Articolo 5 1.Le operazioni di vinificazione dei vini della denominazione di origine controllata «Bianco di Custoza» o «Custoza» devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, e' consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio della provincia di Verona nonche' nei Comuni confinanti delle province di Mantova e Brescia. Le operazioni di elaborazione del vino Custoza spumante, devono avvenire in stabilimenti siti all'interno della zona di produzione di cui all'art.3 e anche nelle provincie di Brescia, Mantova, Trento, Treviso e Vicenza.". 2.Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche. Le operazioni di conservazione delle uve destinate alla produzione di vino "Bianco di Custoza" o «Custoza» passito devono aver luogo unicamente nell'ambito della delimitazione territoriale della zona di produzione di cui all'art. 3. La vinificazione delle uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Bianco di Custoza» o «Custoza» passito puo' avvenire solo dopo che le stesse siano sottoposte ad appassimento naturale, avvalendosi anche di sistemi e/o tecnologie che comunque non aumentino la temperatura dell'appassimento rispetto al processo naturale. Le uve destinate alla produzione della tipologia «passito», al termine dell'appassimento, devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 13% vol. 4. E' ammessa la vinificazione congiunta o disgiunta delle varieta' di uve che concorrono alla denominazione di origine «Bianco di Custoza» o "Custoza". Il coacervo dei vini ottenuti con vinificazione disgiunta dovra' essere effettuato nella cantina del vinificatore e comunque prima della richiesta della certificazione per l'immissione al consumo. 5. La resa massima dell'uva in vino, e la produzione massima di vino per ettaro a denominazione di origine controllata sono le seguenti: ============================================ | Tipologia di vino | Resa max | Resa max | | | uva/vino | hl/ha | | | (%) | | +--------------------+----------+----------+ | Custoza anche | 70 | 91 | | riserva e spumante | | | +--------------------+----------+----------+ | Custoza superiore | 70 | 84 | +--------------------+----------+----------+ | Custoza passito | 40 | 20 | +--------------------+----------+----------+ 5.1 Qualora la resa superi i limiti di cui sopra, ma non oltre il 75% per le tipologie «Bianco di Custoza» o "Custoza", «Bianco di Custoza» o "Custoza" riserva e «Bianco di Custoza» o "Custoza" spumante, ed il 45 % per la tipologia «Bianco di Custoza» o "Custoza" passito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine controllata . Oltre i detti limiti decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita. 6. E' ammesso il taglio nella misura massima del 15% con il vino della sola annata precedente purche' tale operazione venga effettuata entro la data del 31 dicembre dello stesso anno di produzione delle uve e comunicata all'Organismo di Controllo. 6.1 L'immissione al consumo per il vino a denominazione di origine controllata «Bianco di Custoza» o "Custoza" e' prevista a partire dal 1° dicembre dell'anno di produzione delle uve 7. Il vino a denominazione di origine controllata «Bianco di Custoza» o «Custoza» superiore deve essere sottoposto ad un periodo minimo di invecchiamento di almeno cinque mesi a decorrere dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve. 8. Il vino a denominazione di origine controllata «Bianco di Custoza» o "Custoza" seguito dalla menzione "riserva" deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento minimo di 12 mesi a decorre dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve. 9. Il vino a denominazione di origine «Bianco di Custoza» o «Custoza» passito deve essere immesso al consumo non prima del 1° settembre successivo a quello della vendemmia.