(Allegato 1-art. 5)
                               Art. 5. 
 
 
                     Norme per la vinificazione 
 
    1. Le operazioni di vinificazione dei vini  di  cui  all'art.  2,
devono  essere  effettuate  nell'interno  della  zona  di  produzione
delimitata nell'art. 3, comma 1, lettera A). Tuttavia,  tenuto  conto
delle situazioni tradizionali di produzione, e' consentito  che  tali
operazioni siano effettuate anche nell'intero territorio  dei  comuni
compresi in parte nella zona di produzione di cui al citato  art.  3,
comma 1, lettera A) ed in quelli di: Altivole, Crespano  del  Grappa,
Borso del Grappa, Arcade, Trevignano, Valdobbiadene, Farra di Soligo,
Vidor e Pieve di Soligo. 
    2. Le uve delle varieta' Pinot bianco, Pinot nero, Pinot grigio e
Chardonnay, da destinare alla tradizionale pratica di cui al presente
articolo,  possono  essere  vinificate  in  tutta  la  zona  prevista
dall'art. 3, comma 1, lettera B). 
    3. Le operazioni di preparazione del vino spumante  e  frizzante,
ossia  le  pratiche  enologiche  per  la  presa   di   spuma   e   la
stabilizzazione , la dolcificazione  nelle  tipologie,  ove  ammessa,
nonche' le operazioni di imbottigliamento e confezionamento,  possono
essere effettuate anche nell'intero  territorio  della  provincia  di
Treviso. 
    4. Il vino a denominazione di  origine  controllata  e  garantita
«Colli Asolani - Prosecco»  o  «Asolo  -  Prosecco»  elaborato  nella
versione spumante deve essere messo in commercio nelle tipologie  che
vanno da «Brut» a «Demi-sec» comprese, come previste dalla  normativa
vigente. 
    5. Il «Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo -  Prosecco»  superiore
elaborato nelle categorie spumanti e ottenuto  per  fermentazione  in
bottiglia  senza  separazione  dei  residui  di  fermentazione   deve
riportare in etichetta il riferimento «sui lieviti». Tale spumante e'
ottenuto  con  vini  di  una  sola  vendemmia  con  fermentazione  in
bottiglia da avviare nel periodo dal 1° marzo al 30 giugno successivi
alla raccolta delle uve. All'atto dell'avvio della  fermentazione  in
bottiglia, la partita non deve avere una sovrappressione superiore  a
0,5 bar. 
    6. Lo spumante con il riferimento «sui lieviti» deve essere messo
in commercio nella tipologia «Brut Nature» e relative traduzioni. 
    7 .Lo spumante con  il  riferimento  «sui  lieviti»  deve  essere
immesso al consumo decorsi almeno novanta giorni di  fermentazione  e
di permanenza sulle fecce dell'intera partita.». 
    8. Il vino a denominazione di  origine  controllata  e  garantita
«Colli Asolani - Prosecco»  o  «Asolo  -  Prosecco»  elaborato  nella
versione frizzante deve essere messo in commercio nelle tipologie che
vanno da «Secco» a «Amabile» comprese, come previste dalla  normativa
vigente. 
    9. La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore  al
70% per tutti i vini. Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui
sopra, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto  alla  denominazione
d'origine controllata  e  garantita.  Oltre  detto  limite  tutta  la
partita perde il diritto alla denominazione d'origine  controllata  e
garantita. 
    10.  Nella  vinificazione  sono  ammesse  soltanto  le   pratiche
enologiche tradizionali, o comunque atte a conferire ai vini le  loro
peculiari caratteristiche. 
    11. Nella elaborazione del vino spumante di  cui  all'art.  1  e'
consentita la pratica tradizionale dell'aggiunta  con  vini  ottenuti
dalla vinificazione di uve Pinot bianco, Pinot nero, Pinot  grigio  e
Chardonnay, da sole o congiuntamente, provenienti da vigneti iscritti
agli appositi albi e situati nella  zona  delimitata  nel  precedente
art. 3, comma 1, lettera B),  purche'  il  prodotto  contenga  almeno
l'85% di vino proveniente dal vitigno Glera.