Allegato
Proposta di modifica del disciplinare di produzione della
denominazione di origine controllata dei vini «Soave Superiore»
L'art. 3, comma 1:
le uve atte a produrre i vini a denominazione di origine
controllata e «Soave Superiore» devono essere prodotte nella zona che
comprende in tutto o in parte il territorio dei comuni di Soave,
Monteforte d'Alpone, San Martino Buon Albergo, Mezzane di Sotto,
Ronca', Montecchia di Crosara, San Giovanni Ilarione, Cazzano di
Tramigna, Colognola ai Colli, Caldiero, Illasi e Lavagno in provincia
di Verona.
Omissis.
e' modificato come segue:
le uve atte a produrre i vini a denominazione di origine
controllata e garantita «Soave Superiore» devono essere prodotte
nella zona che comprende in tutto o in parte il territorio dei comuni
di Soave, Monteforte d'Alpone, San Martino Buon Albergo, Mezzane di
Sotto, Ronca', Montecchia di Crosara, San Giovanni Ilarione, Cazzano
di Tramigna, Colognola ai Colli, Caldiero, Illasi e Lavagno in
provincia di Verona.
Omissis.
All'art. 4, comma 3:
per gli impianti realizzati dopo l'entrata in vigore
del decreto ministeriale 11 luglio 2005 devono essere utilizzate
esclusivamente le forme di allevamento a spalliera semplice.
Per gli impianti gia' esistenti alla data dell'entrata in vigore
del presente disciplinare le viti possono essere allevate a pergola
veronese con potatura tradizionale che assicuri l'apertura
nell'interfila.
E' modificato come segue:
le viti devono essere allevate a spalliera o GDC o a pergola in
tutte le sue forme ove sia assicurata un'apertura nell'interfila o
sul filare e una carica massima di 50 mila gemme ad ettaro per tutti
i sistemi di allevamento della vite.
All'art. 7 - il comma 2 e' integrato con il seguente testo:
nella designazione e presentazione dei vini «Soave Superiore» e
«Soave Superiore Classico» e' consentito fare riferimento alle Unita'
geografiche aggiuntive individuate nell'allegato A del presente
disciplinare.
la delimitazione delle Unita' geografiche aggiuntive di cui
all'allegato A, sono indicate nello schedario viticolo e nel sito web
della Regione Veneto - Direzione Agroalimentare -sezione:
http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/disciplinari-d
ocg-doc-igt
All' art. 9, lettera a) specificita' della zona geografica la
seguente frase:
abbiamo quindi la possibilita' di valorizzare le vigne storiche
allevate con la classica pergola veronese e nel caso di nuovi
impianti, il sistema di allevamento dovra' essere rigorosamente a
spalliera.
E' modificata come segue:
abbiamo quindi la possibilita' di valorizzare le vigne storiche
allevate con la classica pergola veronese, con le sue successive
evoluzioni, a spalliera od a GDC.
Il disciplinare di produzione e' integrato con il seguente
allegato A)
Allegato A)
(Unita' geografiche aggiuntive)
Brognoligo
Broia
Ca' del Vento
Campagnola
Carbonare
Casarsa
Castelcerino
Castellaro
Colombara
Corte del Durlo
Costalta
Costalunga
Coste
Costeggiola
Croce
Duello
Fitta'
Frosca'
Foscarino
Menini
Monte di Colognola
Monte Grande
Paradiso
Pigno
Ponsara
Pressoni
Ronca' - Monte Calvarina
Rugate
Sengialta
Tenda
Tremenalto
Volpare
Zoppega