(Allegato)
                                                             Allegato 
 
LINEE GUIDA PER LE RELAZIONI DEI COLLEGI DEI REVISORI DEI  CONTI  SUI
  BILANCI DI PREVISIONE DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE  AUTONOME  PER
  GLI  ESERCIZI  2019-2021  (ai  sensi  dell'art.  1,  comma  3,  del
  decreto-legge  10   ottobre   2012,   n.   174,   convertito,   con
  modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213). 
 
    1. Nell'ambito del controllo sulle  attivita'  di  programmazione
della   spesa,   le   presenti   Linee   guida,   finalizzate    alla
predisposizione   delle   relazioni   degli   organi   di   revisione
economico-finanziaria sul bilancio di  previsione  per  gli  esercizi
2019-2021 delle regioni e province autonome  ai  sensi  dell'art.  1,
comma 3, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, rappresentano  il
primo strumento di  verifica  della  capacita'  programmatoria  delle
regioni e della corretta osservanza del principio dell'equilibrio  di
bilancio di cui all'art. 81 della Costituzione. 
    Con il loro aggiornamento, la Sezione delle autonomie  rinnova  e
consolida una modalita' di collaborazione tra la Corte  dei  conti  e
gli organi  di  revisione  contabile  essenziale  per  soddisfare  le
esigenze  informative   funzionali   tanto   agli   obiettivi   della
programmazione economico-finanziaria, del coordinamento della finanza
pubblica  e  della  gestione  del  federalismo  fiscale,  quanto   ai
controlli delle Sezioni regionali diretti a prevenire  o  contrastare
gestioni   contabili   non   corrette,   suscettibili   di   alterare
l'equilibrio del bilancio e di  riverberarsi  sul  conto  consolidato
delle amministrazioni pubbliche con conseguente  pregiudizio  per  il
rispetto delle regole comunitarie. 
    2.  Nel  richiamare  l'attenzione  degli  organi   di   revisione
contabile ad  un'assidua  vigilanza  sulla  corretta  osservanza  dei
principi sanciti dalla riforma dei sistemi contabili e  degli  schemi
di bilancio disegnata dal decreto legislativo n. 118/2011, piu' volte
emendati dai successivi interventi riformatori, si sottolinea  quanto
da ultimo statuito dal giudice costituzionale con la sentenza  n.  18
del 2019, secondo il quale: «Il principio dell'equilibrio di bilancio
non  corrisponde  ad   un   formale   pareggio   contabile,   essendo
intrinsecamente collegato alla continua  ricerca  di  una  stabilita'
economica di  media  e  lunga  durata,  nell'ambito  della  quale  la
responsabilita' politica del mandato elettorale si esercita, non solo
attraverso il rendiconto del realizzato, ma  anche  in  relazione  al
consumo delle risorse impiegate». 
    Con particolare riguardo ai disavanzi di  gestione,  la  Consulta
aggiunge che: «Se i precetti espressi negli articoli 81 e  97,  primo
comma, della Costituzione, hanno i caratteri  di  principi  generali,
nondimeno essi sono  anche  inverati  dalle  specifiche  disposizioni
normative che disciplinano - a regime -  la  gestione  dei  disavanzi
degli enti territoriali: l'art. 9, comma 2, della legge  24  dicembre
2012,  n.  243  (Disposizioni  per  l'attuazione  del  principio  del
pareggio di bilancio  ai  sensi  dell'art.  81,  sesto  comma,  della
Costituzione); l'art. 42 del decreto legislativo  n.  118  del  2011;
l'art. 188 del decreto legislativo n. 267  del  2000;  l'allegato  1,
numero 8), del decreto legislativo n. 118 del 2011». 
    Da tale tessuto normativo si evince che: «a) al deficit  si  deve
porre rimedio subito per evitare che eventuali squilibri  strutturali
finiscano per sommarsi nel tempo producendo  l'inevitabile  dissesto;
b) la sua  rimozione  non  puo'  comunque  superare  il  tempo  della
programmazione  triennale  e  quello  della  scadenza   del   mandato
elettorale, affinche' gli amministratori possano presentarsi in  modo
trasparente al giudizio dell'elettorato al termine del loro  mandato,
senza lasciare "eredita'" finanziariamente onerose  e  indefinite  ai
loro successori e ai futuri amministrati; c)  l'istruttoria  relativa
alle ipotesi di risanamento deve essere congrua e coerente  sotto  il
profilo storico, economico e giuridico». 
