(Allegato-art. 5)
                               Art. 5. 
 
                   Caratteristiche di coltivazione 
 
    1. Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti  destinati
alla produzione dell'olio extravergine di oliva  di  cui  all'art.  1
devono essere quelle tradizionali e  caratteristiche  della  zona  e,
comunque, atte  a  conferire  alle  olive  ed  all'olio  derivato  le
specifiche caratteristiche qualitative. 
    2. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i  sistemi  di
potatura devono essere quelli  tradizionalmente  usati  o,  comunque,
atti a non modificare le caratteristiche  delle  olive  e  degli  oli
destinati alla denominazione di origine protetta di cui all'art.1. 
    3. Sono pertanto idonei gli oliveti collinari di  media  o  forte
pendenza con disposizione prevalente a terrazze, situati  nella  zona
indicata  al  precedente  art.  3,  i  cui  terreni  derivano   dalla
disgregazione della roccia madre di origine calcarea. 
    4.  Per  la  produzione  dell'olio  extravergine   di   oliva   a
denominazione di  origine  protetta  «Riviera  Ligure»,  accompagnata
dalla menzione geografica aggiuntiva «Riviera  dei  Fiori»,  sono  da
considerarsi idonei gli oliveti compresi  nella  zona  di  produzione
descritta al punto 2 dell'art. 3, i  cui  terreni,  di  giacitura  in
pendenza piu' o meno accentuata con disposizione a terrazze, derivano
dalla disgregazione meccanica della roccia madre di origine  calcarea
(Eocene) con la formazione di stratificazioni  che  nel  tempo  hanno
dato origine a terreni di medio impasto  con  tendenza  allo  sciolto
nelle quote piu' elevate. 
    5.  Per  la  produzione  dell'olio  extravergine   di   oliva   a
denominazione di  origine  protetta  «Riviera  Ligure»,  accompagnata
dalla menzione geografica aggiuntiva «Riviera del Ponente  Savonese»,
sono da considerarsi  idonei  gli  oliveti  compresi  nella  zona  di
produzione descritta al punto  3  dell'art.  3,  i  cui  terreni,  di
giacitura in pendenza con  disposizione  a  terrazze,  ad  esclusione
della piana di  Albenga,  derivano  dalla  roccia  madre  di  origine
calcarea che sotto  l'azione  degli  agenti  meteorici  e  dei  corsi
d'acqua, ha dato origine a terreni di medio  impasto  e  generalmente
profondi, resi piu' sciolti e di maggiore permeabilita'  nelle  quote
piu' elevate a causa della presenza di scisti. 
    6.  Per  la  produzione  dell'olio  extravergine   di   oliva   a
denominazione di  origine  protetta  «Riviera  Ligure»,  accompagnata
dalla menzione geografica aggiuntiva «Riviera di  Levante»,  sono  da
considerarsi idonei gli oliveti compresi  nella  zona  di  produzione
descritta al punto 4 dell'art. 3, i  cui  terreni,  di  giacitura  in
pendenza, disposti a  terrazze  sostenute  nella  parte  costiera  da
muretti a secco, originatisi nel Miocene ed  Eocene,  derivano  dalla
roccia  madre  a  prevalenza   calcarea   nella   zona   interna,   e
scistosa-arenacea in quella costiera. I terreni  della  zona  interna
sono di medio impasto con buona presenza di argilla, quelli  costieri
sono sciolti a prevalenza sabbiosa. 
    7. La raccolta delle olive destinate  alla  produzione  dell'olio
extravergine di oliva a denominazione di origine di  cui  all'art.  1
deve essere effettuata entro il 31 marzo di ogni anno. 
    8. La produzione massima di olive degli  oliveti  destinati  alla
produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine
controllata di cui all'art. 1 non puo' superare Kg. 7000  per  ettaro
per gli impianti intensivi. La resa massima delle olive in  olio  non
puo' superare il 25%. 
    9. Anche in annate  eccezionalmente  favorevoli  la  resa  dovra'
essere riportata sui  limiti  predetti  attraverso  accurata  cernita
purche' la produzione globale non superi di oltre  il  20%  i  limiti
massimi sopra indicati.