(Allegato)
                                                             Allegato 
 
Linee guida n. 4, di attuazione del  decreto  legislativo  18  aprile
  2016, n. 50, recanti «Procedure  per  l'affidamento  dei  contratti
  pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
  indagini di mercato  e  formazione  e  gestione  degli  elenchi  di
  operatori economici». 
 
    (Approvate dal Consiglio dell'Autorita' con delibera n. 1097  del
26 ottobre 2016. Aggiornate al decreto legislativo 19 aprile 2017, n.
56 con delibera del consiglio n. 206 del 1º  marzo  2018.  Aggiornate
con delibera del consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto-legge
18 aprile 2019, n.  32,  convertito  con  legge  14  giugno,  n.  55,
limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6). 
    Sommario 
    1. Oggetto e ambito di applicazione 
    2. Il valore stimato dell'appalto 
    3. Principi comuni 
    4. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore a 40.000,00 euro 
      4.1 L'avvio della procedura 
      4.2 I requisiti generali e speciali 
      4.3  I  criteri  di  selezione,  la  scelta  del  contraente  e
l'obbligo di motivazione 
      4.4 La stipula del contratto 
    5. La procedura  negoziata  per  l'affidamento  di  contratti  di
lavori di importo pari o superiore a 40.000,00  euro  e  inferiore  a
150.000,00 euro  e  per  l'affidamento  di  contratti  di  servizi  e
forniture di importo pari o superiore a 40.000,00  euro  e  inferiore
alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 
    5.1 L'indagine di mercato e l'elenco degli operatori economici 
    5.2 Il confronto competitivo 
    5.3 La stipula del contratto 
    6. La procedura  negoziata  per  l'affidamento  di  contratti  di
lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00 euro e inferiore
a 1.000.000,00 euro 
    7. Entrata in vigore 
     1. Oggetto e ambito di applicazione. 
      1.1 Le disposizioni di cui all'art. 36 del codice dei contratti
pubblici e  le  presenti  linee  guida  si  applicano  alle  stazioni
appaltanti - ad eccezione delle  imprese  pubbliche  e  dei  soggetti
titolari di diritti speciali ed esclusivi per gli appalti di  lavori,
forniture e servizi di importo  inferiore  alla  soglia  comunitaria,
rientranti nell'ambito definito dagli  articoli  da  115  a  121  del
codice  dei  contratti  pubblici  -  (di   seguito   solo   «Stazioni
appaltanti»), che intendono affidare lavori, servizi e  forniture  di
importo inferiore alle soglie di  cui  all'art.  35  del  codice  dei
contratti pubblici: 
        a) nei settori ordinari,  ivi  inclusi  i  servizi  attinenti
all'architettura e all'ingegneria e i servizi  sociali  e  gli  altri
servizi specifici elencati all'allegato IX; 
        b) nei settori speciali, in quanto compatibili. 
      1.2 Le imprese pubbliche  e  i  soggetti  titolari  di  diritti
speciali ed esclusivi per gli appalti di lavori, forniture e  servizi
di importo inferiore alla soglia comunitaria, rientranti  nell'ambito
definito dagli articoli  da  115  a  121  del  codice  dei  contratti
pubblici,  applicano   la   disciplina   stabilita   nei   rispettivi
regolamenti, la quale, comunque, deve  essere  conforme  ai  principi
dettati dal Trattato UE, in particolare quelli di non discriminazione
in base alla nazionalita', parita' di trattamento, di  trasparenza  a
tutela della concorrenza. 
      1.3 Restano fermi gli obblighi  di  utilizzo  di  strumenti  di
acquisto (di cui all'art. 3, comma 1, lettera cccc)  del  codice  dei
contratti pubblici) e di negoziazione (di cui all'art.  3,  comma  1,
lettera dddd) del codice dei contratti pubblici),  anche  telematici,
previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento  della
spesa  nonche'  la  normativa  sulla  qualificazione  delle  stazioni
appaltanti e sulla centralizzazione e aggregazione della committenza.
Per il ricorso a tali strumenti si applicano le  medesime  condizioni
di trasparenza, pubblicita' e motivazione  descritte  nelle  presenti
linee guida. 
      1.4 Le stazioni appaltanti  possono  ricorrere,  nell'esercizio
della propria discrezionalita', alle procedure ordinarie, anziche'  a
quelle semplificate, qualora le esigenze del mercato suggeriscano  di
assicurare il massimo confronto concorrenziale (art. 36, comma 2, del
codice dei contratti pubblici. 
      1.5 Le stazioni appaltanti verificano se per un appalto  o  una
concessione di dimensioni inferiori alle soglie di  cui  all'art.  35
del   codice   dei   contratti   pubblici   vi   sia   un   interesse
transfrontaliero certo in  conformita'  ai  criteri  elaborati  dalla
Corte di Giustizia. Tale condizione non puo' essere ricavata, in  via
ipotetica,  da  taluni  elementi  che,   considerati   in   astratto,
potrebbero costituire indizi in tal senso, ma deve risultare in  modo
chiaro da una valutazione concreta delle circostanze dell'appalto  in
questione quali, a titolo esemplificativo, l'importo dell'appalto, in
combinazione con il luogo di esecuzione  dei  lavori  o,  ancora,  le
caratteristiche tecniche dell'appalto e le caratteristiche specifiche
dei  prodotti  in  causa,   tenendo   anche   conto,   eventualmente,
dell'esistenza di  denunce  (reali  e  non  fittizie)  presentate  da
operatori ubicati in altri stati membri  (si  veda  la  Comunicazione
della  Commissione  europea  2006/C  179/02,  relativa   al   diritto
comunitario applicabile alle aggiudicazioni di  appalti  non  o  solo
parzialmente  disciplinate  dalle  direttive   «appalti   pubblici»).
Possono essere considerati, al riguardo, anche precedenti affidamenti
con oggetto analogo realizzati da parte della stazione  appaltante  o
altre stazioni appaltanti di riferimento. E' necessario tenere  conto
del fatto che, in  alcuni  casi,  le  frontiere  attraversano  centri
urbani situati sul territorio di stati membri diversi e che, in  tali
circostanze, anche appalti di valore  esiguo  possono  presentare  un
interesse transfrontaliero certo.  Per  l'affidamento  di  appalti  e
concessioni  di  interesse   transfrontaliero   certo   le   stazioni
appaltanti  adottano  le  procedure  di  aggiudicazione  adeguate   e
utilizzano mezzi di pubblicita' atti a garantire in maniera effettiva
ed efficace l'apertura del mercato alle  imprese  estere  nonche'  il
rispetto  delle  norme  fondamentali  e  dei  principi  generali  del
Trattato e in particolare il principi di parita' di trattamento e  il
principio di non discriminazione in base alla nazionalita'  oltreche'
l'obbligo di trasparenza che ne deriva. 
 
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|Le disposizioni di cui all'art. 36 del codice dei contratti pub-   |
|blici e le presenti linee guida si applicano agli affidamenti di   |
|lavori, servizi e forniture di cui al paragrafo 1.1. posti in      |
|essere dalle stazioni appaltanti.                                  |
|Le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali ed  |
|esclusivi per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo|
|inferiore alla soglia comunitaria, rientranti nell'ambito definito |
|dagli articoli da 115 a 121, applicano la disciplina stabilita nei |
|rispettivi regolamenti, la quale, comunque, deve essere conforme ai|
|principi dettati dal Trattato UE.                                  |
|Restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e  |
|di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti          |
|disposizioni in materia di contenimento della spesa nonche' la     |
|normativa sulla qualificazione delle stazioni appaltanti e sulla   |
|centralizzazione e aggregazione della committenza.                 |
|Le stazioni appaltanti possono discrezionalmente ricorrere alle    |
|procedure ordinarie anziche' a quelle dell'art. 36 decreto         |
|legislativo n. 50/2016.                                            |
|Per l'affidamento di appalti e concessioni di interesse            |
|transfrontaliero certo le stazioni appaltanti adottano le procedure|
|di aggiudicazione adeguate e utilizzano mezzi di pubblicita' atti a|
|garantire in maniera effettiva ed efficace l'apertura del mercato  |
|alle imprese estere.                                               |
+-------------------------------------------------------------------+
 
