'unica
prescrizione contenente medicinali veterinari autorizzati con diversi
regimi di dispensazione. Per ciascun medicinale  (singola  riga),  il
sistema riflette i  dettami  normativi,  definendone  ad  esempio  il
termine di validita' e/o il suo riutilizzo. 
    Il servizio, all'atto di conferma della prescrizione da parte del
medico veterinario, genera un numero di ricetta e  il  corrispondente
PIN. Il medico veterinario fornisce all'utilizzatore il numero  della
ricetta e il relativo PIN, che potranno essere quindi utilizzati  per
l'acquisto dei medicinali o mangimi medicati prescritti. 
      4.4.2. Servizio per la consultazione delle ricette  veterinarie
elettroniche emesse (registro ricette) - Il  servizio  consente  agli
attori  autorizzati  (medico  veterinario,  utilizzatore,  ecc.)   di
ricercare e consultare le ricette veterinarie elettroniche emesse  di
propria competenza. E' possibile interrogare  il  sistema  attraverso
vari parametri di ricerca e tra i dati visualizzati vi  e'  anche  il
numero di ricetta e il relativo PIN. 
    L'elenco delle ricette, risultato della ricerca,  e'  esportabile
in formato aperto. 
      4.4.3. Servizio  per  l'autorizzazione  delle  sostituzioni  di
medicinali  -  Il  servizio  consente  ai  medici  veterinari  liberi
professionisti  di  visualizzare  le   sostituzioni   di   medicinali
effettuate dai farmacisti sulle ricette  da  lui  stesso  emesse.  Il
medico veterinario puo',  quindi,  autorizzare  la  sostituzione  del
medicinale oppure rifiutarla. 
    Nel caso di ricette veterinarie  elettroniche  per  carico  della
scorta, la scorta non  viene  aggiornata  (non  viene  registrato  il
movimento  di  carico)  fino  a  quando  il  medico  veterinario  non
autorizza la  sostituzione  del  medicinale.  In  tal  caso,  non  e'
possibile registrare il trattamento dei capi fino a quando il  medico
veterinario non autorizza la sostituzione. 
    L'elenco delle  sostituzioni  di  medicinali  da  autorizzare  e'
esportabile in formato aperto. 
      4.4.4. Servizio per la gestione della scorta propria  (registro
di carico e scarico scorta propria) - Il servizio consente al  medico
veterinario    libero     professionista     l'interrogazione,     la
visualizzazione e la gestione della giacenza dei medicinali  presenti
nella scorta propria. Selezionato un medicinale, il servizio permette
di visualizzare tutti i movimenti  di  carico  e  scarico  che  hanno
portato alla giacenza attuale. 
    E' possibile interrogare il sistema attraverso vari parametri  di
ricerca. Il servizio permette anche di visualizzare i medicinali  che
hanno attualmente giacenza in scorta pari a zero. 
    L'elenco delle  giacenze  e  delle  movimentazioni  di  carico  e
scarico dei medicinali e' esportabile in formato aperto. 
    Il  servizio  permette  inoltre  al  medico  veterinario   libero
professionista   di   registrare,   modificare   o    eliminare    le
movimentazioni  di  scarico  dei  medicinali  presenti  nella  scorta
propria. 
      4.4.5. Servizio per la consultazione della scorta  propria  del
medico veterinario (registro  movimentazioni  scorta  propria)  -  Il
servizio  consente  al  servizio   S.S.N.   e   agli   altri   attori
eventualmente autorizzati di interrogare e visualizzare  la  giacenza
dei medicinali presenti nelle scorte proprie del medico  veterinario,
sul territorio di propria competenza. 
    Selezionato un medicinale il servizio  permette  di  visualizzare
tutti i movimenti di carico e scarico che hanno portato alla giacenza
attuale. 
    E' possibile interrogare il sistema attraverso vari parametri  di
ricerca. Il servizio permette anche di visualizzare i medicinali  che
hanno attualmente giacenza in scorta pari a zero. 
    L'elenco delle  giacenze  e  delle  movimentazioni  di  carico  e
scarico dei medicinali della scorta propria e' esportabile in formato
aperto. 
      4.4.6. Servizio per la gestione della scorta autorizzata presso
impianto (registro di  carico  e  scarico  impianto)  -  Il  servizio
consente    al    medico    veterinario     libero     professionista
l'interrogazione, la visualizzazione e la gestione della giacenza dei
medicinali presenti nella scorta autorizzata presso gli  impianti  di
detenzione e cura degli animali. Sono scorte di competenza del medico
veterinario  tutte  e  sole  quelle  scorte  per  le  quali  lui   e'
responsabile della scorta, o delegato dal responsabile della  scorta.
