(Accordo-art. 12)
                            Articolo 12. 
 
            Durata, emendamenti e cessazione dell'Accordo 
 
  12.1 Fatto salvo quanto previsto per la procedura di sospensione di
cui  all'articolo  8  della  direttiva  2009/15/CE,   come   recepito
dall'articolo 11 del decreto legislativo 14 giugno 2011, n.  104,  il
presente accordo ha durata di cinque anni, a partire  dalla  data  di
stipula dell'accordo stesso. L'Amministrazione si riserva di valutare
se confermare o meno la delega al LR dei  servizi  di  certificazione
statutaria di cui all'Appendice 1 del presente Accordo, in base  alle
esigenze della propria flotta. 
  12.2  Ciascuna  delle  parti  puo'  recedere  dall'Accordo  dandone
preavviso scritto all'altra parte di almeno dodici mesi. 
  12.3 Fatto salvo quanto previsto all'articolo 2.6,  dalla  data  di
decorrenza dell'Accordo fino alla  scadenza  del  quarto  anno  dello
stesso, ciascuna delle parti puo' manifestare la  propria  intenzione
di  modificare  in  tutto  o  in  parte  o  integrare   i   contenuti
dell'Accordo, dandone comunicazione per iscritto all'altra parte.  In
tal caso, qualora entro il primo semestre del quinto anno  di  durata
dell'Accordo, si pervenga ad accordo scritto tra le  parti  circa  le
modifiche da apportare, il  nuovo  testo  sostituisce  o  integra  il
presente Accordo, a decorrere dalla scadenza naturale del quinquennio
in essere. 
  12.4 Il rinnovo dell'Accordo avviene comunque su istanza del LR, da
presentare almeno sei mesi prima della scadenza dell'Accordo vigente.