(Allegato 1)
                                                           Allegato 1 
 
 
                           BANCA D'ITALIA 
 
        DISPOSIZIONI PER L'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL CONTANTE 
 
Fonti normative. 
 
    Regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio del  28  giugno  2001
che definisce talune  misure  necessarie  alla  protezione  dell'euro
contro la falsificazione. 
    Regolamento (CE) n. 44/2009 del Consiglio del  18  dicembre  2008
recante modifiche del regolamento (CE)  n.  1338/2001  che  definisce
talune  misure  necessarie  alla  protezione  dell'euro   contro   la
falsificazione. 
    Decisione della Banca Centrale  Europea  del  16  settembre  2010
relativa al controllo dell'autenticita' e idoneita'  delle  banconote
in euro e al loro ricircolo (BCE/2010/14). 
    Decisione della Banca  Centrale  Europea  del  7  settembre  2012
recante modifiche alla decisione della Banca Centrale Europea del  16
settembre 2010 relativa al controllo  dell'autenticita'  e  idoneita'
delle banconote in euro e al loro ricircolo (BCE/2012/19). 
    Decisione  della  Banca  Centrale  Europea  del  19  aprile  2013
relativa a tagli, specifiche,  riproduzioni,  sostituzione  e  ritiro
delle banconote in euro (BCE/2013/10). 
    Art. 8 del decreto-legge 25 settembre 2001,  n.  350,  convertito
con  modificazioni  dalla  legge  23  novembre  2001,  n.  409,  come
sostituito dall'art. 97 del decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,
convertito nella legge 24 marzo 2012,  n.  27,  come  modificato  dal
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 al comma 2-bis e  al  comma
2-ter. 
 
Definizioni. 
 
    Nel presente provvedimento s'intendono per: 
      «apparecchiatura     conforme»:      l'apparecchiatura      per
l'autenticazione o per l'autenticazione e selezione  delle  banconote
in euro che ha superato positivamente i test di  una  Banca  Centrale
Nazionale  dell'Eurosistema  ed  e'  riportata  nell'apposito  elenco
pubblicato sul sito internet della Banca centrale europea; 
      «attivita' di gestione del contante» (ovvero  «trattamento  del
contante»): le attivita' volte a preservare l'integrita' e  lo  stato
di conservazione delle banconote mediante: 
        a) l'individuazione  di  quelle  sospette  di  falsita',  con
l'accertamento  delle  caratteristiche  distintive  e  di   sicurezza
(controlli di autenticita'); 
        b)  la  verifica  di  quelle  che,  per  il  loro  stato   di
conservazione, sono idonee a essere reimmesse in circolazione sia  in
operazioni  di  sportello  sia  con  l'alimentazione  di  dispositivi
automatici di distribuzione del contante (controlli di idoneita'); 
      «banconote»: le banconote denominate in euro; 
      «banconote  danneggiate»:  le  banconote  rese  inidonee   alla
circolazione da cause diverse  dalla  fisiologica  usura,  quali,  ad
esempio la mutilazione o il deterioramento provocato  da  dispositivi
antirapina, acqua, fuoco, muffa, umidita'; 
      «BCE»: la Banca centrale europea; 
      «BCN»: una banca centrale nazionale dell'Eurosistema; 
      «cassa   prelievo   contanti»   (cash-dispenser):   dispositivo
utilizzabile autonomamente dalla clientela che, tramite l'utilizzo di
una carta bancaria o di altri mezzi, distribuisce banconote  in  euro
al pubblico con addebito sul conto bancario. Sono  considerati  casse
prelievo contanti gli ATM e i terminali di self-checkout utilizzabili
autonomamente dalla clientela (ScoTs) con cui il pubblico puo' pagare
per beni o servizi sia con carta bancaria,  sia  in  contanti  o  con
altri mezzi di  pagamento,  che  abbiano  una  funzione  di  prelievo
contanti; 
      «Eurosistema»: la BCE e le BCN degli Stati  membri  dell'Unione
europea la cui moneta e' l'euro; 
      «Filiale remota»: filiale di banche o di Poste Italiane S.p.A.,
autorizzata dalla Banca d'Italia a effettuare manualmente i controlli
di  idoneita'  delle   banconote   esitate   attraverso   dispositivi
automatici; 
      «gestori  del  contante»:  i  soggetti  tenuti   a   verificare
l'integrita' e lo stato di conservazione delle banconote in euro allo
scopo di individuare quelle sospette di falsita' e quelle che per  il
loro logorio non sono piu' idonee alla circolazione. Essi sono: 
        le banche; 
        nei limiti della prestazione  di  servizi  di  pagamento  che
coinvolgano l'uso del contante, Poste Italiane S.p.A.,  gli  istituti
di moneta elettronica di cui all'art. 1, comma 2, lettera h-bis)  del
T.U.B., gli istituti di pagamento di cui all'art. 1, comma 2, lettera
h-sexies) del T.U.B. e gli altri prestatori di servizi  di  pagamento
ai sensi dell'art. 114-sexies del T.U.B.; 
        altri operatori economici che  partecipano  alla  gestione  e
distribuzione delle banconote al pubblico, compresi: 
          a)   gli   operatori   non    finanziari    che    svolgono
professionalmente  attivita'  di  custodia  e  trasporto   ai   sensi
dell'art.  134  del  T.U.L.P.S.,   limitatamente   all'attivita'   di
trattamento delle banconote  in  euro,  in  presenza  dell'iscrizione
nell'elenco  di  cui  all'art.  8  del  decreto-legge  n.   350/2001,
convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre  2001,  n.  409,
(di seguito operatori); 
          b) i soggetti che esercitano professionalmente  l'attivita'
di cambiavalute, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi  di
pagamento in valuta; 
          c) altri soggetti, quali i commercianti e  i  casino',  che
partecipano a titolo accessorio  alla  gestione  e  distribuzione  al
pubblico di banconote mediante distributori automatici, nei limiti di
tale attivita'; 
        le filiali  italiane  di  soggetti  esteri  rientranti  nelle
categorie di operatori indicate nei precedenti alinea; 
      «GS1»: sistema integrato di standard che assegna codici univoci
a livello internazionale a prodotti, servizi e  luoghi.  Tali  codici
sono distribuiti dall'Istituto GS1, organismo  internazionale  non  a
scopo di lucro, per mezzo delle sue rappresentanze nazionali. Per  le
segnalazioni statistiche rilevano i seguenti codici del sistema GS1: 
        a) GLN - Global Location Number: identifica  univocamente  un
luogo fisico  appartenente  a  un  determinato  soggetto  (es.:  sala
conta); 
        b) GTIN - Global Trade Item Number: identifica univocamente i
prodotti  oggetto  delle  segnalazioni  (ad  es.  taglio  e  tipo  di
banconote); 
      «operatori di minori dimensioni e complessita' operativa»:  gli
operatori che, al  31  dicembre  dell'anno  precedente  a  quello  di
riferimento, rispettino congiuntamente le seguenti condizioni: 
        a)  un  «processato»  annuo  inferiore  a  cento  milioni  di
banconote; 
        b) un numero di sale conta minore di quattro; 
      «personale addestrato»: i dipendenti dei gestori  del  contante
che hanno: 
        a)  la  conoscenza  delle   differenti   caratteristiche   di
sicurezza pubbliche delle  banconote  in  euro,  come  specificate  e
pubblicate dall'Eurosistema, e la capacita' di controllarle; 
        b)  la  conoscenza  dei   criteri   di   selezione   elencati
nell'allegato 2 e la capacita' di controllare le  banconote  in  euro
secondo questi criteri; 
      «Portale  del  contante  (CASH-IT)»:  sistema  informatico  per
l'acquisizione  delle  segnalazioni  statistiche  dei   gestori   del
contante. Esso e'  costituito  da  un  Portale  applicativo  su  rete
internet raggiungibile secondo una logica user-to-application (U2A); 
      «processato»:  quantita'  totale   delle   banconote   trattate
mediante apparecchiature conformi di autenticazione e selezione; 
      «ricircolo»: la reimmissione in circolazione, ad  esempio  allo
sportello o mediante dispositivi di distribuzione  automatica,  delle
banconote che i gestori del  contante  hanno  ricevuto  dal  pubblico
(come pagamento o come deposito) o da un altro soggetto che opera con
il contante; 
      «utente»: persona fisica che accede al Portale del contante per
inoltrare le segnalazioni statistiche; 
      «XML  (eXtensible  Markup  Language)»:  linguaggio  scelto  per
strutturare  e  standardizzare  i  messaggi  da  inviare  alla  Banca
d'Italia tramite il Portale del contante. 
 
