(Allegato-art. 7)
                               Art. 7. 
 
                     Caratteristiche al consumo 
 
    1. All'atto dell'immissione al  consumo  l'olio  extravergine  di
oliva  a  denominazione  di  origine   protetta   «Riviera   Ligure»,
accompagnata dalla menzione  geografica  «Riviera  dei  Fiori»,  deve
rispondere alle seguenti caratteristiche: 
      colore: da giallo a giallo-verde; 
      descrittori per la valutazione organolettica (COI/T.20/Doc.22): 
        nella valutazione organolettica la mediana del  difetto  deve
essere = 0; 
        fruttato: mediana ≥ 3; 
        piccante: mediana ≤ 2; 
        amaro: mediana ≤ 2; 
        dolce: mediana ≥ 4; 
      acidita' massima totale espressa in acido oleico, in  peso  non
superiore a grammi 0,5 per 100 grammi di olio; 
        numero perossidi <= 17 MeqO2/Kg; 
        K 232 <= 2,30; 
        K 270 <= 0,160. 
    2. All'atto dell'immissione al  consumo  l'olio  extravergine  di
oliva  a  denominazione  di  origine   protetta   «Riviera   Ligure»,
accompagnata  dalla  menzione   geografica   «Riviera   del   Ponente
Savonese», deve rispondere alle seguenti caratteristiche: 
      colore: da giallo-verde a giallo; 
      descrittori per la valutazione organolettica (COI/T.20/Doc.22): 
        nella valutazione organolettica la mediana  di  difetto  deve
essere = 0; 
        fruttato: mediana ≥ 3; 
        piccante: mediana ≤ 2,5; 
        amaro: mediana ≤ 2,5; 
        dolce: mediana ≥ 4; 
      acidita' massima totale espressa in acido oleico, in  peso  non
superiore a grammi 0,5 per 100 grammi di olio: 
        numero perossidi <= 17 MeqO2/Kg; 
        K 232 <= 2,30; 
        K 270 <= 0,160.  
    3. All'atto dell'immissione al  consumo  l'olio  extravergine  di
oliva  a  denominazione  di  origine   protetta   «Riviera   Ligure»,
accompagnata dalla menzione geografica  «Riviera  di  Levante»,  deve
rispondere alle seguenti caratteristiche: 
      colore: da giallo a verde-giallo; 
      descrittori per la valutazione organolettica (COI/T.20/Doc.22): 
        nella valutazione organolettica la mediana  di  difetto  deve
essere = 0; 
        fruttato: mediana ≥ 3; 
        piccante: mediana ≤ 4; 
        amaro: mediana ≤ 4; 
        dolce: mediana ≥ 4; 
      acidita' massima totale espressa in acido oleico, in  peso  non
superiore a grammi 0,8 per 100 grammi di olio: 
        numero perossidi <= 18 MeqO2/Kg; 
        K 232 <= 2,30; 
        K 270 <= 0,160.  
    4.  Altri  parametri  non  espressamente  citati  devono   essere
conformi alla attuale normativa U.E. 
    5. In ogni campagna olearia il Consorzio di  tutela  individua  e
conserva  in  condizioni  ideali  un  congruo  numero   di   campioni
rappresentativi degli oli  di  cui  all'art.  1  da  utilizzare  come
standard di riferimento per l'esecuzione dell'esame organolettico. 
    6. La designazione degli oli alla fase  di  confezionamento  deve
essere effettuata solo a seguito  dell'espletamento  della  procedura
prevista dal piano  dei  controlli,  approvato  dal  Ministero  delle
politiche agricole e forestali.