(Allegato A-art. 5)
                               Art. 5. 
 
 
Applicazione di dispositivi per  motociclisti  su  barriere  gia'  in
  opera, rispondenti al  DM  223/92  e  successive  modificazioni  ed
  integrazioni e precedentemente alla entrata in vigore  della  norma
  armonizzata UNI EN1317-5, non marcate CE 
 
    1. Un dispositivo di cui all'art. 1 testato su una  barriera  ove
il complesso cosi' realizzato abbia superato le prove previste  dalla
norma UNI CEN/TS 1317-8 e UNI EN1317-2, puo' essere installato su una
altra barriera gia' posta in opera delle  caratteristiche  richiamate
nel titolo senza ulteriori verifiche purche': 
      a) gli elementi del collegamento del DSM  alla  barriera  siano
gli stessi utilizzati nelle prove e posti alla stessa distanza tra di
loro; 
      b) nell'installazione la distanza da terra del bordo  inferiore
del DSM non differisca da quella delle  prove  piu'  di  2  cm,  tale
comunque da mantenere il normale deflusso delle acque; 
      c)  la  barriera  in  opera  abbia  deflessione  dinamica   non
superiore a quella della barriera testata. 
    2. Nel caso in cui non sia soddisfatta la condizione a), ai  fini
dell'installazione del DSM, deve essere eseguita  la  prova  prevista
dalla specifica tecnica UNI-TS 1317-8 definita al punto 6.9.4. 
    3. Nel caso in cui non sia soddisfatta la condizione b),  il  DSM
non puo' essere installato. 
    4. Nel caso in cui non sia soddisfatta la condizione c), ai  fini
dell'installazione del  DSM,  dovra'  essere  eseguita  la  prova  di
contenimento prevista  dalla  norma  UNI  EN  1317-2  per  la  classe
corrispondente.