 
                             CAPITOLO I 
 
                 Attivita' di gestione del contante 
 
1. Premessa. 
 
    Le attivita' di gestione del contante  sono  volte  a  preservare
l'integrita' e lo stato di conservazione delle banconote mediante: 
      a)  l'individuazione  di  quelle  sospette  di  falsita',   con
l'accertamento  delle  caratteristiche  distintive  e  di   sicurezza
(controlli di autenticita'); 
      b)  la  verifica  di  quelle  che,  per  il   loro   stato   di
conservazione, sono idonee a essere reimmesse in circolazione sia  in
operazioni  di  sportello  sia  con  l'alimentazione  di  dispositivi
automatici di  distribuzione  del  contante.  L'accertamento  che  le
banconote presentino gli elementi qualitativi che le rendono  atte  a
rimanere in circolazione  (controllo  di  idoneita')  deve  avere  ad
oggetto il rispetto dei requisiti minimi riportati sul sito  internet
della BCE, per quelle verificate automaticamente  da  dispositivi  di
selezione  e  autenticazione,  e  dei  requisiti   minimi   riportati
nell'allegato 2 del presente  provvedimento,  per  quelle  verificate
manualmente da parte di personale addestrato (cfr. infra). 
    I controlli  automatici  di  autenticita'  e  di  idoneita'  sono
effettuati con l'utilizzo di apparecchiature conformi;  le  tipologie
di tali apparecchiature  sono  descritte  nell'allegato  3.  L'elenco
delle apparecchiature conformi e' pubblicato sul sito internet  della
BCE; la cancellazione di un'apparecchiatura da tale elenco, a seguito
di un test con esito negativo, viene  pubblicata  sul  sito  internet
della Banca d'Italia e resa nota dalla Banca d'Italia  via  e-mail  a
ciascun gestore del contante. 
    Le banconote possono essere  reimmesse  in  circolazione  tramite
dispositivi  automatici  di  prelievo  del  contante  solo  se  hanno
superato i controlli di autenticita' e idoneita' effettuati  mediante
apparecchiature conformi. Tali verifiche non sono  richieste  per  le
banconote fornite al gestore direttamente da una BCN o  da  un  altro
gestore del contante che abbia gia' effettuato i citati controlli. 
 
2. Avvio dell'attivita'. 
 
    Ai fini dell'avvio dell'attivita' di trattamento delle  banconote
in euro, gli operatori non finanziari che svolgono  professionalmente
attivita'  di  custodia  e  trasporto  ai  sensi  dell'art.  134  del
T.U.L.P.S. (di seguito, operatori) devono iscriversi  nell'elenco  di
cui  all'art.  8  del  decreto-legge  25  settembre  2001,  n.   350,
convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre  2001,  n.  409,
tenuto dalla Banca d'Italia (di seguito, elenco).  Le  modalita'  per
l'iscrizione sono previste dal  provvedimento  della  Banca  d'Italia
recante «Disposizioni per l'iscrizione e la gestione  dell'elenco  di
cui  all'art.  8  del  decreto-legge  25  settembre  2001,  n.   350,
convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre  2001,  n.  409,
nonche'  su  organizzazione,  procedure  e   controlli   in   materia
antiriciclaggio   per   gli   operatori   non   finanziari   iscritti
nell'elenco». 
    Gli  altri  soggetti  che  intendono  esercitare  l'attivita'  di
gestione del contante  devono  darne  preventiva  comunicazione  alla
Banca d'Italia mediante lo schema di cui all'allegato 4. 
    Tutti i gestori del contante devono comunicare il nominativo  del
referente aziendale per il ricircolo del contante, che ha il  compito
di   corrispondere   alle   richieste   di   dati,   informazioni   e
documentazione da parte della Banca  d'Italia;  essi,  inoltre,  sono
tenuti  a  segnalare  alla  Banca  d'Italia   le   variazioni   delle
informazioni in precedenza fornite. 
    Va  altresi'  comunicata  alla  Banca  d'Italia   la   cessazione
dell'esercizio dell'attivita' di gestione del contante. 
    Tutte le comunicazioni alla Banca d'Italia ai sensi del  presente
provvedimento devono essere inoltrate via PEC  al  Servizio  gestione
circolazione monetaria. 
 
