Art. 8. Confezionamento I vini di cui all'art. 1 possono essere immessi al consumo soltanto in recipienti di vetro del seguente volume nominale: litri 0,187; 0,250, 0,375; 0,500; 0,750; 1,500; 3,000 ed altri formati speciali da litri 4,500; 6,000; 9,000; 12,000; 15,000. Sono ammesse soltanto bottiglie di vetro aventi forma ed abbigliamento consoni ai caratteri dei vini di pregio. Per la tappatura valgono le norme comunitarie e nazionali in vigore. Sono comunque esclusi il tappo corona e di vetro.