(Allegato)
                                                             Allegato 
 
PROPOSTA DI MODIFICA ORDINARIA DEL DISCIPLINARE DI  PRODUZIONE  DELLA
  DOP DEI VINI «BRACHETTO D'ACQUI» O «ACQUI». 
 
    Il disciplinare di produzione  della  DOCG  dei  vini  «Brachetto
d'Acqui»  o  «Acqui»,  cosi'  come   consolidato   con   il   decreto
ministeriale 30 novembre 2011 e da ultimo modificato con  il  decreto
ministeriale 9 luglio 2014  richiamati  in  premessa,  e  cosi'  come
successivamente aggiornato con la proposta  di  modifica  di  cui  al
provvedimento ministeriale  11  luglio  2017,  resa  applicativa  con
decreto ministeriale 19 luglio 2017,  pubblicato  sul  sito  internet
ufficiale     del     Ministero,     concernente     l'autorizzazione
all'etichettatura transitoria, e' modificato come segue: 
      all'art. 5, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti come segue: 
    «1. Le operazioni di appassimento delle uve, di ammostamento,  di
vinificazione, di presa di spuma, per la produzione dei vini  di  cui
all'art. 1, devono  essere  effettuate  nell'interno  della  zona  di
produzione cosi' come delimitata dal precedente art. 3. 
    2.  Tuttavia  tenuto  conto  delle  situazioni  tradizionali   di
produzione,  e'  consentito  che  tali  operazioni  siano  effettuate
nell'intero territorio della Regione Piemonte. 
    Limitatamente  alle  tipologie  "Brachetto  d'Acqui"  o   "Acqui"
spumante con tenore zuccherino da extrabrut a demisec  le  operazioni
di  presa  di  spuma  possono  essere   effettuate   nel   territorio
amministrativo delle Regioni Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna e Val
d'Aosta, ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea. 
    3. Conformemente alla normativa dell'Unione europea  e  nazionale
l'imbottigliamento o il condizionamento deve aver luogo nella zona di
produzione di cui ai commi 1 e 2, per salvaguardare la  qualita',  la
reputazione,  garantire  l'origine  e  assicurare   l'efficacia   dei
controlli. 
    Inoltre, a salvaguardia dei diritti  precostituiti  dei  soggetti
che tradizionalmente hanno effettuato l'imbottigliamento al di  fuori
dell'area di  produzione  delimitata,  sono  previste  autorizzazioni
individuali alle  condizioni  previste  dalla  normativa  dell'Unione
europea e nazionale.»; 
      all'art. 5, e' cancellato il seguente comma 11,  che  e'  stato
ricodificato nei precedenti commi 1, 2 e 3: 
    «11. Le operazioni di elaborazione di detti mosti o vini  per  la
produzione dello spumante e del passito, e di imbottigliamento devono
essere effettuate nelle Province di Asti, Alessandria e Cuneo. 
    Conformemente  all'art.  8  del  regolamento  CE   n.   607/2009,
l'imbottigliamento  o  il  condizionamento  deve  aver  luogo   nella
predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualita', la
reputazione,  garantire  l'origine  e  assicurare   l'efficacia   dei
controlli. 
    Conformemente all'art.  8  del  regolamento  CE  n.  607/2009,  a
salvaguardia   dei   diritti   precostituiti   dei    soggetti    che
tradizionalmente hanno  effettuato  l'imbottigliamento  al  di  fuori
dell'area di  produzione  delimitata,  sono  previste  autorizzazioni
individuali alle condizioni di cui all'art.  10,  commi  3  e  4  del
decreto legislativo n. 61/2010»; 
      all'art. 6, comma 1, nella descrizione delle caratteristiche al
consumo della tipologia «Brachetto d'Acqui» o «Acqui»,  relativamente
all'acidita' totale minima, il valore «5,0  g/l»  e'  sostituito  con
«4,5 g/l»; 
      all'art. 6, comma 1, nella descrizione delle caratteristiche al
consumo della  tipologia  «Brachetto  d'Acqui»  o  «Acqui»  spumante,
relativamente all'estratto non riduttore minimo, il valore «18,0 g/l»
e' sostituito con «17 g/l»; 
      all'art. 7, il testo del comma 4 e' sostituito con il seguente: 
    «4. Nella designazione e presentazione dei vini  a  denominazione
di origine controllata e garantita "Brachetto d'Acqui"  o  "Acqui"  e
"Brachetto d'Acqui" o "Acqui"  spumante  le  indicazioni  dei  tenori
zuccherini non  devono  essere  riportate  sulla  stessa  riga  della
denominazione;  inoltre  dette  indicazioni   devono   figurare   con
caratteri di dimensioni non superiori  a  quelli  utilizzati  per  la
denominazione.».