Art. 8. Termine di conclusione per i procedimenti relativi a reclami 1. Fatte salve le ipotesi di sospensione dei termini, per i procedimenti relativi ai reclami di cui allĀ“art. 143 del Codice, il termine di decisione del reclamo e' di dodici mesi in presenza di motivate esigenze istruttorie comunicate alle parti. 2. In ragione della maggiore complessita' delle attivita' istruttorie che ne contraddistinguono la trattazione, le esigenze di cui al comma 1 del presente articolo ricorrono comunque quando: a. sono effettuati accertamenti ispettivi ai sensi dell'art. 22 del regolamento del Garante n. 1/2019; b. il procedimento riguarda trattamenti transfrontalieri; c. e' disposta la riunione o separazione dei procedimenti ai sensi dell'art. 10, comma 4, del regolamento del Garante n. 1/2019; d. sono necessari accertamenti tecnologici di particolare complessita'.