Art. 4. Decorrenza del termine per i procedimenti di competenza del Garante 1. Per i procedimenti avviati d´ufficio e per quelli relativi alle segnalazioni di cui all´art. 144 del Codice, il termine decorre dalla data in cui il procedimento e' avviato in conformita' all'art. 12 del regolamento del Garante n. 1/2019. 2. Salvo diversa indicazione contenuta nelle tabelle allegate, per ogni altro procedimento di competenza del Garante il termine decorre dalla data di ricezione della domanda, richiesta, comunicazione o del diverso atto di iniziativa, comunque denominato, da parte del Dipartimento, servizio o altra unita' organizzativa competente ovvero dalla regolarizzazione di tali atti, e a tale fine fa fede la data di protocollazione.