(Allegato 1-art. 4)
                               Art. 4. 
 
 
                      Norme per la viticoltura 
 
    1. Le condizioni ambientali e di coltura  dei  vigneti  destinati
alla produzione dei vini a d.o.c.g.  «Colli  Asolani  -  Prosecco»  o
«Asolo - Prosecco» devono essere quelle  tradizionali  della  zona  o
comunque atte a conferire alle  uve  ed  ai  vini  derivati  le  loro
specifiche caratteristiche di qualita'. 
    Sono pertanto da  considerare  idonei,  ai  fini  dell'iscrizione
nell'albo previsto dalla normativa vigente, unicamente i vigneti  ben
esposti,  ubicati  su  terreni  collinari   e/o   pedecollinari   con
esclusione  dei  vigneti  di  fondovalle  e  di  quelli   esposti   a
tramontana. 
    2. Sono consentite  esclusivamente  le  forme  di  allevamento  a
spalliera semplice. 
    La regione puo' consentire diverse forme di allevamento,  qualora
siano tali da migliorare la gestione dei  vigneti  senza  determinare
effetti negativi sulle caratteristiche delle uve. 
    Per i nuovi impianti o reimpianti realizzati dopo  l'approvazione
del presente disciplinare il numero di ceppi ad ettaro, calcolato sul
sesto di impianto, non potra' essere inferiore a 3.000. 
    3. E' vietata ogni pratica di forzatura; e' ammessa l'irrigazione
di soccorso. 
    4. Per i vini a denominazione di origine controllata e  garantita
di cui all'art. 1 la resa  massima  di  uva  per  ettaro  in  coltura
specializzata non deve essere superiore a tonnellate 12 ed il  titolo
alcolomentrico volumico naturale  minimo  delle  uve  destinate  alla
vinificazione deve essere di 9,50 % vol. 
    Fermo restando il limite massimo  sopra  indicato,  la  resa  per
ettaro di vigneto  a  coltura  promiscua  deve  essere  calcolata  in
rapporto alla effettiva superficie coperta dalle viti. 
    Anche in annate favorevoli i  quantitativi  di  uva  ottenuti  da
destinare  alla  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine
controllata e  garantita  «Colli  Asolani  -  Prosecco»  o  «Asolo  -
Prosecco» devono essere riportati nei limiti di cui sopra purche'  la
produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi. Oltre  detto
limite tutta la partita perde il diritto alla denominazione d'origine
controllata e garantita. 
    La Regione Veneto, su richiesta motivata del Consorzio di  tutela
e previo parere espresso  dal  comitato  tecnico  consultivo  per  la
vitivinicoltura di cui alla  legge  regionale  nr.  55/85  puo',  con
proprio provvedimento, stabilire di ridurre i quantitativi di uva per
ettaro  rivendicabile  rispetto  a  quelli  sopra  fissati,   dandone
immediata  comunicazione  al  Ministero  delle  politiche   agricole,
alimentari, forestali e del turismo. I rimanenti  quantitativi,  fino
al raggiungimento dei limiti massimi  previsti  dal  presente  comma,
saranno presi in carico per la produzione di vino da tavola.