(Allegato-art. 1)
                                                             Allegato 
 
Regolamento concernente l´individuazione dei termini e  delle  unita'
  organizzative responsabili dei procedimenti  amministrativi  presso
  il Garante per la protezione dei dati personali (art. 2, comma 2, e
  art. 4 legge 7 agosto 1990, n. 241; art. 156 decreto legislativo 30
  giugno 2003, n. 196). 
 
 
                               Art. 1. 
 
                             Definizioni 
 
    1. Ai fini del presente regolamento si applicano  le  definizioni
contenute nell'art. 4 del regolamento (UE)  2016/679  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione  dei  dati)
(di seguito denominato «RGPD») e nell'art. 2-ter, comma 4,  nell'art.
121, comma 1-bis, e nell'art. 153 del Codice in materia di protezione
dei  dati   personali,   recante   disposizioni   per   l'adeguamento
dell'ordinamento  nazionale  al  regolamento  (UE)  n.  2016/679  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la direttiva 95/46/CE (decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.  196,
come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018,  n.  101,  di
seguito  denominato  «Codice»),  nonche'  le  definizioni   contenute
nell'art. 2 del decreto legislativo 18 maggio 2018,  n.  51,  recante
attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle
autorita' competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento  e
perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che  abroga  la  decisione  quadro
2008/977/GAI del Consiglio.