(Allegato 1-art. 8)
 
                             Articolo 8 
 
  1.I vini della Denominazione  di  Origine  Controllata  «Bianco  di
Custoza» o «Custoza» anche superiore, riserva e passito devono essere
immessi al consumo in bottiglie di vetro fino alla capacita'  massima
di 9 litri. Con l'esclusione della dama e del fiasco. 
  2.Il  vino  a  denominazione  di  origine  controllata  «Bianco  di
Custoza» o "Custoza" nella tipologia spumante deve essere immesso  al
consumo solo nelle bottiglie  di  vetro  fino  a  18  litri.  Per  la
tappatura dei vini spumanti  si  applicano  le  norme  comunitarie  e
nazionali che disciplinano la  specifica  materia.  Tuttavia  per  le
bottiglie di capacita' fino a litri 0,200 e' consentito  anche  l'uso
del tappo a vite. 
  3.  E'  altresi'  consentita,  per  le  sole  aziende  produttrici,
esclusivamente nell'area di produzione  di  cui  all'art.3,  la  sola
tradizionale commercializzazione diretta al  consumatore  finale  del
vino a denominazione di origine controllata  «Bianco  di  Custoza»  o
"Custoza"  con  l'esclusione  delle  menzioni  superiore  e  riserva,
condizionato in recipienti ammessi dalla normativa vigente fino a  60
litri. 
  4.Per i vini a Denominazione  di  Origine  Controllata  «Bianco  di
Custoza» o «Custoza» con  l'esclusione  delle  menzioni  superiore  e
riserva e' consentito l'uso  di  contenitori  alternativi  al  vetro,
costituiti  da  un  otre  in  materiale   plastico   pluristrato   di
polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di  cartone  o  di
altro materiale rigido, nei volumi da 2 a 3 litri. 
  5.Sono ammesse tutte le chiusure consentite dalle vigenti leggi con
esclusione del tappo a corona.