3. Controlli manuali. 
 
    Possono essere effettuati manualmente i controlli di autenticita'
e di idoneita' delle banconote reimmesse in  circolazione  solo  allo
sportello,  nell'ambito  di  operazioni  al  pubblico,  da  parte  di
«personale addestrato». 
    Previa autorizzazione  della  Banca  d'Italia,  possono  altresi'
essere effettuati manualmente, sempre che siano svolti da  «personale
addestrato»: 
      a) i  controlli  di  idoneita'  delle  banconote  destinate  ad
alimentare  dispositivi  automatici  di  distribuzione  da  parte  di
dipendenze di banche, di istituti di moneta elettronica  e  di  Poste
Italiane S.p.a. ubicate in localita' remote e con volumi  modesti  di
operazioni al pubblico, a condizione che i controlli di  autenticita'
siano stati effettuati tramite apparecchiature conformi. La richiesta
di autorizzazione va inviata alla  Banca  d'Italia.  Nella  richiesta
vanno indicati: la filiale (o le filiali) per la quale e' avanzata la
richiesta, la  sua  ubicazione  e  il  motivo  per  cui  puo'  essere
considerata remota; il numero di  addetti  da  considerare  personale
addestrato;  la  quantita'  di  banconote   (distinte   per   taglio)
ricircolate  tramite  dispositivi  automatici  di  distribuzione   da
ciascuna filiale interessata dall'istanza negli ultimi  12  mesi;  il
modello  e  le  relative   versioni   hardware   e   software   delle
apparecchiature utilizzate per i controlli di autenticita'. 
      Ai sensi della decisione BCE/2010/14 e successive modifiche, il
volume  delle  banconote  in  euro  erogato  attraverso   dispositivi
automatici di distribuzione da tutte le  filiali  remote  autorizzate
dalla Banca d'Italia non puo'  superare  il  5%  del  totale  erogato
attraverso tali dispositivi a livello nazionale. 
      Ai fini del rilascio dell'autorizzazione: 
        per valutare l'ubicazione in localita' remote, vengono  presi
in considerazione i tempi di percorrenza necessari per raggiungere la
struttura piu' vicina che possa offrire servizi  di  trattamento  del
contante (Filiale della Banca d'Italia e/o sale conta di societa'  di
servizi)  ed  eventuali  fattori  che   possono   riflettersi   sulla
agibilita' delle vie di collegamento quali l'ubicazione in  localita'
montane o insulari; 
        per determinare il volume modesto di operazioni  al  pubblico
tramite ATM, si valuta il  volume  dei  prelievi  da  ATM  presso  le
filiali in questione. 
      In particolare, l'autorizzazione viene rilasciata sulla base di
indicatori determinati per ciascuna delle variabili sopra indicate  e
pubblicati sul sito della Banca d'Italia. 
      b) i controlli di autenticita' e di idoneita'  delle  banconote
destinate ad alimentare dispositivi automatici  di  distribuzione  da
parte di dipendenze di banche, di istituti di moneta elettronica e di
Poste Italiane  S.p.a.  in  presenza  di  circostanze  eccezionali  e
temporanee  che  pregiudichino  significativamente  la  fornitura  di
banconote. La richiesta di autorizzazione,  completa  degli  elementi
che configurano le circostanze eccezionali,  va  inviata  alla  Banca
d'Italia e deve indicare: 1) la natura dell'evento eccezionale  e  le
ragioni per le quali esso non  consente  di  assicurare  la  regolare
fornitura  di   banconote;   2)   l'area   territoriale   interessata
dall'evento eccezionale e le filiali per le quali l'autorizzazione e'
richiesta; 3) la durata prevista del ricorso al  trattamento  manuale
delle banconote ai fini del ricircolo; 4) il numero degli addetti  da
considerare personale addestrato per ciascuna delle  filiali  per  le
quali e' chiesta l'autorizzazione. 
    La Banca  d'Italia,  in  presenza  di  circostanze  di  carattere
eccezionale,    puo'    procedere    d'iniziativa     al     rilascio
dell'autorizzazione per il trattamento manuale del contante. 
    Alle richieste di autorizzazione  sub  a)  e  b)  si  applica  la
disciplina dei procedimenti amministrativi contenuta nel  regolamento
della Banca d'Italia del 22 giugno 2010 recante l'individuazione  dei
termini e delle unita' organizzative  responsabili  dei  procedimenti
amministrativi di competenza della Banca  d'Italia,  ai  sensi  degli
articoli 2 e 4 della legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e  successive
modificazioni. Il termine per la conclusione di tali procedimenti  e'
di 90 giorni e decorre dalla data di ricevimento della domanda. 
    Il responsabile dei procedimenti e' il Capo del servizio gestione
circolazione monetaria. 
 
 
                             CAPITOLO II 
 
                     Requisiti di organizzazione 
 
1. Premessa. 
 
    I gestori del contante si conformano ai  requisiti  organizzativi
sotto indicati affinche' l'attivita' di trattamento del contante  sia
svolta secondo processi produttivi improntati al rispetto delle norme
di riferimento e al presidio dei rischi specifici  del  ricircolo  e,
piu' in  generale,  dei  rischi  operativi  legati  all'attivita'  di
trattamento del contante. 
    Per gli operatori iscritti nell'elenco, le presenti  disposizioni
integrano e si applicano in modo unitario con le previsioni contenute
nel provvedimento della Banca d'Italia contenente  «Disposizioni  per
l'iscrizione  e  la  gestione  dell'elenco  di  cui  all'art.  8  del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni
dalla legge 23 novembre 2001,  n.  409,  nonche'  su  organizzazione,
procedure e controlli in materia antiriciclaggio  per  gli  operatori
non finanziari iscritti nell'elenco». 
    La Banca d'Italia  verifica  l'adozione  dei  predetti  requisiti
organizzativi secondo  il  principio  di  proporzionalita',  graduato
sulla base della dimensione e  della  complessita'  dell'operativita'
svolta dal gestore. 
 
1.1 Risorse tecnologiche e apparecchiature. 
    I gestori  del  contante  devono  disporre  di  adeguate  risorse
tecnologiche   e   sono   tenuti    a    utilizzare    esclusivamente
apparecchiature conformi, secondo quanto previsto nel Capitolo I.  Le
apparecchiature - in combinazione con gli altri fattori  produttivi -
devono essere adeguate al volume di banconote da processare. 
    Tali  apparecchiature  devono  essere  conformi   alle   versioni
hardware e software pubblicate sul  sito  internet  della  BCE;  esse
devono,  inoltre,  essere  utilizzate  secondo  le  impostazioni   di
fabbrica  (standard   factory   setting),   inclusi   gli   eventuali
aggiornamenti, fatte salve impostazioni piu'  restrittive  concordate
tra la Banca d'Italia e i  gestori  del  contante.  A  tal  fine,  il
gestore deve verificare periodicamente se la  versione  del  software
installata  sull'apparecchiatura  corrisponde   a   quella   indicata
nell'elenco delle apparecchiature pubblicato sul sito internet  della
BCE. 
    Nei contratti per la fornitura delle apparecchiature deve  essere
attestato espressamente  che  le  modalita'  di  installazione  e  di
funzionamento  sono  conformi  agli  standard  pubblicati  sul   sito
internet della BCE e che il mantenimento di tali standard e'  oggetto
di controllo nell'ambito della periodica attivita'  di  manutenzione.
Inoltre, nel contratto deve essere previsto l'impegno  del  fornitore
di comunicare tempestivamente al gestore del contante  le  variazioni
del  software  dell'apparecchiatura  conforme  e   la   cancellazione
dell'apparecchiatura dall'elenco della BCE. 
 
1.2 Risorse umane. 
    I gestori del contante sono  tenuti  a  utilizzare  personale  in
possesso  di  professionalita'  adeguate  alle  attivita'  svolte   e
costantemente  addestrato   tramite   un'appropriata   attivita'   di
formazione. A tal fine devono essere programmate periodiche  sessioni
di aggiornamento sull'evoluzione del quadro normativo di  riferimento
e per la diffusione  delle  best  practice  relative  alle  attivita'
svolte. 
    I soggetti che operano con il contante devono avere la conoscenza
delle  differenti  caratteristiche  di  sicurezza   pubbliche   delle
banconote, come  specificate  e  pubblicate  dall'Eurosistema,  e  la
capacita'  di  controllarle.  Inoltre,  per  i  casi  consentiti   di
controllo manuale, il personale deve avere conoscenza dei criteri  di
selezione indicati nell'allegato 2 e la capacita'  di  verificare  le
banconote secondo questi criteri. 
    Tali   soggetti   devono,   inoltre,   avere   conoscenza   delle
disposizioni normative, della corretta operativita' delle macchine  e
degli altri strumenti a supporto delle lavorazioni (ad es.  procedura
informatica)  al  fine  di  cogliere   tempestivamente   sintomi   di
malfunzionamento e contribuire  all'esatta  registrazione  dei  fatti
gestionali   per   una    corretta    alimentazione    del    sistema
amministrativo-contabile. 
    Il rispetto dei principi di cui sopra va assicurato anche per  il
personale non dipendente eventualmente utilizzato per il  trattamento
delle banconote. 
 
