Art. 7. Attivita' istruttoria 1. Salvo quanto previsto da specifiche norme di legge o di regolamento, se l'istante e' invitato dall'Autorita' a fornire informazioni, integrazioni o precisazioni o a esibire documenti, i termini previsti nelle tabelle A e B per provvedere sulla richiesta, istanza o diverso atto di iniziativa comunque denominato sono sospesi e decorrono nuovamente dalla data di scadenza del termine fissato per l´adempimento richiesto.