    2. Il valore stimato dell'appalto. 
      2.1 Il valore stimato dell'appalto e' calcolato  in  osservanza
dei criteri fissati all'art. 35 del codice dei contratti pubblici. Al
fine di evitare un artificioso frazionamento  dell'appalto,  volto  a
eludere la disciplina  comunitaria,  le  stazioni  appaltanti  devono
prestare attenzione alla corretta definizione del proprio  fabbisogno
in relazione all'oggetto degli  appalti,  specialmente  nei  casi  di
ripartizione in lotti, contestuali o  successivi,  o  di  ripetizione
dell'affidamento nel tempo. 
      2.2 Per le opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale
del contributo previsto per il rilascio del  permesso  di  costruire,
nel  calcolo  del  valore  stimato  devono   essere   cumulativamente
considerati tutti i lavori di urbanizzazione  primaria  e  secondaria
anche se appartenenti a diversi lotti, connessi ai lavori oggetto  di
permesso di costruire,  permesso  di  costruire  convenzionato  (art.
28-bis decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380)
o convenzione di lottizzazione (art. 28, legge  17  agosto  1942,  n.
1150)  o  altri  strumenti  urbanistici  attuativi.  Quanto  disposto
dall'art. 16, comma 2-bis, decreto del Presidente della Repubblica  6
giugno 2001, n. 380 e 36, comma 4, codice dei contratti  pubblici  si
applica  unicamente  quando  il  valore  di   tutte   le   opere   di
urbanizzazione, calcolato ai sensi dell'art. 35, comma 9, codice  dei
contratti pubblici, non raggiunge le soglie di rilevanza comunitaria.
Per l'effetto: se il valore complessivo delle opere di urbanizzazione
a  scomputo  -  qualunque  esse  siano  -  non  raggiunge  la  soglia
comunitaria, calcolata ai sensi dell'art. 35,  comma  9,  codice  dei
contratti pubblici, il privato potra' avvalersi della deroga  di  cui
all'art. 16, comma 2-bis,decreto del Presidente  della  Repubblica  6
giugno 2001, n. 380,  esclusivamente  per  le  opere  funzionali;  al
contrario, qualora il valore complessivo di tutte le opere superi  la
soglia comunitaria, il privato sara' tenuto al rispetto delle  regole
di cui al codice di contratti pubblici sia per  le  opere  funzionali
che per quelle non funzionali. Per opere funzionali si  intendono  le
opere di urbanizzazione primaria (ad es. fogne, strade, e  tutti  gli
ulteriori interventi elencati in via  esemplificativa  dall'art.  16,
comma 7, decreto del Presidente della Repubblica 6  giugno  2001,  n.
380) la cui realizzazione e' diretta in  via  esclusiva  al  servizio
della lottizzazione ovvero della realizzazione dell'opera edilizia di
cui al titolo abilitativo a costruire e, comunque,  quelle  assegnate
alla realizzazione a carico del destinatario del titolo abilitativo a
costruire. 
      2.3 Si applica l'art. 35, comma 11, del  codice  dei  contratti
pubblici. 
 
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|Al fine di evitare il frazionamento artificioso degli appalti si   |
|applicano le disposizioni di cui all'art. 35 del codice dei        |
|contratti pubblici. Cio' vale anche per le opere a scomputo di cui |
|all'art. 36, comma 3 e 4 del codice dei contratti pubblici,        |
|indipendentemente se si tratta di lavori di urbanizzazione primaria|
|o secondaria, fatto salvo quanto previsto dal decreto del          |
|Presidente della Repubblica n. 380/2001.                           |
+-------------------------------------------------------------------+
 
    3. Principi comuni. 
      3.1 L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture
secondo le procedure semplificate di cui all'art. 36 del  codice  dei
contratti pubblici, ivi compreso l'affidamento diretto, avvengono nel
rispetto  dei  principi  enunciati  dagli  articoli  30,   comma   1,
(economicita',   efficacia,   tempestivita',   correttezza,    libera
concorrenza,  non  discriminazione,  trasparenza,   proporzionalita',
pubblicita', rotazione), 34 (criteri di sostenibilita'  energetica  e
ambientale)  e  42  (prevenzione  e  risoluzione  dei  conflitti   di
interesse) del codice dei contratti pubblici. Le stazioni  appaltanti
possono applicare altresi' le disposizioni di  cui  all'art.  50  del
codice dei contratti pubblici sulle clausole sociali,  tenendo  conto
anche  delle  indicazioni  che  saranno  fornite  dall'ANAC  in   uno
specifico atto regolatorio. 
      3.2 Nell'espletamento delle procedure semplificate  di  cui  al
richiamato art. 36, le stazioni appaltanti garantiscono in aderenza: 
        a) al principio di economicita', l'uso ottimale delle risorse
da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione
del contratto; 
        b) al principio di efficacia, la congruita' dei  propri  atti
rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse  pubblico  cui
sono preordinati; 
        c) al principio di tempestivita', l'esigenza di non  dilatare
la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza  di
obiettive ragioni; 
        d)  al  principio  di  correttezza,  una  condotta  leale  ed
improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in  quella
di esecuzione; 
        e)  al   principio   di   libera   concorrenza,   l'effettiva
contendibilita'   degli   affidamenti   da   parte    dei    soggetti
potenzialmente interessati; 
        f) al principio  di  non  discriminazione  e  di  parita'  di
trattamento, una valutazione equa ed  imparziale  dei  concorrenti  e
l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione  delle
offerte e nella loro valutazione; 
        g)  al   principio   di   trasparenza   e   pubblicita',   la
conoscibilita' delle procedure di gara, nonche'  l'uso  di  strumenti
che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative
alle procedure; 
        h)  al  principio  di   proporzionalita',   l'adeguatezza   e
idoneita'  dell'azione  rispetto   alle   finalita'   e   all'importo
dell'affidamento; 
        i)  al  principio  di  rotazione   degli   inviti   e   degli
affidamenti, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese,
favorendo  la  distribuzione  delle  opportunita'   degli   operatori
economici di essere affidatari di un contratto pubblico; 
        j) ai criteri di sostenibilita' energetica e  ambientale,  la
previsione nella documentazione progettuale e  di  gara  dei  criteri
ambientali minimi adottati con decreto del Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare, tenendo  conto  di  eventuali
aggiornamenti; 
        k) al principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di
interessi, l'adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione
dei conflitti di  interesse  sia  nella  fase  di  svolgimento  della
procedura di  gara  che  nella  fase  di  esecuzione  del  contratto,
assicurando altresi' una idonea vigilanza sulle misure adottate,  nel
rispetto della normativa vigente e in modo coerente con le previsioni
del Piano nazionale anticorruzione elaborato dall'ANAC, unitamente ai
relativi aggiornamenti, e dei  Piani  triennali  per  la  prevenzione
della corruzione e della trasparenza. 
      3.3  Le  stazioni  appaltanti  tengono  conto   delle   realta'
imprenditoriali  di  minori   dimensioni,   fissando   requisiti   di
partecipazione e criteri di  valutazione  che,  senza  rinunciare  al
livello qualitativo delle prestazioni, consentano  la  partecipazione
anche  delle  micro,  piccole  e  medie  imprese,  valorizzandone  il
potenziale. 
      3.4 Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli  obblighi
di  trasparenza  previsti  dall'art.  29  del  codice  dei  contratti
pubblici. L'avviso  sui  risultati  della  procedura  di  affidamento
contiene l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto
offerte e di quelli invitati (art. 36, comma 2, lettere b) e  c)  del
codice dei contratti pubblici). 
      3.5 Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 95, comma 4
del codice dei contratti pubblici,  gli  affidamenti  possono  essere
aggiudicati con il criterio del minor  prezzo  (si  vedano  anche  le
linee  guida  n.  2  in  materia  di  «Offerta  economicamente   piu'
vantaggiosa»). 
      3.6 Si applica il principio di rotazione  degli  affidamenti  e
degli  inviti,   con   riferimento   all'affidamento   immediatamente
precedente a quello  di  cui  si  tratti,  nei  casi  in  cui  i  due
affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano  ad  oggetto
una commessa rientrante nello  stesso  settore  merceologico,  ovvero
nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello  stesso  settore
di servizi. Il principio di rotazione comporta, di norma, il  divieto
di invito a procedure dirette all'assegnazione  di  un  appalto,  nei
confronti del contraente uscente e dell'operatore economico  invitato
e non affidatario nel precedente affidamento.  La  rotazione  non  si
applica  laddove  il  nuovo  affidamento  avvenga  tramite  procedure
ordinarie o comunque aperte  al  mercato,  nelle  quali  la  stazione
appaltante, in virtu' di regole prestabilite dal codice dei contratti
pubblici ovvero dalla  stessa  in  caso  di  indagini  di  mercato  o
consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in  ordine  al
numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione. La
stazione appaltante, in apposito regolamento (di contabilita'  ovvero
di specifica disciplina delle procedure di affidamento di appalti  di
forniture, servizi e lavori), puo'  suddividere  gli  affidamenti  in
fasce di valore economico, in modo da applicare la rotazione solo  in
caso di affidamenti rientranti nella stessa fascia. Il  provvedimento
di   articolazione   in   fasce   deve   prevedere   una    effettiva
differenziazione tra  forniture,  servizi  e  lavori  e  deve  essere
adeguatamente  motivato  in  ordine  alla  scelta   dei   valori   di
riferimento delle fasce; detti valori possono  tenere  conto,  per  i
lavori, delle soglie previste dal  sistema  unico  di  qualificazione
degli esecutori di lavori. In ogni caso, l'applicazione del principio
di  rotazione  non  puo'  essere  aggirata,  con   riferimento   agli
affidamenti operati negli ultimi tre anni solari, mediante ricorso a:
arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce;  ingiustificate
aggregazioni o strumentali  determinazioni  del  calcolo  del  valore
stimato dell'appalto; alternanza sequenziale di affidamenti diretti o
di inviti agli  stessi  operatori  economici;  affidamenti  o  inviti
disposti, senza  adeguata  giustificazione,  ad  operatori  economici
riconducibili a quelli per i quali  opera  il  divieto  di  invito  o
affidamento, ad esempio per la sussistenza  dei  presupposti  di  cui
all'art. 80, comma 5, lettera m del codice dei contratti pubblici. 
      3.7 Fermo restando quanto previsto al  paragrafo  3.6,  secondo
periodo, il rispetto del principio di rotazione degli  affidamenti  e
degli inviti fa si' che l'affidamento o  il  reinvito  al  contraente
uscente  abbiano  carattere  eccezionale  e   richiedano   un   onere
motivazionale piu' stringente. La  stazione  appaltante  motiva  tale
scelta in considerazione della particolare struttura  del  mercato  e
della riscontrata effettiva assenza di alternative,  tenuto  altresi'
conto  del  grado  di  soddisfazione  maturato  a   conclusione   del
precedente  rapporto  contrattuale  (esecuzione  a  regola  d'arte  e
qualita' della prestazione,  nel  rispetto  dei  tempi  e  dei  costi
pattuiti) e della competitivita' del  prezzo  offerto  rispetto  alla
media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento.  La
motivazione circa l'affidamento o il reinvito al  candidato  invitato
alla precedente procedura selettiva, e non affidatario,  deve  tenere
conto dell'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o
da   altre    ragionevoli    circostanze,    circa    l'affidabilita'
dell'operatore economico e l'idoneita' a fornire prestazioni coerenti
con il livello economico e qualitativo atteso. Negli  affidamenti  di
importo   inferiore   a   1.000   euro,   e'   consentito    derogare
all'applicazione del presente paragrafo, con  scelta,  sinteticamente
motivata, contenuta nella  determinazione  a  contrarre  od  in  atto
equivalente. 
 