1.3 Procedure operative per il trattamento del contante. 
    I gestori del  contante  devono  adottare  procedure  documentate
delle modalita' di espletamento delle differenti fasi del processo di
trattamento del contante,  con  l'indicazione  delle  responsabilita'
degli addetti. In particolare: 
      a) devono essere individuate modalita' operative, per  ciascuna
fase di lavorazione  delle  banconote,  che  consentano  di  riferire
costantemente al soggetto versante i biglietti trattati e di  gestire
prontamente e in maniera distinta le banconote sospette di  falsita',
quelle inidonee  a  circolare  (tra  cui  le  danneggiate)  e  quelle
ricircolabili.  Analoghi  criteri  devono  essere   osservati   nella
sistemazione  delle  banconote  nei  locali  di  sicurezza.  Ai  fini
dell'applicazione del criterio di segregazione  si  specifica  quanto
segue: 
        i gestori del contante riferiscono le banconote  sospette  di
falsita' rilevate nella lavorazione del contante a  ciascun  soggetto
da cui sono state acquisite; 
        gli  operatori  iscritti  nell'elenco,  inoltre,   mantengono
suddivise  le  rimanenti  banconote  trattate  per  singolo  soggetto
versante (banche, Poste Italiane e altri soggetti, ad  es.  operatori
della grande distribuzione) per la parte di pertinenza di ciascuno; 
        l'autenticazione e la selezione, laddove  avvengano  in  fasi
differenti, devono essere effettuate in sequenza in modo che il ciclo
di lavorazione venga completato  nella  stessa  giornata  lavorativa,
fatti salvi casi eccezionali e imprevedibili, in relazione ai quali i
gestori  devono  garantire  l'ordinata   custodia   delle   banconote
semilavorate e assicurare  la  corretta  rendicontazione  nonche'  la
riconducibilita' delle banconote ai soggetti versanti; 
      b) devono essere definite le procedure per la compilazione  del
verbale di ritiro delle banconote sospette di falsita' e la  relativa
trasmissione alla Banca d'Italia (cfr. Capitolo III); del  pari  deve
essere disciplinata la consegna alla Banca d'Italia dei biglietti non
piu' idonei alla circolazione, al fine di  consentire  il  tempestivo
controllo sulla legittimita' e  sulla  qualita'  delle  banconote  da
parte di quest'ultima; 
      c)  devono  essere  stabilite  procedure  per  evitare  che  le
banconote di pertinenza di ciascun soggetto versante  possano  essere
impropriamente  utilizzate,  seguendo  modalita'  che  consentano  la
tracciabilita',   la   corretta   registrazione   contabile   e    la
riferibilita' al soggetto versante; 
      d)  devono  essere  definite  le   procedure   che   consentano
l'attribuzione della responsabilita' sulla quantita' e qualita' delle
banconote, qualora queste  siano  trasferite  ad  altro  gestore  del
contante. 
    I  gestori  del  contante  sono  tenuti  a   predisporre   flussi
informativi interni al  fine  di  assicurare  che  il  personale  sia
consapevole del proprio ruolo e sia a conoscenza delle  procedure  da
seguire per il corretto svolgimento delle proprie  attivita'.  A  tal
fine, il  gestore  deve  diffondere  tra  il  personale  i  documenti
aziendali    (organigramma,    mansionari,     manuali     operativi,
comunicazioni) in cui sono specificati i ruoli assegnati con relativi
compiti e responsabilita'; deve inoltre essere messa  a  disposizione
del personale la documentazione a corredo di ciascuna apparecchiatura
(ad es. il manuale d'uso, anche in formato elettronico). 
 
1.4 Assetto dei controlli interni. 
    Il sistema dei controlli interni deve garantire il rispetto delle
norme e delle procedure  aziendali  interne  e  prevedere  la  pronta
rilevazione di carenze e anomalie, la segnalazione delle medesime  ai
competenti  livelli  di  controllo  e  la  verifica  dei  conseguenti
interventi  di  sistemazione.  In  tale  contesto,  e'  rilevante  la
diffusione di una cultura dei controlli che renda  consapevole  tutto
il personale, secondo i diversi ruoli e responsabilita',  dei  rischi
connessi  con  l'attivita'  svolta  e  l'adozione   di   sistemi   di
misurazione dei rischi operativi, al fine di  prevenire  o  contenere
l'impatto di possibili perdite economiche e patrimoniali. 
    Devono essere previsti: 
      controlli di primo livello (di linea) diretti ad assicurare  il
corretto svolgimento delle operazioni di trattamento delle banconote; 
      controlli di secondo livello da  attribuire  a  un'unita'  o  a
personale non direttamente coinvolti nelle attivita'  operative,  che
effettuino periodiche verifiche sulle materialita'  in  giacenza  nel
caveau e controlli di conformita' del processo di lavorazione con  le
procedure adottate e con gli impegni contrattuali assunti; 
      controlli  di  terzo  livello   attraverso   l'istituzione   di
un'apposita  funzione  di   revisione   interna   che   provveda   al
monitoraggio  sugli  andamenti  anomali,   sulle   violazioni   delle
procedure e della  regolamentazione  nonche'  sulla  funzionalita'  e
sull'affidabilita' del complessivo  sistema  dei  controlli  interni.
Negli operatori di minori dimensione e  complessita'  operativa  tale
funzione puo' non essere istituita, ma l'attivita' di monitoraggio di
cui sopra deve in ogni caso essere assicurata; 
      un sistema che consenta ai responsabili dei controlli di  primo
e secondo livello di segnalare ai livelli  decisionali  superiori  le
anomalie riscontrate nelle lavorazioni, al fine di adottare le misure
correttive necessarie e verificarne l'efficacia. 
    E' necessario inoltre: 
      individuare all'interno delle procedure operative  i  punti  di
controllo,  le  modalita'  e   i   tempi   di   conservazione   della
documentazione che comprovino l'effettiva esecuzione dei controlli; 
      segnalare alla Banca d'Italia le  informazioni  sulle  anomalie
che riguardano l'attivita' di trattamento del contante. 
    Costituisce parte integrante del sistema  dei  controlli  interni
un'adeguata ed efficiente  procedura  informatica  a  supporto  delle
lavorazioni che presidi l'intero ciclo di trattamento  del  contante.
Inoltre, la  procedura  deve  rendere  disponibili  report  periodici
(giornalieri, settimanali, mensili), ad uso del personale  incaricato
di effettuare controlli e/o della direzione della societa'. 
 
1.5 Misure per tutelare la sicurezza delle banconote. 
    Misure  di  sicurezza  devono   accompagnare   costantemente   il
trattamento dei valori (autenticazione e selezione  delle  banconote,
confezionamento,  movimentazioni  e  passaggi  di   valori   interni,
custodia e reimmissione in circolazione)  nel  pieno  rispetto  anche
delle norme di settore. A tal fine, nei locali in cui  si  svolge  la
lavorazione dei valori deve accedere solo il  personale  strettamente
indispensabile. 
    Deve essere assicurata la corretta funzionalita' dei presidi  (ad
es. apparati di videoregistrazione)  a  tutela  della  sicurezza  dei
valori. Inoltre: 
      1. le banconote  sospette  di  falsita'  e  quelle  danneggiate
devono essere custodite separatamente dal resto della giacenza  e  in
totale sicurezza (ad es. armadi dedicati); 
      2. l'attivita' di trattamento delle banconote in sala  conta  e
la movimentazione dei valori da e verso i  locali  di  custodia  deve
avvenire sempre in presenza di almeno due addetti. 
 
