(Allegato 1-art. 5)
                               Art. 5. 
 
 
                     Norme per la vinificazione 
 
    Le  operazioni  di  vinificazione  delle   uve   destinate   alla
produzione dei vini a denominazione di origine  controllata  «Lessini
Durello» o «Durello Lessini» devono essere effettuate all'interno dei
comuni compresi totalmente o parzialmente nella  zona  di  produzione
delimitata dall'art. 3. 
    Tuttavia,  tenuto  conto  delle   situazioni   tradizionali,   e'
consentito che tali operazioni  siano  effettuate  anche  nei  comuni
limitrofi di: Monteforte, Soave, Colognola ai Colli, Illasi, Mezzane,
Verona, S. Mauro di Saline, Velo Veronese e Selva di  Progno  per  la
Provincia di Verona e Lonigo, Sarego, Brendola, Altavilla  Vicentina,
Sovizzo, Monteviale, Vicenza, Caldogno, Villaverla, Thiene, Santorso,
Torrebelvicino, Valdagno, San Pietro Mussolino, Valli del  Pasubio  e
Velo d'Astico per la Provincia di Vicenza. 
    Nelle vinificazioni sono ammesse soltanto le pratiche  enologiche
leali  e  costanti  atte  a  conferire  al  vino  le  sue   peculiari
caratteristiche. 
    La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore
al 70%; per la tipologia spumante la resa e' raccolta  al  netto  dei
prodotti aggiunti  per  la  presa  di  spuma.  La  resa  compresa  la
percentuale precedente ed il 75% non ha diritto alla denominazione di
origine. Se la resa, infine, supera anche quest'ultimo limite, decade
il diritto alla denominazione di origine  controllata  per  tutto  il
prodotto. 
    Il vino «Lessini Durello» o «Durello  Lessini»  spumante  riserva
deve essere ottenuto ricorrendo  esclusivamente  alla  pratica  della
rifermentazione  in  bottiglia  secondo  il  metodo   classico,   con
permanenza del vino sui  lieviti  per  almeno  trentasei  mesi.  Tale
periodo decorre dalla data di tiraggio, comunque  non  prima  del  1°
gennaio successivo alla raccolta delle uve. 
    La elaborazione dei vini spumanti deve avvenire solo  all'interno
del territorio della Regione Veneto.