Selezionato un medicinale il servizio permette di visualizzare  tutti
i movimenti di carico e  scarico  che  hanno  portato  alla  giacenza
attuale. 
    E' possibile interrogare il sistema attraverso vari parametri  di
ricerca. Il servizio permette anche di visualizzare i medicinali  che
hanno attualmente giacenza in scorta pari a zero. 
    L'elenco delle  giacenze  e  delle  movimentazioni  di  carico  e
scarico dei medicinali e' esportabile in formato aperto. 
    Il  servizio  permette  inoltre  al  medico  veterinario   libero
professionista   di   registrare,   modificare   o    eliminare    le
movimentazioni  di  scarico  dei  medicinali  presenti  nella  scorta
dell'impianto. 
      4.4.7. Servizio per la consultazione della  scorta  autorizzata
presso  impianto  (registro  movimentazioni  scorta  impianto)  -  Il
servizio  consente  agli  attori  autorizzati  (medico   veterinario,
servizio S.S.N., proprietari  e  detentori  dell'impianto,  ecc.)  di
interrogare e visualizzare la giacenza dei medicinali presenti  nella
scorta autorizzata degli impianti di detenzione e cura degli  animali
di propria competenza. 
    Selezionato un medicinale il servizio  permette  di  visualizzare
tutti i movimenti di carico e scarico che hanno portato alla giacenza
attuale. 
    E' possibile interrogare il sistema attraverso vari parametri  di
ricerca. Il servizio permette anche di visualizzare i medicinali  che
hanno attualmente giacenza in scorta pari a zero. 
    L'elenco delle  giacenze  e  delle  movimentazioni  di  carico  e
scarico dei medicinali e' esportabile in formato aperto. 
      4.4.8. Servizio per  la  registrazione  dei  trattamenti  -  Il
servizio consente al medico veterinario libero  professionista  e  al
detentore, per le rispettive parti di competenza, di  registrare  nel
registro elettronico dei trattamenti i trattamenti  effettuati  sugli
animali con medicinali e mangimi medicati o prodotti intermedi. 
    Il servizio per la registrazione dei trattamenti si applica  solo
in aziende zootecniche che hanno adottato il registro dei trattamenti
elettronico. 
    Le  parti   di   competenza   del   medico   veterinario   libero
professionista vengono precompilate attraverso i seguenti servizi: 
      compilazione di una prescrizione veterinaria; 
      compilazione di una indicazione terapeutica; 
      compilazione preventiva di un protocollo terapeutico. 
    In esito alla precompilazione nel sistema  dei  dati  di  propria
competenza fatta dal medico veterinario,  l'allevatore  (proprietario
e/o detentore) o un suo delegato procede, dopo somministrazione, alla
registrazione   della   quantita'   di   medicinale    effettivamente
utilizzata, della data di inizio e  fine  del  trattamento  entro  le
tempistiche vigenti. 
    Nel caso  di  registrazione  di  trattamenti  tramite  protocollo
terapeutico, e' oggetto di registrazione  anche  il  numero  di  capi
trattati e il quantitativo di medicinale  effettivamente  utilizzato;
per le specie per le quali e' disponibile un'anagrafe  nazionale  che
lo preveda, la registrazione deve inoltre contenere l'identificazione
del gruppo o univoca del capo. 
      4.4.9.   Servizio   per   la   compilazione   e   modifica   di
un'indicazione  terapeutica  -  Il  servizio   permette   al   medico
veterinario  libero  professionista  di  compilare  e  modificare  le
indicazioni terapeutiche. 
    L'indicazione   terapeutica   e'   l'azione   che   permette   al
proprietario/detentore degli animali di  prelevare  dalla  scorta,  o
dalla rimanenza, e somministrare un dato medicinale  agli  animali  a
seguito di visita clinica effettuata  in  allevamento  da  parte  del
medico veterinario. Essa corrisponde alla compilazione, da parte  del
medico veterinario, della parte di sua competenza  del  registro  dei
trattamenti. 
    La compilazione e  utilizzo  delle  indicazioni  terapeutiche  si
applica nelle seguenti casistiche: 
      in aziende zootecniche autorizzate alla tenuta delle scorte, 
      in  aziende  zootecniche  non  autorizzate  alla  tenuta  delle
scorte, in caso di utilizzo di rimanenze. 
    Sono oggetto di registrazione: 
      medicinale oggetto del trattamento e relativo quantitativo; 
      specie e numero  di  capi  con  relativa  diagnosi,  posologia,
durata trattamento e tempi di sospensione. Per le specie per le quali
e' disponibile un'anagrafe nazionale che lo preveda, la  prescrizione
deve contenere l'identificazione del gruppo o univoca del capo; 
      eventuali informazioni aggiuntive, quali deroghe, note, ecc. 