    Alla  luce  di  tali  principi,  la  Sezione   intende,   dunque,
richiamare l'attenzione degli organi di  controllo  sull'esigenza  di
monitorare costantemente ogni criticita'  gestionale  suscettiva,  in
ragione del principio di continuita'  dei  bilanci,  di  riverberarsi
sulla sana gestione finanziaria e contabile dell'ente a  causa  degli
effetti perturbatori  generati  dalla  lesione  del  principio  della
copertura pluriennale della spesa. 
    3. Il livello di affidabilita' del sistema di bilancio si  misura
dal grado  di  attendibilita',  congruita'  e  coerenza,  interna  ed
esterna,  dei  singoli  documenti  di   programmazione   finanziaria,
oltreche' dal  rispetto  dei  principi  contabili  generali  e  delle
compatibilita' economico-patrimoniali dell'ente. 
    In questa logica, particolare attenzione e' stata rivolta a tutti
quei profili contabili che, in termini  di  giudizio  prognostico  di
attendibilita',  possono  rivelarsi  critici  per  la  sana  gestione
economico-finanziaria dell'ente. A tal fine, precipuo rilievo  assume
la gestione delle societa'  partecipate  e  degli  enti  del  Sistema
sanitario  regionale,  i  cui  riflessi  sui   bilanci   degli   enti
influenzano la corretta valutazione  degli  andamenti  della  finanza
territoriale, con effetti a cascata sui conti pubblici nazionali. 
    Aspetti degni della massima attenzione riguardano,  in  un'ottica
sistematica, gli istituti centrali dell'armonizzazione contabile, tra
cui la corretta  costruzione  del  «fondo  pluriennale  vincolato»  e
l'adeguatezza  degli  accantonamenti  per  le  diverse  tipologie  di
rischio (contenzioso,  passivita'  potenziali,  perdite  di  societa'
partecipate, etc.). Particolare considerazione merita,  altresi',  il
«fondo crediti di  dubbia  esigibilita'»,  in  relazione  all'elevata
difficolta'  di  riscossione  di  crediti  fondati  su   accertamenti
risalenti. 
    In quest'ambito, l'equilibrio di bilancio deve trovare nei  mezzi
di  finanziamento  strumenti  rispettosi   anche   dei   vincoli   di
indebitamento, in una dimensione di «sostenibilita'» che  vada  oltre
il ciclo annuale  di  gestione.  La  sussistenza  di  un  equilibrato
rapporto tra  i  mezzi  di  copertura  e  la  spesa  che  si  intende
effettuare, infatti, deve trovare conferma credibile  anche  per  gli
esercizi  futuri,  indipendentemente   dallo   strumento   utilizzato
(anticipazioni di liquidita',  mutui  autorizzati  e  non  contratti,
ecc.). 
    4. Come  negli  anni  precedenti,  lo  schema  di  relazione  del
Collegio dei revisori dei conti sui bilanci regionali  di  previsione
2019-2021 e' strutturato in un questionario a risposta  sintetica  da
scaricare e  trasmettere  compilato  mediante  l'applicativo  Con.Te.
(Contabilita' Territoriale),  all'occorrenza  utilizzabile  anche  da
parte dei responsabili degli uffici regionali. 
    Poiche' il questionario e' inteso ad evitare richieste di dati ed
elementi informativi gia' acquisiti  mediante  la  Banca  dati  delle
pubbliche amministrazioni  (BDAP),  si  richiama  la  necessita'  che
l'invio dei dati alla BDAP avvenga nel rispetto dei termini  previsti
dall'art. 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge n. 113/2016,  anche
per non incorrere nelle correlate sanzioni. 
    Resta ferma,  comunque,  la  necessita'  di  inviare  al  sistema
informativo gli schemi contabili del  bilancio  di  previsione  anche
nella loro versione provvisoria, prima della formale approvazione  da
parte della Giunta regionale. 
