Art. 5. Applicazione di dispositivi per motociclisti su barriere gia' in opera, rispondenti al DM 223/92 e successive modificazioni ed integrazioni e precedentemente alla entrata in vigore della norma armonizzata UNI EN1317-5, non marcate CE 1. Un dispositivo di cui all'art. 1 testato su una barriera ove il complesso cosi' realizzato abbia superato le prove previste dalla norma UNI CEN/TS 1317-8 e UNI EN1317-2, puo' essere installato su una altra barriera gia' posta in opera delle caratteristiche richiamate nel titolo senza ulteriori verifiche purche': a) gli elementi del collegamento del DSM alla barriera siano gli stessi utilizzati nelle prove e posti alla stessa distanza tra di loro; b) nell'installazione la distanza da terra del bordo inferiore del DSM non differisca da quella delle prove piu' di 2 cm, tale comunque da mantenere il normale deflusso delle acque; c) la barriera in opera abbia deflessione dinamica non superiore a quella della barriera testata. 2. Nel caso in cui non sia soddisfatta la condizione a), ai fini dell'installazione del DSM, deve essere eseguita la prova prevista dalla specifica tecnica UNI-TS 1317-8 definita al punto 6.9.4. 3. Nel caso in cui non sia soddisfatta la condizione b), il DSM non puo' essere installato. 4. Nel caso in cui non sia soddisfatta la condizione c), ai fini dell'installazione del DSM, dovra' essere eseguita la prova di contenimento prevista dalla norma UNI EN 1317-2 per la classe corrispondente.