(Allegato) (parte 1)
                                                             Allegato 
 
DISPOSIZIONI DI  VIGILANZA  PER  GLI  ISTITUTI  DI  PAGAMENTO  E  GLI
                   ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA 
 
                               INDICE 
 
  INDICE 
 
  CAPITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI 
  SEZIONE I FONTI NORMATIVE 
  SEZIONE II DEFINIZIONI 
  CAPITOLO II AUTORIZZAZIONE 
  SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 
    1. Destinatari della disciplina 
    2. Criteri di valutazione della domanda di autorizzazione 
  SEZIONE II CAPITALE MINIMO INIZIALE 
    1. Capitale minimo iniziale degli istituti di pagamento 
    2. Capitale minimo iniziale degli istituti di moneta elettronica 
    3. Conferimenti in denaro e  movimentazione  del  conto  corrente
indisponibile 
  SEZIONE III PROGRAMMA DI ATTIVITA' 
    1. Contenuto del documento 
    2. Valutazioni della Banca d'Italia 
  SEZIONE IV ASSETTO PROPRIETARIO 
    1. Partecipazioni 
    2. Gruppo di appartenenza dell'istituto 
    3. Comprova dei requisiti dei partecipanti al capitale 
  SEZIONE V PROCEDURA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE 
    1. Domanda di autorizzazione 
    2. Rilascio dell'autorizzazione 
    3. Iscrizione all'albo 
  SEZIONE  VI  AUTORIZZAZIONE  ALL'ATTIVITA'  PER  LE  SOCIETA'  GIA'
ESISTENTI 
    1. Procedura di autorizzazione 
    2. Programma di attivita' 
    3. Esistenza del patrimonio e funzionalita' aziendale 
  SEZIONE VI-BIS PRESTATORI DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE SUI CONTI 
    1. Prestatori del servizio di informazione sui conti 
  SEZIONE VII DECADENZA E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE 
  SEZIONE VIII VARIAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE 
  SEZIONE VIII-BIS AUTORIZZAZIONE  DEI  PRESTATORI  DEL  SERVIZIO  DI
INFORMAZIONE SUI CONTI E DI DISPOSIZIONE DI ORDINI DI PAGAMENTO  ALLA
PRESTAZIONE DI ALTRI SERVIZI DI PAGAMENTO 
  SEZIONE IX PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI 
  CAPITOLO III PARTECIPANTI AL CAPITALE ED ESPONENTI AZIENDALI 
  SEZIONE I PARTECIPAZIONI QUALIFICATE 
    1. Partecipazioni qualificate 
  SEZIONE II OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE 
    1. Comunicazioni riguardanti i partecipanti 
      1.1 Acquisto o variazione di partecipazioni qualificate 
      1.2 Termini della comunicazione 
      1.3 Modalita' di invio della comunicazione 
    2. Comunicazioni riguardanti gli accordi di voto 
      2.1 Presupposti 
      2.2 Termini di invio dell'accordo di voto 
      2.3 Omesse comunicazioni 
  SEZIONE III INFORMATIVA SULLA COMPAGINE SOCIALE 
  SEZIONE IV ESPONENTI AZIENDALI 
    1. Requisiti 
    2. Procedura per la verifica dei requisiti e  comunicazioni  alla
Banca d'Italia. 
  SEZIONE V PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI 
    Allegato A 
    Documentazione per la  verifica  dei  requisiti  degli  esponenti
aziendali 
    Allegato B 
    Modelli di dichiarazioni sostitutive 
  CAPITOLO IV ATTIVITA' 
  SEZIONE I ATTIVITA' ESERCITABILI 
    1. Premessa 
    2. Altre attivita' esercitabili 
    3. Concessione di finanziamenti 
  SEZIONE II REQUISITI IN MATERIA DI TUTELA DEI FONDI DEI CLIENTI 
    1. Premessa 
    2. Evidenze contabili dei fondi dei clienti 
    3. Modalita' di  tenuta  dei  fondi  ricevuti  dagli  utenti  dei
servizi di pagamento o a fronte della moneta elettronica emessa 
    4. Fondi dei clienti  utilizzati  anche  per  effettuare  servizi
diversi da quelli di pagamento o di moneta elettronica 
  SEZIONE III 
  SERVIZIO DI DISPOSIZIONE DI ORDINI DI PAGAMENTO E  DI  INFORMAZIONE
SUI CONTI 
  CAPITOLO V DISCIPLINA PRUDENZIALE 
  SEZIONE I 
  FONDI PROPRI 
    1. Fondi Propri 
      1.1. Disposizioni specifiche 
    2. Ammontare minimo dei fondi propri 
  SEZIONE II 
  REQUISITO PATRIMONIALE 
    1. Requisito patrimoniale  a  fronte  dei  servizi  di  pagamento
prestati 
      1.1 Criteri per la scelta del metodo di calcolo  del  requisito
patrimoniale 
      1.2 Metodo di calcolo A 
      1.3 Metodo di calcolo B 
    2. Requisito  patrimoniale  a  fronte  dell'emissione  di  moneta
elettronica 
    3. Requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito 
    4. Incremento o riduzione dei requisiti patrimoniali 
    5. Requisito patrimoniale complessivo 
  SEZIONE III 
  ISTITUTI CHE PRESTANO IN VIA ESCLUSIVA IL SERVIZIO DI  INFORMAZIONE
SUI CONTI O DI DISPOSIZIONE DI ORDINI DI PAGAMENTO 
  SEZIONE IV 
  PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI 
  CAPITOLO VI ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE  E  CONTROLLI
INTERNI 
  SEZIONE I PRINCIPI GENERALI 
    1. Premessa 
    2. Requisiti generali di organizzazione 
  SEZIONE II 
  ESTERNALIZZAZIONE  DI  FUNZIONI  OPERATIVE   E   ACCORDI   PER   LA
DISTRIBUZIONE E IL RIMBORSO DELLA MONETA ELETTRONICA 
    1. Esternalizzazione di funzioni operative 
      1.1. Esternalizzazione di funzioni  operative  in  altri  Stati
membri dell'Unione europea 
    2. Accordi per  la  distribuzione  e  il  rimborso  della  moneta
elettronica 
  SEZIONE III 
  RELAZIONE SULLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E DOCUMENTO DESCRITTIVO DEI
SERVIZI DI PAGAMENTO,  DELLA  MONETA  ELETTRONICA  E  DELLE  RELATIVE
CARATTERISTICHE 
  SEZIONE IV 
  PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI 
    Allegato A 
    Ruolo degli organi aziendali e sistema dei controlli interni 
    Allegato B 
    Obblighi a carico degli istituti nel caso di esternalizzazione di
funzioni operative relative ai servizi di pagamento, all'emissione di
moneta elettronica o importanti. 
    Allegato C 
    Sistemi informativi e rischio di sicurezza 
    Allegato D 
    Schema della relazione sulla struttura organizzativa 
    Allegato E 
    Descrizione dei servizi di pagamento, dell'attivita' di emissione
della moneta elettronica e delle relative caratteristiche 
  CAPITOLO VII SUCCURSALI, AGENTI, SOGGETTI  CONVENZIONATI  E  LIBERA
PRESTAZIONE DI SERVIZI DEGLI ISTITUTI 
  SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 
    1. Premessa 
  SEZIONE II SUCCURSALI 
    1. Apertura di succursali in Italia 
    2. Esercizio della liberta' di stabilimento mediante apertura  di
succursali in Stati comunitari () 
      2.1. Primo insediamento 
      2.2 Comunicazioni successive 
    3. Apertura di succursali in Stati terzi 
      3.1 Primo insediamento 
      3.2 Comunicazioni successive 
  SEZIONE III AGENTI E SOGGETTI CONVENZIONATI 
    1. Utilizzo di agenti in Italia 
      1.1 Prima comunicazione 
      1.2 Comunicazioni successive 
    2. Utilizzo di soggetti convenzionati in Italia 
    3. Utilizzo di  agenti  e  di  soggetti  convenzionati  in  Stati
comunitari () 
      3.1 Primo utilizzo 
      3.2 Comunicazioni successive 
    4. Utilizzo di agenti e di soggetti convenzionati in Stati terzi 
  SEZIONE IV 
  PRESTAZIONE DI SERVIZI 
    1. Stati comunitari () 
    2. Stati terzi 
  SEZIONE V 
  PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI 
  CAPITOLO VIII OPERATIVITA' IN ITALIA DEGLI ISTITUTI 
  SEZIONE I OPERATIVITA' DEGLI ISTITUTI COMUNITARI () 
    1. Ambito di applicazione 
    2. Stabilimento di succursali: primo insediamento () 
    3. Impiego di agenti o di  soggetti  convenzionati  insediati  in
Italia () 
    4. Prestazione di  servizi  di  pagamento  in  regime  di  libera
prestazione di servizi 
    5.  Controlli  della  Banca  d'Italia  e  collaborazione  con  le
autorita' estere 
  SEZIONE II CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO IN ITALIA  DELL'ATTIVITA'  DI
CONCESSIONE DI CREDITO DA PARTE DI ISTITUTI DI PAGAMENTO COMUNITARI 
    1. Ambito di applicazione 
    2. Condizioni per la concessione del credito 
    3. Controlli della Banca d'Italia 
  SEZIONE III OPERATIVITA' DEGLI ISTITUTI DI MONETA  ELETTRONICA  CON
SEDE LEGALE IN UNO STATO TERZO 
    1. Ambito di applicazione 
    2. Autorizzazione allo stabilimento della succursale 
    3. Domanda di autorizzazione allo stabilimento della succursale 
    4. Rilascio dell'autorizzazione 
    5. Iscrizione all'albo 
    6. Decadenza e revoca dell'autorizzazione 
  SEZIONE IV 
  PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI 
  CAPITOLO IX ISTITUTI A OPERATIVITA' LIMITATA 
    1. Premessa 
    2. Disciplina 
  CAPITOLO X ISTITUTI DI PAGAMENTO E ISTITUTI DI  MONETA  ELETTRONICA
CHE SVOLGONO ALTRE ATTIVITA' 
  SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 
    1. Premessa 
    2. Norme applicabili 
    3. Costituzione di una societa' separata per la  prestazione  dei
servizi di pagamento 
    4. Nomina del soggetto responsabile del patrimonio destinato 
    5.  Intermediari  finanziari  iscritti  anche   nell'albo   degli
istituti  di  pagamento  o  nell'albo  degli   istituti   di   moneta
elettronica 
  SEZIONE II PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI 
  CAPITOLO XI VIGILANZA INFORMATIVA 
  SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 
    1. Trasmissione dei verbali assembleari 
    2. Bilancio dell'impresa 
    3. Archivio elettronico degli organi sociali 
    4. Comunicazioni dell'organo con  funzione  di  controllo  e  dei
soggetti incaricati della revisione legale dei conti 
    5. Operazioni rilevanti 
  SEZIONE II PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI 
  CAPITOLO XII VIGILANZA ISPETTIVA 
  SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 
    1. Premessa 
    2. Ambito di applicazione 
  SEZIONE II DISCIPLINA DEGLI ACCERTAMENTI ISPETTIVI 
    1. Svolgimento degli accertamenti 
    2. Consegna del rapporto ispettivo 
  CAPITOLO XIII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 
  SEZIONE I DISPOSIZIONI TRANSITORIE 
    1. Orientamenti finali in materia di sicurezza dei pagamenti  via
internet 
    2. Fondi propri e requisito patrimoniale 
      2.1 Deduzione delle attivita' fiscali differite  che  dipendono
dalla redditivita' futura e non  derivano  da  differenze  temporanee
(artt. 469, par. 1, lett. a), 36, par. 1, lett. c) e 478, par. 1 CRR) 
      2.2	Deduzione dell'importo applicabile delle attivita'  fiscali
differite che dipendono  dalla  redditivita'  futura  e  derivano  da
differenze temporanee (artt. 469, par.  1,  lett.  c),  36,  par.  1,
lettere c) e i) e 478, co. 1 e 2 CRR) 
      2.3 Disposizioni transitorie in materia di IFRS 9 (art. 473-bis
CRR) 
 