2 Esternalizzazione del trattamento del contante. 
 
    I gestori del contante che esternalizzano, in tutto o  in  parte,
il trattamento delle banconote devono porre specifica attenzione alla
valutazione  delle   capacita'   professionali   e   dell'adeguatezza
organizzativa dell'affidatario. 
    Nel caso in cui l'attivita' sia esternalizzata  a  operatori  non
finanziari che svolgono professionalmente  attivita'  di  custodia  e
trasporto ai sensi  dell'art.  134  del  T.U.L.P.S.,  i  gestori  del
contante devono altresi' verificare l'effettiva iscrizione di  questi
ultimi nell'elenco tenuto dalla Banca d'Italia. 
    In considerazione dei rischi patrimoniali, legali e reputazionali
connessi  con  la  materia,  le  verifiche  effettuate   al   momento
dell'avvio  del  rapporto  contrattuale  sono  accompagnate  da   una
costante azione di controllo sul corretto svolgimento delle attivita'
affidate in outsourcing. 
    Resta ferma la responsabilita' del committente  per  il  corretto
adempimento degli obblighi derivanti dalla normativa di riferimento. 
    Il committente stipula con  l'affidatario  un  contratto  scritto
che, nel fissare adeguati livelli di servizio, prevede, almeno: 
      la durata dell'accordo, le modalita' di rinnovo e  gli  impegni
reciproci connessi con l'interruzione  del  rapporto;  gli  eventuali
conflitti di interesse e le cautele per prevenirli o attenuarli; 
      la possibilita' di  rivedere  le  condizioni  del  servizio  al
verificarsi   di   modifiche   normative   o   nell'operativita'    e
nell'organizzazione del committente; 
      il diritto del committente di recedere,  senza  penalita',  nel
caso  in  cui  la  controparte  violi  reiteratamente  gli   obblighi
contrattuali; 
      l'obbligo  dell'affidatario  di  corrispondere  tempestivamente
alle richieste di informazioni da parte del committente; 
      le procedure per lo scambio di informazioni e dati; 
      la possibilita' per il committente di verificare la performance
del  servizio  reso,  anche   tramite   accesso   presso   i   locali
dell'affidatario e di richiedere, ove del caso, misure correttive; 
      l'obbligo dell'affidatario di attenersi alle disposizioni della
Banca  d'Italia  in  materia  di  autenticazione  e  selezione  delle
banconote ai fini del ricircolo. 
    Il committente designa un «responsabile interno» con  il  compito
di verificare il corretto svolgimento della  funzione  da  parte  del
soggetto affidatario. L'adeguatezza delle procedure e dei sistemi  di
controllo posti in essere per le attivita' esternalizzate e i livelli
di servizio assicurati dall'affidatario devono essere oggetto, almeno
annualmente, di verifica e valutazione. 
    Per  l'esternalizzazione  delle  attivita'  di  trattamento   del
contante operata da banche e da altri intermediari si fa rinvio  alle
disposizioni emanate dalla Banca d'Italia in attuazione dei poteri di
vigilanza su tali soggetti. 
 
 
                            CAPITOLO III 
 
    Obblighi di riferimento per le banconote sospette di falsita' 
 
    I gestori del contante ritirano dalla circolazione e  trasmettono
alla Banca d'Italia le banconote che non sono state classificate come
autentiche  in  seguito  ai  controlli  di  autenticita'   effettuati
automaticamente o, quando consentito, in modo manuale. 
    Le banconote sospette sono trasmesse immediatamente,  e  in  ogni
caso entro e non oltre il ventesimo giorno  lavorativo  successivo  a
quello in cui le stesse sono state ricevute, al Centro  nazionale  di
analisi  costituito  presso  la  Banca  d'Italia,  Servizio   gstione
circolazione monetaria, Via Nazionale, 91, 00184 Roma. 
    La trasmissione delle banconote deve essere corredata del verbale
di ritiro, compilato correttamente in tutte  le  sue  parti,  redatto
tramite  la  procedura  SIMEC  ai  sensi  del  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze del 28 aprile 2016. 
 
 
                             CAPITOLO IV 
 
                              Controlli 
 
    La Banca d'Italia,  al  fine  di  verificare  il  rispetto  delle
disposizioni in materia di  gestione  del  contante,  puo'  acquisire
informazioni, atti e documenti ed eseguire ispezioni. 
    Le notizie,  le  informazioni  e  i  dati  acquisiti  nell'ambito
dell'attivita' di controllo sui gestori del contante sono coperti dal
segreto d'ufficio ai  sensi  dell'art.  8-ter  del  decreto-legge  25
settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla  legge  23
novembre 2001, n. 409. 
    Gli  ispettori,  nell'esercizio  delle   funzioni   istituzionali
attribuite dalla legge alla Banca d'Italia in  materia  di  controllo
sui  gestori  del  contante,  ricoprono  la  qualifica  di   pubblici
ufficiali ex art. 357 del codice penale. 
    Nel  corso   degli   accertamenti   ispettivi,   gli   incaricati
verificano: 
      l'assetto organizzativo adottato, ivi  comprese  le  misure  di
addestramento del personale, la funzionalita' dei controlli  interni,
la capacita' di governo del rischio di  reimmettere  in  circolazione
banconote false o logore; 
      la conformita' delle apparecchiature per l'autenticazione e  la
selezione delle  banconote  alla  normativa  di  cui  alla  decisione
BCE/2010/14 e successive modificazioni; 
      il  funzionamento  delle   suddette   apparecchiature   e,   in
particolare,  la  loro  capacita'  di  effettuare  i   controlli   di
autenticita' e idoneita'; 
      le procedure che disciplinano  l'operativita'  e  il  controllo
delle suddette apparecchiature; 
      il trattamento delle banconote sottoposte a verifica; 
      le modalita' con le quali sono svolti i  controlli  manuali  di
autenticita' e idoneita'. 
    Ai sensi dell'art. 8, comma  7  del  decreto-legge  25  settembre
2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla  legge  23  novembre
2001, n. 409, per l'espletamento dei controlli  nei  confronti  degli
operatori iscritti nell'elenco, la Banca d'Italia puo' avvalersi  del
Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza. 
    I  gestori  del  contante   ispezionati   prestano   la   massima
collaborazione  all'espletamento  degli   accertamenti;   l'eventuale
comportamento non collaborativo costituisce di per  se'  inosservanza
ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 25  settembre  2001,  n.  350,
convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409,  e
delle relative disposizioni attuative. 
    Le ispezioni sono effettuate da dipendenti della  Banca  d'Italia
muniti di lettera d'incarico a firma del  governatore  o  di  chi  lo
rappresenta. 
    Gli incaricati possono chiedere l'esibizione di ogni documento  o
atto che ritengono necessario, effettuare verifiche  sulle  banconote
trattate  dal  gestore  del  contante  nonche'   prelevare -   previa
redazione di apposito verbale di consegna - esemplari di banconote al
fine di sottoporle a controlli di autenticita' e idoneita' presso  la
Banca d'Italia; in tal caso il soggetto ispezionato ha diritto di far
presenziare un proprio rappresentante alla verifica. 
    Entro  90  giorni  dalla  conclusione  degli   accertamenti,   le
risultanze ispettive vengono  rese  note  tramite  una  comunicazione
scritta al gestore del contante, che puo' essere consegnata anche nel
corso di un'apposita  riunione  con  il  soggetto  ispezionato,  alla
presenza del suo Rappresentante legale pro tempore. Il  termine  puo'
essere interrotto qualora sopraggiunga  la  necessita'  di  acquisire
nuovi elementi informativi. 
    Entro 30 giorni dalla consegna, il gestore del contante  comunica
alla Banca d'Italia le proprie considerazioni in ordine ai rilievi  e
alle osservazioni formulate, dando anche notizia  delle  misure  gia'
assunte  o  che  intende  assumere  ai  fini  della  rimozione  delle
irregolarita' contestate. 
    Negli accertamenti mirati alla verifica della conformita' e della
funzionalita' delle apparecchiature utilizzate per il trattamento del
contante, le risultanze ispettive vengono rese note solo nel caso  in
cui siano state riscontrate anomalie. 
 
