(Allegato-art. 4)
                               Art. 4. 
 
                        Origine del prodotto 
 
    Ogni  fase  del  processo  produttivo  deve   essere   monitorata
attraverso la documentazione dei prodotti in entrata ed in uscita. E'
infatti obbligatorio da parte di tutti  i  soggetti  coinvolti  nella
filiera,  compilare   appositi   documenti   che   accompagnano   gli
spostamenti di ogni partita di olive e/o olio  indicandone  tutte  le
informazioni  utili  a  garantire  l'origine  del  prodotto.   Questi
documenti devono essere trasmessi all'organismo di controllo che  nel
corso delle  verifiche  ispettive  li  controllera'  unitamente  alle
registrazioni delle operazioni atte a garantire la tracciabilita' del
prodotto. In  questo  modo  e  attraverso  l'iscrizione  in  appositi
elenchi, gestiti dalla  struttura  di  controllo,  dei  produttori  e
confezionatori, nonche' attraverso la dichiarazione  tempestiva  alla
struttura di controllo delle  quantita'  prodotte,  e'  garantita  la
tracciabilita' e la rintracciabilita' (da monte a valle della filiera
di  produzione)  del  prodotto.  L'olivicoltore  aventi  gli  oliveti
inseriti nel sistema di controllo  identifica  e  tiene  separate  le
olive destinate alla denominazione di origine protetta Riviera Ligure
e trasmette all'autorita'  l'informazione  sulla  movimentazione  del
prodotto  e  la  produzione  realizzata  nella  campagna.  Tutti  gli
operatori,  persone  fisiche  o  giuridiche,  iscritti  nei  relativi
elenchi saranno assoggettati al controllo da parte della struttura di
controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione,  e
dal relativo piano di controllo.