                             CAPITOLO I 
                        DISPOSIZIONI GENERALI 
 
                              SEZIONE I 
                           FONTI NORMATIVE 
 
  Gli istituti di pagamento sono regolati: 
    - dalla direttiva 2015/2366/UE, del 25 novembre 2015, relativa ai
servizi di pagamento nel mercato interno; 
    - dal Titolo V-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993,  n.
385, recante il  Testo  Unico  delle  leggi  in  materia  bancaria  e
creditizia (di seguito, TUB) e successive modifiche. 
  Gli istituti di moneta elettronica sono regolati: 
    - dalla direttiva comunitaria 2009/110/CE, del 16 settembre 2009,
concernente  l'avvio,  l'esercizio   e   la   vigilanza   prudenziale
dell'attivita' degli istituti  di  moneta  elettronica  e  successive
modifiche; 
    - dal Titolo V-bis del TUB. 
  La  materia  e'  inoltre   direttamente   regolata   dai   seguenti
regolamenti della Commissione europea recanti le  norme  tecniche  di
regolamentazione in materia di: 
    - cooperazione tra le autorita' competenti dello stato  d'origine
e dello stato ospitante per la vigilanza sugli istituti di  pagamento
su base transfrontaliera ai  sensi  dell'articolo  29,  paragrafo  6,
della direttiva 2015/2366/UE (PSD2); 
    -  requisiti  tecnici  per  lo  sviluppo,  la   gestione   e   la
manutenzione  del  registro  elettronico  centrale  e  accesso   alle
informazioni ivi contenute, ai sensi dell'articolo 15,  paragrafo  4,
della direttiva 2015/2366/UE (PSD2); 
    - dettagli  e  struttura  delle  informazioni  che  le  autorita'
competenti inseriscono nei registri pubblici e notificano all'EBA  ai
sensi dell'articolo 15, paragrafo  5,  della  direttiva  2015/2366/UE
(PSD2); 
    - punti di contatto centrale ai sensi dell'articolo 29, paragrafo
5, della direttiva 2015/2366/UE (PSD2); 
    - cooperazione e scambio di informazioni tra autorita' competenti
in relazione all'esercizio del diritto di stabilimento e della libera
prestazione  dei  servizi  degli  istituti  di  pagamento  ai   sensi
dell'articolo 28, paragrafo 5, della direttiva 2015/2366/UE (PSD2); 
    -  autenticazione  forte  del  cliente  e  standard   aperti   di
comunicazione  comuni  e  sicuri  ai  sensi  dell'articolo  98  della
direttiva 2015/2366/UE(PSD2); 
  Rilevano inoltre i seguenti provvedimenti: 
    - Regolamento (UE) in materia di requisiti  di  capitale  per  le
banche e le imprese di investimento n. 575/2013; 
    - decreto  legislativo  21  novembre  2007,  n.  231,  che  detta
disposizioni  in  materia  di  prevenzione   dell'uso   del   sistema
finanziario  a  scopo  di  riciclaggio  dei  proventi  di   attivita'
criminose e di finanziamento al terrorismo  e  successive  modifiche,
nonche' le relative disposizioni di attuazione; 
    -  decreto  legislativo  27  gennaio  2010,  n.  11,  che   detta
disposizioni di attuazione della  direttiva  2007/64/CE  relativa  ai
servizi di pagamento nel mercato interno  e  successive,  nonche'  le
relative disposizioni di attuazione; 
    -  decreto  legislativo  13  agosto  2010,  n.  141,  che   detta
disposizioni di attuazione della direttiva  2008/48/CE,  relativa  ai
contratti di credito ai consumatori, nonche' modifiche del titolo  V,
VI, e VI-bis del TUB in merito alla disciplina dei soggetti  operanti
nel settore finanziario, degli agenti in attivita' finanziaria e  dei
mediatori creditizi, e successive modifiche; 
    -  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,   convertito   con
modificazioni dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,  che  detta
disposizioni in materia di divieto di assumere o  esercitare  cariche
tra imprese o gruppi di imprese concorrenti operanti nei mercati  del
credito, assicurativo e finanziario (c.d. divieto di interlocking); 
    -  decreto  legislativo  16  aprile  2012,  n.  45,   che   detta
disposizioni di attuazione della direttiva  2009/110/CE,  concernente
l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attivita'  degli
istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive  2005/60/CE
e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE; 
    -  decreto  del  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e   della
programmazione  economica  n.  144/1998,   recante   norme   per   la
determinazione dei requisiti  di  onorabilita'  dei  partecipanti  al
capitale sociale, applicabile  agli  istituti  di  pagamento  e  agli
istituti di moneta elettronica  in  base  agli  articoli  114-novies,
comma 1, lett. e) e 114 - undecies del TUB, per quanto  riguarda  gli
istituti  di  pagamento,  e  114-quinquies,  comma  1,  lett.  e)   e
114-quinquies 3 del TUB per quanto riguarda gli  istituti  di  moneta
elettronica; 
    -  decreto  del  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e   della
programmazione   economica   n.   161/1998,   recante    norme    per
l'individuazione dei requisiti  di  onorabilita'  e  professionalita'
degli esponenti aziendali delle banche e delle cause di  sospensione,
applicabile agli istituti di pagamento  e  agli  istituti  di  moneta
elettronica in base agli articoli 114 - novies, comma 1, lett.  e)  e
114-undecies del TUB, per quanto riguarda gli istituti di  pagamento,
e 114-quinquies, comma 1, lett. e) e  114-quinquies  3  del  TUB  per
quanto riguarda gli istituti di moneta elettronica; 
    - Orientamenti finali sulla sicurezza dei pagamenti via  Internet
emanati dall'EBA il 19 dicembre 2014; 
    -  Orientamenti  finali  sui  criteri  per  stabilire   l'importo
monetario minimo dell'assicurazione  per  la  responsabilita'  civile
professionale o analoga garanzia a norma dell'articolo  5,  paragrafo
4, della direttiva 2015/2366/UE emanati dall'EBA il 12 settembre2017; 
    -  Orientamenti  finali  sulle  informazioni  che  devono  essere
fornite per ottenere l'autorizzazione degli istituti di  pagamento  e
degli istituti di moneta elettronica, nonche'  per  la  registrazione
dei  prestatori  di  servizi  di  informazione  sui  conti  ai  sensi
dell'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva  2015/2366/UE,  emanati
dall'EBA l' 8 novembre2017; 
    - Orientamenti  finali  in  materia  di  segnalazione  dei  gravi
incidenti ai sensi dell'articolo 96,  paragrafo  3,  della  direttiva
2015/2366/UE (PSD2), emanati dall'EBA il 19 dicembre2017; 
    - Orientamenti finali sulle misure  di  sicurezza  per  i  rischi
operativi  e  di  sicurezza  dei  servizi  di  pagamento   ai   sensi
dell'articolo 95, paragrafo 3, della direttiva  2015/2366/UE  (PSD2),
emanati dall'EBA il 12 gennaio2018; 
    -  Orientamenti   finali   sulle   condizioni   per   beneficiare
dell'esenzione dal meccanismo di emergenza a norma dell'articolo  33,
paragrafo  6,  del  regolamento  (UE)  389/2018  (norme  tecniche  di
regolamentazione  per  l'autenticazione  forte  del  cliente  e   gli
standard aperti di comunicazione comuni e sicuri),  emanati  dall'EBA
il 4 dicembre2018; 
    -  Provvedimento  della  Banca  d'Italia  del  25  giugno   2008,
Regolamento recante  l'individuazione  dei  termini  e  delle  unita'
organizzative  responsabili  dei   procedimenti   amministrativi   di
competenza della Banca d'Italia relativi all'esercizio delle funzioni
di vigilanza in  materia  bancaria  e  finanziaria,  ai  sensi  degli
articoli 2 e 4 della legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e  successive
modifiche; 
    - Provvedimento della Banca  d'Italia  del  29  luglio  2009,  in
materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi  finanziari,  e
successive modifiche; 
    - Provvedimento della Banca d'Italia del 18 dicembre 2012 recante
le "Disposizioni di vigilanza in  materia  di  sanzioni  e  procedura
sanzionatori amministrativa" e successive modifiche. 
 
                             SEZIONE II 
                             DEFINIZIONI 
 
  Ai fini della presente disciplina si intende per: 
    - "EBA": European Banking Authority - Autorita' bancaria europea,
istituita con il Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 24 novembre2010; 
    - "agente": il soggetto di cui all'art. 128-quater del TUB; 
    - "clienti/clientela": una persona  fisica  o  giuridica  che  si
avvale di un servizio di pagamento  in  qualita'  di  pagatore  o  di
beneficiario o di entrambi ovvero la persona fisica o  giuridica  che
detiene la moneta elettronica; 
    - "conto di pagamento": un conto detenuto a nome di  uno  o  piu'
clienti che  e'  utilizzato  esclusivamente  per  l'esecuzione  delle
operazioni di pagamento; 
    - "controllo": le fattispecie previste dall'art. 23 del TUB; 
    - "CRR": il Regolamento (UE) n.575/2013; 
    -  "dati  sensibili  relativi  ai   pagamenti":   dati   di   cui
all'articolo 1, comma 2, lett. q-quater) del d.lgs. n.11/2010; 
    - "depositari abilitati": le banche centrali, le banche italiane,
le banche comunitarie e di paesi terzi; 
    - "esponenti aziendali": i  soggetti  che  svolgono  funzioni  di
amministrazione, direzione e controllo, comunque siano denominate  le
cariche; 
    -  "gruppo  di  appartenenza   dell'istituto   di   pagamento   o
dell'istituto  di  moneta  elettronica":  l'insieme  delle   societa'
italiane o estere che, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile: 
      1. controllano l'istituto di pagamento o l'istituto  di  moneta
elettronica; 
      2. sono controllati dall'istituto di pagamento o  dall'istituto
di moneta elettronica; 
      3.  sono  controllati  dallo  stesso  soggetto  che   controlla
l'istituto di pagamento o l'istituto di moneta elettronica; 
    - "istituti di moneta elettronica": gli istituti  di  cui  all'1,
co. 2, lett. h-bis), del TUB; 
    - "istituti di moneta elettronica comunitari":  gli  istituti  di
cui all'1, co. 2, lett. h-ter), del TUB; gli istituti di  cui  all'1,
co. 2, lett. h-bis.1) del TUB; 
    - "istituti di pagamento": gli istituti di cui all'art. 1, co. 2,
lett. h-sexies), del TUB; 
    - "istituti di pagamento comunitari": gli istituti di cui  all'1,
co. 2, lett. h-septies), del TUB; 
    - "istituto o  istituti":  l'istituto  di  moneta  elettronica  e
l'istituto di pagamento italiano; 
    - "istituto comunitario":  l'istituto  di  moneta  elettronica  e
l'istituto di pagamento aventi sede legale e amministrazione centrale
in uno stesso Stato comunitario diverso dall'Italia; 
    - "organo con  funzione  di  supervisione  strategica":  l'organo
aziendale a cui - ai sensi  del  codice  civile  o  per  disposizione
statutaria - sono attribuite funzioni  di  indirizzo  della  gestione
dell'impresa, mediante, tra l'altro, esame e delibera  in  ordine  ai
piani industriali o finanziari ovvero alle operazioni strategiche; 
    - "organo con funzione  di  gestione":  l'organo  aziendale  o  i
componenti di esso  a  cui  -  ai  sensi  del  codice  civile  o  per
disposizione  statutaria  -  spettano  o  sono  delegati  compiti  di
gestione corrente, intesa come attuazione degli indirizzi  deliberati
nell'esercizio  della  funzione  di   supervisione   strategica.   Il
direttore generale rappresenta il vertice della struttura  interna  e
come tale partecipa alla funzione digestione; 
    - "organo con funzione di controllo": il collegio  sindacale,  il
consiglio di sorveglianza  o  il  comitato  per  il  controllo  sulla
gestione; 
    - "organi aziendali": il complesso degli organi con  funzioni  di
supervisione strategica, di gestione e di controllo. La  funzione  di
supervisione   strategica   e   quella   di    gestione    attengono,
unitariamente, alla gestione dell'impresa  e  possono  quindi  essere
incardinate nello stesso organo aziendale. Nei sistemi  dualistico  e
monistico, in conformita' delle previsioni legislative, l'organo  con
funzione di controllo puo'  svolgere  anche  quella  di  supervisione
strategica; 
    - "partecipazione": ai sensi  dell'articolo  1,  comma  2,  lett.
h-quater, del  TUB,  le  azioni,  le  quote  e  gli  altri  strumenti
finanziari che attribuiscono  diritti  amministrativi  o  comunque  i
diritti previsti dall'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile; 
    -  "partecipazione  indiretta":  le  partecipazioni  acquisite  o
comunque  possedute  per  il  tramite  di  societa'  controllate,  di
societa' fiduciarie o per interposta persona; 
    - "partecipazione qualificata": la partecipazione  non  inferiore
al 10 per cento del capitale sociale o dei diritti  di  voto,  oppure
che comporti la possibilita' di esercitare un'influenza notevole o il
controllo sulla gestione dell'impresa partecipata; 
    -  "prestatori  del  servizio  di  disposizione  di   ordini   di
pagamento":  gli  istituti  di  pagamento  autorizzati   a   prestare
esclusivamente  il  servizio  di  cui  all'art.  1,  comma  2,  lett.
h-septies.1) n. 7, del TUB; 
    - "prestatori  del  servizio  di  informazione  sui  conti":  gli
istituti  di  pagamento  autorizzati  a  prestare  esclusivamente  il
servizio di cui all'art. 1, comma 2, lett.  h-septies.1)  n.  8,  del
TUB; 
    - "punto di contatto centrale": il soggetto o la struttura di cui
all'art. 1, co. 2, lett. i), del TUB; 
    - "rischi operativi":  il  rischio  di  perdite  derivanti  dalla
inadeguatezza o dalla  disfunzione  di  procedure,  risorse  umane  e
sistemi interni, oppure da eventi esogeni.  E'  compreso  il  rischio
legale, ossia il rischio di perdite derivanti da violazioni di  leggi
o regolamenti, da responsabilita' contrattuale  o  extra-contrattuale
ovvero da altre controversie; 
    - "rischi di sicurezza": il rischio derivante  dall'inadeguatezza
o dalla mancanza di processi interni oppure  da  eventi  esogeni  che
hanno, o potrebbero avere, un effetto negativo sulla  disponibilita',
integrita' e riservatezza dei sistemi  che  impiegano  le  tecnologie
dell'informazione e della comunicazione (ICT) e/o delle  informazioni
utilizzate per la prestazione dei servizi di pagamento.  E'  compreso
il  rischio  derivante  da  attacchi  informatici  o  da  un  livello
inadeguato di sicurezza fisica; 
    -  "soggetti   convenzionati   con   gli   istituti   di   moneta
elettronica": le persone fisiche o giuridiche che, ai sensi dell'art.
114-bis.1 del TUB, distribuiscono o rimborsano la moneta  elettronica
per conto di un istituto di moneta elettronica; 
    - "servizi di pagamento": i servizi indicati nell'art.  1,  comma
2, lett. h-septies.1), del TUB (1 ); 
------ 
(1)	Resta fermo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del  d.lgs.  27
gennaio 2010, n. 11. 
 