      4.4.10.  Servizio  per  la  compilazione  e  modifica   di   un
protocollo terapeutico - Il servizio permette al  medico  veterinario
libero  professionista  di  compilare  e  modificare   i   protocolli
terapeutici. 
    Nel caso di trattamento con medicinali veterinari per i quali  il
riassunto delle caratteristiche del  prodotto  prevede  un  ulteriore
trattamento a distanza di settimane, un richiamo o un  intervallo  di
trattamento o in caso di  trattamento  programmato  e/o  di  diagnosi
ormai consolidata le cui evidenze sono documentate in allevamento, il
medico veterinario puo' redigere un protocollo terapeutico, che  deve
essere sottoscritto in azienda e  inserito  nel  Sistema  informativo
della  farmacosorveglianza.  La  predisposizione  di  un   protocollo
terapeutico  permette  al  proprietario/detentore  degli  animali  di
prelevare dalla  scorta  il  medicinale  indicato  nel  protocollo  e
somministrarlo agli animali. 
    La compilazione ed utilizzo dei protocolli terapeutici si applica
solo nel seguente caso: 
      aziende zootecniche autorizzate alla tenuta delle  scorte,  che
hanno individuato un veterinario aziendale  con  incarico  formale  e
adottato il registro dei trattamenti elettronico. 
    Sono oggetto di registrazione: 
      medicinale oggetto del trattamento; 
      specie dei capi da trattare con relativa  diagnosi,  posologia,
durata trattamento e tempi di sospensione; 
      eventuali informazioni aggiuntive, quali deroghe, note, ecc. 
      4.4.11.  Servizio   per   la   consultazione   dei   protocolli
terapeutici - Il servizio consente agli  attori  autorizzati  (medico
veterinario,  detentore,  proprietario,  servizio  S.S.N.,  ecc.)  di
ricercare e  visualizzare  i  protocolli  terapeutici  delle  aziende
zootecniche di propria competenza. 
    E' possibile interrogare il sistema attraverso vari parametri  di
ricerca. 
    L'elenco dei protocolli terapeutici risultato  della  ricerca  e'
esportabile in formato aperto. 
    Il servizio per la consultazione dei  Protocolli  terapeutici  si
applica solo in aziende zootecniche che hanno  adottato  il  registro
dei trattamenti elettronico. 
      4.4.12. Servizio per l'utilizzo dei protocolli terapeutici - Il
servizio permette  all'allevatore  (proprietario  e/o  detentore)  di
utilizzare un protocollo terapeutico per  registrare  un  trattamento
effettuato  sugli  animali.  La  predisposizione  di  un   protocollo
terapeutico  permette  al  proprietario/detentore  degli  animali  di
prelevare dalla scorta o dalla rimanenza il medicinale  indicato  nel
protocollo e somministrarlo agli animali. 
    In esito alla precompilazione del  protocollo  terapeutico  fatta
nel sistema dal medico veterinario,  l'allevatore  (proprietario  e/o
detentore) o un suo delegato  procede,  dopo  somministrazione,  alla
registrazione del trattamento entro le tempistiche vigenti. 
    Sono oggetto di registrazione: 
      protocollo terapeutico utilizzato; 
      effettivo   quantitativo   di   medicinale    utilizzato    nel
trattamento; 
      numero di  capi  trattati;  per  le  specie  per  le  quali  e'
disponibile un'anagrafe nazionale che lo  preveda,  la  registrazione
deve contenere l'identificazione del gruppo o univoca del capo; 
      data di inizio e fine del trattamento; 
      eventuali informazioni aggiuntive, quali deroghe, note, ecc. 
    Il servizio per l'utilizzo dei protocolli terapeutici si  applica
solo in aziende  zootecniche  che  hanno  adottato  il  registro  dei
trattamenti elettronico. 
      4.4.13.  Servizio  per  la  consultazione  del   registro   dei
trattamenti - Il servizio consente agli  attori  autorizzati  (medico
veterinario,  detentore,  proprietario,  servizio  S.S.N.,  ecc.)  di
interrogare i dati presenti nel registro elettronico dei  trattamenti
degli allevamenti zootecnici di propria competenza. 
    E' possibile interrogare il sistema attraverso vari parametri  di
ricerca, estraendo ad esempio i  dati  correttamente  registrati  nel
registro dei trattamenti  elettronico,  per  un  determinato  periodo
temporale e per uno specifico animale/gruppo di animali. 