 
                             CAPITOLO V 
 
          Interventi correttivi e provvedimento di divieto 
 
1. Misure correttive nei confronti dei gestori del contante. 
 
    Nei casi di mancato rispetto delle disposizioni che  disciplinano
l'attivita' di gestione del contante la Banca d'Italia,  fatti  salvi
eventuali profili sanzionatori, puo' richiedere al gestore l'adozione
di misure correttive, la cui tipologia  e'  correlata  alla  gravita'
delle irregolarita'  riscontrate,  indicando  i  tempi  per  la  loro
adozione. 
    Nel caso in cui dagli  accertamenti  ispettivi  posti  in  essere
dalla Banca d'Italia  sia  emersa  una  situazione  che  evidenzi  un
elevato rischio di reimmettere  in  circolazione  banconote  false  o
inidonee  puo'  essere  adottato  un  provvedimento  di  divieto   di
reimmissione. 
    Finche' non sia stato posto rimedio all'inosservanza  contestata,
la Banca d'Italia puo', entro  120  giorni  dalla  rilevazione  delle
irregolarita', adottare un provvedimento di divieto  di  reimmissione
in circolazione di banconote. 
    Il provvedimento di divieto di reimmissione puo' essere  altresi'
adottato in  via  cautelare  qualora  nel  corso  degli  accertamenti
ispettivi emerga un elevato rischio di  reimmettere  in  circolazione
banconote false o inidonee derivante da: 
      a) un elevato disordine organizzativo; 
      b) reiterate gravi violazioni  degli  obblighi  previsti  dalla
normativa in materia di attivita' di gestione del contante. 
    Il responsabile del procedimento e' il Capo del servizio gestione
circolazione monetaria. 
    Il provvedimento di divieto  assunto  dalla  Banca  d'Italia  nei
confronti del gestore del contante e' pubblicato  sul  sito  internet
della Banca d'Italia. 
 
2. Provvedimento di divieto relativo alle apparecchiature. 
 
    Il provvedimento di divieto viene adottato in  via  d'urgenza  in
caso  di  esito  negativo  delle   prove   di   funzionamento   delle
apparecchiature per il trattamento delle banconote in uso  presso  il
gestore effettuate in sede ispettiva. 
    Nel  caso  di  difetto  del  tipo  di  apparecchiatura   per   il
trattamento delle banconote, cio' puo' comportare la rimozione  della
medesima dall'elenco delle apparecchiature conformi,  pubblicato  sul
sito internet della BCE. 
 
 
                             CAPITOLO VI 
 
          Sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa 
 
1. Premessa. 
 
    Ai sensi dell'art. 8, comma 10  del  decreto-legge  25  settembre
2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla  legge  23  novembre
2001, n. 409, in caso  di  inosservanza  del  medesimo  articolo  del
decreto-legge   e   della   decisione   BCE/2010/14   e    successive
modificazioni e del presente provvedimento, la Banca d'Italia applica
nei confronti dei gestori del contante una sanzione amministrativa da
euro 5.000 a euro 50.000. 
    La disciplina sanzionatoria risponde all'esigenza  di  assicurare
che lo svolgimento dell'attivita' dei gestori del contante sia svolta
in conformita' alle regole che disciplinano l'attivita' di  controllo
dell'autenticita' e idoneita' delle banconote. 
    La presentazione di scritti difensivi e  la  possibilita',  nella
fase istruttoria, di  richiedere  un'audizione  danno  attuazione  ai
principi del contraddittorio e  di  partecipazione  al  procedimento,
corollari del diritto di difesa dei soggetti sui quali  ricadono  gli
effetti giuridici del provvedimento amministrativo. 
    Le violazioni delle disposizioni in materia  di  trattamento  del
contante da  parte  di  banche  o  altri  intermediari  finanziari  e
prestatori di servizi di pagamento sono valutate dalla Banca d'Italia
anche per i profili di rilievo che esse possono avere per l'attivita'
di vigilanza attribuita su tali soggetti dalle normative di settore. 
 
2. Criteri per la determinazione delle sanzioni. 
 
    L'importo della sanzione pecuniaria,  stabilito  entro  i  limiti
previsti dalla legge, viene fissato tenendo conto di ogni circostanza
rilevante per apprezzare nel caso concreto la significativita'  della
violazione e il suo grado di offensivita' o pericolosita'. 
    A questi fini, si  valutano  le  conseguenze  che  la  violazione
accertata  determina   sull'integrita'   e   sul   buono   stato   di
conservazione dei biglietti in circolazione, anche in relazione  alle
dimensioni dell'attivita' svolta dal gestore del contante. 
    Inoltre, in relazione alla tipologia della violazione,  si  tiene
conto dei seguenti elementi: 
      la durata della violazione; 
      la gravita' della violazione in particolare, in relazione a: 
      i suoi riflessi, anche potenziali, sulla  clientela,  su  altri
portatori di interessi qualificati o sul mercato; 
      l'eventuale assunzione nei confronti del gestore  del  contante
di provvedimenti  di  divieto  di  reimmissione  in  circolazione  di
banconote; 
      le ipotesi in  cui,  con  un'unica  azione  od  omissione,  sia
commessa la violazione di  diverse  disposizioni  o  piu'  violazioni
della medesima disposizione; 
      la reiterazione della violazione; 
      l'attivita' svolta per eliminare  o  attenuare  le  conseguenze
dell'infrazione, anche cooperando con l'Autorita' di controllo. 
 
3. Responsabile del procedimento. 
 
    Il responsabile del procedimento sanzionatorio amministrativo  e'
il Capo del servizio gestione circolazione monetaria. 
    Si applicano le disposizioni del regolamento della Banca d'Italia
del 22 giugno 2010  recante  l'individuazione  dei  termini  e  delle
unita' organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi  di
competenza della Banca d'Italia, ai sensi degli articoli 2 e 4  della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. 
 
4. Fasi della procedura. 
 
    La  procedura  d'irrogazione  delle  sanzioni  amministrative  si
articola nelle seguenti fasi: avvio  della  procedura  sanzionatoria,
istruttoria, decisione. 
 