    - "stretti legami": le fattispecie riportate nell'art.  1,  comma
2, lett. h), del TUB; 
    - "titoli di debito qualificati":  i  titoli  di  debito  inclusi
nella tabella di cui all'articolo 336, paragrafo 1, del  CRR,  per  i
quali e' prevista una ponderazione pari o inferiore all'1,6 per cento
ad esclusione delle "altre posizioni qualificate" come  definite  dal
paragrafo 4 del medesimo articolo del CRR. 
  Ove  non  diversamente  specificato,   ai   fini   delle   presenti
disposizioni valgono le altre definizioni contenute  nel  TUB  e  nel
d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11. 
 
                             CAPITOLO II 
                           AUTORIZZAZIONE 
 
                              SEZIONE I 
                 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 
 
  1. Destinatari della disciplina 
  Le presenti disposizioni si applicano: 
    - ai  soggetti,  persone  fisiche  o  giuridiche,  che  intendono
costituire in Italia un istituto di pagamento o un istituto di moneta
elettronica; 
    - alle societa' gia' esistenti che intendono  essere  autorizzate
in Italia come istituti  di  pagamento  o  come  istituti  di  moneta
elettronica; 
    - agli istituti di pagamento che intendono variare  il  contenuto
dell'autorizzazione. 
  2. Criteri di valutazione della domanda di autorizzazione 
  La Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione: 
    - a un istituto di pagamento per la prestazione  di  uno  o  piu'
servizi di pagamento; 
    - a un istituto di moneta elettronica per l'emissione  di  moneta
elettronica e la  prestazione  di  servizi  di  pagamento  anche  non
connessi con l'emissione di moneta elettronica, 
  se verifica l'esistenza delle condizioni atte a garantirne la  sana
e prudente gestione e  il  regolare  funzionamento  del  sistema  dei
pagamenti. 
  A tal fine, la Banca d'Italia: 
    - verifica la sussistenza dei seguenti presupposti: 
      o adozione della forma di societa' per azioni, di  societa'  in
accomandita per azioni, di societa' a responsabilita' limitata  o  di
societa' cooperativa; 
      o  presenza  della  sede  legale  e  della  direzione  generale
dell'istituto nel territorio della Repubblica italiana, ove e' svolta
almeno  una  parte  dell'attivita'  avente  a  oggetto   servizi   di
pagamento; 
      o esistenza di un capitale versato di ammontare non inferiore a
quello  indicato  nella  Sezione  II  o,  nel  caso  di  istituti   a
operativita' limitata, nel Capitolo IX; 
      o  presentazione,  unitamente  all'atto  costitutivo   e   allo
statuto, di un programma di attivita' (cfr. Sezione III); 
      o possesso da parte dei partecipanti  qualificati  al  capitale
dell'istituto di pagamento e dell'istituto di moneta elettronica  dei
requisiti previsti, rispettivamente, ai sensi dell'art. 114 - novies,
comma 1, lett. e), e dell'art. 114-quinquies, comma 1, lett. e),  del
TUB; 
      o possesso da parte  dei  soggetti  che  svolgono  funzioni  di
amministrazione, direzione e controllo nell'istituto di  pagamento  e
nell'istituto di  moneta  elettronica  dei  requisiti  di  idoneita',
previsti, rispettivamente, ai sensi dell'art.  114-novies,  comma  1,
lett. e-bis), e dell'art. 114-quinquies, comma 1,  lett.  e-bis)  del
TUB (1 ); 
------ 
(1) Si rammenta che ai sensi dell'art. 1, comma 3-bis  e  3-ter,  del
TUB, le norme del TUB che fanno  riferimento:  i)  "al  consiglio  di
amministrazione, all'organo amministrativo e agli  amministratori  si
applicano anche al consiglio di gestione e ai suoi  componenti";  ii)
"al collegio sindacale, ai sindaci ed all'organo che svolge  funzioni
di controllo si applicano anche al consiglio  di  sorveglianza  e  al
comitato per il controllo sulla gestione e ai loro componenti". 
 
      o stipula, per gli istituti che intendono prestare il  servizio
di disposizione di ordini di pagamento  ovvero  di  informazione  sui
conti, di una polizza di assicurazione della responsabilita' civile o
analoga  forma  di  garanzia  per  i  danni  arrecati  nell'esercizio
dell'attivita'  prevista  dall'art.  114-novies,   comma   1-bis,   e
dall'art. 114-septies, comma 2-bis del TUB; 
      o insussistenza di impedimenti a un  esercizio  efficace  delle
sue funzioni di vigilanza con riferimento: 
        • al gruppo di appartenenza dell'istituto; 
        • a eventuali stretti legami tra l'istituto, o i soggetti del
suo gruppo di appartenenza, e altri soggetti; 
    - valuta: 
      o il programma di attivita' in un'ottica  di  sana  e  prudente
gestione; 
      o la sussistenza delle condizioni di idoneita'  di  coloro  che
detengono una partecipazione qualificata al capitale e del gruppo  di
appartenenza dell'istituto a garantirne la sana e prudente gestione; 
      o che l'organizzazione amministrativa e contabile e il  sistema
dei controlli interni siano adeguati  e  proporzionati  alla  natura,
ampiezza  e  complessita'  delle  attivita'  che  l'istituto  intende
esercitare. 
  La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle
predette condizioni non risulti garantita la sana e prudente gestione
dell'istituto o il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti. 
  Le disposizioni di cui al presente Capitolo si applicano anche agli
istituti che intendono prestare, in via  esclusiva,  il  servizio  di
informazione sui conti, fatto salvo quanto specificato nella  Sezione
VI-bis. 
 
                             SEZIONE II 
                      CAPITALE MINIMO INIZIALE 
 
  1. Capitale minimo iniziale degli istituti di pagamento 
  Il capitale minimo iniziale, interamente versato, degli istituti di
pagamento e' pari a: 
    - 20 mila euro, quando l'istituto di  pagamento  presta  solo  il
servizio  di  cui  al  punto  6  dell'articolo  1,  comma  2,   lett.
h-septies.1), del TUB; 
    - 50 mila euro, quanto l'istituto di pagamento presta il servizio
di cui al punto 7 dell'articolo 1, comma 2, lett.  h-septies.1),  del
TUB; 
    - 125 mila euro, quanto l'istituto di pagamento presta uno o piu'
dei servizi di cui ai punti da 1 a 5 dell'articolo 1, comma 2,  lett.
h-septies.1), del TUB. 
  2. Capitale minimo iniziale degli istituti di moneta elettronica 
  Il capitale minimo iniziale, interamente versato, degli istituti di
moneta elettronica e' pari a 350 mila euro. 
  3. Conferimenti in  denaro  e  movimentazione  del  conto  corrente
indisponibile 
  I  conferimenti  in  denaro  sono  integralmente   depositati   dai
sottoscrittori a mezzo bonifico o assegno circolare non  trasferibile
presso un  unico  conto  corrente  bancario  indisponibile  intestato
all'istituto. 
  Nel caso in cui si applichi la disciplina in materia di appello  al
pubblico risparmio, di cui agli artt. 93-bis  e  ss.  TUF,  il  conto
corrente e' lo stesso indicato nel prospetto di  offerta  redatto  ai
sensi del reg. Consob n. 11971 del 1999. 
  Il  conto  puo'  essere  utilizzato  unicamente  per  le   suddette
operazioni  di  accredito;  nessun'altra  operazione  sul  conto   e'
consentita. 
  Le somme depositate non  possono  essere  trasferite  presso  altro
conto corrente, ancorche' dotato  di  medesime  caratteristiche,  ne'
essere consegnate agli  amministratori  prima  dell'iscrizione  della
societa' nel registro delle imprese.  Se  l'iscrizione  nel  registro
delle  imprese  non  ha  luogo  entro  novanta  giorni  dal  rilascio
dell'autorizzazione  oppure  nel  caso  in  cui  il  procedimento  di
autorizzazione si concluda con un provvedimento di diniego, le  somme
depositate  sono  restituite  ai  sottoscrittori  mediante   bonifico
bancario o assegno circolare non trasferibile. 
  La banca depositaria non  da'  seguito  a  eventuali  richieste  di
movimentazione diverse da quelle consentite. 
  Restano fermi - in capo alla banca depositaria -  gli  obblighi  di
verifica della clientela e di segnalazione delle operazioni  sospette
di cui al d.lgs. n. 231/2007. 
 
                             SEZIONE III 
                       PROGRAMMA DI ATTIVITA' 
 
  1. Contenuto del documento 
  Gli  amministratori  predispongono  un   programma   che   illustra
l'attivita' dell'istituto. Il documento e'  redatto  avendo  riguardo
alla   complessita'   operativa,   dimensionale    e    organizzativa
dell'istituto, nonche' alla natura  specifica  dell'attivita'  svolta
("principio di proporzionalita'"). 
  Il documento contiene almeno le seguenti informazioni. 
  I - Descrizione delle linee di sviluppo dell'operativita' 
  Il  documento  indica  gli  obiettivi  di  sviluppo,  le  attivita'
programmate e le strategie funzionali alla loro realizzazione. 
  In particolare descrive: 
    - le  finalita'  e  gli  obiettivi  di  sviluppo  dell'iniziativa
("mission e obiettivi aziendali") e le strategie imprenditoriali  che
l'istituto intende seguire per la loro realizzazione; 
    - i servizi di pagamento  che  intende  svolgere  e  le  relative
modalita' di prestazione. Nel caso di istituti di moneta elettronica,
il documento illustra le attivita' di emissione di moneta elettronica
e i  servizi  di  pagamento  non  connessi  all'emissione  di  moneta
elettronica che l'istituto intende svolgere e le  relative  modalita'
di  prestazione.  Per  tutti  i   servizi   prestati,   e'   indicato
specificamente se e in che modo  l'istituto  entra  in  possesso  dei
fondi della clientela; 
    - le attivita' connesse e strumentali, di  cui  al  Capitolo  IV,
Sezione I, che l'istituto intende svolgere; 
    - l'attivita'  di  concessione  di  finanziamenti  connessi  alla
prestazione dei servizi di pagamento, di cui al Capitolo IV,  Sezione
I, ove prevista; 
    - il mercato  in  cui  l'istituto  intende  operare,  nonche'  il
posizionamento dello stesso sul mercato di riferimento; 
    - le linee di sviluppo dell'attivita', specificando, se del caso,
l'intenzione di operare all'estero, nonche' l'intenzione  di  avviare
l'esercizio di altre attivita'  imprenditoriali  nei  successivi  tre
anni; 
    - i canali di distribuzione utilizzati ("rete"). 
  II - Relazione previsionale sui profili tecnici  e  di  adeguatezza
patrimoniale (Business plan) 
  Il programma di attivita' e' accompagnato dai bilanci previsionali,
redatti secondo i principali contabili applicabili agli  istituti  di
pagamento e agli  istituti  di  moneta  elettronica,  dei  primi  tre
esercizi da cui risultino, tra l'altro: 
    -  l'ammontare  degli   investimenti   che   l'istituto   intende
effettuare per impiantare la  struttura  tecnico-organizzativa  e  le
relative coperture finanziarie; 
    -  le  dimensioni  operative  che  l'istituto   si   propone   di
raggiungere, anche in relazione al mercato in cui intende operare; 
    - i risultati economici attesi. 
  Sono prefigurati scenari avversi  rispetto  alle  ipotesi  di  base
formulate; in  relazione  a  ciascuno  scenario  sono  descritti  gli
impatti economici e patrimoniali  nonche'  gli  effetti  sui  profili
prudenziali; in questo  ambito  l'istituto  individua  le  azioni  di
rafforzamento patrimoniale necessarie,  con  la  stima  dei  relativi
oneri. 
  Il documento contiene,  inoltre,  un'analisi  della  sostenibilita'
patrimoniale delle attivita' programmate; in questo ambito l'istituto
predispone, per il primo triennio di attivita', prospetti contenenti: 
    - la composizione e l'evoluzione dei fondi propri; 
    - il calcolo dei requisiti minimi obbligatori. 
  III - Relazione sulla struttura organizzativa 
  Il documento contiene una relazione sulla struttura  organizzativa,
redatta secondo lo schema contenuto nell'allegato D del  Capitolo  VI
(Schema della relazione sulla struttura organizzativa). 
  IV -  Descrizione  dei  servizi  di  pagamento,  dell'attivita'  di
emissione della moneta elettronica e delle relative caratteristiche e
delle misure adottate per tutelare i fondi ricevuti dalla clientela 
  Il programma di attivita' e' accompagnato da una descrizione: 
    - degli specifici servizi di  pagamento  che  l'istituto  intende
prestare, delle relative caratteristiche, delle modalita' di gestione
e regolamento delle relative operazioni  di  pagamento,  nonche'  del
sistema di  pagamento  a  cui  intende  partecipare,  secondo  quanto
previsto nell'allegato E, Sezioni A e B, del Capitolo VI; 
    - per gli  istituti  di  moneta  elettronica,  dell'attivita'  di
emissione di moneta elettronica e di gestione del relativo  circuito,
secondo quanto previsto nell'allegato D, Sezioni  B  (1  )  e  C  del
Capitolo VI; 
------ 
(1) Gli istituti di moneta elettronica compilano  la  Sezione  B  con
riferimento all'attivita'  di  emissione  di  moneta  elettronica  e,
qualora  prestino  anche  servizi  di  pagamento  non  connessi   con
l'emissione  di  moneta  elettronica,  anche  con  riferimento   agli
specifici servizi di pagamento prestati. 
 