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|  L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture      |
|secondo le procedure semplificate di cui all'art. 36 del codice dei|
|contratti pubblici, ivi compreso l'affidamento diretto, avvengono  |
|nel rispetto dei principi di economicita', efficacia,              |
|tempestivita', correttezza, libera concorrenza, non                |
|discriminazione, trasparenza, proporzionalita', pubblicita',       |
|rotazione degli inviti e degli affidamenti, di tutela              |
|dell'effettiva possibilita' di partecipazione delle micro, piccole |
|e medie imprese, nonche' dei criteri di sostenibilita' energetica e|
|ambientale e del principio di prevenzione e risoluzione dei        |
|conflitti di interessi. Il principio di rotazione degli inviti e   |
|degli affidamenti si applica alle procedure rientranti nel medesimo|
|settore merceologico, categorie di opere e settore di servizi di   |
|quelle precedenti, nelle quali la stazione appaltante opera        |
|limitazioni al numero di operatori economici selezionati. I        |
|regolamenti interni possono prevedere fasce, suddivise per valore, |
|sulle quali applicare la rotazione degli operatori economici. Il   |
|rispetto del principio di rotazione espressamente fa si' che       |
|l'affidamento o il reinvito al contraente uscente abbiano carattere|
|eccezionale e richiedano un onere motivazionale piu' stringente.   |
|L'affidamento diretto o il reinvito all'operatore economico        |
|invitato in occasione del precedente affidamento, e non            |
|affidatario, deve essere motivato. E' possibile derogare al        |
|principio di rotazione per gli affidamenti di importo inferiore a  |
|1.000 euro.                                                        |
+-------------------------------------------------------------------+
 
    4. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore a 40.000,00 euro. 
      4.1 L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture
di  importo  inferiore  a  40.000,00  euro  puo'   avvenire   tramite
affidamento diretto, o, per i lavori, anche  tramite  amministrazione
diretta di cui all'art. 3, comma 1,  lettera  gggg)  del  codice  dei
contratti pubblici, in conformita' all'art. 36, comma 2,  lettera  a)
del predetto codice. 
      4.2  I  lavori  di  importo  inferiore  a  40.000,00  euro,  da
realizzare  in  amministrazione  diretta,  sono   individuati   dalla
stazione appaltante a cura del responsabile unico del procedimento. 
    4.1 L'avvio della procedura. 
      4.1.1 Al fine di assicurare il rispetto  dei  principi  di  cui
all'art. 30 del codice dei  contratti  pubblici  e  delle  regole  di
concorrenza, la  stazione  appaltante  puo'  acquisire  informazioni,
dati, documenti  volti  a  identificare  le  soluzioni  presenti  sul
mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali
affidatari. 
      4.1.2 La procedura prende avvio con la  determina  a  contrarre
ovvero con  atto  a  essa  equivalente  secondo  l'ordinamento  della
singola  stazione  appaltante.  In  applicazione  dei   principi   di
imparzialita', parita' di trattamento, trasparenza,  la  determina  a
contrarre  ovvero  l'atto  a  essa  equivalente   contiene,   almeno,
l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende  soddisfare,  le
caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che  si  intendono
acquistare, l'importo massimo stimato dell'affidamento e la  relativa
copertura contabile, la procedura che  si  intende  seguire  con  una
sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli
operatori economici e delle offerte nonche' le principali  condizioni
contrattuali. 
      4.1.3  Nel  caso  di  affidamento  diretto,  o  di  lavori   in
amministrazione diretta, si puo' altresi' procedere tramite determina
a contrarre  o  atto  equivalente  in  modo  semplificato,  ai  sensi
dell'art. 32, comma 2, secondo  periodo,  del  codice  dei  contratti
pubblici. 
      
