(Allegato A)
                                                           Allegato A 
 
Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della DOP dei  vini
  «Sicilia» 
 
    All'art. 1, il comma 2: 
      «La denominazione di origine controllata "Sicilia" e'  altresi'
riservata ai vini designati con la specificazione di  due  vitigni  a
bacca di colore analogo tra quelli previsti al comma precedente,  con
l'esclusione dei vitigni aromatici.». 
    e' sostituito con il seguente: 
      «La denominazione di origine controllata "Sicilia" e'  altresi'
riservata ai vini designati con la specificazione di  due  vitigni  a
bacca di colore analogo tra quelli previsti al comma precedente,  ivi
compreso il vitigno Zibibbo e con l'esclusione  degli  altri  vitigni
aromatici.». 
 
    All'art. 2, ultimo paragrafo, la dicitura: 
      «La denominazione  di  origine  controllata  "Sicilia"  con  la
specificazione di due vitigni a bacca di colore analogo compresi  fra
quelli di cui all'art. 1,  comma  1,  con  l'esclusione  dei  vitigni
aromatici, e' consentita a condizione che:» 
    e' sostituita con la seguente: 
      «La denominazione  di  origine  controllata  "Sicilia"  con  la
specificazione di due vitigni a bacca di colore analogo compresi  fra
quelli di cui all'art. 1, comma 1, ivi compreso il vitigno Zibibbo, e
con l'esclusione degli  altri  vitigni  aromatici,  e'  consentita  a
condizione che:». 
 
    All'art. 4, il comma 3: 
      «Per  i  nuovi  impianti   e   i   reimpianti,   sono   ammesse
esclusivamente  le  forme  di  allevamento  a  controspalliera  o  ad
alberello ed eventuali varianti similari, con una densita' dei  ceppi
per ettaro non inferiore a 3.200.» 
    e' sostituito con il seguente: 
      «Per  i  nuovi  impianti   e   i   reimpianti,   sono   ammesse
esclusivamente  le  forme  di  allevamento  a  controspalliera  o  ad
alberello ed eventuali varianti similari, con una densita' dei  ceppi
per ettaro non inferiore a 3.200.  Fino  alla  campagna  vitivinicola
2018/2019, sono tuttavia ammessi, esclusivamente per le  province  di
Agrigento e Caltanissetta, per la varieta' Calabrese o  suo  sinonimo
Nero D'Avola, gli impianti con forma di  allevamento  a  tendone  con
numero dei ceppi non inferiore a 1.100. Dalla  campagna  vitivinicola
2019/2020 la forma di allevamento a tendone per la varieta' Calabrese
o  suo  sinonimo  Nero  D'Avola,  nelle  province  di   Agrigento   e
Caltanissetta, e' ammessa soltanto per il reimpianto.». 
 
    All'art. 5, il comma 11: 
      «Per le tipologie bianco e  bianco  spumante,  qualora  vengano
utilizzati anche i vitigni aromatici, la  resa  di  uva  in  vino  e'
riferita alle singole varieta' che compongono la partita» 
    e' sostituito con il seguente: 
      «Per  le  tipologie  bianco,  bivarietali  e  bianco  spumante,
qualora vengano utilizzati anche i vitigni aromatici, la resa di  uva
in vino e' riferita alle singole varieta' che compongono la partita». 
 
    All'art.  6,  comma  1,  sono   modificate   le   caratteristiche
descrittive di talune tipologie di vino, come di seguito riportato: 
      Sicilia Rosato, in luogo di: 
        «colore: rosa piu' o meno intenso» 
      inserire: 
        «colore: da rosa tenue a rosato piu' o meno intenso, talvolta
con sfumature ramate;». 
    Sicilia Inzolia vendemmia tardiva, in luogo di: 
      «colore: dal giallo paglierino al dorato; 
      odore: caratteristico, delicato, persistente; 
      sapore: dal secco al dolce, tipico, armonico;» 
    inserire: 
      «colore: dal giallo paglierino al dorato piu' o meno intenso, a
volte con tonalita' ambrate; 
      odore: caratteristico, delicato, a volte floreale, persistente; 
      sapore: dal secco al dolce, armonico, caratteristico,  a  volte
con spiccata sensazione alcolica e/o retrogusto ammandorlato;» 
    Sicilia Grillo vendemmia tardiva, in luogo di: 
      «colore: dal giallo paglierino al dorato; 
      odore: caratteristico, delicato, persistente; 
      sapore: dal secco al dolce, tipico, armonico;» 
    inserire: 
      «colore: dal giallo paglierino al dorato piu' o meno intenso, a
volte con tonalita' ambrate; 
      odore: caratteristico, delicato, a volte floreale, persistente; 
      sapore: dal secco al dolce, armonico, caratteristico,  a  volte
con spiccata sensazione alcolica e/o retrogusto ammandorlato;». 
    Sicilia Catarratto vendemmia tardiva, in luogo di: 
      «colore: dal giallo paglierino al dorato; 
      odore: caratteristico, delicato, persistente; 
      sapore: dal secco al dolce, tipico, armonico;» 
    inserire: 
      «colore: dal giallo paglierino al dorato piu' o meno intenso, a
volte con tonalita' ambrate; 
      odore: caratteristico, delicato, a volte floreale, persistente; 
      sapore: dal secco al dolce, armonico, caratteristico,  a  volte
con spiccata sensazione alcolica e/o retrogusto ammandorlato;». 
    Sicilia Pinot Grigio, in luogo di: 
      «colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;» 
    inserire: 
      «colore: giallo paglierino piu' o meno intenso, talvolta  anche
rosato piu' o meno intenso o ramato;». 
 
    All'art. 6, il comma 2: 
      «Per le caratteristiche al consumo delle tipologie derivate  da
due varieta',  si  fa  riferimento  ai  parametri  descritti  per  le
tipologie monovarietali e, in particolare, alla varieta' presente  in
maggiore quantita'.» 
    e' sostituito con il seguente: 
      «Per le caratteristiche al consumo delle tipologie derivate  da
due varieta',  si  fa  riferimento  ai  parametri  descritti  per  le
tipologie monovarietali e, in particolare, alla varieta' presente  in
maggiore quantita', fermo restando che nel caso di  combinazioni  con
il vitigno  Zibibbo  le  spiccate  peculiarita'  aromatiche  di  tale
varieta' potranno prevalere sulle caratteristiche della  varieta'  in
combinazione.».