    L'elenco dei trattamenti risultato della ricerca, e'  esportabile
in formato aperto. 
    Il servizio per la consultazione del registro dei trattamenti  si
applica solo in aziende zootecniche che hanno  adottato  il  registro
dei trattamenti elettronico. 
      4.4.14. Servizio per l'accesso e visualizzazione di una ricetta
veterinaria elettronica per medicinali  -  Il  servizio  consente  al
farmacista, che esercita presso  l'operatore  economico  del  settore
della vendita diretta  di  medicinali  veterinari,  di  recuperare  e
visualizzare una ricetta veterinaria elettronica al fine di procedere
alla fornitura dei medicinali in essa prescritti. 
    All'atto di conferma  della  prescrizione  da  parte  del  medico
veterinario, viene generato un numero di  ricetta  elettronica  e  il
corrispondente   PIN   che   potranno   essere   quindi    utilizzati
dall'utilizzatore per l'acquisto dei medicinali prescritti.  Il  PIN,
che cambia da ricetta a ricetta, permette  di  garantire  l'opportuno
livello di privacy nell'accesso alle ricette. 
    La ricetta puo', quindi, essere recuperata dal farmacista tramite
i corrispondenti numero e PIN. 
    In alternativa, il farmacista puo' recuperare la ricetta  tramite
il corrispondente PIN e i dati dell'intestatario della ricetta: 
      codice   dell'azienda   zootecnica    (codice    identificativo
dell'unita' epidemiologica), nel caso di ricette di tipo prescrizione
veterinaria DPA o prescrizione per scorta struttura zootecnica; 
      codice fiscale o partita iva  dell'intestatario  della  ricetta
nel caso di ricette di tipo  prescrizione  veterinaria  PET  (animali
d'affezione) ed equidi NDPA; 
      codice fiscale dell'intestatario  della  ricetta  nel  caso  di
ricette di tipo prescrizione veterinaria DPA  per  animali  destinati
all'autoconsumo; 
      codice della struttura nel caso di ricette di tipo  scorta  per
struttura non zootecnica; 
      codice fiscale del medico veterinario nel caso  di  ricette  di
tipo scorta propria. 
      4.4.15.  Servizio  per  la  registrazione  dell'erogazione  dei
medicinali prescritti tramite ricetta veterinaria  elettronica  -  Il
servizio consente al  farmacista,  che  esercita  presso  l'operatore
economico del settore della vendita diretta di medicinali veterinari,
la registrazione nel Sistema  informativo  della  farmacosorveglianza
dei  dati  relativi  all'erogazione  di  medicinali  tramite  ricetta
veterinaria elettronica con identificazione del tempo, del  mittente,
del medicinale e delle relative quantita', numero di lotto e data  di
scadenza. 
    La registrazione dei dati relativi ai  movimenti  di  vendita  va
effettuata in tempo reale o al  piu'  con  cadenza  giornaliera,  con
riferimento ai medicinali  movimentati  il  giorno  precedente  e  va
verificata la corretta acquisizione dei dati  da  parte  del  Sistema
informativo della farmacosorveglianza. 
    Sono oggetto di registrazione: 
      data della movimentazione di vendita (se non specificata verra'
presa come data di vendita la data di trasmissione); 
      identificativo del mittente, cosi' come  previsto  nell'art.  3
del presente decreto; 
      identificativo, tramite A.I.C., del medicinale  e  le  relative
quantita' (numero confezioni); 
      lotto di produzione; 
      data di scadenza; 
      identificativo,  tramite  A.I.C.,  del  medicinale   prescritto
eventualmente sostituito nella vendita (solo nel caso di sostituzione
del medicinale); 
      eventuali informazioni utili all'identificazione del  documento
fiscale di accompagnamento della dispensazione: 
        tipologia  documento   di   vendita   (ad   esempio   fattura
accompagnatoria, DDT); 
        numero del documento. 
    Nell'apposita sezione dedicata all'interno del sito internet  del
Ministero della salute e' pubblicata la descrizione  delle  modalita'
operative  disponibili  per  l'invio  dei  dati  e   la   descrizione
funzionale del tracciato per la trasmissione dei  dati  attraverso  i
servizi web e web services resi disponibili. 
    Sono altresi' disponibili tutti gli altri documenti tecnici utili
a effettuare la trasmissione, comprese le anagrafi da utilizzare. 
      4.4.16.  Servizio  per  la  visualizzazione  e  modifica  delle
registrazioni dell'erogazione di medicinali (registro forniture) - Il
servizio consente al  farmacista,  che  esercita  presso  l'operatore
economico del settore della vendita diretta di medicinali veterinari,
di interrogare  i  dati  registrati  nel  Sistema  informativo  della
farmacosorveglianza  relativamente   alla   vendita   di   medicinali
prescritti tramite ricetta veterinaria elettronica. 