 
+-------------------------------------------------------------------+
|  Le procedure semplificate di cui all'art. 36 del codice dei      |
|contratti pubblici prendono avvio con la determina a contrarre o   |
|con atto ad essa equivalente, contenente, tra l'altro,             |
|l'indicazione della procedura che si vuole seguire con una         |
|sintetica indicazione delle ragioni. Il contenuto del predetto atto|
|puo' essere semplificato, per i contratti di importo inferiore a   |
|40.000,00 euro, nell'affidamento diretto o nell'amministrazione    |
|diretta di lavori.                                                 |
+-------------------------------------------------------------------+
 
    4.2 I requisiti generali e speciali. 
      4.2.1  L'operatore  economico  deve  essere  in  possesso   dei
requisiti di carattere generale di cui all'art.  80  del  codice  dei
contratti pubblici nonche' dei requisiti minimi di: 
        a) idoneita' professionale.  In  proposito,  potrebbe  essere
richiesto  all'operatore  economico  di  attestare  l'iscrizione   al
registro  della  Camera  di  commercio,  industria,   agricoltura   e
artigianato o ad altro albo, ove previsto,  capace  di  attestare  lo
svolgimento delle  attivita'  nello  specifico  settore  oggetto  del
contratto; 
        b) capacita' economica e finanziaria. Al  riguardo,  potrebbe
essere richiesta la dimostrazione  di  livelli  minimi  di  fatturato
globale,  proporzionati  all'oggetto  dell'affidamento  tali  da  non
compromettere la possibilita' delle micro, piccole e medie imprese di
risultare affidatarie. In alternativa al fatturato, per permettere la
partecipazione anche di imprese di nuova  costituzione,  puo'  essere
richiesta  altra  documentazione   considerata   idonea,   quale   un
sufficiente  livello  di  copertura  assicurativa  contro  i   rischi
professionali; 
        c) capacita' tecniche e professionali, stabilite  in  ragione
dell'oggetto  e  dell'importo  dell'affidamento,   quali   a   titolo
esemplificativo,  l'attestazione   di   esperienze   maturate   nello
specifico  settore,  o  in  altro  settore   ritenuto   assimilabile,
nell'anno  precedente  o  in  altro  intervallo  temporale   ritenuto
significativo ovvero  il  possesso  di  specifiche  attrezzature  e/o
equipaggiamento tecnico. 
    L'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA per  la
categoria dei lavori oggetto dell'affidamento e' sufficiente  per  la
dimostrazione   del   possesso    dei    requisiti    di    capacita'
economico/finanziaria e tecnico/professionale richiesti. 
      4.2.2 Per  lavori,  servizi  e  forniture  di  importo  fino  a
5.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante
ha facolta' di procedere alla stipula del  contratto  sulla  base  di
un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai  sensi
e per gli effetti del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, anche secondo il modello del documento di gara
unico europeo, dalla quale  risulti  il  possesso  dei  requisiti  di
carattere generale di  cui  all'art.  80  del  codice  dei  contratti
pubblici e speciale, ove previsti. In tal caso la stazione appaltante
procede comunque, prima della stipula del contratto,  da  effettuarsi
nelle forme di cui all'art. 32, comma 14, del  codice  dei  contratti
pubblici, alla consultazione del casellario ANAC, alla  verifica  del
documento unico di regolarita'  contributiva  (DURC),  nonche'  della
sussistenza dei requisiti speciali ove previsti  e  delle  condizioni
soggettive che la legge stabilisce  per  l'esercizio  di  particolari
professioni  o   dell'idoneita'   a   contrarre   con   la   pubblica
amministrazione in relazione a specifiche attivita'  (ad  esempio  ex
art. 1, comma 52, legge n. 190/2012). Il contratto deve in ogni  caso
contenere espresse, specifiche clausole, che prevedano,  in  caso  di
successivo  accertamento  del  difetto  del  possesso  dei  requisiti
prescritti: la risoluzione dello stesso ed il pagamento in  tal  caso
del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni gia'
eseguite e nei limiti dell'utilita' ricevuta;  l'incameramento  della
cauzione definitiva ove richiesta o, in  alternativa,  l'applicazione
di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore  del
contratto. Sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici  ai
fini dell'affidamento  diretto  di  cui  al  presente  paragrafo,  le
stazioni appaltanti sono tenute ad  effettuare  idonei  controlli  ai
sensi dell'art.  71,  comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; a tal fine le stesse  si  dotano
di apposito regolamento, od altro atto equivalente,  nel  quale  sono
definite una quota significativa minima di controlli  a  campione  da
effettuarsi in ciascun anno  solare  in  relazione  agli  affidamenti
diretti operati, nonche' le modalita' di assoggettamento al controllo
e di effettuazione dello stesso. 
      4.2.3 Per lavori, servizi e forniture di  importo  superiore  a
5.000,00  euro  e  non  superiore  a  20.000,00  euro,  in  caso   di
affidamento diretto, la stazione appaltante ha facolta' di  procedere
alla   stipula   del   contratto   sulla    base    di    un'apposita
autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi  e  per  gli
effetti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla
quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di  cui
all'art. 80  del  codice  dei  contratti  pubblici  e  speciale,  ove
previsti. In tal caso la stazione appaltante procede comunque,  prima
della stipula  del  contratto  da  effettuarsi  nelle  forme  di  cui
all'art. 32, comma  14,  del  codice  dei  contratti  pubblici,  alla
consultazione del casellario ANAC, alla  verifica  della  sussistenza
dei requisiti di cui all'art. 80, commi 1, 4  e  5,  lettera  b)  del
codice dei contratti pubblici e dei requisiti speciali ove  previsti,
nonche' delle condizioni  soggettive  che  la  legge  stabilisce  per
l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneita'  a  contrarre
con la pubblica amministrazione in relazione a  specifiche  attivita'
(ad esempio ex art. 1, comma 52, legge  n.  190/2012).  Il  contratto
deve in ogni  caso  contenere  espresse,  specifiche,  clausole,  che
prevedano,  in  caso  di  successivo  accertamento  del  difetto  del
possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed  il
pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento
alle prestazioni gia' eseguite e nei limiti  dell'utilita'  ricevuta;
l'incameramento  della  cauzione  definitiva  ove  richiesta  o,   in
alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore  al
10 per cento del valore del contratto. Sulle  autodichiarazioni  rese
dagli operatori economici ai fini dell'affidamento diretto di cui  al
presente paragrafo, le stazioni appaltanti sono tenute ad  effettuare
idonei controlli ai sensi dell'art. 71,  comma  1,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; a tal  fine  le
stesse si dotano di apposito regolamento, od altro atto  equivalente,
nel quale sono definite una quota significativa minima di controlli a
campione da effettuarsi in ciascun  anno  solare  in  relazione  agli
affidamenti diretti operati, nonche' le modalita' di  assoggettamento
al controllo e di effettuazione dello stesso. 
      4.2.4 Per importi superiori  a  20.000,00  euro,  nel  caso  di
affidamento diretto la stazione appaltante,  prima  di  stipulare  il
contratto, nelle forme di cui all'art. 32, comma 14, del  codice  dei
contratti pubblici, procede alle verifiche del possesso dei requisiti
di carattere generale di cui all'art. 80  del  codice  dei  contratti
pubblici e di quelli speciali, se previsti, nonche' delle  condizioni
soggettive che la legge stabilisce  per  l'esercizio  di  particolari
professioni o l'idoneita' a contrarre con la pubblica amministrazione
in relazione a specifiche attivita' (es. art. 1, comma 52,  legge  n.
190/2012). 
      