    E'  necessario  sottolineare,  al  riguardo,  l'importanza  della
corretta e tempestiva trasmissione dei flussi informativi alla BDAP e
alle altre banche dati pubbliche (come la Banca dati degli  organismi
partecipati e il SICO), in quanto le stesse, lungi dal costituire uno
strumento di monitoraggio a fini meramente statistici, sono alla base
delle decisioni politiche in  sede  di  coordinamento  della  finanza
pubblica.  Nella  prospettiva  dell'amministrazione  digitale,   poi,
l'obiettivo e' la piena conformita'  dei  dati  ivi  inseriti  con  i
documenti prodotti dai software gestionali dei singoli enti che  sono
oggetto  di  approvazione  da  parte  degli  organi  di   governo   e
consiliari. 
    5. Lo schema di relazione si compone di  otto  sezioni,  distinte
per aree tematiche, cosi' articolate: 
      la   prima   sezione   (Domande   preliminari)   contiene   una
ricognizione dei principali  adempimenti  di  carattere  contabile  e
finanziario utili alla programmazione; 
      la seconda sezione (Regolarita' della gestione amministrativa e
contabile) e' volta  a  intercettare  la  presenza  di  problematiche
gestionali riguardanti la spesa del personale; 
      la terza sezione (Gestione contabile) propone alcune  verifiche
in ordine alle coperture  finanziarie  finalizzate  al  conseguimento
dell'equilibrio di  bilancio  ed  un  focus  sulla  composizione  del
disavanzo presunto e sulle relative modalita' di copertura; 
      la quarta sezione (Sostenibilita' dell'indebitamento e rispetto
dei vincoli) introduce nuovi quesiti in materia di  anticipazioni  di
liquidita' ed e' intesa a valutare il rispetto delle norme in tema di
indebitamento e a  far  emergere  eventuali  situazioni  anomale  e/o
potenzialmente elusive della specifica disciplina; 
      la quinta sezione (Organismi partecipati) mira  ad  evidenziare
l'impatto delle relative gestioni sui bilanci degli enti  proprietari
attraverso la corretta perimetrazione dell'area di consolidamento dei
conti; 
      la sesta sezione (Rispetto dei saldi di finanza pubblica) tende
ad evidenziare situazioni di mancato rispetto dei vincoli di  finanza
pubblica o di  non  corretta  determinazione  del  fondo  pluriennale
vincolato da parte delle regioni a statuto ordinario; 
      la settima sezione (Servizio sanitario regionale) e' diretta ad
evidenziare  la  presenza  di  eventuali  criticita'   nel   bilancio
preventivo  economico  annuale  consolidato,  nel  finanziamento  del
Servizio sanitario regionale e nella relativa gestione; 
      l'ottava  sezione  (Note)  e'   dedicata   all'inserimento   di
informazioni  integrative  utili  alla  miglior  comprensione   delle
risposte fornite ai quesiti. 
    In  ogni  caso,  le  Sezioni  regionali  di  controllo   potranno
effettuare tutte le necessarie integrazioni istruttorie,  laddove  il
canale informativo sopra richiamato non sia adeguatamente  alimentato
dagli enti ed ogni  qualvolta  ne  ravvisino  la  necessita'  per  il
compiuto esercizio delle proprie funzioni. 
    6. In ordine alle modalita' di  compilazione  e  di  invio  della
relazione-questionario sul bilancio  di  previsione  2019-2021,  come
gia' in passato, i fogli di lavoro dovranno essere trasmessi  per  il
tramite del sistema Con.Te. (Contabilita' Territoriale). 
    Per  procedere  alla  compilazione  della  relazione-questionario
occorre entrare nel sito della Corte dei conti, area Servizi on-line,
selezionare  il  link  «Controllo  e  Referto»  e,   successivamente,
selezionare il sistema FITNET (Finanza Territoriale Network) per  poi
accedere al sistema Con.Te. 
    Occorrera' selezionare, poi, in successione, il link «Controllo e
Referto» e il sistema «Con.Te», attraverso il quale,  utilizzando  la
funzione «Invio Documenti» presente  nel  menu'  «Documenti»,  potra'
essere    trasmesso    il     questionario.     Il     file     della
relazione-questionario  deve  essere  nominato  secondo  i   seguenti
parametri:         Bilancio_Previsione_Regione_Anni         (esempio:
Bilancio_Previsione_Molise_2019-2021). 