    Il servizio consente di verificare i dati registrati nei quali il
punto di vendita risulta mittente. 
    Con tale servizio e', quindi, possibile ottenere il dettaglio  di
tutti i dati di erogazione  dei  medicinali  registrati  nel  Sistema
informativo della farmacosorveglianza. 
    L'elenco delle forniture (vendita) dei medicinali e'  esportabile
in formato aperto. 
    E', inoltre, possibile registrare modifiche e integrazioni a dati
gia' registrati nel Sistema  informativo  della  farmacosorveglianza,
con le modalita' e i vincoli descritti nel manuale operativo. 
      4.4.17. Servizio per l'accesso  e  la  visualizzazione  di  una
ricetta veterinaria  elettronica  per  mangimi  medicati  e  prodotti
intermedi - Il servizio consente all'Operatore  del  settore  mangimi
(OSM), autorizzato  alla  vendita  di  mangimi  medicati  e  prodotti
intermedi, di  recuperare  e  visualizzare  una  ricetta  veterinaria
elettronica al fine di procedere alla vendita dei mangimi medicati  o
prodotti intermedi in essa prescritti. 
    All'atto di conferma  della  prescrizione  da  parte  del  medico
veterinario, viene generato un numero di ricetta e il  corrispondente
PIN che  potranno  essere  quindi  utilizzati  dall'utilizzatore  per
l'acquisto dei mangimi medicati o prodotti intermedi  prescritti.  Il
PIN,  che  cambia  da  ricetta  a  ricetta,  permette  di   garantire
l'opportuno livello di privacy nell'accesso alle ricette. 
    La ricetta puo', quindi,  essere  recuperata  dall'operatore  OSM
tramite i corrispondenti numero e PIN. 
    In alternativa, l'OSM  puo'  recuperare  la  ricetta  tramite  il
corrispondente PIN e i dati dell'intestatario della ricetta: 
      codice   dell'azienda   zootecnica    (codice    identificativo
dell'unita' epidemiologica), nel caso di ricette di tipo prescrizione
veterinaria DPA; 
      codice fiscale dell'intestatario  della  ricetta  nel  caso  di
ricette di tipo prescrizione veterinaria DPA  per  animali  destinati
all'autoconsumo; 
      codice fiscale o partita iva  dell'intestatario  della  ricetta
nel caso di ricette di tipo  prescrizione  veterinaria  PET  (animali
d'affezione) ed equidi NDPA. 
      4.4.18.  Servizio  per  la  registrazione  dell'erogazione  dei
mangimi medicati e  prodotti  intermedi  prescritti  tramite  ricetta
veterinaria  elettronica  -   Il   servizio   consente   all'OSM   la
registrazione nel Sistema informativo della  farmacosorveglianza  dei
dati relativi alla vendita di mangimi medicati o  prodotti  intermedi
tramite  ricetta  veterinaria  elettronica  con  identificazione  del
tempo, del mittente, del mangime/prodotto e delle relative quantita',
numero di lotto e data di scadenza. 
    La registrazione dei dati relativi ai  movimenti  di  vendita  va
effettuata in tempo reale o al  piu'  con  cadenza  giornaliera,  con
riferimento ai mangimi medicati o prodotti intermedi  movimentati  il
giorno precedente e va verificata la corretta acquisizione  dei  dati
da parte del Sistema informativo della farmacosorveglianza. 
    Sono oggetto di registrazione: 
      data della movimentazione di vendita (se non specificata verra'
presa come data di vendita la data di trasmissione); 
      identificativo del mittente, cosi' come  previsto  nell'art.  3
del presente decreto; 
      identificativo del mangime/prodotto e la relativa quantita'; 
      lotto di produzione; 
      data di scadenza; 
      eventuali informazioni utili all'identificazione del  documento
fiscale di accompagnamento della dispensazione: 
        tipologia  documento   di   vendita   (ad   esempio   fattura
accompagnatoria, DDT); 
        numero del documento. 
    La registrazione  dei  dati  relativi  alla  vendita  di  mangimi
medicati e prodotti intermedi prescritti tramite ricetta  veterinaria
elettronica  puo'  essere  effettuata   dall'OSM,   per   mezzo   del
responsabile della trasmissione, attraverso le  funzionalita'  online
oppure gli appositi web services esposti. 
    Nella specifica sezione dedicata all'interno  del  sito  internet
del  Ministero  della  salute  e'  pubblicata  la  descrizione  delle
modalita' operative disponibili per l'invio dei dati e la descrizione
funzionale del tracciato per la trasmissione dei  dati  attraverso  i
servizi web e web services resi disponibili. 