 
          +-----------------------------------------------+
          |L'operatore economico deve essere in possesso  |
          |dei requisiti di carattere generale di cui     |
          |all'art. 80 del codice dei contratti pubblici  |
          |nonche' dei requisiti speciali richiesti dalla |
          |stazione appaltante. L'eventuale possesso      |
          |dell'attestato di qualificazione SOA per la    |
          |categoria dei lavori oggetto dell'affidamento  |
          |e' sufficiente per la dimostrazione del        |
          |possesso dei requisiti di capacita'            |
          |economico/finanziaria e tecnico/professionale. |
          |Per gli affidamenti diretti di importo fino a  |
          |20.000,00 euro sono consentite semplificazioni |
          |nel procedimento di verifica dei requisiti,    |
          |secondo quanto previsto ai paragrafi 4.2.2 e   |
          |4.2.3 delle presenti linee guida.              |
          +-----------------------------------------------+
 
    4.3 I criteri di selezione, la scelta del contraente e  l'obbligo
di motivazione. 
      4.3.1  In  ottemperanza  agli  obblighi  di   motivazione   del
provvedimento amministrativo sanciti dalla legge 7  agosto  1990,  n.
241 e al fine di  assicurare  la  massima  trasparenza,  la  stazione
appaltante motiva  in  merito  alla  scelta  dell'affidatario,  dando
dettagliatamente conto del possesso da parte dell'operatore economico
selezionato dei requisiti richiesti nella  determina  a  contrarre  o
nell'atto ad essa equivalente, della rispondenza  di  quanto  offerto
all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, di
eventuali  caratteristiche  migliorative  offerte   dall'affidatario,
della  congruita'  del  prezzo  in  rapporto  alla   qualita'   della
prestazione, nonche' del rispetto del principio di rotazione.  A  tal
fine, la stazione appaltante puo'  ricorrere  alla  comparazione  dei
listini di mercato, di offerte precedenti per  commesse  identiche  o
analoghe o all'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni.
In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da  due  o
piu' operatori economici rappresenta una  best  practice  anche  alla
luce del principio di concorrenza. Si  richiama  quanto  previsto  ai
paragrafi 3.6 e 3.7  in  merito  all'applicazione  del  principio  di
rotazione. 
      4.3.2 Per affidamenti di modico valore, ad esempio inferiori  a
1.000 euro, o per affidamenti effettuati  nel  rispetto  di  apposito
regolamento (ad esempio regolamento di  contabilita')  gia'  adottato
dalla stazione appaltante, che tiene conto dei principi comunitari  e
nazionali  in  materia  di  affidamento  di  contratti  pubblici,  la
motivazione  della  scelta  dell'affidatario  diretto   puo'   essere
espressa in forma sintetica, anche richiamando il regolamento  stesso
nella  determina  ovvero  nell'atto  equivalente  redatti   in   modo
semplificato. 
      4.3.3  In  caso  di  affidamento  diretto,  e'  facolta'  della
stazione appaltante non richiedere la  garanzia  provvisoria  di  cui
all'art. 93, comma 1, del codice dei contratti pubblici. La  stazione
appaltante ha, altresi', la facolta' di esonerare l'affidatario dalla
garanzia definitiva di cui all'art.  103  del  codice  dei  contratti
pubblici, in casi specifici, e alle condizioni dettate dal  comma  11
del citato art. 103. 
      
 
                 +---------------------------------+
                 | La stazione appaltante motiva in|
                 |merito alla scelta               |
                 |dell'affidatario e verifica il   |
                 |possesso da parte dell'operatore |
                 |economico selezionato dei        |
                 |requisiti di carattere generale  |
                 |di cui all'art. 80 del codice dei|
                 |contratti pubblici e di quelli di|
                 |carattere speciale eventualmente |
                 |richiesti nella determina a      |
                 |contrarre o nell'atto ad essa    |
                 |equivalente, fatto salvo quanto  |
                 |previsto ai paragrafi 4.2.2 e    |
                 |4.2.3 delle presenti linee guida.|
                 +---------------------------------+
 
      
 
                      +-----------------------+
                      | La motivazione puo'   |
                      |essere espressa in     |
                      |forma sintetica nei    |
                      |casi indicati al       |
                      |paragrafo 4.3.2.       |
                      +-----------------------+
 
    4.4 La stipula del contratto. 
      4.4.1.  Ai  sensi  dell'art.  32,  comma  14,  del  codice  dei
contratti pubblici, la stipula del contratto per gli  affidamenti  di
importo  inferiore  a   40.000,00   euro   puo'   avvenire   mediante
corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito
scambio di lettere, anche tramite  posta  elettronica  certificata  o
strumenti analoghi negli  stati  membri  ovvero  tramite  piattaforma
telematica in caso di acquisto su mercati elettronici. 
      4.4.2 Ai sensi dell'art. 32, comma 10, lettera b),  del  codice
dei contratti pubblici non si applica il termine dilatorio  di  stand
still di trentacinque giorni per la stipula del contratto. 
      
 
                     +-------------------------+
                     | La stipula del contratto|
                     |avviene nel rispetto     |
                     |delle disposizioni di cui|
                     |all'art. 32, comma 10,   |
                     |lettera b) e comma 14,   |
                     |del codice dei contratti |
                     |pubblici.                |
                     +-------------------------+
 
