Art. 10. Pareri facoltativi 1. Quando, in conformita' alla legge, risulta opportuno acquisire un parere non obbligatorio del Consiglio di Stato o dell´Avvocatura dello Stato, il responsabile del procedimento ne da' notizia alle parti interessate, indicando sinteticamente i motivi in base ai quali si e' ritenuto di procedere all'acquisizione del parere medesimo. In tal caso, il periodo di tempo occorrente per l´acquisizione del parere, a decorrere dalla richiesta sino alla sua ricezione, non e' computato nel termine finale del procedimento, se il parere medesimo e' reso nel termine di cui all´art. 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241. L´Autorita' procede prescindendo dal parere, se questo non e' reso nei termini suddetti. 2. L´acquisizione in via facoltativa di pareri e di valutazioni tecniche di organi, amministrazioni o enti, fuori dei casi di cui al comma 1 del presente articolo, ha luogo rispettando il termine finale del procedimento.