    Sono altresi' disponibili tutti gli altri documenti tecnici utili
a effettuare la trasmissione, comprese le anagrafi da utilizzare. 
      4.4.19.  Servizio  per  la  visualizzazione  e  modifica  delle
registrazioni  dell'erogazione  di  mangimi   medicati   e   prodotti
intermedi (registro forniture) - Il servizio  consente  all'Operatore
del settore mangimi  (OSM)  di  interrogare  i  dati  registrati  nel
Sistema  informativo  della  farmacosorveglianza  relativamente  alla
vendita di mangimi medicati o prodotti intermedi  prescritti  tramite
ricetta veterinaria elettronica. 
    Il servizio e' disponibile all'OSM e  consente  di  verificare  i
dati registrati nei quali il punto di vendita risulta mittente. 
    Con tale servizio e' quindi possibile ottenere  il  dettaglio  di
tutti i dati di vendita di  mangimi  medicati  o  prodotti  intermedi
correttamente    registrati    nel    Sistema    informativo    della
farmacosorveglianza. 
    E' possibile registrare modifiche  e  integrazioni  a  dati  gia'
registrati nel Sistema informativo della farmacosorveglianza, con  le
modalita' e i vincoli descritti nel manuale operativo. 
      4.4.20.  Servizio  per  la  consultazione  delle  registrazioni
dell'erogazione di medicinali -  Il  servizio  consente  agli  attori
autorizzati (farmacista, servizio S.S.N., ecc.) di interrogare i dati
di propria  competenza  presenti  nel  registro  delle  forniture  di
medicinali (registro con il dettaglio delle movimentazioni di vendita
dei medicinali prescritti tramite ricetta veterinaria elettronica). 
    E' possibile interrogare il sistema attraverso vari parametri  di
ricerca, estraendo ad esempio i  dati  correttamente  registrati  nel
registro delle forniture per un determinato periodo temporale  e  per
uno specifico utilizzatore. 
    L'elenco dei dati  risultato  della  ricerca  e'  esportabile  in
formato aperto. 
      4.4.21.  Servizio  per  la  consultazione  delle  registrazioni
dell'erogazione  di  mangimi  medicati  e  prodotti  intermedi  -  Il
servizio consente agli  attori  autorizzati  (operatore  settore  dei
mangimi, S.S.N., ecc.) di interrogare i dati  di  propria  competenza
presenti nel registro delle forniture dei mangimi medicati  (registro
con il dettaglio delle movimentazioni di vendita dei mangimi medicati
o  prodotti  intermedi   prescritti   tramite   ricetta   veterinaria
elettronica). 
    E' possibile interrogare il sistema attraverso vari parametri  di
ricerca, estraendo ad esempio i  dati  correttamente  registrati  nel
registro delle forniture per un determinato periodo temporale  e  per
uno specifico utilizzatore. 
    L'elenco dei dati  risultato  della  ricerca  e'  esportabile  in
formato aperto. 
      4.4.22. Servizio per import dei campioni gratuiti - Il servizio
consente al medico veterinario libero professionista di  prendere  in
carico i campioni gratuiti di medicinale veterinario. 
    Il dettaglio delle modalita' operative e  dei  dati  gestiti  per
tale  import  sono  descritti  nella   specifica   sezione   dedicata
all'interno del sito internet del Ministero della salute. 
      4.4.23. Servizio per l'import delle scorte proprie in  fase  di
avvio della gestione elettronica - Il  servizio  consente  al  medico
veterinario  libero  professionista  o  al  medico  veterinario   del
Servizio sanitario nazionale di caricare la giacenza  iniziale  della
scorta propria, in modo da allineare il registro di carico e  scarico
elettronico della scorta propria con l'effettiva giacenza presente. 
    Il dettaglio delle modalita' operative e  dei  dati  gestiti  per
tale import sono descritti nel manuale operativo  e  nella  specifica
sezione dedicata all'interno del sito internet  del  Ministero  della
salute. 
      4.4.24. Servizio per l'import delle scorte impianto in fase  di
avvio della gestione elettronica - Il  servizio  consente  al  medico
veterinario  libero  professionista  o  al  medico  veterinario   del
Servizio sanitario nazionale di caricare la giacenza  iniziale  della
scorta, in  modo  da  allineare  il  registro  di  carico  e  scarico
elettronico  della   scorta   con   l'effettiva   giacenza   presente
nell'impianto di detenzione e cura degli animali. 
