Allegato PROPOSTA DI MODIFICA ORDINARIA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DOP DEI VINI «BRACHETTO D'ACQUI» O «ACQUI». Il disciplinare di produzione della DOCG dei vini «Brachetto d'Acqui» o «Acqui», cosi' come consolidato con il decreto ministeriale 30 novembre 2011 e da ultimo modificato con il decreto ministeriale 9 luglio 2014 richiamati in premessa, e cosi' come successivamente aggiornato con la proposta di modifica di cui al provvedimento ministeriale 11 luglio 2017, resa applicativa con decreto ministeriale 19 luglio 2017, pubblicato sul sito internet ufficiale del Ministero, concernente l'autorizzazione all'etichettatura transitoria, e' modificato come segue: all'art. 5, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti come segue: «1. Le operazioni di appassimento delle uve, di ammostamento, di vinificazione, di presa di spuma, per la produzione dei vini di cui all'art. 1, devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione cosi' come delimitata dal precedente art. 3. 2. Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, e' consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio della Regione Piemonte. Limitatamente alle tipologie "Brachetto d'Acqui" o "Acqui" spumante con tenore zuccherino da extrabrut a demisec le operazioni di presa di spuma possono essere effettuate nel territorio amministrativo delle Regioni Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna e Val d'Aosta, ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea. 3. Conformemente alla normativa dell'Unione europea e nazionale l'imbottigliamento o il condizionamento deve aver luogo nella zona di produzione di cui ai commi 1 e 2, per salvaguardare la qualita', la reputazione, garantire l'origine e assicurare l'efficacia dei controlli. Inoltre, a salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l'imbottigliamento al di fuori dell'area di produzione delimitata, sono previste autorizzazioni individuali alle condizioni previste dalla normativa dell'Unione europea e nazionale.»; all'art. 5, e' cancellato il seguente comma 11, che e' stato ricodificato nei precedenti commi 1, 2 e 3: «11. Le operazioni di elaborazione di detti mosti o vini per la produzione dello spumante e del passito, e di imbottigliamento devono essere effettuate nelle Province di Asti, Alessandria e Cuneo. Conformemente all'art. 8 del regolamento CE n. 607/2009, l'imbottigliamento o il condizionamento deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualita', la reputazione, garantire l'origine e assicurare l'efficacia dei controlli. Conformemente all'art. 8 del regolamento CE n. 607/2009, a salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l'imbottigliamento al di fuori dell'area di produzione delimitata, sono previste autorizzazioni individuali alle condizioni di cui all'art. 10, commi 3 e 4 del decreto legislativo n. 61/2010»; all'art. 6, comma 1, nella descrizione delle caratteristiche al consumo della tipologia «Brachetto d'Acqui» o «Acqui», relativamente all'acidita' totale minima, il valore «5,0 g/l» e' sostituito con «4,5 g/l»; all'art. 6, comma 1, nella descrizione delle caratteristiche al consumo della tipologia «Brachetto d'Acqui» o «Acqui» spumante, relativamente all'estratto non riduttore minimo, il valore «18,0 g/l» e' sostituito con «17 g/l»; all'art. 7, il testo del comma 4 e' sostituito con il seguente: «4. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Brachetto d'Acqui" o "Acqui" e "Brachetto d'Acqui" o "Acqui" spumante le indicazioni dei tenori zuccherini non devono essere riportate sulla stessa riga della denominazione; inoltre dette indicazioni devono figurare con caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione.».