Art. 6. Sospensione del decorso dei termini 1. Il decorso dei termini e' sospeso dal 1° al 31 agosto di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione, salvo i casi di urgenza ovvero di sussistenza di un pregiudizio imminente e irreparabile. Se il decorso ha inizio durante tale periodo, l´inizio stesso e' differito alla fine del periodo medesimo. 2. Nel caso in cui per la trattazione dell'affare sia necessario lo svolgimento di attivita' ispettive, il decorso dei termini e' sospeso sino alla conclusione delle medesime. 3. Il decorso dei termini e' sospeso in relazione al tempo necessario per la presentazione degli scritti difensivi nonche' fino al giorno dell'audizione eventualmente richiesta ai sensi dell'art. 13 del regolamento del Garante n. 1/2019.