    5. La procedura  negoziata  per  l'affidamento  di  contratti  di
lavori di importo pari o superiore a 40.000,00  euro  e  inferiore  a
150.000,00 euro  e  per  l'affidamento  di  contratti  di  servizi  e
forniture di importo pari o superiore a 40.000,00  euro  e  inferiore
alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35. 
      5.1  Gli  operatori  economici  da  invitare   alle   procedure
negoziate, per i lavori di importo pari o superiore a 40.000,00  euro
e inferiore a 150.000,00 euro ovvero per i servizi e le forniture  di
importo pari o superiore a 40.000,00 euro  e  inferiore  alle  soglie
europee, sono individuati sulla base di indagini di mercato o tramite
elenchi di operatori economici nel rispetto del criterio di rotazione
degli inviti. 
    La  stazione  appaltante  puo'  eseguire  i   lavori   anche   in
amministrazione diretta,  fatta  salva  l'applicazione  della  citata
procedura negoziata per l'acquisto e il noleggio dei mezzi necessari. 
      5.2 La procedura prende avvio  con  la  determina  a  contrarre
ovvero con  atto  a  essa  equivalente  secondo  l'ordinamento  della
singola stazione  appaltante,  e  contiene  informazioni  analoghe  a
quelle di cui al paragrafo 4.1.2. 
      5.3 Successivamente la procedura si articola in tre fasi: 
        a) svolgimento di indagini  di  mercato  o  consultazione  di
elenchi per la  selezione  di  operatori  economici  da  invitare  al
confronto competitivo; 
        b)  confronto  competitivo  tra   gli   operatori   economici
selezionati e invitati e scelta dell'affidatario; 
        c) stipulazione del contratto. 
    5.1 L'indagine di mercato e l'elenco degli operatori economici. 
      5.1.1 Le stazioni appaltanti possono dotarsi, nel rispetto  del
proprio ordinamento, di un regolamento in cui vengono disciplinate: 
        a) le modalita' di  conduzione  delle  indagini  di  mercato,
eventualmente distinte per fasce di importo, anche in  considerazione
della necessita' di applicare il principio di  rotazione  in  armonia
con quanto previsto ai precedenti paragrafi 3.6 e 3.7; 
        b) le modalita' di costituzione e revisione dell'elenco degli
operatori economici, distinti per categoria e fascia di importo; 
        c) i criteri di scelta dei soggetti da invitare a  presentare
offerta a seguito di indagine di  mercato  o  attingendo  dall'elenco
degli operatori economici propri o da  quelli  presenti  nel  mercato
elettronico  delle pubbliche  amministrazioni   o   altri   strumenti
similari gestiti dalle centrali di committenza di riferimento. 
      5.1.2 L'indagine di mercato  e'  preordinata  a  conoscere  gli
operatori interessati a partecipare alle procedure di  selezione  per
lo specifico affidamento. Tale  fase  non  ingenera  negli  operatori
alcun affidamento sul successivo invito alla procedura. 
      5.1.3 Le indagini di mercato sono svolte secondo  le  modalita'
ritenute piu' convenienti dalla  stazione  appaltante,  differenziate
per importo e complessita' di  affidamento,  secondo  i  principi  di
adeguatezza e proporzionalita', anche tramite  la  consultazione  dei
cataloghi elettronici del mercato elettronico propri  o  delle  altre
stazioni  appaltanti,   nonche'   di   altri   fornitori   esistenti,
formalizzandone   i   risultati,   eventualmente   ai   fini    della
programmazione  e  dell'adozione  della  determina  a   contrarre   o
dell'atto equivalente, avendo cura di escludere  quelle  informazioni
che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato
di riferimento. La stazione  appaltante  deve  comunque  tener  conto
dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali. 
      5.1.4 La stazione appaltante assicura  l'opportuna  pubblicita'
dell'attivita' di esplorazione del mercato, scegliendo gli  strumenti
piu' idonei in ragione della rilevanza del contratto per  il  settore
merceologico di riferimento e della sua contendibilita', da  valutare
sulla base di parametri non solo economici. A tal  fine  la  stazione
appaltante pubblica un  avviso  sul  profilo  di  committente,  nella
sezione «amministrazione  trasparente»  sotto  la  sezione  «bandi  e
contratti», o ricorre ad altre forme di pubblicita'. La durata  della
pubblicazione e' stabilita in ragione della rilevanza del  contratto,
per un periodo minimo identificabile in  quindici  giorni,  salva  la
riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a  non
meno di cinque giorni. 
      5.1.5 L'avviso di avvio dell'indagine di mercato indica  almeno
il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto,  i
requisiti di idoneita' professionale, i requisiti minimi di capacita'
economica/finanziaria  e  le  capacita'  tecniche   e   professionali
richieste  ai  fini  della  partecipazione,  il  numero   minimo   ed
eventualmente  massimo  di  operatori  che  saranno   invitati   alla
procedura, i criteri  di  selezione  degli  operatori  economici,  le
modalita' per comunicare con la stazione appaltante. 
      5.1.6 La stazione appaltante  puo'  individuare  gli  operatori
economici  da  invitare,  selezionandoli  da  elenchi   appositamente
costituiti, secondo le modalita' di  seguito  individuate,  ai  sensi
dell'art. 36, comma 2, lettera b), del codice dei contratti pubblici.
Gli elenchi sono costituiti a seguito di avviso pubblico,  nel  quale
e' rappresentata la volonta' della stazione appaltante di  realizzare
un elenco di soggetti da cui  possono  essere  tratti  i  nomi  degli
operatori da invitare. L'avviso  di  costituzione  di  un  elenco  di
operatori economici e' reso conoscibile  mediante  pubblicazione  sul
profilo del committente nella sezione  «amministrazione  trasparente»
sotto la sezione «bandi e contratti», o altre forme  di  pubblicita'.
Il predetto avviso indica i requisiti di carattere  generale  di  cui
all'art. 80 del codice  dei  contratti  pubblici  che  gli  operatori
economici devono possedere, la modalita' di selezione degli operatori
economici da invitare,  le  categorie  e  fasce  di  importo  in  cui
l'amministrazione  intende  suddividere  l'elenco  e  gli   eventuali
requisiti minimi richiesti per l'iscrizione, parametrati  in  ragione
di ciascuna categoria o fascia di importo. L'operatore economico puo'
richiedere l'iscrizione limitata ad  una  o  piu'  fasce  di  importo
ovvero  a  singole  categorie.  La  dichiarazione  del  possesso  dei
requisiti  puo'  essere  facilitata  tramite  la  predisposizione  di
formulari standard da parte dell'amministrazione allegati  all'avviso
pubblico, eventualmente facendo ricorso al DGUE. L'eventuale possesso
dell'attestato di qualificazione SOA  per  la  categoria  dei  lavori
oggetto dell'affidamento e'  sufficiente  per  la  dimostrazione  del
possesso  dei  requisiti   di   capacita'   economico-finanziaria   e
tecnico-professionale richiesti. 
      5.1.7  L'iscrizione  degli  operatori   economici   interessati
provvisti dei requisiti richiesti  e'  consentita  senza  limitazioni
temporali. L'operatore economico attesta il  possesso  dei  requisiti
mediante dichiarazione sostitutiva in conformita' alle previsioni del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa, di cui al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'operatore  economico  e'
tenuto a informare tempestivamente la  stazione  appaltante  rispetto
alle eventuali variazioni  intervenute  nel  possesso  dei  requisiti
secondo le modalita' fissate dalla stessa. 
      5.1.8 La stazione appaltante  procede  alla  valutazione  delle
istanze di iscrizione nel termine di trenta  giorni  dalla  ricezione
dell'istanza, fatta salva la previsione di un maggiore  termine,  non
superiore a novanta  giorni,  in  funzione  della  numerosita'  delle
istanze pervenute. 
      5.1.9 La stazione appaltante prevede le modalita' di  revisione
dell'elenco, con cadenza prefissata - ad esempio  semestrale -  o  al
verificarsi   di   determinati   eventi,   cosi'   da   disciplinarne
compiutamente modi e tempi di variazione  (i.e.  cancellazione  degli
operatori  che  abbiano  perduto  i  requisiti   richiesti   o   loro
collocazione in diverse sezioni dell'elenco). La  trasmissione  della
richiesta di conferma dell'iscrizione e dei requisiti  puo'  avvenire
via pec e, a sua volta, l'operatore economico  puo'  darvi  riscontro
tramite pec. 
    La stazione  appaltante  esclude,  altresi',  dagli  elenchi  gli
operatori economici che secondo  motivata  valutazione  della  stessa
stazione appaltante,  hanno  commesso  grave  negligenza  o  malafede
nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o  che  hanno
commesso  un  errore  grave  nell'esercizio  della   loro   attivita'
professionale. Possono  essere  del  pari  esclusi  quegli  operatori
economici che non presentano offerte a  seguito  di  tre  inviti  nel
biennio. 
      5.1.10 Gli elenchi, non appena costituiti, sono pubblicati  sul
sito web della stazione appaltante. 
      5.1.11 Gli  elenchi  di  operatori  economici  vigenti  possono
continuare ad essere utilizzati dalle  stazioni  appaltanti,  purche'
compatibili con il codice dei contratti pubblici e  con  le  presenti
linee guida, provvedendo nel caso alle opportune revisioni. 
      
 
               +-------------------------------------+
               | Le amministrazioni possono dotarsi, |
               |nel rispetto del proprio ordinamento,|
               |di un regolamento in cui vengono     |
               |disciplinate: a) le modalita' di     |
               |conduzione delle indagini di mercato,|
               |eventualmente distinte per fasce di  |
               |importo; b) le modalita' di          |
               |costituzione dell'elenco dei         |
               |fornitori, distinti per categoria e  |
               |fascia di importo; c) i criteri di   |
               |scelta dei soggetti da invitare a    |
               |presentare offerta. Lo svolgimento   |
               |delle indagini di mercato non        |
               |ingenera negli operatori alcun       |
               |affidamento sul successivo invito    |
               |alla procedura. Le indagini di       |
               |mercato sono svolte secondo le       |
               |modalita' ritenute piu' convenienti  |
               |dalla stazione appaltante,           |
               |differenziate per importo e          |
               |complessita' di affidamento, secondo |
               |i principi di adeguatezza e          |
               |proporzionalita', anche tramite la   |
               |consultazione dei cataloghi          |
               |elettronici del mercato elettronico  |
               |propri o delle altre stazioni        |
               |appaltanti, nonche' di altri         |
               |fornitori esistenti. La stazione     |
               |appaltante assicura l'opportuna      |
               |pubblicita' dell'indagine di mercato,|
               |scegliendo gli strumenti piu' idonei |
               |in ragione della rilevanza del       |
               |contratto per il settore merceologico|
               |di riferimento e della sua           |
               |contendibilita'. La stazione         |
               |appaltante puo' individuare gli      |
               |operatori economici da invitare,     |
               |selezionandoli anche da elenchi      |
               |appositamente costituiti, a seguito  |
               |di avviso pubblico, secondo le       |
               |modalita' indicate nei paragrafi     |
               |5.1.6 e seguenti delle presenti linee|
               |guida.                               |
               +-------------------------------------+
 
      
 
