(Allegato-art. 8)
                               Art. 8. 
 
    Termine di conclusione per i procedimenti relativi a reclami 
 
    1. Fatte salve le ipotesi  di  sospensione  dei  termini,  per  i
procedimenti relativi ai reclami di cui allĀ“art. 143 del  Codice,  il
termine di decisione del reclamo e' di dodici  mesi  in  presenza  di
motivate esigenze istruttorie comunicate alle parti. 
    2.  In  ragione  della  maggiore  complessita'  delle   attivita'
istruttorie che ne contraddistinguono la trattazione, le esigenze  di
cui al comma 1 del presente articolo ricorrono comunque quando: 
      a. sono effettuati accertamenti ispettivi ai sensi dell'art. 22
del regolamento del Garante n. 1/2019; 
      b. il procedimento riguarda trattamenti transfrontalieri; 
      c. e' disposta la riunione o separazione  dei  procedimenti  ai
sensi dell'art. 10, comma 4, del regolamento del Garante n. 1/2019; 
      d.  sono  necessari  accertamenti  tecnologici  di  particolare
complessita'.