Art. 11. Fasi procedimentali presso altri soggetti 1. Fuori dei casi di cui agli articoli 9 e 10, se nel corso del procedimento talune attivita' istruttorie sono di competenza di altri soggetti pubblici, ivi comprese altre autorita' di controllo, anche in base a quanto previsto al Capo VII del RGPD, il termine finale del procedimento deve intendersi non comprensivo dei periodi di tempo necessari per espletare le attivita' stesse. 2. Il decorso dei termini e' altresi' sospeso per il tempo in cui i documenti necessari per la trattazione del procedimento sono indisponibili per effetto di attivita' dell´autorita' giudiziaria.