(Allegato 1-art. 5)
 
                             Articolo 5 
 
  1.Le operazioni di vinificazione dei vini  della  denominazione  di
origine controllata «Bianco di Custoza»  o  «Custoza»  devono  essere
effettuate all'interno della zona di produzione delimitata  nell'art.
3. 
  Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, e' consentito
che tali operazioni siano  effettuate  nell'intero  territorio  della
provincia di Verona nonche' nei Comuni confinanti delle  province  di
Mantova e Brescia. 
  Le operazioni di elaborazione del  vino  Custoza  spumante,  devono
avvenire in stabilimenti siti all'interno della zona di produzione di
cui all'art.3 e anche nelle provincie di  Brescia,  Mantova,  Trento,
Treviso e Vicenza.". 
  2.Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche  enologiche
locali, leali e costanti, atte a conferire al vino le  sue  peculiari
caratteristiche. 
  Le operazioni di conservazione delle uve destinate alla  produzione
di vino "Bianco di Custoza" o «Custoza»  passito  devono  aver  luogo
unicamente nell'ambito della delimitazione territoriale della zona di
produzione di cui all'art. 3. La vinificazione  delle  uve  destinate
alla produzione del  vino  a  denominazione  di  origine  controllata
«Bianco di Custoza» o «Custoza» passito puo' avvenire solo  dopo  che
le stesse siano  sottoposte  ad  appassimento  naturale,  avvalendosi
anche di  sistemi  e/o  tecnologie  che  comunque  non  aumentino  la
temperatura dell'appassimento rispetto al processo naturale.  Le  uve
destinate alla  produzione  della  tipologia  «passito»,  al  termine
dell'appassimento, devono assicurare un titolo alcolometrico volumico
naturale minimo di 13% vol. 
  4. E' ammessa la vinificazione congiunta o disgiunta delle varieta'
di uve che  concorrono  alla  denominazione  di  origine  «Bianco  di
Custoza» o "Custoza". Il coacervo dei vini ottenuti con vinificazione
disgiunta dovra' essere effettuato nella cantina del  vinificatore  e
comunque prima della richiesta della certificazione per  l'immissione
al consumo. 
  5. La resa massima dell'uva in vino, e  la  produzione  massima  di
vino per ettaro  a  denominazione  di  origine  controllata  sono  le
seguenti: 
    
============================================
| Tipologia di vino  | Resa max | Resa max |
|                    | uva/vino |  hl/ha   |
|                    |   (%)    |          |
+--------------------+----------+----------+
| Custoza anche      |    70    |    91    |
| riserva e spumante |          |          |
+--------------------+----------+----------+
| Custoza superiore  |    70    |    84    |
+--------------------+----------+----------+
| Custoza passito    |    40    |    20    |
+--------------------+----------+----------+
    
  5.1 Qualora la resa superi i limiti di cui sopra, ma non  oltre  il
75% per le tipologie «Bianco di  Custoza»  o  "Custoza",  «Bianco  di
Custoza» o "Custoza"  riserva  e  «Bianco  di  Custoza»  o  "Custoza"
spumante, ed il 45 % per la tipologia «Bianco di Custoza» o "Custoza"
passito, l'eccedenza non  ha  diritto  alla  denominazione  d'origine
controllata  .  Oltre  i  detti  limiti  decade   il   diritto   alla
denominazione di origine controllata per tutta la partita. 
  6. E' ammesso il taglio nella misura massima del 15%  con  il  vino
della sola annata precedente purche' tale operazione venga effettuata
entro la data del 31 dicembre dello stesso anno di  produzione  delle
uve e comunicata all'Organismo di Controllo. 
  6.1 L'immissione al consumo per il vino a denominazione di  origine
controllata «Bianco di Custoza» o "Custoza" e' prevista a partire dal
1° dicembre dell'anno di produzione delle uve 
  7. Il vino  a  denominazione  di  origine  controllata  «Bianco  di
Custoza» o «Custoza» superiore deve essere sottoposto ad  un  periodo
minimo di invecchiamento di almeno cinque mesi  a  decorrere  dal  1°
novembre dell'annata di produzione delle uve. 
  8. Il vino  a  denominazione  di  origine  controllata  «Bianco  di
Custoza» o "Custoza" seguito dalla  menzione  "riserva"  deve  essere
sottoposto ad un periodo  di  invecchiamento  minimo  di  12  mesi  a
decorre dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve. 
  9. Il vino  a  denominazione  di  origine  «Bianco  di  Custoza»  o
«Custoza» passito deve essere immesso al consumo  non  prima  del  1°
settembre successivo a quello della vendemmia.