Art. 7. Designazione ed etichettatura 1. Nell'etichettatura della tipologia spumante la predetta denominazione «Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo - Prosecco» e' accompagnata dalla menzione «superiore». 2. Nella designazione dei vini DOCG «Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo - Prosecco» e' vietata qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «scelto», «selezionato», e similari. 3. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. 4. Le indicazioni tendenti a specificare l'attivita' agricola dell'imbottigliatore quali «viticoltore», «fattoria», «tenuta», «podere», «cascina», ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni CE in materia. 5. Nell'etichettatura la denominazione «Prosecco» deve seguire il nome della denominazione «Colli Asolani» o «Asolo» ed avere caratteri di dimensioni uguali o inferiori alla stessa. La menzione «Superiore» dovra' utilizzare caratteri di dimensioni massime pari a due terzi del nome della denominazione. 6. Nella designazione del vino spumane e' consentito riportare il termine Millesimato, seguito dall'anno di raccolta delle uve. La menzione «Millesimato» non e' utilizzabile per la tipologia «sui lieviti». 7. La menzione «sui lieviti» deve essere associata dall'anno di raccolta delle uve. Le menzioni «Superiore», «Millesimato», «sui lieviti» e l'indicazione dell'annata, devono utilizzare caratteri di dimensioni massime pari a due terzi del nome della denominazione.