    - delle misure adottate  per  tutelare  i  fondi  ricevuti  dalla
clientela, secondo quanto previsto nel Capitolo IV, Sezione II. 
  2. Valutazioni della Banca d'Italia 
  La  Banca  d'Italia  valuta  il  programma  di  attivita'  e   puo'
richiedere modifiche quando le linee di  sviluppo  in  esso  previste
contrastino con la sana e prudente gestione ovvero  con  il  regolare
funzionamento del sistema dei pagamenti. 
  A questo fine valuta, tra l'altro: 
    - la coerenza delle  informazioni  contenute  e  l'attendibilita'
delle previsioni formulate; 
    -  l'adeguatezza  del  programma  per  assicurare  condizioni  di
equilibrio  patrimoniale,  reddituale  e  finanziario   all'istituto,
nonche' il rispetto delle disposizioni prudenziali per  tutto  l'arco
temporale di riferimento; 
    -  l'adeguatezza  dell'assetto  organizzativo  e  dei   controlli
interni; 
    - la coerenza della pianificazione strategica anche  rispetto  al
mercato di riferimento. 
  La Banca d'Italia, nel rilasciare  l'autorizzazione,  puo'  fornire
indicazioni all'istituto perche' quest'ultimo  conformi  le  previste
linee di sviluppo della propria attivita' al  rispetto  delle  regole
prudenziali, alle esigenze informative di vigilanza nonche' a  quelle
di regolare funzionamento del sistema dei pagamenti. 
 
                             SEZIONE IV 
                        ASSETTO PROPRIETARIO 
 
  1. Partecipazioni 
  I soggetti  che  detengono,  anche  indirettamente,  partecipazioni
qualificate in un istituto di pagamento o in un  istituto  di  moneta
elettronica devono possedere i requisiti  previsti,  rispettivamente,
dall'art. 114-novies, comma 1, lett. e), e  dall'art.  114-quinquies,
comma 1, lett. e) del TUB, nonche' essere adeguati ad  assicurare  la
sana e prudente gestione dell'istituto (1 ). 
------ 
(1) Qualora il partecipante sia una persona  giuridica,  i  requisiti
devono  essere  posseduti  dagli  amministratori  e   dal   direttore
generale, ovvero dai soggetti che ricoprono cariche equivalenti. 
 
  La Banca d'Italia, con l'obiettivo di tutelare la sana  e  prudente
gestione dell'istituto, valuta la qualita' del potenziale  acquirente
e la solidita' finanziaria del progetto di acquisizione (2 ). 
------ 
(2) In tale contesto, viene anche valutata la capacita' del detentore
di una partecipazione qualificata di  fornire  ulteriori  risorse  di
capitale nei primi anni di operativita' o in situazioni di stress. 
 
  Possono altresi' assumere rilievo gli eventuali legami di qualsiasi
natura - anche familiari o associativi -  tra  partecipanti  e  altri
soggetti tali da compromettere le condizioni sopra indicate. 
  In particolare, la Banca d'Italia  puo'  valutare  ogni  precedente
penale o indagine  penale  a  carico  di  coloro  che  detengano  una
partecipazione, anche non qualificata, nell'istituto. 
  La Banca d'Italia,  nell'effettuare  tali  verifiche,  utilizza  le
informazioni e i dati in suo possesso e  puo'  avvalersi  di  notizie
riservate  derivanti  dalla  collaborazione   con   altre   autorita'
pubbliche italiane o estere. 
  La  Banca  d'Italia  puo'  richiedere  ai  partecipanti  specifiche
dichiarazioni di impegno  tali  da  assicurare  la  sana  e  prudente
gestione  dell'istituto  per  un   ragionevole   periodo   di   tempo
(solitamente   tre   anni),    conformemente    al    principio    di
proporzionalita'  (ad  es:  natura  dell'acquirente,   tipologia   di
acquisizione). 
  Ai fini della verifica dei requisiti in  capo  ai  partecipanti  al
capitale dell'istituto, si rinvia a quanto previsto dal Capitolo III,
Sez. I. 
  2. Gruppo di appartenenza dell'istituto 
  La  Banca  d'Italia  valuta  che  la  struttura   del   gruppo   di
appartenenza dell'istituto non sia tale da  pregiudicare  l'effettivo
esercizio della vigilanza sullo stesso. 
  A tal fine, la Banca d'Italia tiene  conto  sia  dell'articolazione
del gruppo sia dell'idoneita' dei  soggetti  che  ne  fanno  parte  a
garantire la sana e prudente gestione dell'istituto. 
  Qualora l'istituto appartenga a un gruppo  che  comprende  societa'
insediate all'estero, la Banca d'Italia valuta se  la  localizzazione
delle stesse o le attivita' svolte in  questi  paesi  siano  tali  da
consentire   l'esercizio   di   un'efficace   azione   di   vigilanza
sull'istituto. 
  3. Comprova dei requisiti dei partecipanti al capitale 
  Ai fini della comprova dei requisiti previsti dall'art. 114-novies,
comma 1, lett. e), e dall'art. 114-quinquies, comma 1, lett.  e)  del
TUB in  capo  ai  partecipanti  al  capitale  dell'istituto  e  della
relativa documentazione minima, nonche' per l'adempimento degli altri
obblighi di comunicazione alla Banca d'Italia,  si  rinvia  a  quanto
disposto nel Capitolo III. 
 
                              SEZIONE V 
            PROCEDURA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE 
 
  1. Domanda di autorizzazione 
  Il rilascio  dell'autorizzazione  e'  condizione  per  l'iscrizione
dell'istituto nel registro delle imprese. 
  Nell'atto  costitutivo  i  soci  nominano  i  membri  degli  organi
aziendali dell'istituto. 
  Dopo la stipula dell'atto costitutivo e  prima  di  dare  corso  al
procedimento  di  iscrizione  nel   registro   delle   imprese,   gli
amministratori inoltrano la  domanda  di  autorizzazione  alla  Banca
d'Italia. 
  La domanda  di  autorizzazione  e'  inviata  via  pec  al  Servizio
Rapporti Istituzionali di Vigilanza, Divisione Costituzioni banche  e
altri intermediari (riv@pec.bancaditalia.it). 
  Alla domanda sono allegati: 
  a) l'atto costitutivo e lo statuto sociale (1 ); 
------ 
(1)  Nell'atto  costitutivo   deve   essere   indicata   l'ubicazione
dell'amministrazione centrale dell'istituto, ove distinta dalla  sede
legale. 
 
  b) il programma di attivita', previsto nella Sezione III; 
  c)  l'elenco  dei   soggetti   che   partecipano   direttamente   e
indirettamente al capitale  dell'istituto,  con  l'indicazione  delle
rispettive quote di partecipazione in valore assoluto  e  in  termini
percentuali;  per  le  partecipazioni  indirette  va  specificato  il
soggetto tramite il quale si detiene la partecipazione; 
  d) la documentazione richiesta nella Sezione IV per la verifica dei
requisiti previsti dall'art. 114 -  novies,  comma  1,  lett.  e),  e
dall'art. 114-quinquies, comma 1, lett. e) del TUB dei  soggetti  che
detengono,   anche   indirettamente,    partecipazioni    qualificate
nell'istituto; 
  e) la mappa del gruppo di appartenenza; 
  f) l'attestazione del versamento del capitale nella  misura  minima
stabilita dalle presenti  disposizioni,  rilasciata  dalla  direzione
generale  della  banca  presso  la  quale  il  versamento  e'   stato
effettuato; 
  g) informazioni sulla provenienza delle somme con  le  quali  viene
sottoscritto il capitale dell'istituto; 
  h) il  verbale  della  riunione  nel  corso  della  quale  l'organo
amministrativo ha  verificato  il  possesso  dei  requisiti  previsti
dall'art. 114 -undecies, comma 1-bis,  e  dall'art.  114-quinquies.3,
comma 1-bis, del TUB (1 ) dei soggetti chiamati a  svolgere  funzioni
di   amministrazione,   direzione   e   controllo   (2   ),   nonche'
l'insussistenza delle cause di incompatibilita' di  cui  all'articolo
36 del D.L. n. 201/2011 (c.d. divieto di interlocking); 
------ 
(1) Che richiamano l'art. 26 del TUB. 
(2) Per la procedura di verifica dei requisiti e per le comunicazioni
alla Banca d'Italia cfr. Capitolo III, Sezione IV, paragrafo 2. 
 
  i) la documentazione attestante l'adozione di una o piu' misure  di
tutela dei fondi degli utenti dei servizi di pagamento  previste  dal
Capitolo IV, Sezione II; 
  j) la documentazione attestante  il  possesso  di  una  polizza  di
assicurazione  della  responsabilita'  civile  o  analoga  forma   di
garanzia per i danni arrecati nella prestazione dei servizi di cui ai
punti 7 e 8 dell'articolo 1, comma 2,  lett.  h-septies.1)  del  TUB,
unitamente alla documentazione attestante che le modalita' con cui e'
stato calcolato il relativo importo minimo  sono  conformi  a  quanto
stabilito dagli Orientamenti dell'EBA (EBA/GL/2017/08) (3 ). 
------ 
(3) Orientamenti sui criteri per stabilire l'importo monetario minimo
dell'assicurazione per  la  responsabilita'  civile  professionale  o
analoga  garanzia  a  norma  dell'articolo  5,  paragrafo  4,   della
direttiva 2015/2366/UE. 
 
  La documentazione indicata alle lett. d), g) e h), deve avere  data
non anteriore ai 6 mesi da quella di presentazione della  domanda  di
autorizzazione. 
  2. Rilascio dell'autorizzazione 
  La Banca d'Italia - in base agli esiti delle  verifiche  effettuate
circa la sussistenza delle condizioni per l'autorizzazione  e  tenuto
conto  dell'esigenza  di  assicurare  la  sana  e  prudente  gestione
dell'istituto e il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti -
rilascia o nega l'autorizzazione entro novanta giorni dalla  data  di
ricevimento della domanda, corredata della richiesta documentazione. 
  3. Iscrizione all'albo 
  Istituti di pagamento 
  L'istituto di pagamento inoltra alla Banca d'Italia il  certificato
che attesta la data di iscrizione della societa' nel  registro  delle
imprese. La Banca d'Italia iscrive  quindi  l'istituto  di  pagamento
all'albo di cui all'art. 114 - septies del TUB, indicando  anche  gli
agenti di cui lo stesso intende servirsi e, in  caso  di  prestazione
del servizio di informazione sui conti e/o di disposizione di  ordini
di pagamento, i dati  identificativi  della  polizza  assicurativa  o
della analoga garanzia. 
  Successivamente all'iscrizione all'albo,  l'istituto  di  pagamento
comunica alla Banca d'Italia l'avvio della propria operativita'. 
  Istituti di moneta elettronica 
  L'istituto di moneta elettronica inoltra  alla  Banca  d'Italia  il
certificato che attesta la data  di  iscrizione  della  societa'  nel
registro delle imprese. La Banca d'Italia iscrive  quindi  l'istituto
di moneta elettronica all'albo di cui all'art. 114 - quater del  TUB,
indicando anche gli agenti di cui l'istituto  di  moneta  elettronica
intende servirsi per la prestazione di servizi di pagamento. 
  Successivamente  all'iscrizione  all'albo,  l'istituto  di   moneta
elettronica  comunica  alla  Banca  d'Italia  l'avvio  della  propria
operativita'. 
 
