(Allegato-art. 7)
                               Art. 7. 
 
                        Attivita' istruttoria 
 
    1. Salvo quanto previsto  da  specifiche  norme  di  legge  o  di
regolamento,  se  l'istante  e'  invitato  dall'Autorita'  a  fornire
informazioni, integrazioni o precisazioni o a  esibire  documenti,  i
termini previsti nelle tabelle A e B per provvedere sulla  richiesta,
istanza o diverso atto di iniziativa comunque denominato sono sospesi
e decorrono nuovamente dalla data di scadenza del termine fissato per
l´adempimento richiesto.