(Allegato-art. 8)
                               Art. 8. 
 
                           Confezionamento 
 
    I vini di cui  all'art.  1  possono  essere  immessi  al  consumo
soltanto in recipienti di vetro del seguente volume  nominale:  litri
0,187; 0,250, 0,375; 0,500; 0,750;  1,500;  3,000  ed  altri  formati
speciali da litri 4,500; 6,000; 9,000; 12,000; 15,000.  Sono  ammesse
soltanto bottiglie di vetro aventi forma ed abbigliamento consoni  ai
caratteri dei vini di pregio.  Per  la  tappatura  valgono  le  norme
comunitarie e nazionali in vigore. Sono  comunque  esclusi  il  tappo
corona e di vetro.