                             SEZIONE VI 
     AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITA' PER LE SOCIETA' GIA' ESISTENTI 
 
  1. Procedura di autorizzazione 
  Le societa' gia' esistenti che intendono  essere  autorizzate  come
istituti  di  pagamento  o  come  istituti  di   moneta   elettronica
presentano domanda di autorizzazione  alla  Banca  d'Italia.  Per  le
modalita' di presentazione della domanda si applicano le disposizioni
previste nella Sezione V. 
  La  domanda  di  autorizzazione  all'attivita'  e'  inoltrata  dopo
l'approvazione  della  delibera  di  modifica  dell'oggetto   sociale
indicato in statuto e prima che  di  tale  modifica  venga  richiesta
l'iscrizione nel registro delle imprese. 
  Le societa' gia' esistenti possono omettere l'invio  dei  documenti
di cui ai punti (f) e  (g)  del  paragrafo  1  della  Sezione  V  del
presente Capitolo se esibiscono i certificati camerali attestanti  il
capitale  sociale  sottoscritto  e  versato.  Su  tali  documenti  e'
richiesta l'attestazione dell'organo con funzione di controllo. 
  Il rilascio dell'autorizzazione e' subordinato  al  rispetto  delle
stesse condizioni stabilite per le societa' di nuova costituzione. 
  2. Programma di attivita' 
  Nel programma di attivita', oltre a quanto  previsto  alla  Sezione
III, la societa': 
    - descrive  sinteticamente  le  attivita'  svolte  in  precedenza
allegando i bilanci degli ultimi tre esercizi; 
    - indica le iniziative che l'istituto  intende  adottare  -  e  i
relativi tempi di attuazione  -  per  adeguare  le  risorse  umane  e
tecniche disponibili alla prestazione  dei  servizi  di  pagamento  e
all'emissione di moneta elettronica. 
  3. Esistenza del patrimonio e funzionalita' aziendale 
  Nell'ambito del procedimento di autorizzazione, la  Banca  d'Italia
puo' richiedere una verifica in ordine alla funzionalita' complessiva
della struttura aziendale nonche' all'esistenza e  all'ammontare  del
patrimonio della societa' istante. A tal fine, la Banca d'Italia puo'
disporre l'accesso di propri ispettori oppure richiedere una  perizia
a soggetti terzi. 
  Nel caso in cui la  Banca  d'Italia  richieda  una  perizia,  dalla
relativa relazione devono risultare: 
    - l'esistenza e l'ammontare del patrimonio; 
    - il rispetto della disciplina prudenziale; 
    -     la      valutazione      dell'adeguatezza      dell'assetto
organizzativo  -contabile e del sistema dei controlli  interni  della
societa' e della capacita' di corrispondere alle esigenze informative
di vigilanza. 
  La Banca d'Italia, con riferimento  al  tipo  di  attivita'  svolto
dalla societa', si riserva di indicare ulteriori aspetti  che  devono
formare oggetto della perizia e di cui deve essere dato  conto  nella
relazione. 
 
                           SEZIONE VI -BIS 
          PRESTATORI DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE SUI CONTI 
 
  1. Prestatori del servizio di informazione sui conti 
  I soggetti che intendono prestare  esclusivamente  il  servizio  di
informazione sui conti di cui al numero 8 dell'articolo 1,  comma  2,
lett. h-septies.1), del TUB presentano domanda alla  Banca  d'Italia.
Si applicano le disposizioni  del  presente  Capitolo,  modificate  e
integrate come di seguito indicato: 
    - non si applica la disciplina  in  materia  di  capitale  minimo
iniziale di cui alla Sezione II del presente Capitolo; 
    - non si applica la disciplina in materia di assetto proprietario
di cui alla Sezione IV del presente Capitolo; 
    -   la   sezione   "Descrizione   dei   servizi   di   pagamento,
dell'attivita' di emissione della moneta elettronica e delle relative
caratteristiche e delle misure adottate per tutelare i fondi ricevuti
dalla  clientela"  del  programma  di  attivita'   non   include   le
informazioni sulle misure adottate  per  tutelare  i  fondi  ricevuti
dalla clientela. 
 
                             SEZIONE VII 
               DECADENZA E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE 
 
  L'istituto decade dall'autorizzazione rilasciata se: 
    - rinuncia espressamente all'autorizzazione  entro  12  mesi  dal
rilascio  della   stessa   e   comunque   prima   di   aver   avviato
l'operativita'; 
    - non si serve dell'autorizzazione entro 12 mesi  dall'iscrizione
all'albo. Prima della  scadenza  di  tale  termine,  l'istituto  puo'
chiedere  alla  Banca  d'Italia,  in  presenza  di   giustificate   e
sopravvenute  motivazioni,  un  periodo  di  proroga  di  norma   non
superiore a 6 mesi. 
  Intervenuta  la  decadenza,  la  Banca  d'Italia,  senza  ulteriori
formalita',  cancella  l'istituto  dal  relativo   albo.   L'istituto
provvede alla modifica dell'oggetto sociale. 
  Fermi restando i casi di revoca di cui all'art. 113-ter del TUB, la
Banca d'Italia revoca l'autorizzazione a un istituto  e  lo  cancella
dall'albo quando l'istituto: 
    - non soddisfa piu' le condizioni  previste  per  la  concessione
dell'autorizzazione previste nel presente Capitolo; o 
    -  ha  cessato  la  prestazione  dell'attivita'  per  un  periodo
continuativo superiore a 6 mesi. 
  L'istituto   modifica   l'oggetto   sociale   oppure   dispone   la
liquidazione. La  revoca  dell'autorizzazione  e'  invece  effettuata
secondo le modalita' di cui all'art. 113-ter qualora vi  siano  somme
di denaro  ricevute  dai  clienti  ancora  registrate  nei  conti  di
pagamento ovvero ricevute a fronte della moneta  elettronica  emessa,
fondi ricevuti  dagli  utenti  di  servizi  di  pagamento  ancora  da
regolare o soggetti ai requisiti di tutela previsti dal  Capitolo  IV
Sezione II, nonche' attivi derivanti dall'esercizio dell'attivita' di
concessione di finanziamenti. 
  Per gli istituti  di  pagamento,  le  pronunce  di  decadenza  e  i
provvedimenti di revoca dell'autorizzazione possono avere ad  oggetto
anche uno solo dei servizi per cui l'istituto e' autorizzato. In  tal
caso  l'istituto  non  e'  cancellato   dall'albo   e   non   trovano
applicazione le disposizioni in materia di liquidazione. 
 
                            SEZIONE VIII 
                   VARIAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE 
 
  Gli istituti di pagamento  comunicano  preventivamente  alla  Banca
d'Italia l'intenzione di prestare servizi  di  pagamento  diversi  da
quelli per i quali sono autorizzati. 
  Gli istituti di pagamento corredano la comunicazione con  un  nuovo
programma di attivita', redatto secondo quanto previsto nella Sezione
III. 
  Se intendono prestare il servizio di informazione sui conti e/o  di
disposizione di ordini di pagamento, gli istituti inviano altresi' la
documentazione attestante: 
      i)  il  possesso  di  una  polizza   di   assicurazione   della
responsabilita' civile o  analoga  forma  di  garanzia  per  i  danni
arrecati nella prestazione  dei  servizi  di  cui  ai  punti  7  e  8
dell'articolo 1, comma 2, lett. h-septies.1) del TUB; e 
      ii) che le modalita'  con  cui  e'  stato  calcolato  l'importo
monetario minimo dell'assicurazione o  analoga  garanzia  di  cui  al
punto i) sono conformi a quanto previsto dagli Orientamenti  dell'EBA
del 12 settembre 2017 (1 ). 
------ 
(1)Orientamenti sui criteri per stabilire l'importo monetario  minimo
dell'assicurazione per  la  responsabilita'  civile  professionale  o
analoga  garanzia  a  norma  dell'articolo  5,  paragrafo  4,   della
direttiva 2015/2366/UE del 12 settembre 2017. 
 
  Gli istituti di pagamento  possono  prestare  i  nuovi  servizi  di
pagamento se, entro sessanta giorni  dalla  comunicazione,  la  Banca
d'Italia  non  avvia  un  procedimento  amministrativo  d'ufficio  di
divieto, da concludersi entro 90 giorni. 
  In relazione alla prestazione di  nuovi  servizi  di  pagamento  da
parte degli istituti di pagamento,  la  Banca  d'Italia  aggiorna  il
relativo albo. 
  Le  disposizioni  di  cui  alla  presente  Sezione,  ad   eccezione
dell'ultimo capoverso, si applicano, mutatis mutandis, agli  istituti
di moneta elettronica che intendono prestare servizi di pagamento non
connessi con l'emissione di  moneta  elettronica  diversi  da  quelli
specificamente indicati nel programma di attivita'. 
 
                          SEZIONE VIII-bis 
AUTORIZZAZIONE DEI PRESTATORI DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE SUI  CONTI
E DI DISPOSIZIONE DI ORDINI DI PAGAMENTO ALLA  PRESTAZIONE  DI  ALTRI
                        SERVIZI DI PAGAMENTO 
 
  Gli istituti autorizzati a prestare, in via esclusiva, il  servizio
di informazione sui conti che intendono prestare anche uno o piu' dei
servizi di pagamento di cui ai numeri da 1 a 7 dell'articolo 1, comma
2, lett. h-septies.1), del TUB presentano domanda  di  autorizzazione
alla Banca d'Italia, conformemente a  quanto  indicato  nel  presente
Capitolo.  Alla  domanda  di  autorizzazione  non  sono  allegati   i
documenti relativi alle lettere (e), (h), e (j) del paragrafo 1 della
Sezione V, salvo  che  siano  intervenute  variazioni  rispetto  alle
informazioni in precedenza comunicate alla Banca d'Italia. 
  Gli istituti autorizzati a prestare, in via esclusiva, il  servizio
di disposizione di ordini di pagamento che intendono  prestare  anche
uno o piu' dei servizi di pagamento  di  cui  ai  numeri  da  1  a  6
dell'articolo 1, comma 2,  lett.  h-septies.1),  del  TUB  presentano
domanda di autorizzazione alla Banca d'Italia conformemente a  quanto
indicato nel presente Capitolo. Alla domanda  di  autorizzazione  non
sono allegati i documenti relativi alle lettere (c), (e),  (f),  (g),
(h), e  (j)  del  paragrafo  1  della  Sezione  V,  salvo  che  siano
intervenute variazioni  rispetto  alle  informazioni  precedentemente
comunicate. 
 
                             SEZIONE IX 
                     PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI 
 
  Si indicano di seguito, a soli fini riepilogativi,  i  procedimenti
amministrativi,   e   le    corrispondenti    unita'    organizzative
responsabili, rilevanti ai sensi del presente Capitolo: 
    - autorizzazione a costituire  un  istituto  di  pagamento  o  un
istituto di moneta elettronica o autorizzazione alla  prestazione  di
servizi di  pagamento  o  di  emissione  di  moneta  elettronica  una
societa'   gia'   esistente    o    ad    ampliare    il    contenuto
dell'autorizzazione, ai sensi degli articoli 114-quinquies, comma  1,
e 114-novies, comma 1, del TUB (Servizio  Rapporti  Istituzionali  di
Vigilanza); 
  In sede di rilascio dell'autorizzazione, la Banca d'Italia comunica
all'istituto  l'unita'  organizzativa  competente  per  la  vigilanza
sull'istituto medesimo; 
    -  divieto  di  variazione  del   contenuto   dell'autorizzazione
rilasciata, ai sensi degli articoli 114-quinquies.2, comma  3,  lett.
d),  e  114-quaterdecies,  comma  3,  lett.  d),  del  TUB  (l'unita'
organizzativa competente  per  la  vigilanza  sull'istituto,  secondo
quanto comunicato dalla Banca d'Italia in sede  di  autorizzazione  o
successivamente); 
    - proroga del termine per l'inizio  dell'operativita',  ai  sensi
degli articoli 114-quinquies, comma 3, e 114-novies, comma 3, del TUB
(l'unita' organizzativa competente per  la  vigilanza  sull'istituto,
secondo  quanto  comunicato  dalla  Banca   d'Italia   in   sede   di
autorizzazione o successivamente); 
    - iscrizione, variazione, cancellazione dall'Albo, ai sensi degli
articoli 114-quater,  comma  1,  e  114-septies,  comma  1,  del  TUB
(Servizio Rapporti Istituzionali di  Vigilanza  quando  l'istanza  di
iscrizione all'albo e'  connessa  a  quella  di  autorizzazione  alla
costituzione dell'istituto o di autorizzazione come istituto  di  una
societa' gia' esistente;  negli  altri  casi  l'unita'  organizzativa
competente per la vigilanza). 
 
                            CAPITOLO III 
           PARTECIPANTI AL CAPITALE ED ESPONENTI AZIENDALI 
 
                              SEZIONE I 
                     PARTECIPAZIONI QUALIFICATE 
 
  1. Partecipazioni qualificate 
  Ai sensi degli articoli 114-quinquies.3 e 114-undecies del TUB, che
richiamano gli articoli 19, 20, 21, 22, 23 e 24 del TUB, sono  tenuti
a presentare istanza di autorizzazione alla Banca d'Italia i soggetti
che - da soli o di concerto  -  intendono  acquisire  direttamente  o
indirettamente, a qualsiasi  titolo,  partecipazioni  qualificate  al
capitale di un istituto. 
  All'acquisizione,   diretta   o   indiretta,   di    partecipazioni
qualificate nel capitale degli istituti si  applica  quanto  previsto
dalle "Disposizioni di vigilanza  per  gli  intermediari  finanziari"
(Circolare n. 288 del 3 aprile 2015) Titolo II, Capitolo 1, Sezioni I
e II, con le seguenti precisazioni. 
  In deroga a quanto previsto dalla Sez. II,  parr.  3  e  6.8  della
Circolare n. 288 del 3 aprile 2015,  i  soggetti  che  controllano  -
anche per il tramite di societa' controllate, di societa'  fiduciarie
o per interposta persona - banche o societa'  finanziarie  capogruppo
di gruppi bancari, gruppi finanziari o di  SIM,  non  sono  tenuti  a
richiedere l'autorizzazione nei casi in cui la banca controllata o la
societa' finanziaria capogruppo  intende  acquisire  o  aumentare  la
partecipazione  in  un  istituto.  In  tal  caso,   la   domanda   di
autorizzazione e'  presentata  esclusivamente  dalla  banca  o  dalla
capogruppo che intende acquisire o incrementare la partecipazione. 
  Le previsioni di cui alle Sezioni I, II e III del presente Capitolo
non si applicano ai soggetti che intendono acquisire  direttamente  o
indirettamente una partecipazione  qualificata  nel  capitale  di  un
istituto che presta in via esclusiva il servizio di informazione  sui
conti. 
 
