Articolo 8 1.I vini della Denominazione di Origine Controllata «Bianco di Custoza» o «Custoza» anche superiore, riserva e passito devono essere immessi al consumo in bottiglie di vetro fino alla capacita' massima di 9 litri. Con l'esclusione della dama e del fiasco. 2.Il vino a denominazione di origine controllata «Bianco di Custoza» o "Custoza" nella tipologia spumante deve essere immesso al consumo solo nelle bottiglie di vetro fino a 18 litri. Per la tappatura dei vini spumanti si applicano le norme comunitarie e nazionali che disciplinano la specifica materia. Tuttavia per le bottiglie di capacita' fino a litri 0,200 e' consentito anche l'uso del tappo a vite. 3. E' altresi' consentita, per le sole aziende produttrici, esclusivamente nell'area di produzione di cui all'art.3, la sola tradizionale commercializzazione diretta al consumatore finale del vino a denominazione di origine controllata «Bianco di Custoza» o "Custoza" con l'esclusione delle menzioni superiore e riserva, condizionato in recipienti ammessi dalla normativa vigente fino a 60 litri. 4.Per i vini a Denominazione di Origine Controllata «Bianco di Custoza» o «Custoza» con l'esclusione delle menzioni superiore e riserva e' consentito l'uso di contenitori alternativi al vetro, costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido, nei volumi da 2 a 3 litri. 5.Sono ammesse tutte le chiusure consentite dalle vigenti leggi con esclusione del tappo a corona.