(Allegato-art. 6)
                               Art. 6. 
 
                 Sospensione del decorso dei termini 
 
    1. Il decorso dei termini e' sospeso  dal  1°  al  31  agosto  di
ciascun anno e  riprende  a  decorrere  dalla  fine  del  periodo  di
sospensione, salvo i casi di urgenza  ovvero  di  sussistenza  di  un
pregiudizio imminente e irreparabile. Se il decorso ha inizio durante
tale periodo, l´inizio stesso e'  differito  alla  fine  del  periodo
medesimo. 
    2. Nel caso in cui per la trattazione dell'affare sia  necessario
lo svolgimento di attivita' ispettive,  il  decorso  dei  termini  e'
sospeso sino alla conclusione delle medesime. 
    3. Il decorso dei  termini  e'  sospeso  in  relazione  al  tempo
necessario per la presentazione degli scritti difensivi nonche'  fino
al giorno dell'audizione eventualmente richiesta ai  sensi  dell'art.
13 del regolamento del Garante n. 1/2019.