(Allegato A-art. 3)
                               Art. 3. 
 
 
               Individuazione delle zone da proteggere 
 
    1. I dispositivi, di cui al  precedente  art.  1,  devono  essere
montati sulle barriere discontinue installate o da  installare  lungo
il ciglio esterno  della  carreggiata  su  tutte  le  strade  ad  uso
pubblico aperte al transito di veicoli a motore, nei tratti di  curva
circolare, di cui al decreto  ministeriale  5  novembre  2001,  della
singola carreggiata, caratterizzato da un raggio minore di 250 m  per
i progetti che riguardano i casi previsti  dall'art.  2  del  decreto
ministeriale 18 febbraio 1992. Il progettista della installazione dei
dispositivi di ritenuta stradale potra' effettuare valutazioni atte a
verificare, con apposita relazione tecnica, la  possibilita'  di  non
installare il DSM in considerazione di elementi quali l'entita' e  la
composizione del traffico, le condizioni di percorrenza, la velocita'
di progetto (o la velocita' operativa, per i tronchi stradali gia' in
esercizio),  la  geometria  plano-altimetrica   del   tracciato,   la
composizione  della  sezione   stradale   e   le   dimensioni   della
piattaforma,  la  conformazione  e  le  caratteristiche  degli  spazi
marginali,  le  caratteristiche  di  aderenza  superficiale   (o   la
possibilita'  di  ricorrere  ad  altri  provvedimenti  o  azioni   di
sicurezza attiva), la regolamentazione  della  circolazione,  nonche'
tutti gli altri  elementi  significativi  per  la  valutazione  delle
condizioni di sicurezza "intrinseca" dell'infrastruttura. 
    2. I dispositivi, di cui al  precedente  art.  1,  devono  essere
installati,  anche  al  di  fuori  delle  predette   casistiche,   in
corrispondenza di punti singolari della strada quali curve  circolari
aventi un raggio minore di 250 m ed  intersezioni  in  corrispondenza
dei quali si siano verificati nel triennio cinque incidenti con morti
e/o feriti, che abbiano visto il coinvolgimento  di  motoveicoli  e/o
ciclomotori. 
    3. Nel caso in cui le zone da proteggere consistono in un  tratto
di  curva  circolare,  l'installazione  dei  dispositivi  di  cui  al
precedente  art.  1  deve  interessare  il   ciglio   esterno   della
carreggiata e deve estendersi, oltre le due  estremita'  della  curva
circolare, per un tratto minimo pari ad R/10, comunque non  inferiore
a 10 m. 
    4. Al fine della individuazione dell'area entro la quale valutare
la casistica dei citati cinque  incidenti  di  cui  al  comma  2  del
presente articolo si devono considerare: 
      a) Per la curva circolare, gli incidenti ricadenti  nel  tratto
di strada compreso tra le sezioni  in  corrispondenza  dei  punti  di
inizio e fine di installazione dei DSM di cui al precedente comma 3; 
      b) Per l'intersezione, gli incidenti che, rilevati sulla scheda
ISTAT di rilevamento degli incidenti stradali, risultino avvenuti  in
corrispondenza  di  una  intersezione.   In   alternativa   ai   fini
dell'individuazione degli elementi stradali componenti l'intersezione
e quindi la rispettiva area potranno essere utilizzate le definizioni
di cui al decreto ministeriale 19 aprile 2006. 
    5. L'installazione dei DSM nelle circostanze di cui ai commi 1  e
2 del presente articolo potra' essere derogata nel caso in cui l'ente
proprietario della strada o altro ente  da  quest'ultimo  delegato  o
l'ente concessionario della strada verifichi, con specifica relazione
tecnica, che la suddetta installazione pregiudichi i compiti  di  cui
all'art. 14, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 
    6. Nel caso di cui al precedente comma 2  del  presente  articolo
sussistano vincoli finanziari che non consentano l'installazione  dei
DSM, l'adempimento di cui al comma 2 potra' essere raggiunto mediante
un miglioramento progressivo della sicurezza da  pianificare  secondo
un ordine di priorita' e da motivare con idonea analisi di sicurezza,
nell'ambito delle attivita' per la gestione della sicurezza di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35.