           +---------------------------------------------+
           | Gli operatori economici invitati posseggono |
           |i requisiti generali di moralita' di cui     |
           |l'art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016 |
           |ed i requisiti speciali richiesti            |
           |dall'avviso. L'eventuale possesso            |
           |dell'attestato di qualificazione SOA per la  |
           |categoria dei lavori oggetto dell'affidamento|
           |e' sufficiente per la dimostrazione del      |
           |possesso dei requisiti di capacita'          |
           |economico/finanziaria e                      |
           |tecnico/professionale.                       |
           +---------------------------------------------+
 
    5.2 Il confronto competitivo. 
      5.2.1 Una volta conclusa l'indagine di mercato e formalizzati i
relativi  risultati,  ovvero  consultati  gli  elenchi  di  operatori
economici,  la   stazione   appaltante   seleziona,   in   modo   non
discriminatorio gli operatori da invitare,  in  numero  proporzionato
all'importo e alla rilevanza del contratto e, comunque, in numero non
inferiore a quanto previsto dall'art. 36, comma  2,  lettera  b)  del
codice  dei  contratti  pubblici.  Nell'avviso  pubblico   di   avvio
dell'indagine di  mercato  ovvero  di  costituzione  dell'elenco,  la
stazione appaltante indica i criteri di selezione, che devono  essere
oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalita' dell'affidamento,  e
nel  rispetto  dei  principi  di  concorrenza,  non  discriminazione,
proporzionalita' e trasparenza. Se  non  ritiene  di  poter  invitare
tutti gli operatori economici risultanti dall'indagine di  mercato  o
presenti  nell'elenco,  la   stazione   appaltante   deve   indicare,
nell'avviso, il numero massimo di operatori che selezionera' ai  fini
del successivo  invito,  e  i  relativi  criteri,  nel  rispetto  dei
principi di cui al precedente periodo. La stazione  appaltante  tiene
comunque conto del valore economico  dell'affidamento  nonche'  della
volonta' di avvalersi della facolta' prevista dall'art. 97, comma  8,
del codice dei contratti pubblici. 
      5.2.2 Ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera  b),  del  codice
dei contratti pubblici la stazione appaltante e' tenuta  al  rispetto
del principio di rotazione degli  inviti,  al  fine  di  favorire  la
distribuzione temporale  delle  opportunita'  di  aggiudicazione  tra
tutti  gli  operatori  potenzialmente  idonei   e   di   evitare   il
consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune  imprese.  Si  richiama
quanto previsto ai paragrafi 3.6 e 3.7. 
      5.2.3 Nel  caso  in  cui  risulti  idoneo  a  partecipare  alla
procedura negoziata un numero  di  operatori  economici  superiore  a
quello predeterminato dalla stazione appaltante  in  sede  di  avviso
pubblico e non siano stati previsti, prima  dell'avvio  dell'indagine
di mercato o dell'istituzione dell'elenco degli operatori  economici,
criteri ulteriori di selezione in conformita' a quanto  previsto  dal
paragrafo 5.2.1, secondo periodo, la stazione appaltante  procede  al
sorteggio, a condizione che cio' sia stato debitamente  pubblicizzato
nell'avviso di indagine di  mercato  o  nell'avviso  di  costituzione
dell'elenco.  In  tale  ipotesi,   la   stazione   appaltante   rende
tempestivamente noto, con adeguati strumenti di pubblicita', la  data
e il luogo di espletamento del  sorteggio,  adottando  gli  opportuni
accorgimenti  affinche'  i  nominativi  degli   operatori   economici
selezionati tramite  sorteggio  non  vengano  resi  noti,  ne'  siano
accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione  delle
offerte. 
      5.2.4 La stazione appaltante indica nella determina a contrarre
o nell'atto equivalente il procedimento applicato  per  la  selezione
dei fornitori. 
      5.2.5 La stazione appaltante  invita  contemporaneamente  tutti
gli operatori economici selezionati a presentare offerta a mezzo  pec
ovvero, quando cio' non sia possibile, tramite lettera in conformita'
a quanto disposto dall'art. 75, comma 3,  del  codice  dei  contratti
pubblici oppure mediante le specifiche modalita' previste dal singolo
mercato elettronico. 
      5.2.6 L'invito contiene tutti gli elementi che consentono  alle
imprese di formulare un'offerta informata e  dunque  seria,  tra  cui
almeno: 
        a) l'oggetto della prestazione, le  relative  caratteristiche
tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato; 
        b) i requisiti generali, di idoneita' professionale e  quelli
economico-finanziari/tecnico-organizzativi    richiesti    per     la
partecipazione  alla  gara  o,  nel  caso  di   operatori   economici
selezionati da un elenco, la  conferma  del  possesso  dei  requisiti
speciali in base ai quali sono stati inseriti nell'elenco; 
        c) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo  di
validita' della stessa; 
        d)  l'indicazione  del   termine   per   l'esecuzione   della
prestazione; 
        e) il criterio di aggiudicazione prescelto, nel  rispetto  di
quanto disposto dall'art. 95 del  codice  dei  contratti  pubblici  e
motivando nel caso di applicazione del criterio del minor  prezzo  di
cui al predetto art. 95, comma 4. Nel caso si  utilizzi  il  criterio
del miglior rapporto qualita'/prezzo, gli elementi di  valutazione  e
la relativa ponderazione; 
        f) la misura delle penali; 
        g) l'indicazione dei termini e delle modalita' di pagamento; 
        h) l'eventuale richiesta di garanzie; 
        i) il nominativo del RUP; 
        j)  per  gli  affidamenti  che   non   hanno   un   interesse
transfrontaliero certo come identificato al punto 1.5,  nel  caso  di
applicazione del criterio del minor prezzo, la volonta' di  avvalersi
della facolta' prevista dell'art. 97, comma 8, decreto legislativo n.
50/2016,  purche'  pervengano  almeno  dieci  offerte   valide,   con
l'avvertenza che in  ogni  caso  la  stazione  appaltante  valuta  la
conformita' di ogni offerta,  che  in  base  ad  elementi  specifici,
appaia anormalmente bassa; 
        k) nel caso di applicazione del  criterio  del  minor  prezzo
occorre altresi' specificare, per l'ipotesi in  cui  sia  sorteggiato
uno dei metodi di cui alle lettere a), b) ed e) dell'art. 97, comma 2
del codice dei contratti pubblici: a) che il cosi' detto taglio delle
ali, che consiste  nel  tralasciare  e  non  considerare  le  offerte
estreme nella misura percentuale indicata dalla legge, si applica per
individuare le offerte tra le quali calcolare la media aritmetica dei
ribassi percentuali offerti. Successivamente il calcolo dello  scarto
medio aritmetico dei ribassi percentuali  che  superano  la  predetta
media  si  effettua  esclusivamente  prendendo  in  considerazione  i
ribassi delle offerte che sono  residuate  dopo  il  suddetto  taglio
delle ali; b) che, in caso  di  sorteggio  del  metodo  di  cui  alla
all'art. 97, comma 2, lettera b), del codice dei contratti  pubblici,
una volta operato il cosi' detto taglio delle ali, occorre sommare  i
ribassi percentuali delle  offerte  residue  e,  calcolata  la  media
aritmetica degli stessi, applicare l'eventuale decurtazione stabilita
dalla norma tenendo conto della prima cifra decimale del  numero  che
esprime la sommatoria dei ribassi; c) che  le  offerte  con  identico
ribasso percentuale avranno, ai fini della  soglia  di  anomalia,  lo
stesso trattamento e saranno  pertanto  considerate  come  un'offerta
unica; d) a prescindere dal metodo sorteggiato, il numero di decimali
per il ribasso offerto da considerare per il calcolo dell'anomalia; 
        l) lo schema  di  contratto  ed  il  capitolato  tecnico,  se
predisposti; 
        m) la data, l'orario e il luogo di  svolgimento  della  prima
seduta pubblica, nella quale il Rup o il  seggio  di  gara  procedono
all'apertura dei plichi e della documentazione amministrativa. 
      5.2.7 Le sedute di gara, siano esse  svolte  dal  Rup  che  dal
seggio di gara ovvero dalla commissione giudicatrice,  devono  essere
tenute in forma pubblica, ad  eccezione  della  fase  di  valutazione
delle  offerte  tecniche  e  le  relative  attivita'  devono   essere
verbalizzate. 
      5.2.8 Nel caso  in  cui  la  stazione  appaltante  abbia  fatto
ricorso alle  procedure  negoziate,  la  verifica  del  possesso  dei
requisiti, autocertificati dall'operatore economico nel  corso  della
procedura,  e'  regolata  dall'art.  36,  comma  5,  del  codice  dei
contratti pubblici.  
      
