Art. 4. Norme per la viticoltura Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Lessini Durello» o «Durello Lessini» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita'. I vigneti per essere idonei alla produzione dei vini di cui all'art. 1 devono essere posti in giacitura acclive; sono in ogni caso esclusi quelli ubicati in terreni eccessivamente umidi e fertili. Le viti devono essere allevate a spalliera semplice o doppia, o a pergola veronese con potatura tradizionale, a secco ed in verde, che assicuri l'apertura della vegetazione nell'interfila. con una carica massima di gemme ad ettaro fino a 50 mila. Tutti i vigneti piantati dopo l'approvazione del presente disciplinare devono avere un numero di ceppi per ettaro non inferiore a 2.500 per le varieta' Durella e Garganega e 3.000 per il Pinot nero, Chardonnay e Pinot bianco. I sesti d'impianto, le forme d'allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. E' vietata ogni pratica di forzatura; e' tuttavia consentita l'irrigazione di soccorso. La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini «Lessini Durello» o «Durello Lessini» non deve essere superiore a tonnellate 16 per ettaro di vigneto a coltura specializzata. A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovra' essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purche' la produzione non superi del 20% il limite medesimo. Le uve destinate alla vinificazione del vino a denominazione di origine controllata «Lessini Durello» o «Durello Lessini» devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 9,00% vol. La Regione Veneto, su richiesta motivata del Consorzio di tutela, sentite le organizzazioni di categoria interessate, con proprio provvedimento da emanarsi ogni anno nel periodo immediatamente precedente la vendemmia, puo' stabilire di ridurre i quantitativi di uva per ettaro ammessi alla certificazione, anche in riferimento a singole zone geografiche, rispetto a quelli sopra fissati, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo. I rimanenti quantitativi fino al raggiungimento del limite massimo previsto nel presente articolo, saranno presi in carico per la produzione di vino ad indicazione geografica tipica, se ne hanno le caratteristiche.