                             SEZIONE II 
                      OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE 
 
  1. Comunicazioni riguardanti i partecipanti 
  1.1 Acquisto o variazione di partecipazioni qualificate 
  I soggetti  che  partecipano,  direttamente  o  indirettamente,  al
capitale dell'istituto sono tenuti a  comunicare,  entro  il  termine
indicato al par. 1.2, alla Banca d'Italia e al  soggetto  partecipato
l'ammontare della propria partecipazione nei seguenti casi: 
  a) perfezionamento  delle  operazioni  soggette  all'autorizzazione
prevista dalla Sezione I ovvero eventuale decisione di non concludere
l'operazione; 
  b) riduzione dell'ammontare della partecipazione  al  di  sotto  di
ciascuna delle soglie rilevanti a fini autorizzativi; 
  c) modificazioni della catena partecipativa che non siano  soggette
ad autorizzazione. 
  Nella comunicazione vanno indicati i  soggetti  interposti  tra  il
dichiarante al vertice della catena partecipativa e il  soggetto  che
partecipa direttamente al capitale dell'istituto. 
  1.2 Termini della comunicazione 
  La comunicazione va effettuata entro dieci giorni  dal  verificarsi
delle circostanze indicate nel par. 1.1;  nel  caso  di  istituti  di
nuova costituzione la comunicazione va effettuata entro dieci  giorni
dalla data dell'iscrizione,  a  seconda  dei  casi,  nell'albo  degli
istituti  di  pagamento  o  nell'albo  degli   istituti   di   moneta
elettronica (1 ). 
------ 
(1) In tutti i casi di variazione del capitale l'eventuale obbligo di
comunicazione decorre dal momento in cui l'operazione sul capitale si
e' conclusa. 
 
  1.3 Modalita' di invio della comunicazione 
  La comunicazione va inviata alla Banca d'Italia, unitamente ad  una
nota di trasmissione nella quale  i  soggetti  potenziali  acquirenti
forniscono le seguenti informazioni: 
    - dati identificativi del dichiarante; 
    - dati identificativi dell'istituto partecipato; 
    - numero di  azioni  possedute  direttamente  dal  dichiarante  e
percentuale rispetto al totale del capitale sociale; 
    - numero di azioni possedute indirettamente  per  il  tramite  di
societa'  controllate,  fiduciarie  o  per   interposta   persona   e
percentuale rispetto al totale del capitale sociale; 
    - dati identificativi  delle  societa'  interposte  nella  catena
partecipativa con indicazione dell'ammontare della partecipazione che
il soggetto al vertice della catena partecipativa ha nel capitale  di
ciascuna societa' interposta nonche' il tipo di rapporto di controllo
tra il soggetto al vertice della catena partecipativa e  il  soggetto
interposto; 
    - nel caso di azioni possedute da societa' fiduciarie  per  conto
di altri soggetti, le  fiduciarie  riportano  i  dati  identificativi
delle persone per conto delle quali possiedono azioni di un  istituto
nonche' il numero delle azioni possedute; 
    - nel caso di azioni possedute  mediante  un  trust,  il  trustee
riporta i  dati  identificativi  del  settlor  e  dei  beneficiaries,
nonche' il numero di azioni possedute attraverso il trust. 
  Il dichiarante puo' indicare ogni  ulteriore  dato  e  informazione
relativo all'operazione. Copia della comunicazione e' trasmessa anche
all'istituto partecipato. 
  2. Comunicazioni riguardanti gli accordi di voto 
  2.1 Presupposti 
  Deve formare oggetto di  comunicazione  alla  Banca  d'Italia  ogni
accordo che regoli o da cui possa derivare l'esercizio concertato del
voto nell'assemblea dell'istituto o in una societa' che lo controlla. 
  La Banca d'Italia, al fine di verificare l'osservanza  dell'obbligo
di comunicazione, puo' richiedere informazioni ai  soggetti  comunque
interessati. 
  L'obbligo di comunicazione  riguarda  qualsiasi  tipo  di  accordo,
indipendentemente dalla forma, dalla durata e  dai  vincoli  da  esso
previsti. 
  Qualora dall'accordo derivi una  concertazione  del  voto  tale  da
pregiudicare la sana e  prudente  gestione  dell'istituto,  la  Banca
d'Italia puo' sospendere il diritto di  voto  dei  soci  partecipanti
all'accordo stesso. A tal fine, la Banca d'Italia valuta in  concreto
i riflessi dell'accordo sulle politiche gestionali dell'istituto. 
  2.2 Termini di invio dell'accordo di voto 
  L'accordo di voto,  unitamente  a  una  sintesi  dello  stesso,  e'
inviato alla Banca d'Italia dai partecipanti  all'accordo  stesso  (o
dal soggetto a cio' delegato dagli altri aderenti  al  patto)  ovvero
dai legali rappresentanti dell'istituto, entro  cinque  giorni  dalla
stipula. Qualora l'accordo non sia  concluso  in  forma  scritta,  la
comunicazione va effettuata  entro  cinque  giorni  dall'accertamento
delle circostanze che ne rivelano l'esistenza. 
  Ogni variazione nei contenuti dell'accordo o nei soggetti  aderenti
deve essere comunicata alla Banca d'Italia. 
  2.3 Omesse comunicazioni 
  I diritti di voto e gli altri diritti che  consentono  di  influire
sull'istituto non possono essere esercitati per le partecipazioni per
le quali siano state omesse le comunicazioni  di  cui  alla  presente
Sezione. In caso di inosservanza del divieto si  applica  l'art.  24,
comma 2, TUB. 
 
                             SEZIONE III 
                 INFORMATIVA SULLA COMPAGINE SOCIALE 
 
  L'istituto comunica annualmente alla Banca  d'Italia  l'elenco  dei
soci che possiedono un numero di azioni con diritto di voto superiore
al 5 per cento del capitale, riferito alla data di  approvazione  del
bilancio. 
  Al  fine  di  pervenire  a  una  rappresentazione  corretta   della
composizione  del  capitale  sociale  e   dell'assetto   proprietario
dell'istituto, la comunicazione specifica  l'eventuale  emissione  di
categorie  di  azioni  e  i  diritti  patrimoniali  e  amministrativi
connessi  a  ciascuna  categoria,  ovvero  l'emissione  di  strumenti
finanziari partecipativi e i diritti patrimoniali e amministrativi ad
essi attribuiti, nonche' di obbligazioni convertibili in azioni. 
  Nel caso in cui  l'istituto  sia  costituito  nella  forma  di  una
s.r.l., la comunicazione deve altresi' specificare  l'attribuzione  e
il contenuto di diritti particolari di alcuni soci ai sensi dell'art.
2468, comma 3, codice civile. 
  La   comunicazione    e'    effettuata    entro    trenta    giorni
dall'approvazione del bilancio (1 ). 
------ 
(1) Cfr. Istruzioni per la compilazione della segnalazione Libro Soci
dell'8      gennaio       2019,       disponibili       all'indirizzo
https://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/segnalazioni/ri
levazioni-vigilanza/index.html 
 
                             SEZIONE IV 
                         ESPONENTI AZIENDALI 
 
  1. Requisiti 
  Gli esponenti aziendali dell'istituto  devono  essere  idonei  allo
svolgimento   dell'incarico   secondo   quanto   previsto   dall'art.
114-novies, comma 1, lett. e-bis), e dall'art.  114-quinquies,  comma
1, lett. e-bis) del  TUB,  che  richiamano  l'articolo  26  del  TUB,
rispettivamente per gli istituti di pagamento e per gli  istituti  di
moneta elettronica. 
  Resta fermo quanto previsto dall'art. 36 del D.L. n. 201/2011 (c.d.
divieto di interlocking) e dai relativi criteri applicativi (1 ). 
------ 
(1)                Cfr.,                 al                 riguardo,
https://www.bancaditalia.it/media/notizia/aggiornamento-dei-criteri-p
er-l-applicazione-del-divieto-di-interlocking-nel-settore-finanziario
/ 
 
  2. Procedura per la verifica dei  requisiti  e  comunicazioni  alla
Banca d'Italia. 
  Entro  trenta  giorni  dall'accettazione  della  nomina,   l'organo
amministrativo dell'istituto verifica il possesso  dei  requisiti  da
parte  dei  soggetti  che  svolgono  funzioni   di   amministrazione,
direzione e controllo. A tal fine, gli interessati devono  presentare
all'organo  amministrativo,  che  l'acquisisce,   la   documentazione
comprovante il possesso dei requisiti e l'inesistenza  di  una  delle
situazioni impeditive. 
  Ai  fini  della   comprova   dei   requisiti   e   della   relativa
documentazione minima, si rinvia rispettivamente all'allegato A,  che
riporta - a  titolo  esemplificativo  -  la  documentazione  minimale
acquisibile, e all'allegato B, relativo alle  autocertificazioni  che
possono essere utilizzate a comprova dei requisiti degli esponenti  e
dei partecipanti al capitale. 
  E'  rimessa  alla  responsabilita'  dell'organo  amministrativo  la
valutazione  della  completezza  probatoria   della   documentazione.
L'esame delle posizioni va condotto partitamente per  ciascuno  degli
interessati e con la rispettiva astensione. La  delibera  dell'organo
amministrativo da assumere deve essere di tipo analitico  e  pertanto
deve dare  atto  dei  presupposti  presi  a  base  delle  valutazioni
effettuate. 
  L'organo amministrativo  decide  in  ordine  alla  sussistenza  dei
requisiti; ove ne ricorrano  i  presupposti,  dichiara  la  decadenza
dall'ufficio dell'interessato. In caso di inerzia,  la  decadenza  e'
pronunciata dalla Banca d'Italia. 
  Copia del verbale della riunione  dell'organo  amministrativo  deve
essere trasmessa entro trenta giorni alla Banca  d'Italia.  La  Banca
d'Italia si  riserva  la  facolta',  in  quei  casi  in  cui  dovesse
ritenerlo opportuno, di richiedere l'esibizione della  documentazione
comprovante il possesso dei requisiti. La  Banca  d'Italia  avvia  un
procedimento d'ufficio volto  a  pronunciare  la  decadenza,  ove  ne
ricorrano i presupposti, entro centoventi giorni dal ricevimento  del
verbale; tale procedimento si conclude in  trenta  giorni.  La  Banca
d'Italia puo' comunicare l'esito positivo della valutazione condotta,
anche prima della scadenza del  termine  per  l'eventuale  avvio  del
procedimento di decadenza. 
  Qualora gli interessati vengano, successivamente, a trovarsi in una
delle situazioni che comporti il venir meno dei requisiti ,  l'organo
amministrativo, previo accertamento di tali situazioni nei modi  anzi
descritti, ne dichiara la decadenza e ne da' comunicazione alla Banca
d'Italia. In caso di inerzia la decadenza e' pronunciata dalla  Banca
d'Italia. 
  In ogni caso, a seguito delle  dichiarazioni  di  decadenza,  vanno
avviate  le  opportune  iniziative  per  il   reintegro   dell'organo
incompleto. 
  Qualora gli interessati vengano a trovarsi in  una  situazione  che
comporti  la  sospensione  dalle  cariche,  l'organo   amministrativo
dichiara la sospensione degli esponenti aziendali entro trenta giorni
dal momento in cui ne ha avuto conoscenza e  da'  comunicazione  alla
Banca d'Italia della decisione assunta. 
  In caso di inerzia,  la  sospensione  e'  pronunciata  dalla  Banca
d'Italia entro trenta giorni  dal  ricevimento  della  comunicazione.
Successivamente, l'organo amministrativo  provvede  agli  adempimenti
previsti ai sensi dell'articolo 26 del TUB.  Inoltre,  gli  esponenti
aziendali, nell'ambito del rapporto fiduciario esistente  con  l'ente
di appartenenza, informano l'organo amministrativo sui  provvedimenti
di rinvio a giudizio nei loro confronti per una delle fattispecie  di
reato rilevanti. L'organo amministrativo ne da' riservata informativa
alla Banca d'Italia. 
 
