(Allegato-art. 6)
                               Art. 6. 
 
                     Modalita' di oleificazione 
 
    1. La zona di oleificazione dell'olio  extravergine  di  oliva  a
denominazione di  origine  protetta  «Riviera  Ligure»,  accompagnata
dalla menzione geografica «Riviera  dei  Fiori»,  comprende  l'intero
territorio amministrativo dei comuni indicati al punto 2 dell'art. 3. 
    2. La zona di oleificazione dell'olio  extravergine  di  oliva  a
denominazione di  origine  protetta  «Riviera  Ligure»,  accompagnata
dalla menzione geografica «Riviera del Ponente  Savonese»,  comprende
l'intero territorio amministrativo dei comuni  indicati  al  punto  3
dell'art. 3. 
    3. La zona di oleificazione dell'olio  extravergine  di  oliva  a
denominazione di  origine  protetta  «Riviera  Ligure»,  accompagnata
dalla  menzione  geografica  «Riviera  Levante»,  comprende  l'intero
territorio amministrativo dei comuni indicati al punto 4 dell'art. 3. 
    4. La raccolta delle olive destinate  alla  produzione  dell'olio
extravergine di oliva a denominazione di origine di  cui  all'art.  1
deve avvenire direttamente dalla pianta a mano o con mezzi meccanici. 
    5. Per  l'estrazione  dell'olio  extravergine  di  oliva  di  cui
all'art. 1 sono ammessi soltanto i processi meccanici e fisici atti a
garantire  l'ottenimento  di  oli  senza  alcuna  alterazione   delle
caratteristiche qualitative contenute nel frutto.