    Il dettaglio delle modalita' operative e  dei  dati  gestiti  per
tale import sono descritti nel manuale operativo  e  nella  specifica
sezione dedicata all'interno del sito internet  del  Ministero  della
salute. 
      4.4.25. Servizio per gestione di dati e anagrafiche di supporto
alla compilazione della ricetta elettronica - Il servizio consente al
medico veterinario libero professionista o all'allevatore di  gestire
le  anagrafiche  di  supporto   alla   compilazione   della   ricetta
elettronica,  quali  ad  esempio  le  associazioni  delle   matricole
aziendali con le corrispondenti marche auricolari. 
    Il dettaglio delle modalita' operative di  gestione  e  dei  dati
gestiti per tali anagrafiche sono descritti nel manuale  operativo  e
nella specifica sezione dedicata all'interno del  sito  internet  del
Ministero della salute. 
      4.4.26.  Servizio  per  la  gestione  delle   anagrafiche   dei
veterinari e degli impianti autorizzati alla detenzione di  scorte  -
Il  servizio  consente  al  Servizio  sanitario  nazionale   (Servizi
veterinari regionali, provinciali o delle Aziende  sanitarie  locali)
la gestione delle anagrafiche delle  autorizzazioni  alla  detenzione
delle scorte proprie dei medici veterinari e delle scorte presso  gli
impianti di detenzione e cura degli animali. 
    Il servizio permette inoltre di  definire  quali  sono  i  medici
veterinari liberi professionisti responsabili/delegati della custodia
e dell'utilizzazione delle scorte di medicinali per: 
      impianti di allevamento e custodia di animali destinati o  meno
alla produzione di alimenti (articoli 81 e 82 del decreto legislativo
6 aprile 2006, n. 193, e successive modificazioni ed integrazioni); 
      impianti di cura degli animali (art. 84 del decreto legislativo
6 aprile 2006, n. 193, e successive modificazioni ed integrazioni); 
      attivita' zooiatrica (art. 85 del decreto legislativo 6  aprile
2006, n. 193, e successive modificazioni ed integrazioni). 
    Il dettaglio delle modalita' operative di  gestione  e  dei  dati
gestiti per tali anagrafiche sono descritti nel manuale  operativo  e
nella specifica sezione dedicata all'interno del  sito  internet  del
Ministero della salute. 
      4.4.27.  Servizio  per  la  gestione  delle  anagrafiche  delle
strutture veterinarie - Il servizio consente ai medici veterinari del
Servizio   sanitario   nazionale   (Servizi   veterinari   regionali,
provinciali o delle  Aziende  sanitarie  locali)  la  gestione  delle
anagrafiche delle strutture veterinarie. 
    Il servizio permette, tra i vari dati gestiti, anche di  definire
il direttore sanitario della struttura veterinaria. 
    Il dettaglio delle modalita' operative di  gestione  e  dei  dati
gestiti per tali anagrafiche sono descritti nel manuale  operativo  e
nella specifica sezione dedicata all'interno del  sito  internet  del
Ministero della salute. 
      4.4.28. Servizio  per  l'associazione  dei  veterinari  ad  una
struttura veterinaria - Il servizio  consente  ai  medici  veterinari
individuati come direttori sanitari delle  strutture  veterinarie  la
gestione dell'elenco dei veterinari  che  operano  all'interno  delle
strutture veterinarie. 
    Tale associazione permettera' poi nella fase di  emissione  delle
ricette,   solo   a   tali   veterinari,    di    poter    aggiungere
nell'intestazione della ricetta i dati identificativi della struttura
veterinaria  all'interno  della  quale  il  medico  veterinario   sta
operando. 
    4.5. Modalita' di utilizzo del sistema  informativo  in  casi  di
emergenze - Nel caso in cui, per cause di forza  maggiore  (quali  ad
esempio  black-out,  blocco  del  sistema  centrale,   ecc.),   fosse
impossibile  utilizzare  le  modalita'  operative  digitali  per   la
gestione del medicinale veterinario e del mangime medicato e  ci  sia
l'urgenza di garantire la cura agli animali, e' possibile  utilizzare
in  alternativa  le  precedenti  modalita'  operative  cartacee.   La
registrazione digitale dei dati di propria competenza  va  effettuata
entro 24 ore dal ripristino della corretta funzionalita' del sistema. 
    L'impossibilita' di utilizzo delle  registrazioni  digitali  deve
essere  comunicata,  per  le  casistiche  previste,   attraverso   le
modalita'  operative  descritte  nel  manuale  operativo,  nel  quale
potranno inoltre essere descritte ulteriori modalita' alternative  di
gestione  nell'impossibilita'   di   utilizzo   delle   registrazioni
digitali. 