 
             +-----------------------------------------+
             | La stazione appaltante seleziona, in    |
             |modo non discriminatorio gli operatori da|
             |invitare, in numero proporzionato        |
             |all'importo e alla rilevanza del         |
             |contratto e, comunque, in numero almeno  |
             |pari ai minimi previsti dall'art. 36 del |
             |codice dei contratti pubblici, sulla base|
             |dei criteri definiti nella determina a   |
             |contrarre ovvero dell'atto equivalente.  |
             |La stazione appaltante e' tenuta al      |
             |rispetto del principio di rotazione degli|
             |affidamenti e degli inviti. Nel caso in  |
             |cui non sia possibile procedere alla     |
             |selezione degli operatori economici da   |
             |invitare sulla base dei requisiti        |
             |posseduti, la stazione appaltante procede|
             |al sorteggio, a condizione che cio' sia  |
             |stato debitamente pubblicizzato          |
             |nell'avviso di indagine di mercato o     |
             |nell'avviso di costituzione dell'elenco e|
             |che, in ogni caso, venga evitata la      |
             |conoscibilita' dei soggetti invitati,    |
             |prima della scadenza dei termini di      |
             |ricezione delle offerte. La stazione     |
             |appaltante invita contemporaneamente     |
             |tutti gli operatori economici            |
             |selezionati. L'invito contiene tutti gli |
             |elementi che consentono alle imprese di  |
             |formulare un'offerta informata e dunque  |
             |seria, tra cui almeno quelli indicati al |
             |paragrafo 5.2.6 delle presenti linee     |
             |guida. La stazione appaltante verifica il|
             |possesso dei requisiti da parte          |
             |dell'aggiudicatario. La stazione         |
             |appaltante puo' effettuare verifiche nei |
             |confronti degli altri operatori economici|
             |invitati, conformemente ai principi in   |
             |materia di autocertificazione di cui al  |
             |decreto del Presidente della Repubblica  |
             |28 dicembre 2000, n. 445.                |
             +-----------------------------------------+
 
    5.3 La stipula del contratto. 
      5.3.1 Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del codice dei contratti
pubblici la stipula del contratto avviene, a pena  di  nullita',  con
atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalita'  elettronica
secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante,  in  forma
pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della  stazione
appaltante   o   mediante   scrittura   privata    ovvero    mediante
corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito
scambio di lettere, anche tramite  posta  elettronica  certificata  o
strumenti analoghi negli altri stati membri. 
      5.3.2 Ai sensi dell'art. 32, comma 10, lettera b),  del  codice
dei  contratti  pubblici  e'  esclusa  l'applicazione   del   termine
dilatorio di trentacinque giorni per la stipula del contratto. 
      5.3.3  Al  fine  di   garantire   pubblicita'   e   trasparenza
dell'operato della stazione appaltante, quest'ultima  a  esito  della
procedura negoziata pubblica le informazioni relative alla  procedura
di gara, previste dalla normativa vigente, tra  le  quali  gli  esiti
dell'indagine di mercato e l'elenco dei soggetti invitati,  motivando
adeguatamente sulle scelte effettuate. 
      
 
                     +-------------------------+
                     | La stipula del contratto|
                     |avviene nel rispetto     |
                     |delle disposizioni di cui|
                     |all'art. 32, comma 10,   |
                     |lettera b) e comma 14,   |
                     |del codice dei contratti |
                     |pubblici.                |
                     +-------------------------+
 
    6. La procedura  negoziata  per  l'affidamento  di  contratti  di
lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00 euro e inferiore
a 1.000.000,00 euro. 
      6.1 I contratti di lavori di importo pari o  superiore  a  euro
150.000,00 euro  e  inferiore  a  1.000.000,00  euro  possono  essere
affidati mediante procedura negoziata, con  consultazione  di  almeno
quindici  operatori  economici,  ove  esistenti,  nel  rispetto   del
criterio  di  rotazione  degli  inviti,  individuati  sulla  base  di
indagini di mercato o tramite  elenchi  di  operatori  economici.  Ai
sensi dell'art. 1, comma 912, della legge n.  145/2018,  fino  al  31
dicembre 2019, il numero minimo degli operatori da invitare e' pari a
dieci. 
      6.2 La procedura delineata ricalca quella dettata all'art.  36,
comma 2, lettera b), del codice dei contratti pubblici ed esplicitata
al paragrafo  5  delle  presenti  linee  guida,  con  l'estensione  a
quindici del numero minimo di  operatori  economici  da  invitare  al
confronto  competitivo.  Valgono,  pertanto,  le  osservazioni  e  le
indicazioni fornite nei paragrafi precedenti anche in riferimento  ai
requisiti  di  carattere   generale.   I   requisiti   di   capacita'
economico/finanziaria   e   tecnico/professionale   sono   comprovati
dall'attestato di qualificazione SOA per categoria  e  classifica  da
definire in ragione dei lavori oggetto dell'affidamento. 
      6.3  Considerata  l'ampiezza  del  limite  di  soglia  fino   a
1.000.000,00 di euro  e  i  rischi  insiti  (per  definizione)  nella
possibilita' di affidare tramite  procedura  negoziata  una  porzione
ragguardevole dell'intero mercato degli  appalti  di  lavori,  appare
tanto  piu'  necessaria  l'individuazione  di  meccanismi  idonei   a
garantire la trasparenza della procedura e la parita' di  trattamento
degli operatori economici. In particolare  si  richiamano  gli  oneri
motivazionali  gia'  esplicitati  nei   paragrafi   precedenti.   Per
affidamenti di importo elevato, superiori a 500.000 euro, le stazioni
appaltanti motivano il mancato  ricorso  a  procedure  ordinarie  che
prevedono un maggior grado di trasparenza negli affidamenti. 
      6.4 Ai sensi dell'art. 32, comma 10 del  codice  dei  contratti
pubblici, si applica il termine dilatorio di trentacinque giorni  per
la stipula del contratto. 
      
 
            +-------------------------------------------+
            | La procedura per l'affidamento di lavori  |
            |di cui all'art. 36, comma 2, lettera c),   |
            |del codice dei contratti pubblici e' del   |
            |tutto simile a quella di cui all'art. 36,  |
            |comma 2, lettera b), del medesimo codice,  |
            |come esplicitata al paragrafo 5 delle      |
            |presenti linee guida. L'invito e' rivolto  |
            |ad almeno quindici operatori. I requisiti  |
            |di capacita' economico/finanziaria e       |
            |tecnico/professionale sono comprovati      |
            |dall'attestato di qualificazione SOA per   |
            |categoria e classifica da definire in      |
            |ragione dei lavori oggetto                 |
            |dell'affidamento. Per affidamenti di       |
            |importo elevato, superiori a 500.000 euro, |
            |le stazioni appaltanti motivano il mancato |
            |ricorso a procedure ordinarie che prevedono|
            |un maggior grado di trasparenza negli      |
            |affidamenti.                               |
            +-------------------------------------------+
 
    7. Entrata in vigore. 
      7.1 Le presenti linee guida aggiornate al  decreto  legislativo
19 aprile 2017, n. 56 e modificate con  deliberazione  del  Consiglio
dell'Autorita' del 10 luglio 2019 entrano in vigore  quindici  giorni
dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
 
                                               Il Presidente: Cantone 
 
    Approvate  dal  Consiglio  dell'Autorita'  nell'adunanza  del  10
luglio 2019. 
    Depositate presso la Segreteria del Consiglio in data  19  luglio
2019. 
 
Il Segretario: Esposito