(Allegato-art. 11)
                              Art. 11. 
 
              Fasi procedimentali presso altri soggetti 
 
    1. Fuori dei casi di cui agli articoli 9 e 10, se nel  corso  del
procedimento talune attivita' istruttorie sono di competenza di altri
soggetti pubblici, ivi comprese altre autorita' di  controllo,  anche
in base a quanto previsto al Capo VII del RGPD, il termine finale del
procedimento deve intendersi non comprensivo  dei  periodi  di  tempo
necessari per espletare le attivita' stesse. 
    2. Il decorso dei termini e' altresi' sospeso per il tempo in cui
i documenti  necessari  per  la  trattazione  del  procedimento  sono
indisponibili per effetto di attivita' dell´autorita' giudiziaria.