(Allegato-art. 12)
                              Art. 12. 
 
                    Conclusione dei procedimenti 
 
    1. Nei casi di  cui  alla  tabella  A  e  B,  i  termini  per  la
conclusione   dei   procedimenti   amministrativi   o   delle    fasi
procedimentali   si   riferiscono   alla   data   di   adozione   del
provvedimento.