4.1. Avvio della procedura sanzionatoria. 
    La  procedura  sanzionatoria  amministrativa,   alla   quale   si
applicano le previsioni di cui all'art. 145 T.U.B., ha inizio con  la
contestazione   formale   nei   confronti   del   soggetto   ritenuto
responsabile delle violazioni riscontrate ed e' disposta dal Servizio
gestione circolazione monetaria. 
    La lettera di contestazione, oltre agli elementi formali idonei a
qualificarla come atto di contestazione introduttivo della  procedura
sanzionatoria amministrativa, contiene: 
      il riferimento  all'accertamento  ispettivo,  all'attivita'  di
controllo o alla documentazione acquisita, dai quali  sia  emersa  la
violazione; 
      la data in cui si e' concluso l'accertamento della violazione; 
      la descrizione della violazione; 
      l'indicazione delle disposizioni violate e delle relative norme
sanzionatorie; 
      l'indicazione dell'unita' organizzativa presso  la  quale  puo'
essere presa visione dei documenti istruttori; 
      l'invito, nei confronti dei soggetti  cui  sono  contestate  le
violazioni,  a  far  pervenire  al  Servizio  gestione   circolazione
monetaria,  unita'  organizzativa  responsabile   del   procedimento,
eventuali controdeduzioni nel termine di 30 giorni; nei casi  in  cui
sussistano particolari motivi che impediscono il rispetto del termine
di 30 giorni per l'invio delle controdeduzioni, o  quando  sia  stata
presentata un'istanza di audizione,  il  gestore  del  contante  puo'
chiedere una breve proroga (di norma non superiore a 15 giorni); 
      l'invito, nei confronti del soggetto  cui  sono  contestate  le
violazioni, a comunicare con il primo atto utile l'eventuale  casella
di posta elettronica certificata (PEC) presso la  quale  il  soggetto
interessato intende ricevere  le  comunicazioni  e  le  notificazioni
relative al procedimento sanzionatorio; 
      l'indicazione della facolta'  per  i  soggetti  interessati  di
chiedere nella fase istruttoria un'audizione, anche con  l'assistenza
di un avvocato o di altro consulente, nel termine di 30 giorni; 
      l'avvertenza   che,   in   caso   di   mancata   partecipazione
all'istruttoria attraverso la presentazione delle controdeduzioni e/o
la partecipazione  all'audizione,  non  sara'  consentito  presentare
osservazioni scritte al direttorio della Banca d'Italia (cfr.  infra)
in merito alla proposta del Servizio gestione circolazione monetaria; 
      il termine di conclusione del procedimento amministrativo. 
    La lettera di contestazione e' notificata a mezzo PEC nei casi  e
nelle   forme   previste   dall'ordinamento.   La   notifica    della
contestazione via PEC puo' avvenire anche presso l'indirizzo indicato
dagli interessati ai fini delle comunicazioni con la Banca d'Italia. 
    Qualora la notifica via PEC non sia possibile,  la  stessa  viene
effettuata a mani del legale rappresentante o  persona  delegata  nel
corso di una riunione presso il soggetto  interessato  o  presso  una
delle Filiali della Banca d'Italia. 
    In base all'art. 14 della legge 24  novembre  1981,  n.  689,  la
notificazione puo' essere  effettuata,  con  le  forme  previste  dal
codice   di   procedura   civile,    anche    da    un    funzionario
dell'amministrazione. 
 
4.2. Istruttoria. 
    Gli adempimenti relativi  all'istruttoria  della  procedura  sono
curati dal Servizio gestione circolazione monetaria. 
    Il Servizio procede all'analisi di tutti gli elementi  istruttori
acquisiti e trasmette gli atti alla Commissione per le  irregolarita'
dei gestori del contante, istituita presso la Banca d'Italia. 
    La Commissione, esaminati gli atti del procedimento,  formula  un
parere vincolante ai fini della  successiva  proposta  al  Direttorio
della Banca d'Italia da  parte  del  Servizio  gestione  circolazione
monetaria in ordine all'applicazione  di  sanzioni  amministrative  o
all'archiviazione del procedimento. 
    La proposta al direttorio e' trasmessa ai soggetti interessati  i
quali abbiano partecipato all'istruttoria attraverso la presentazione
delle controdeduzioni e/o la partecipazione all'audizione. 
    Entro 30 giorni dalla ricezione,  il  soggetto  interessato  puo'
trasmettere al direttorio sintetiche osservazioni  scritte  aventi  a
oggetto esclusivamente i fatti esaminati nel corso dell'istruttoria e
i  contenuti  della  proposta   formulata   dal   Servizio   Gestione
circolazione monetaria; non possono essere  introdotti  fatti  nuovi,
salvo  gli  eventi  verificatisi  successivamente  alla   conclusione
dell'istruttoria. 
    Le osservazioni per il direttorio  sono  trasmesse  all'indirizzo
spa.contraddittoriosanzioni@pec.bancaditalia.it 
    Le osservazioni per il direttorio  presentate  oltre  il  termine
prescritto non saranno prese in considerazione. 
 
4.3. Decisione. 
    Nel rispetto del principio di separazione tra la fase istruttoria
e la fase decisoria, il direttorio della  Banca  d'Italia,  esaminate
anche  le  ulteriori  osservazioni  eventualmente  presentate   dagli
interessati in merito alla proposta formulata dal  Servizio  Gestione
circolazione monetaria e acquisito il parere  dell'avvocato  generale
o, in caso di sua assenza o impedimento, dell'avvocato  capo,  adotta
un provvedimento motivato. Con il provvedimento il direttorio puo': 
      accogliere la proposta; 
      chiedere supplementi di istruttoria; 
      discostarsi, in tutto o in parte, dalla proposta; 
      archiviare il procedimento. 
    L'eventuale  provvedimento  di  irrogazione  delle  sanzioni   e'
adottato dal direttorio dalla Banca d'Italia entro 240  giorni  dalla
scadenza del termine,  comprensivo  di  eventuali  proroghe,  per  la
presentazione delle controdeduzioni. 
    In caso di trasmissione ai soggetti  interessati  della  proposta
formulata dal Servizio gestione circolazione  monetaria,  il  termine
per l'adozione del provvedimento da parte del direttorio  e'  sospeso
dalla data di ricezione della comunicazione fino  alla  scadenza  del
termine per la presentazione delle osservazioni al direttorio. 
    Resta ferma, in ogni fase del procedimento,  la  possibilita'  di
adottare,  ai  sensi  delle   vigenti   disposizioni,   provvedimenti
specifici nei confronti dei soggetti interessati. 
    La  Banca  d'Italia  comunica  il   provvedimento   sanzionatorio
unitamente  alla   motivazione   dello   stesso   e   provvede   alla
pubblicazione sul proprio sito internet. 
    Nel caso in cui avverso il provvedimento  di  applicazione  della
sanzione  sia  adita  l'autorita'  giudiziaria,  la  Banca   d'Italia
menziona l'avvio dell'azione giudiziaria e l'esito della  stessa  sul
proprio sito internet a margine della pubblicazione. 
    La Banca d'Italia, tenuto conto della natura della  violazione  e
degli interessi coinvolti, puo'  stabilire  modalita'  ulteriori  per
dare pubblicita' al provvedimento, ponendo le relative spese a carico
dell'autore della violazione. 
 
4.4. Sospensione della procedura e integrazione delle contestazioni. 
    La sospensione del procedimento e' disciplinata dall'art.  8  del
regolamento della Banca d'Italia del 22 giugno 2010. 
    Ferme  restando  le  ipotesi  di  sospensione  dei   termini   di
conclusione del procedimento sanzionatorio, nel caso in cui nel corso
dell'attivita' di supervisione  siano  riscontrati  fatti  nuovi  che
costituiscano  violazione  delle  medesime  disposizioni   contestate
nell'ambito della procedura sanzionatoria,  la  Banca  d'Italia  puo'
integrare le contestazioni gia' formulate nei confronti dei  soggetti
responsabili; la contestazione integrativa non modifica i termini  di
conclusione del procedimento. 
    Con riferimento alle contestazioni integrative,  gli  interessati
presentano le proprie controdeduzioni e hanno  facolta'  di  chiedere
una breve proroga e avanzare istanza di audizione nei tempi e con  le
modalita' previste dal paragrafo 4.1 del presente capitolo. 
 
4.5. Pagamento della sanzione e impugnativa del provvedimento. 
    Ai sensi dell'art. 145 comma 9 del T.U.B., alla riscossione delle
sanzioni amministrative si provvede mediante ruolo, secondo i termini
e le modalita' previsti dal decreto del Presidente  della  Repubblica
23 settembre 1973, n. 602, come modificato dal decreto legislativo 26
febbraio 1999, n. 46, e successive modifiche e integrazioni. 
    Contro il provvedimento che applica la  sanzione  e'  ammesso  il
ricorso alla Corte d'Appello  di  Roma.  L'opposizione  non  sospende
l'esecuzione del provvedimento. 
 
 
                            CAPITOLO VII 
 
          Segnalazioni statistiche dei gestori del contante 
 
1. Premessa. 
 
    I gestori del contante che hanno la qualifica di enti  segnalanti
(cfr. par. 1.1) inviano alla Banca d'Italia  informazioni  periodiche
che vengono  utilizzate  allo  scopo  di  monitorare  l'attivita'  di
ricircolo delle banconote e gli sviluppi del ciclo del  contante.  La
Banca d'Italia puo' pubblicare rapporti e statistiche  utilizzando  i
dati  acquisiti,  aggregandoli  in  modo  che  non   possano   essere
attribuiti a singoli soggetti segnalanti. 
    L'ente segnalante, anche quando  si  avvale  per  l'effettuazione
delle segnalazioni di soggetti esterni alla  propria  organizzazione,
e' responsabile della correttezza  delle  informazioni  inviate  alla
Banca d'Italia e del rispetto dei termini di invio. 
    Di seguito, si definiscono i soggetti  tenuti  alle  segnalazioni
statistiche, il contenuto delle informazioni da rassegnare alla Banca
d'Italia e la loro periodicita'. 
    Le  istruzioni  tecniche  sulle  modalita'  per   l'invio   delle
segnalazioni  sono  contenute   nel   «Manuale   operativo   per   le
segnalazioni statistiche dei gestori del contante»  reso  disponibile
sul sito internet della Banca d'Italia. 
 
1.1 Gli enti segnalanti. 
    Le segnalazioni devono essere effettuate dai gestori del contante
che    partecipano    all'attivita'    di    ricircolo     procedendo
all'autenticazione  e  alla  selezione  delle  banconote   attraverso
apparecchiature conformi. Rientrano in tale categoria sia i  soggetti
che provvedono direttamente al trattamento  delle  proprie  banconote
introitate dalla clientela (ad es. banche e  Poste  Italiane  S.p.A.)
sia quelli che effettuano il trattamento delle  banconote  per  conto
terzi. 
    Sono altresi' tenuti all'invio delle segnalazioni i  gestori  del
contante che partecipano all'attivita'  di  ricircolo  esclusivamente
mediante proprie casse di prelievo contanti. Tali soggetti  non  sono
tenuti a inviare l'intero set informativo ma segnalano solo il numero
delle casse prelievo contanti  di  cui  dispongono  e  il  numero  di
banconote distribuite tramite tali dispositivi (cfr. infra). 
 
1.2 Il sistema di codifica. 
    Il monitoraggio dell'attivita' di ricircolo svolta  dai  soggetti
tenuti  alle  segnalazioni  statistiche   presuppone   anagrafi   che
consentano di individuare in modo univoco i soggetti e  i  luoghi  in
cui l'attivita' viene svolta:  a  tal  fine,  e'  stata  adottata  la
codifica GS1. Ciascun  ente  segnalante  deve  essere  dotato  di  un
proprio codice GS1. 
    L'ente segnalante  provvede  ad  attribuire  codici  GLN  a  sede
legale, luoghi di contazione ed eventuali filiali remote. 
    L'ente segnalante  e'  responsabile  del  corretto  utilizzo  dei
codici cosi' attribuiti, con particolare riguardo  alla  salvaguardia
del requisito di univocita', anche storica, dei luoghi di  contazione
censiti. 
    Nell'ambito delle segnalazioni i diversi tagli di banconote  sono
individuati attraverso codici GTIN forniti dalla Banca d'Italia. 
 
2. Il contenuto delle segnalazioni statistiche. 
 
    Le segnalazioni statistiche hanno ad oggetto le  informazioni  di
seguito indicate. 
 
2.1 Luoghi di contazione. 
    Per luoghi di contazione si intendono i locali in cui il  gestore
del contante ha installato le apparecchiature  conformi  (siano  esse
riservate al personale o utilizzabili autonomamente dalla  clientela)
di cui si avvale per l'autenticazione e la selezione delle  banconote
ai fini del loro ricircolo. 
 
2.2 Dati di sistema. 
    Il gestore del contante comunica, per ciascun luogo di contazione
segnalato,  le  dotazioni  tecnologiche  di  cui  si  avvale  per  il
trattamento delle banconote da ricircolare, comunicando il numero  di
apparecchiature di autenticazione e selezione distinte per modello. 
    Inoltre, il gestore del contante segnala: 
      1. il numero complessivo delle casse prelievo contante; 
      2.  il  numero  complessivo,  suddiviso  per   modello,   delle
apparecchiature  automatiche  di  introito   a   disposizione   della
clientela che non vengono utilizzate ai fini del ricircolo. 
    Sono escluse dagli obblighi di  segnalazione  le  apparecchiature
utilizzate per trattare banconote che sono distribuite esclusivamente
in operazioni di sportello da personale addestrato. 
 
2.3 Dati operativi. 
    Si definiscono dati  operativi  le  informazioni  sul  numero  di
banconote (dati di flusso) trattate nel periodo di riferimento  della
segnalazione (semestre). Esse riguardano, distintamente  per  taglio,
il numero di banconote trattate mediante apparecchiature conformi  di
autenticazione  e  selezione  (Processato),   con   indicazione   dei
quantitativi riscontrati non piu' idonei alla circolazione (Logoro) e
di quelli ricircolati (Ricircolato). Il dato va distinto per luogo di
contazione e, nell'ambito di  questo,  per  ente  proprietario  delle
banconote trattate. 
    Sono escluse  dal  calcolo  dei  dati  operativi  le  lavorazioni
effettuate con le apparecchiature non segnalate nei dati  di  sistema
in  quanto  utilizzate  per   trattare   le   banconote   distribuite
esclusivamente in operazioni di sportello da personale addestrato. 
    I dati devono essere segnalati dal gestore del  contante  che  ha
proceduto al trattamento delle banconote. Nel caso  di  attivita'  di
trattamento del contante effettuata in regime  di  esternalizzazione,
le parti (committente e affidatario) individuano, comunicandolo  alla
Banca d'Italia, il soggetto tenuto all'invio dei dati. 
 
3. Le modalita' di invio delle segnalazioni statistiche. 
 
    Le  segnalazioni  sono  effettuate  elettronicamente   attraverso
funzioni rese disponibili sul Portale del  contante  (CASH-IT)  della
Banca d'Italia che consentono di caricare sul sito i file in  formato
XML. 
    Al     Portale     si     accede     attraverso      l'indirizzo:
https://cash.bancaditalia.it 
    Gli enti segnalanti per l'invio  delle  segnalazioni  statistiche
fanno riferimento al relativo Manuale operativo.  In  ogni  caso,  si
precisa che la correzione delle segnalazioni dei dati  di  sistema  e
operativi puo' avvenire solo con l'invio integrale della segnalazione
corretta. 
 
4. La periodicita' delle segnalazioni. 
 
    Le segnalazioni relative ai dati di sistema e ai  dati  operativi
sono inviate semestralmente nei termini di seguito indicati: 
 
=====================================================================
|     Periodo di riferimento     |         Periodo di invio         |
+================================+==================================+
|      I Semestre dell'anno      |      1° luglio - 31 agosto       |
+--------------------------------+----------------------------------+
|     II Semestre dell'anno      |     1° gennaio - 28 febbraio     |
+--------------------------------+----------------------------------+
 
     La segnalazione  dei  luoghi  di  contazione  e'  effettuata  al
momento  della  loro  apertura.  Inoltre,  i  gestori  del   contante
segnalano alla Banca d'Italia tempestivamente, e  in  ogni  caso  non
oltre il termine di 30 giorni, le intervenute cessazioni o variazioni
di indirizzo, allo scopo di  mantenere  costantemente  aggiornate  le
informazioni sui punti di lavorazione del contante.