Art. 3. Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti di competenza del Garante, conseguenti a una iniziativa di parte o avviati d´ufficio, e alle fasi procedimentali svolte presso il Garante in procedimenti di competenza di altri soggetti pubblici, indicati nelle allegate tabelle A e B che costituiscono parte integrante del presente regolamento. 2. Nella tabella A e' riportato il termine entro il quale ciascun procedimento o fase procedimentale deve essere concluso per legge, nonche' l´unita' organizzativa competente e la fonte normativa di riferimento; nella tabella B e' individuato il termine non altrimenti previsto dalla legge entro il quale ciascun procedimento deve essere concluso, nonche' l´unita' organizzativa competente e la fonte normativa di riferimento. 3. In relazione ai procedimenti volti all´emanazione di regolamenti, il termine e l´unita' organizzativa competente sono individuati nei singoli casi. 4. Se non e' altrove diversamente previsto, per i procedimenti di modifica di provvedimenti gia' adottati si applica lo stesso termine indicato per il procedimento principale. 5. Eventuali altri procedimenti avviati e non indicati nella tabella B si concludono nel termine stabilito da altra fonte normativa o, in mancanza, in quello di novanta giorni a decorrere dalla data di ricezione dell'istanza ai sensi dell´art. 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.