    4.6.  Manuale  operativo  -  I  dettagli  operativi  del  Sistema
informativo delle farmacosorveglianza  sono  descritti  nel  relativo
manuale  operativo,  che  viene  reso  disponibile  sul  portale  del
Ministero della salute. 
 
5. Servizi messi a disposizione dal sistema tessera  sanitaria  (SAC,
  anche tramite SAR). 
 
    5.1. Servizi per le farmacie - Di seguito si riportano i  servizi
messi a disposizione del SAC ovvero del SAR: 
      servizio  per  l'accesso  e  visualizzazione  di  una   ricetta
veterinaria elettronica per medicinali; 
      servizio per la registrazione  dell'erogazione  dei  medicinali
prescritti tramite ricetta veterinaria elettronica; 
      servizio per la visualizzazione e modifica delle  registrazioni
dell'erogazione di medicinali (registro forniture). 
      5.1.1. Servizio per l'accesso e visualizzazione di una  ricetta
veterinaria elettronica per medicinali  -  Il  servizio  consente  di
recuperare e visualizzare, tramite il SAC ovvero il SAR, una  ricetta
veterinaria elettronica  registrata  nel  Sistema  informativo  della
farmacosorveglianza,  al  fine  di  procedere  alla   fornitura   dei
medicinali in essa prescritti. 
    La  ricetta   puo',   quindi,   essere   recuperata   tramite   i
corrispondenti numero e PIN. 
    In  alternativa,  si  puo'  recuperare  la  ricetta  tramite   il
corrispondente PIN e i dati dell'intestatario della  ricetta  secondo
quanto previsto al capitolo 4.4.14. 
    Per ogni  richiesta,  il  SAC  ovvero  il  SAR  risponde  con  un
messaggio di tipo ricevuta contenente l'esito della richiesta. 
      5.1.2.  Servizio  per  la  registrazione  dell'erogazione   dei
medicinali prescritti tramite ricetta veterinaria  elettronica  -  Il
servizio consente la registrazione, tramite il SAC ovvero il SAR, nel
Sistema  informativo  della  farmacosorveglianza  dei  dati  relativi
all'erogazione di medicinali tramite ricetta veterinaria  elettronica
con identificazione del tempo, del mittente, del medicinale  e  delle
relative quantita', numero di lotto e data di scadenza. 
    Sono oggetto di registrazione i dati di cui al capitolo 4.4.15. 
    Per ogni  richiesta,  il  SAC  ovvero  il  SAR  risponde  con  un
messaggio di tipo ricevuta contenente l'esito della richiesta. 
    A tal fine il servizio del SAC prevede l'interconnessione con  il
Sistema informativo nazionale per la  farmacosorveglianza,  il  quale
provvede alla verifica dei dati immessi dal farmacista e  restituisce
l'esito della registrazione dell'erogazione al farmacista tramite  il
SAC ovvero il SAR. 
      5.1.3.  Servizio  per  la  visualizzazione  e  modifica   delle
registrazioni dell'erogazione di medicinali (registro forniture) - Il
servizio consente di interrogare, tramite il SAC  ovvero  il  SAR,  i
dati registrati nel  Sistema  informativo  della  farmacosorveglianza
relativamente alla vendita di medicinali prescritti  tramite  ricetta
veterinaria elettronica. 
    Il servizio consente di verificare i dati registrati nei quali il
punto di vendita risulta mittente. 
    Con tale servizio e', quindi, possibile ottenere il dettaglio  di
tutti i dati di erogazione  dei  medicinali  registrati  nel  Sistema
informativo della farmacosorveglianza. 
    E', inoltre, possibile registrare modifiche e integrazioni a dati
gia' registrati nel Sistema  informativo  della  farmacosorveglianza,
secondo le modalita' descritte nel capitolo 4.4.16. 
    Per ogni  richiesta,  il  SAC  ovvero  il  SAR  risponde  con  un
messaggio di tipo ricevuta contenente l'esito della richiesta. 
    5.2. Log del sistema TS - Tutte le operazioni di accesso ai  dati
sono tracciate ed in particolare sono registrati in appositi file  di
log i dati relativi a: 
      codice identificativo del soggetto fisico che accede ai dati; 
      data e ora dell'esecuzione; 
      i file di log di tracciamento delle operazioni di consultazione
dovranno essere conservati per un periodo di dodici mesi. 
    Inoltre i log file garantiscono: 
      garantiscono la verifica della  liceita'  del  trattamento  dei
dati; 
      caratteristiche di integrita' e inalterabilita'; 
      la protezione con idonee misure contro ogni uso improprio; 
      la cancellazione alla scadenza dei tempi di conservazione.