(Allegato-art. 4)
                               Art. 4. 
 
 Decorrenza del termine per i procedimenti di competenza del Garante 
 
    1. Per i procedimenti avviati d´ufficio  e  per  quelli  relativi
alle segnalazioni di cui all´art. 144 del Codice, il termine  decorre
dalla data in cui il procedimento e' avviato in conformita'  all'art.
12 del regolamento del Garante n. 1/2019. 
    2. Salvo diversa indicazione contenuta  nelle  tabelle  allegate,
per ogni altro procedimento di  competenza  del  Garante  il  termine
decorre  dalla  data   di   ricezione   della   domanda,   richiesta,
comunicazione o del diverso atto di iniziativa, comunque  denominato,
da parte del Dipartimento,  servizio  o  altra  unita'  organizzativa
competente ovvero dalla regolarizzazione di tali atti, e a tale  fine
fa fede la data di protocollazione.