(Allegato-art. 9)
                               Art. 9. 
 
                         Pareri obbligatori 
 
    1. Qualora debba essere interpellato obbligatoriamente un  organo
in funzione consultiva e il parere richiesto non intervenga entro  il
termine stabilito dalla  legge  o  da  regolamento  o,  se  mancante,
dall´art. 16, commi 1 e 4, della legge 7  agosto  1990,  n.  241,  il
responsabile   del   procedimento   amministrativo   puo'   procedere
indipendentemente dall´espressione del parere. Qualora ritenga di non
avvalersi  di  tale  facolta',  il  responsabile   del   procedimento
amministrativo cura la comunicazione  alle  parti  interessate  della
determinazione di attendere il parere per  un  ulteriore  periodo  di
tempo definito, che non e' computato ai fini del termine  finale  del
procedimento e che non puo' essere superiore a quarantacinque giorni.
Decorso  inutilmente  tale  ulteriore  periodo,  l´Autorita'  procede
indipendentemente dall´acquisizione del parere. 
    2. Nell´ipotesi di cui all´art. 16, comma 3, della legge 7 agosto
1990, n. 241 l´Autorita', decorso inutilmente l´ulteriore periodo  di
cui  al  comma  1  del   presente   articolo,   comunica   all´organo
interpellato per il parere l´impossibilita' di  proseguire  i  propri
lavori, informandone le parti interessate. 
    3.  Quando,  per  legge   o   regolamento,   l´adozione   di   un
provvedimento deve essere preceduta dall´acquisizione di  valutazioni
tecniche di organi o enti appositi e questi non vi provvedono  e  non
rappresentano esigenze istruttorie ai sensi  e  nei  termini  di  cui
all´art. 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241,  il  responsabile  del
procedimento  amministrativo  cura  la   richiesta   delle   suddette
valutazioni tecniche agli altri organismi  di  cui  al  comma  1  del
medesimo  art.  17  e  informa  le  parti   interessate   in   ordine
all'intervenuta richiesta. In tali  casi,  il  tempo  occorrente  per
l´acquisizione delle valutazioni tecniche non e'  computato  ai  fini
del termine finale del procedimento. 
    4. Nell´ipotesi di cui al comma 2  dell´art.  17  della  legge  7
agosto 1990, n. 241 si applica la disposizione di cui al comma 2  del
presente articolo.