                              SEZIONE V 
                     PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI 
 
  Si indicano di seguito, a soli fini riepilogativi,  i  procedimenti
amministrativi,   e   le    corrispondenti    unita'    organizzative
responsabili, rilevanti ai sensi del presente Capitolo: 
    - autorizzazione all'acquisto di partecipazioni al capitale degli
istituti o ad  operazioni  che  comportano  impegni  irrevocabili  di
acquisto di partecipazioni rilevanti nel  capitale  di  istituti,  ai
sensi degli articoli 114-quinquies.3, comma 1 e 114-undecies comma  1
del TUB, che richiamano l'art.  19  del  TUB  (Servizio  Supervisione
bancaria 1, Servizio Supervisione bancaria 2,  Servizio  Supervisione
intermediari  finanziari  o  Filiale   territorialmente   competente,
individuati in base ai criteri stabiliti dall'art. 9 del  Regolamento
della Banca d'Italia del 25 giugno 2008, recante l'individuazione dei
termini e delle unita' organizzative  responsabili  dei  procedimenti
amministrativi); 
    -  sospensione  e  revoca  dell'autorizzazione  all'acquisto   di
partecipazioni nel capitale di  istituti,  ai  sensi  degli  articoli
114-quinquies.3, comma  1  e  114-undecies,  comma  1  del  TUB,  che
richiamano l'art. 19  del  TUB  (Servizio  Supervisione  bancaria  1,
Servizio Supervisione bancaria 2, Servizio Supervisione  intermediari
finanziari o Filiale territorialmente competente, individuati in base
ai criteri stabiliti dall'art. 9 del Regolamento della Banca d'Italia
del 25 giugno 2008); 
    - sospensione del  diritto  di  voto  dei  soci  partecipanti  ad
accordi da cui possa derivare un pregiudizio per la sana  e  prudente
gestione dell'istituto,  ai  sensi  degli  articoli  114-quinquies.3,
comma 1 e 114-undecies, comma 1 del TUB, che richiamano l'art. 24 del
TUB (Servizio Supervisione bancaria 1, Servizio Supervisione bancaria
2,  Servizio   Supervisione   intermediari   finanziari   o   Filiale
territorialmente competente, individuati in base ai criteri stabiliti
dall'art. 9 del Regolamento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008); 
    - decadenza in caso  di  difetto  di  idoneita'  degli  esponenti
aziendali dell'istituto, ai  sensi  degli  articoli  114-quinquies.3,
comma 1-bis e 114-undecies,  comma  1-bis  del  TUB,  che  richiamano
l'art.  26  del  TUB  (Servizio  Supervisione  bancaria  1,  Servizio
Supervisione   bancaria   2,   Servizio   Supervisione   intermediari
finanziari o Filiale territorialmente competente, individuati in base
ai criteri stabiliti dall'art. 9 del Regolamento della Banca d'Italia
del 25 giugno 2008); 
    - sospensione di  esponenti  aziendali  dell'istituto,  ai  sensi
degli articoli 114-quinquies.3, comma  1-bis  e  114-undecies,  comma
1-bis  del  TUB,  che  richiamano  l'art.  26   del   TUB   (Servizio
Supervisione bancaria 1, Servizio Supervisione bancaria  2,  Servizio
Supervisione  intermediari  finanziari  o  Filiale   territorialmente
competente, individuati in base ai criteri stabiliti dall'art. 9  del
Regolamento della Banca d'Italia del 25 giugno2008); 
    - decadenza dalle cariche detenute in violazione dell'art. 36 del
d.l.  201/2011  (cd.  divieto  di  "interlocking"),  ai  sensi  degli
articoli 114-quinquies.3, comma 1-bis e 114-undecies, comma 1-bis del
TUB (1 ) (Servizio Supervisione  bancaria  1,  Servizio  Supervisione
bancaria 2, Servizio Supervisione intermediari finanziari  o  Filiale
territorialmente competente, individuati in base ai criteri stabiliti
dall'art. 9 del Regolamento della Banca d'Italia del 25 giugno2008). 
------ 
(1)  Provvedimento  della  Banca  d'Italia   del   22   giugno   2012
"Dichiarazione  di  decadenza  ai  sensi  dell'art.   36   del   d.l.
«Salva-Italia»". 
 
 
                                                           Allegato A 
 
Documentazione  per  la  verifica  dei  requisiti   degli   esponenti
                              aziendali 
 
  1.  Documentazione  relativa  alla  verifica   dei   requisiti   di
onorabilita' degli esponenti aziendali 
  A) Soggetti italiani o aventi cittadinanza in uno Stato dell'UE 
    1. certificato generale del casellario giudiziale; 
    2. certificato dei carichi pendenti; 
    3. dichiarazione sostitutiva del soggetto interessato  attestante
l'insussistenza delle misure di prevenzione  disposte  dall'autorita'
giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
e successive modifiche; 
    4. dichiarazione sostitutiva del soggetto interessato dalla quale
risulta che lo stesso non  ha  riportato  in  Stati  esteri  condanne
penali   o   altri   provvedimenti   sanzionatori   per   fattispecie
corrispondenti a quelle che  comporterebbero,  secondo  la  normativa
italiana, la perdita dei requisiti di onorabilita' ovvero dalla quale
risultano le condanne penali e/o provvedimenti sanzionatori riportati
in Stati esteri. 
  B) Soggetti extracomunitari non autorizzati a soggiornare in Italia 
    1. Certificazione rilasciata  dalla  competente  autorita'  dello
Stato di residenza dalla quale risulta che  il  soggetto  interessato
non e' stato destinatario di provvedimenti  corrispondenti  a  quelli
che comporterebbero  la  perdita  dei  requisiti  previsti  ai  sensi
dell'art. 26 del TUB (richiamato dagli articoli  114-undecies,  comma
1-bis,  e  114-quinquies.3,  comma  1-bis,  rispettivamente  per  gli
istituti di pagamento e per gli istituti di moneta elettronica) . 
    Qualora l'ordinamento dello Stato di  residenza  non  preveda  il
rilascio dei certificati di cui si tratta, ciascun  interessato  deve
produrre una dichiarazione sostitutiva  dell'atto  di  notorieta'  ai
sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 
    2. una dichiarazione nella quale il soggetto interessato  attesta
di non essere stato  destinatario  in  Stati  diversi  da  quello  di
residenza   di   provvedimenti   corrispondenti    a    quelli    che
comporterebbero la perdita dei requisiti previsti ai sensi  dell'art.
26 del TUB (richiamato dagli articoli  114-undecies,  comma  1-bis  e
114-quinquies.3, comma 1-bis, rispettivamente  per  gli  istituti  di
pagamento e per gli istituti di moneta elettronica). 
  C) Soggetti extracomunitari autorizzati a soggiornare in Italia 
    1. La documentazione sub A); 
    2. la documentazione sub B), limitatamente al punto  1.  In  tali
casi la certificazione e' rilasciata dalla competente autorita' dello
Stato di cittadinanza. 
     
  2. Documentazione relativa ai requisiti di  professionalita'  degli
esponenti aziendali 
  A) Membri dell'organo amministrativo e direttore generale 
    1. curriculum vitae sottoscritto dall'interessato; 
    2. dichiarazione dell'impresa, societa' o ente di provenienza; 
    3. statuti/bilanci dell'impresa o societa' di provenienza; 
    4. certificazioni di enti universitari/attestazioni di  attivita'
di insegnamento. 
  B) Membri dell'organo di controllo 
    1. certificato attestante l'iscrizione nel registro dei  revisori
contabili. 
  3. Requisiti degli esponenti: dichiarazioni sostitutive 
  Il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il  Testo  unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, ha riconosciuto la possibilita'  di  avvalersi  delle
dichiarazioni  sostitutive  ivi  disciplinate  nei  confronti   delle
pubbliche amministrazioni nonche' nei rapporti  tra  privati  che  vi
consentano. 
    
+----------------------------+--------------------------------------+
|                            |Possono avvalersi                     |
|                            |dell'autocertificazione (art. 3 del   |
|                            |D.P.R. 445 del 2000) i cittadini      |
|Cittadini italiani e di     |italiani e di Stati appartenenti      |
|Stati comunitari            |all'UE.                               |
+----------------------------+--------------------------------------+
|                            |I cittadini di Stati non appartenenti |
|                            |all'UE regolarmente soggiornanti in   |
|                            |Italia possono utilizzare le          |
|                            |dichiarazioni sostitutive             |
|                            |limitatamente agli stati, alle        |
|                            |qualita' personali e ai fatti         |
|                            |certificabili o attestabili da parte  |
|                            |di soggetti pubblici italiani (1). Ai |
|                            |cittadini di Stati non appartenenti   |
|                            |all'UE non autorizzati a soggiornare  |
|                            |in Italia, si applicano le            |
|Cittadini di Stati          |disposizioni di cui al punto 1 sub B) |
|extracomunitari             |del presente allegato.                |
+----------------------------+--------------------------------------+
|                            |Gli istituti che intendano consentire |
|                            |ai propri esponenti di avvalersi della|
|                            |possibilita' di ricorrere alle        |
|                            |dichiarazioni sostitutive dovranno    |
|                            |porsi in condizione di poter          |
|Controlli sulle             |effettuare idonei controlli sulle     |
|dichiarazioni               |dichiarazioni ricevute.               |
+----------------------------+--------------------------------------+
|                            |A tal fine gli istituti dovranno      |
|                            |definire, anche attraverso le         |
|                            |associazioni di categoria, appositi   |
|                            |accordi con le amministrazioni        |
|Accordi con le              |competenti a rilasciare le relative   |
|amministrazioni competenti  |certificazioni.                       |
+----------------------------+--------------------------------------+
|                            |Nel caso in cui tali accordi non siano|
|                            |stati definiti, possono utilizzare    |
|                            |dichiarazioni sostitutive di          |
|                            |certificazione i soggetti che si      |
|                            |impegnino per iscritto a produrre     |
|                            |direttamente la documentazione        |
|                            |eventualmente richiesta dall'istituto |
|Attestazione                |a comprova delle dichiarazioni        |
|dell'interessato            |sostitutive rese.                     |
+----------------------------+--------------------------------------+
    
------ 
(1) Al di fuori di tali casi, i cittadini di Stati  non  appartenenti
all'UE autorizzati a soggiornare nel territorio dello  Stato  possono
utilizzare le dichiarazioni sostitutive nei casi in cui la produzione
delle stesse avvenga in applicazione  di  convenzioni  internazionali
fra l'Italia e il paese di  provenienza  del  dichiarante,  indicando
puntualmente la Convenzione invocata e l'atto con il quale  e'  stata
recepita nel nostro ordinamento. 
 
  L'organo amministrativo cui compete  l'accertamento  dei  requisiti
non puo', pertanto, accettare le dichiarazioni  sostitutive  che  non
sia in grado di verificare secondo le  predette  modalita'.  Dovranno
essere  effettuate   congrue   verifiche   delle   autocertificazioni
ricevute, specie  per  quanto  riguarda  la  posizione  di  esponenti
nominati per la prima volta ovvero di quelli riconfermati per i quali
la verifica sia avvenuta in data non recente, nonche' in tutti i casi
in  cui  emergano  elementi  di  incertezza   sul   contenuto   delle
dichiarazioni rese dagli interessati. 
  A titolo esemplificativo si riportano, nell'allegato B,  esempi  di
dichiarazioni sostitutive che, per quanto di competenza, si ritengono
conformi  alla  vigente  normativa  in  materia  di  requisiti  degli
esponenti. 
 
                                                           Allegato B 
 
                Modelli di dichiarazioni sostitutive 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  NOTE PER LA COMPILAZIONE 
  1) Indicare la carica sociale. 
  2) Indicare l'istituto. 
  3) Cancellare la voce che non interessa. 
  4) Indicare: 
  l'attivita' di amministrazione, controllo  o  i  compiti  direttivi
svolti presso imprese 
  e/o 
  le attivita' professionali svolte in materia attinente  al  settore
creditizio,   finanziario,   mobiliare,   assicurativo   o   comunque
funzionali all'attivita' dell'istituto; 
  e/o 
  l'attivita' di insegnamento universitario in  materia  giuridica  o
economica, la qualifica (ricercatore, professore associato ecc.) e la
materia di insegnamento 
  e/o 
  le  funzioni  amministrative  o  dirigenziali  svolte  presso  enti
pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il  settore
creditizio, finanziario o mobiliare o assicurativo ovvero presso enti
pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno  attinenza  con  i
predetti  settori  ma  che  comportano   la   gestione   di   risorse
economico-finanziarie. 
  5) Indicare: 
  la/e impresa/e o il diverso soggetto/la  diversa  struttura  presso
cui si e' svolta l'attivita' e il ramo  di  attivita',  eventualmente
attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo
o comunque funzionale all'attivita' dell'istituto 
  e/o; 
  l'istituto  universitario/ateneo  presso  cui  si  sono  svolte  le
attivita' di insegnamento 
  e/o; 
  l'ente pubblico o la pubblica amministrazione avente attinenza  con
il settore creditizio, finanziario, mobiliare o  assicurativo  presso
il quale si sono svolte funzioni amministrative o dirigenziali ovvero
gli altri enti pubblici o pubbliche  amministrazioni  che  non  hanno
attinenza con i predetti settori nei quali si  sono  svolte  funzioni
che comportano la gestione di risorse economico-finanziarie. 
  6) Per i soggetti  competenti  al  controllo  dei  conti.  In  caso
contrario cancellare la voce. 
  7) Indicare lo Stato estero in cui e' stata emessa  la  sentenza  o
altro  tipo  di  provvedimento  sanzionatorio,  l'autorita'  che   ha
adottato il provvedimento, la data e gli altri estremi identificativi
dell'atto. 
 
