(Allegato-art. 3)
                               Art. 3. 
 
                       Ambito di applicazione 
 
    1.  Il  presente  regolamento  si  applica  ai  procedimenti   di
competenza del Garante, conseguenti  a  una  iniziativa  di  parte  o
avviati d´ufficio,  e  alle  fasi  procedimentali  svolte  presso  il
Garante in procedimenti di competenza  di  altri  soggetti  pubblici,
indicati nelle  allegate  tabelle  A  e  B  che  costituiscono  parte
integrante del presente regolamento. 
    2. Nella tabella A e' riportato il termine entro il quale ciascun
procedimento o fase procedimentale deve essere  concluso  per  legge,
nonche' l´unita' organizzativa competente e  la  fonte  normativa  di
riferimento; nella tabella B e' individuato il termine non altrimenti
previsto dalla legge entro il quale ciascun procedimento deve  essere
concluso,  nonche'  l´unita'  organizzativa  competente  e  la  fonte
normativa di riferimento. 
    3.  In  relazione  ai  procedimenti   volti   all´emanazione   di
regolamenti, il termine  e  l´unita'  organizzativa  competente  sono
individuati nei singoli casi. 
    4. Se non e' altrove diversamente previsto, per i procedimenti di
modifica di provvedimenti gia' adottati si applica lo stesso  termine
indicato per il procedimento principale. 
    5. Eventuali altri procedimenti  avviati  e  non  indicati  nella
tabella  B  si  concludono  nel  termine  stabilito  da  altra  fonte
normativa o, in mancanza, in quello di  novanta  giorni  a  decorrere
dalla data di ricezione dell'istanza ai sensi dell´art. 2,  comma  3,
della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.