(Allegato 1-art. 4)
 
                             Articolo 4 
 
  1.Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati  alla
produzione del vino a denominazione di origine controllata «Bianco di
Custoza» o «Custoza» anche superiore,  riserva,  spumante  e  passito
devono essere quelle tradizionali della  zona  e,  comunque,  atte  a
conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche  caratteristiche
di qualita'. 
  Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti collinari
e pedocollinari, esposti prevalentemente a sud, sud-ovest e posti  in
terreni di  origine  morenica  di  natura  prevalentemente  calcarea,
argillo-calcarea,   ghiaioso-calcarea   e    ghiaioso-sabbiosa    con
esclusione dei terreni umidi. 
  2.I sesti d'impianto, le forme  di  allevamento  ed  i  sistemi  di
potatura devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti  a
non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. 
  3.E' vietata ogni pratica di forzatura. 
  4.E' ammessa l'irrigazione di soccorso. 
  5. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare  una  resa
di uva per ettaro e un titolo alcolometrico volumico naturale  minimo
come indicato nella tabella seguente: 
    
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| Tipologia di vino  |  Max.  |  Min.  |
|                    | Uva/ha | % vol. |
|                    |  (t)   |        |
+--------------------+--------+--------+
| Custoza, anche     |   13   |  9.5   |
| riserva e spumante |        |        |
+--------------------+--------+--------+
| Custoza superiore  |   12   |   11   |
+--------------------+--------+--------+
    
  6. Per la produzione dei  vini  "Bianco  di  Custoza"  o  "Custoza"
passito si dovra' attuare la cernita delle uve  in  vigneto,  secondo
gli usi tradizionali mettendo a riposo un  quantitativo  di  uve  non
superiore a t 5 per ettaro. I rimanenti quantitativi di uva  fino  al
raggiungimento del limite massimo previsto potranno essere  presi  in
carico per la  produzione  dei  vini  corrispondenti  alle  tipologie
previste di cui all'art. 1. Le uve destinate  alla  produzione  della
tipologia «passito», al termine dell'appassimento, devono  assicurare
un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 13% vol. 
  7. Nelle annate favorevoli i quantitativi  di  uve  ottenuti  e  da
destinare alla produzione di detti vini devono essere  riportati  nei
limiti di cui sopra, purche' la produzione complessiva non superi del
20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti di  resa  uva/vino  di
cui  trattasi.  Oltre  detto   limite,   decade   il   diritto   alla
denominazione di origine controllata per tutto il prodotto. 
  8,La Regione Veneto, su richiesta motivata del Consorzio di  tutela
«Bianco  di  Custoza»  o  «Custoza»,  sentite  le  organizzazioni  di
categoria   interessate,   prima   della   vendemmia   con    proprio
provvedimento.     puo'     stabilire     ulteriori     e     diverse
utilizzazioni/destinazioni delle succitate uve.