    Per  gli  utenti  sprovvisti  di  credenziali  di  accesso  sara'
necessario  eseguire  prima  la  registrazione  sul  portale  «SOLE».
Quindi, dopo avere effettuato  tale  operazione  per  il  profilo  di
pertinenza (Presidente del Collegio dei Revisori - PCR; Collaboratore
del Collegio dei  Revisori  -  CCR;  Responsabile  Ragioneria/Servizi
Finanziari della Regione - RSFR; Responsabile Dati Regione -  RDR)  e
ottenute, via e-mail, user-id e password, sara' possibile  effettuare
l'accesso a Con.Te. Al riguardo,  si  sottolinea  che  per  i  citati
profili  RSFR  e  RDR  l'individuazione  del  responsabile  da  parte
dell'ente prescinde da  una  diretta  corrispondenza  con  i  profili
professionali  contemplati   dall'assetto   organizzativo   dell'ente
stesso. 
    7. La possibilita' di soddisfare le esigenze informative connesse
al sistema di controllo e referto della finanza territoriale mediante
analisi dei dati provenienti dal sistema gestionale BDAP e  da  altre
banche  dati  non  esonera,  tuttavia,  i  revisori   dall'onere   di
verificare  che  i  canali   informativi   sopra   richiamati   siano
adeguatamente  alimentati  dagli  enti,  segnalando  alla  competente
struttura la necessita' di inserire le informazioni mancanti. 
    In capo ai revisori dei conti presso le  regioni  e  le  province
autonome e' anche l'onere di verificare la coerenza dei dati presenti
in BDAP - almeno per quanto riguarda i contenuti del Quadro  generale
riassuntivo, del prospetto Equilibri  di  bilancio  e  del  prospetto
Risultato di amministrazione - con quanto  risultante  dai  documenti
formalmente approvati. A tal fine, potranno registrarsi  nel  sistema
BDAP - Bilanci armonizzati, per accedere in visualizzazione a tutti i
documenti contabili dell'ente di competenza in esso presenti. 
    La registrazione potra' essere eseguita sia  dal  Presidente  del
Collegio dei revisori (PCR) sia dai collaboratori  del  Collegio  dei
revisori (CCR) e dovra' essere effettuata  selezionando  il  seguente
link  «Nuova  Registrazione»  presente  nella  home  page  di   BDAP:
http://www.bdap.tesoro.it/Pagine/default.aspx 
    Per qualsiasi supporto  di  tipo  tecnico  alla  registrazione  e
all'utilizzo del sistema e' possibile selezionare la voce  «Supporto»
all'interno della home page. Anche sul portale «FITNET»  della  Corte
dei  conti  sara'  disponibile  una  sintetica  guida  operativa  per
effettuare la registrazione.  
    8. Le presenti Linee guida e la  relativa  relazione-questionario
costituiscono supporto operativo anche per l'attivita' delle  Sezioni
di controllo delle regioni a statuto speciale e  delle  due  province
autonome, le quali, sulla base dei principi richiamati dalle sentenze
n. 23/2014, n. 39/2014  e  n.  40/2014  della  Corte  costituzionale,
potranno  utilizzarle  nel   rispetto   dei   regimi   di   autonomia
differenziata ad esse applicabili. 
    In  quest'ambito,  potranno  svolgere,  ove   ne   ravvisino   la
necessita', approfondimenti istruttori su ulteriori profili contabili
e gestionali ritenuti di interesse, specie in materia di  vincoli  di
finanza  pubblica,  in  ordine  ai  quali  la   sesta   sezione   del
questionario non  propone  quesiti  per  effetto  del  doppio  regime
introdotto dalla legge di bilancio n. 145/2018. 
    Resta inteso che le amministrazioni e  gli  organi  di  revisione
contabile dovranno garantire tutte le informazioni richieste  secondo
le indicazioni fornite dalle Sezioni  di  controllo  territorialmente
competenti.  A  tal  fine,  negli  appositi   quadri   riservati   ai
chiarimenti, i revisori dei  predetti  enti  potranno  richiamare  la
normativa di settore  eventualmente  applicata  in  luogo  di  quella
nazionale citata  nel  questionario,  dando  evidenza  degli  effetti
prodotti da detta normativa in  relazione  ai  profili  di  interesse
richiamati nello schema di relazione. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico