Art. 7. Caratteristiche al consumo 1. All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Riviera Ligure», accompagnata dalla menzione geografica «Riviera dei Fiori», deve rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: da giallo a giallo-verde; descrittori per la valutazione organolettica (COI/T.20/Doc.22): nella valutazione organolettica la mediana del difetto deve essere = 0; fruttato: mediana ≥ 3; piccante: mediana ≤ 2; amaro: mediana ≤ 2; dolce: mediana ≥ 4; acidita' massima totale espressa in acido oleico, in peso non superiore a grammi 0,5 per 100 grammi di olio; numero perossidi <= 17 MeqO2/Kg; K 232 <= 2,30; K 270 <= 0,160. 2. All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Riviera Ligure», accompagnata dalla menzione geografica «Riviera del Ponente Savonese», deve rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: da giallo-verde a giallo; descrittori per la valutazione organolettica (COI/T.20/Doc.22): nella valutazione organolettica la mediana di difetto deve essere = 0; fruttato: mediana ≥ 3; piccante: mediana ≤ 2,5; amaro: mediana ≤ 2,5; dolce: mediana ≥ 4; acidita' massima totale espressa in acido oleico, in peso non superiore a grammi 0,5 per 100 grammi di olio: numero perossidi <= 17 MeqO2/Kg; K 232 <= 2,30; K 270 <= 0,160. 3. All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Riviera Ligure», accompagnata dalla menzione geografica «Riviera di Levante», deve rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: da giallo a verde-giallo; descrittori per la valutazione organolettica (COI/T.20/Doc.22): nella valutazione organolettica la mediana di difetto deve essere = 0; fruttato: mediana ≥ 3; piccante: mediana ≤ 4; amaro: mediana ≤ 4; dolce: mediana ≥ 4; acidita' massima totale espressa in acido oleico, in peso non superiore a grammi 0,8 per 100 grammi di olio: numero perossidi <= 18 MeqO2/Kg; K 232 <= 2,30; K 270 <= 0,160. 4. Altri parametri non espressamente citati devono essere conformi alla attuale normativa U.E. 5. In ogni campagna olearia il Consorzio di tutela individua e conserva in condizioni ideali un congruo numero di campioni rappresentativi degli oli di cui all'art. 1 da utilizzare come standard di riferimento per l'esecuzione dell'esame organolettico. 6. La designazione degli oli alla fase di confezionamento deve essere effettuata solo a seguito dell'espletamento della procedura prevista dal piano dei controlli, approvato dal Ministero delle politiche agricole e forestali.