(Allegato 1-art. 4)
                               Art. 4. 
 
 
                      Norme per la viticoltura 
 
    Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati  alla
produzione dei vini «Lessini  Durello»  o  «Durello  Lessini»  devono
essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte  a  conferire
alle  uve  e  al  vino  derivato  le  specifiche  caratteristiche  di
qualita'. 
    I vigneti per essere idonei  alla  produzione  dei  vini  di  cui
all'art. 1 devono essere posti in giacitura  acclive;  sono  in  ogni
caso  esclusi  quelli  ubicati  in  terreni  eccessivamente  umidi  e
fertili. 
    Le viti devono essere allevate a spalliera semplice o doppia, o a
pergola veronese con potatura tradizionale, a secco ed in verde,  che
assicuri l'apertura della vegetazione nell'interfila. con una  carica
massima di gemme ad ettaro fino a 50 mila. 
    Tutti  i  vigneti  piantati  dopo  l'approvazione  del   presente
disciplinare devono avere un numero di ceppi per ettaro non inferiore
a 2.500 per le varieta' Durella e Garganega  e  3.000  per  il  Pinot
nero, Chardonnay e Pinot bianco. 
    I sesti d'impianto,  le  forme  d'allevamento  ed  i  sistemi  di
potatura,  devono  essere  comunque  atti   a   non   modificare   le
caratteristiche delle uve e del vino. 
    E' vietata ogni pratica  di  forzatura;  e'  tuttavia  consentita
l'irrigazione di soccorso. 
    La resa massima  di  uva  ammessa  per  la  produzione  dei  vini
«Lessini Durello» o «Durello Lessini» non  deve  essere  superiore  a
tonnellate 16 per ettaro di vigneto a coltura specializzata. A  detto
limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli,  la  resa  dovra'
essere riportata attraverso una accurata cernita delle  uve,  purche'
la produzione non superi del 20% il limite medesimo. 
    Le uve destinate alla vinificazione del vino a  denominazione  di
origine controllata «Lessini  Durello»  o  «Durello  Lessini»  devono
assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di  9,00%
vol. 
    La Regione Veneto, su richiesta motivata del Consorzio di tutela,
sentite le  organizzazioni  di  categoria  interessate,  con  proprio
provvedimento  da  emanarsi  ogni  anno  nel  periodo  immediatamente
precedente la vendemmia, puo' stabilire di ridurre i quantitativi  di
uva per ettaro ammessi alla certificazione, anche  in  riferimento  a
singole zone geografiche, rispetto a quelli  sopra  fissati,  dandone
immediata  comunicazione  al  Ministero  delle   politiche   agricole
alimentari e forestali e del turismo. 
    I  rimanenti  quantitativi  fino  al  raggiungimento  del  limite
massimo previsto nel presente articolo, saranno presi in  carico  per
la produzione di vino ad indicazione geografica tipica, se  ne  hanno
le caratteristiche.