(Allegato 1-art. 7)
                               Art. 7. 
 
 
                    Designazione ed etichettatura 
 
    1.  Nell'etichettatura  della  tipologia  spumante  la   predetta
denominazione «Colli Asolani - Prosecco»  o  «Asolo  -  Prosecco»  e'
accompagnata dalla menzione «superiore». 
    2. Nella designazione dei vini DOCG «Colli Asolani - Prosecco»  o
«Asolo - Prosecco» e'  vietata  qualsiasi  qualificazione  aggiuntiva
diversa da quella prevista dal presente  disciplinare,  ivi  compresi
gli aggettivi «extra», «scelto», «selezionato», e similari. 
    3. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento  a
nomi,  ragioni  sociali,  marchi  privati  non   aventi   significato
laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. 
    4. Le indicazioni tendenti  a  specificare  l'attivita'  agricola
dell'imbottigliatore  quali  «viticoltore»,   «fattoria»,   «tenuta»,
«podere», «cascina», ed altri termini  similari  sono  consentite  in
osservanza delle disposizioni CE in materia. 
    5. Nell'etichettatura la denominazione «Prosecco» deve seguire il
nome della denominazione «Colli Asolani» o «Asolo» ed avere caratteri
di dimensioni uguali o inferiori alla stessa. La menzione «Superiore»
dovra' utilizzare caratteri di dimensioni massime pari  a  due  terzi
del nome della denominazione. 
    6. Nella designazione del vino spumane e' consentito riportare il
termine Millesimato, seguito dall'anno  di  raccolta  delle  uve.  La
menzione «Millesimato» non e'  utilizzabile  per  la  tipologia  «sui
lieviti». 
    7. La menzione «sui lieviti» deve essere associata  dall'anno  di
raccolta delle uve.  Le  menzioni  «Superiore»,  «Millesimato»,  «sui
lieviti» e l'indicazione dell'annata, devono utilizzare caratteri  di
dimensioni massime pari a due terzi del nome della denominazione.