Art. 9. Pareri obbligatori 1. Qualora debba essere interpellato obbligatoriamente un organo in funzione consultiva e il parere richiesto non intervenga entro il termine stabilito dalla legge o da regolamento o, se mancante, dall´art. 16, commi 1 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento amministrativo puo' procedere indipendentemente dall´espressione del parere. Qualora ritenga di non avvalersi di tale facolta', il responsabile del procedimento amministrativo cura la comunicazione alle parti interessate della determinazione di attendere il parere per un ulteriore periodo di tempo definito, che non e' computato ai fini del termine finale del procedimento e che non puo' essere superiore a quarantacinque giorni. Decorso inutilmente tale ulteriore periodo, l´Autorita' procede indipendentemente dall´acquisizione del parere. 2. Nell´ipotesi di cui all´art. 16, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 l´Autorita', decorso inutilmente l´ulteriore periodo di cui al comma 1 del presente articolo, comunica all´organo interpellato per il parere l´impossibilita' di proseguire i propri lavori, informandone le parti interessate. 3. Quando, per legge o regolamento, l´adozione di un provvedimento deve essere preceduta dall´acquisizione di valutazioni tecniche di organi o enti appositi e questi non vi provvedono e non rappresentano esigenze istruttorie ai sensi e nei termini di cui all´art. 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento amministrativo cura la richiesta delle suddette valutazioni tecniche agli altri organismi di cui al comma 1 del medesimo art. 17 e informa le parti interessate in ordine all'intervenuta richiesta. In tali casi, il tempo occorrente per l´acquisizione delle valutazioni tecniche non e' computato ai fini del termine finale del procedimento. 4. Nell´ipotesi di cui al comma 2 dell´art. 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241 si applica la disposizione di cui al comma 2 del presente articolo.