                             CAPITOLO IV 
                              ATTIVITA' 
 
                              SEZIONE I 
                       ATTIVITA' ESERCITABILI 
 
  1. Premessa 
  Gli istituti di pagamento possono prestare uno o piu'  dei  servizi
di pagamento previsti dall'art. 1, comma 2, lett.  h-septies.1),  del
TUB, conformemente al contenuto della  propria  autorizzazione.  Essi
possono esercitare altre  attivita'  secondo  quanto  indicato  nella
presente Sezione.  Agli  istituti  di  pagamento  non  e'  consentita
l'attivita' di emissione di moneta elettronica. 
  Gli istituti di moneta elettronica possono  esercitare  l'attivita'
di emissione di moneta elettronica e  prestare  anche  i  servizi  di
pagamento non  connessi  con  l'emissione  della  moneta  elettronica
dettagliati nel programma di attivita'  (cfr.  Capitolo  II,  Sezione
III). Gli istituti di moneta  elettronica  possono  esercitare  altre
attivita' secondo quanto indicato nella presente Sezione. L'attivita'
di concessione di finanziamenti e'  consentita,  nel  rispetto  delle
condizioni di cui al paragrafo 3, esclusivamente  in  relazione  alla
prestazione di servizi di pagamento non connessi con  l'emissione  di
moneta elettronica. 
  2. Altre attivita' esercitabili 
  Nella prestazione dei servizi di pagamento,  gli  istituti  possono
esercitare le seguenti attivita' accessorie: 
  a) prestazione di servizi operativi e servizi strettamente connessi
con i servizi di pagamento prestati, quali, ad esempio: 
    - garanzia dell'esecuzione di operazioni di pagamento; 
    - servizi di cambio; 
    - attivita' di custodia, registrazione e trattamento di dati; 
  b) gestione di sistemi di pagamento; 
  Gli  istituti  di  moneta  elettronica  possono  prestare   servizi
operativi e servizi strettamente connessi con l'emissione  di  moneta
elettronica, quali ad esempio: 
    - progettazione  e  realizzazione  di  procedure,  dispositivi  e
supporti relativi all'attivita' di emissione di moneta elettronica; 
    -  prestazione,  per  conto  di   terzi   emittenti   di   moneta
elettronica,  di  servizi  connessi   con   l'emissione   di   moneta
elettronica. 
  Gli istituti possono esercitare attivita'  imprenditoriali  diverse
dalla prestazione di servizi di pagamento e dall'emissione di  moneta
elettronica, secondo quanto previsto nel Capitolo X. 
  3. Concessione di finanziamenti 
  Gli istituti possono concedere finanziamenti relativi ai servizi di
pagamento indicati ai punti 4 e 5 dell'articolo  1,  comma  2,  lett.
h-septies.1), del TUB , nel rispetto di tutte le seguenti condizioni: 
  a) il finanziamento e'  accessorio  e  concesso  esclusivamente  in
relazione  all'esecuzione  di   un'operazione   di   pagamento;   per
assicurare il rispetto di questa condizione,  gli  istituti  adottano
sistemi e procedure per monitorare  i  finanziamenti  secondo  quanto
previsto dal Capitolo VI, Allegato A, paragrafo 2; 
  b) il finanziamento e' di breve  durata,  non  superiore  a  dodici
mesi. Puo' essere di durata superiore  a  12  mesi  il  finanziamento
concesso in relazione ai pagamenti effettuati con carta di credito; 
  c) il finanziamento non e' concesso utilizzando  fondi  ricevuti  o
detenuti ai fini dell'esecuzione di un'operazione di pagamento; 
  d) a fronte del rischio di credito derivante da tali finanziamenti,
gli istituiti sono  tenuti  a  mantenere  la  dotazione  patrimoniale
minima stabilita nel Capitolo V. 
 
                             SEZIONE II 
        REQUISITI IN MATERIA DI TUTELA DEI FONDI DEI CLIENTI 
 
  1. Premessa 
  Il TUB prevede che le attivita' in cui risultano investite le somme
di denaro ricevute dai clienti, ivi  incluse  quelle  registrate  nei
conti di pagamento o  ricevute  a  fronte  della  moneta  elettronica
emessa, costituiscono patrimonio distinto  a  tutti  gli  effetti  da
quello dell'istituto (cfr. art. 114-quinquies.1 e  114-duodecies  del
TUB). 
  La  presente  Sezione  detta  le  disposizioni  attuative  di  tali
previsioni del TUB. Essa non si applica agli istituti che prestano in
via  esclusiva  il  servizio  di  informazione  sui  conti   e/o   di
disposizione di ordini di pagamento. 
  2. Evidenze contabili dei fondi dei clienti 
  Gli  istituti  predispongono   e   conservano   apposite   evidenze
contabili: 
    - distintamente, per  ciascun  cliente,  dei  fondi  ricevuti  in
relazione ai servizi da 1 a 6 di  cui  all'art.  1,  comma  2,  lett.
h-septies.1) del TUB; 
    - delle attivita' in cui le somme ricevute sono state investite. 
  Queste evidenze indicano, fra l'altro, le banche depositarie  delle
somme di denaro ricevute dai clienti e i depositari  degli  strumenti
finanziari in cui sono eventualmente investite  le  somme  di  denaro
ricevute dai  clienti,  secondo  quanto  previsto  nel  paragrafo  3,
nonche' i soggetti abilitati ad operare su questi conti. 
  Le  evidenze  sono   aggiornate   in   via   continuativa   e   con
tempestivita', in modo tale da poter ricostruire in qualsiasi momento
con certezza la posizione di ciascun cliente. Esse sono  regolarmente
riconciliate con gli estratti conto prodotti dai depositari. 
  Gli istituti di moneta elettronica applicano le previsioni dei  due
capoversi precedenti anche alle somme di  denaro  ricevute  a  fronte
della moneta elettronica emessa. Le evidenze contabili relative  alla
moneta elettronica emessa sono  tenute  distinte  rispetto  a  quelle
relative alle somme di denaro detenute per la prestazione dei servizi
di pagamento. 
  3. Modalita' di tenuta dei fondi ricevuti dagli utenti dei  servizi
di pagamento o a fronte della moneta elettronica emessa 
  I  fondi  ricevuti  dagli  utenti  dei  servizi  di  pagamento,  in
relazione alla prestazione dei servizi di pagamento da 1 a 6  di  cui
all'art. 1, comma  2,  lett.  h-septies.1),  del  TUB  ovvero  quelli
ricevuti dall'istituto di moneta elettronica a  fronte  della  moneta
elettronica emessa sono: 
    - depositati, presso una banca autorizzata ad operare in  Italia,
in conti intestati agli istituti depositanti con l'indicazione che si
tratta di beni di terzi; questi conti sono tenuti distinti da  quelli
dell'istituto; 
    - investiti in titoli di debito  qualificati,  depositati  presso
depositari abilitati; 
    - investiti in quote di fondi comuni di investimento  armonizzati
il cui regolamento di gestione preveda esclusivamente  l'investimento
in titoli di debito qualificati o in fondi di mercato monetario. 
  Indipendentemente  dalla  soluzione  prescelta,  i  depositi  e  le
attivita' in cui sono investiti i fondi  ricevuti  dagli  utenti  dei
servizi di pagamento o  a  fronte  della  moneta  elettronica  emessa
costituiscono patrimonio distinto e separato a tutti gli  effetti  da
quello  dell'istituto.  Ai  sensi  degli  artt.   114-quinquies.1   e
114-duodecies TUB, su questo patrimonio non sono  ammesse  azioni  da
parte dei creditori dell'istituto o nell'interesse degli stessi,  ne'
dei creditori dell'eventuale soggetto presso il  quale  i  fondi  dei
clienti sono depositati. In caso  di  assoggettamento  a  risoluzione
dell'istituto o del soggetto depositario, si applicano le  previsioni
di cui all'art. 49, comma 1, lett. c), del d.lgs.  n.  180/2015,  che
esclude dall'applicazione del bail-in le disponibilita'  dei  clienti
protette nelle procedure concorsuali applicabili. 
  L'istituto applica il presente paragrafo alle somme ricevute  dagli
utenti dei servizi di pagamento in relazione ai servizi da 1 a  6  di
cui all'art. 1, comma 2, lett. h-septies.1),  del  TUB,  ivi  incluse
quelle registrate nei conti di pagamento e quelle ricevute tramite un
altro  prestatore  di  servizi  di  pagamento  per  l'esecuzione   di
operazioni di pagamento, che non siano consegnate al  beneficiario  o
trasferite ad un altro prestatore di servizi di  pagamento  entro  la
prima giornata operativa successiva al giorno in  cui  i  fondi  sono
stati ricevuti. 
  L'istituto di moneta elettronica applica le  disposizioni  previste
dal presente paragrafo alle somme ricevute dalla clientela - a fronte
della moneta elettronica emessa - mediante strumenti di  pagamento  a
partire dal giorno in cui acquisisce la disponibilita' di tali  somme
e in ogni caso,  entro  cinque  giorni  dall'emissione  della  moneta
elettronica. 
  4. Fondi  dei  clienti  utilizzati  anche  per  effettuare  servizi
diversi da quelli di pagamento o di moneta elettronica 
  Quando i fondi  ricevuti  dai  clienti  a  fronte  dei  servizi  di
pagamento da 1 a 6 di cui all'art. 1, comma 2, lett. h-septies.1) del
TUB, sono utilizzabili sia  per  operazioni  di  pagamento,  sia  per
servizi diversi dai servizi di  pagamento,  i  paragrafi  2  e  3  si
applicano solo alla percentuale delle somme di denaro  da  utilizzare
per future operazioni di pagamento. 
  Se la percentuale e' variabile o non conosciuta  in  anticipo,  gli
istituti stimano una percentuale rappresentativa che si  presume  sia
utilizzata per i servizi di pagamento, sempre  che  tale  percentuale
rappresentativa possa essere ragionevolmente stimata in base  a  dati
storici; periodicamente, gli istituti verificano la congruita'  della
percentuale rappresentativa  rispetto  all'effettivo  utilizzo  delle
somme di denaro effettuato dai clienti. 
  Gli istituti comunicano alla Banca d'Italia: 
  1. se applicano i paragrafi 2 e 3  solo  a  una  percentuale  delle
somme di denaro ricevute dai clienti, specificandone le ragioni; 
  2. le  modalita'  con  cui  e'  stata  determinata  la  percentuale
rappresentativa; 
  3. almeno annualmente, gli  esiti  delle  verifiche  effettuate  in
ordine alla congruita' della percentuale rappresentativa. 
  Il presente paragrafo si applica  anche  agli  istituti  di  moneta
elettronica, quando le somme di denaro ricevute a fronte della moneta
elettronica  emessa  sono  utilizzabili  anche  per   operazioni   di
pagamento non connesse  con  la  moneta  elettronica  o  per  servizi
diversi. 
 
                             SEZIONE III 
SERVIZIO DI DISPOSIZIONE DI ORDINI DI PAGAMENTO E DI INFORMAZIONE SUI
                                CONTI 
 
  Gli istituti che prestano i servizi di disposizione  di  ordini  di
pagamento o di informazione su conti di  cui  all'art.  1,  comma  2,
lett.  h-septies.1),  n.  7  e  8,  del  TUB,  in  via  esclusiva   o
congiuntamente ad altri servizi di pagamento, stipulano  una  polizza
di assicurazione della responsabilita' civile professionale o analoga
garanzia per i danni arrecati al prestatore di servizi  di  pagamento
di radicamento del conto o all'utente dei servizi  di  pagamento,  in
conformita'  di  quanto  previsto  dagli  Orientamenti  dell'EBA  sui
Criteri per stabilire  l'importo  minimo  dell'assicurazione  per  la
responsabilita'   civile    professionale    o    analoga    garanzia
(EBA/GL/2017/08). 
  Il possesso di una  polizza  di  assicurazione  o  di  una  analoga
garanzia  valida   e   efficace   e'   condizione   per   l'esercizio
dell'attivita'. 
  Gli istituti monitorano nel continuo  la  validita'  e  l'efficacia
della copertura della  polizza  di  assicurazione  o  della  garanzia
analoga. Gli istituti comunicano tempestivamente alla Banca  d'Italia
variazioni della polizza di assicurazione o della  analoga  garanzia,
incluse quelle che possono incidere sulla sua validita' ed efficacia,
nonche' il rinnovo o sostituzione della stessa alla scadenza. 
  La  mancanza  o  l'inefficacia  della  polizza,  o  della   analoga
garanzia, costituisce presupposto per l'avvio di un  procedimento  di
revoca dell'autorizzazione. 
 
                             CAPITOLO V 
                       DISCIPLINA PRUDENZIALE 
 
                              SEZIONE I 
                            FONDI PROPRI 
 
  1. Fondi Propri 
  Agli istituti si applica la disciplina sui fondi propri prevista ai
sensi del CRR; nella presente Sezione si indicano le disposizioni del
CRR che si applicano agli istituti. 
  I fondi propri dell'istituto sono costituiti dal Capitale di classe
1 e dal Capitale di classe 2. 
  Il Capitale di classe 1 e' composto per almeno il 75 per  cento  da
Capitale primario di classe 1, come  definito  dall'articolo  50  del
CRR; il Capitale di classe 2 e' ammesso nel calcolo entro un  massimo
pari ad un terzo del Capitale di classe 1. 
  Il Capitale di classe 1 e il Capitale di classe 2 sono composti  da
elementi positivi e negativi la cui computabilita' viene ammessa, con
o senza limitazioni a seconda dei casi, in  relazione  alla  qualita'
patrimoniale riconosciuta a ciascuno di essi. Gli  elementi  positivi
che  costituiscono  il   patrimonio   devono   essere   nella   piena
disponibilita' degli istituti , in modo da  poter  essere  utilizzati
senza limitazioni per  la  copertura  dei  rischi  e  delle  perdite.
L'importo di tali elementi  e'  depurato  degli  eventuali  oneri  di
natura fiscale. 
  Salvo quando diversamente specificato nelle presenti  disposizioni,
gli istituti calcolano i fondi propri  secondo  quanto  previsto  dal
CRR. In particolare, si applica, in quanto compatibile, la Parte Due,
Titolo I, Capo I, relativo al Capitale di classe 1; Capo 2,  relativo
al capitale primario di  classe  1;  Capo  3,  relativo  al  Capitale
aggiuntivo di classe 1; Capo 4 relativo agli elementi e strumenti  di
classe 2; Capo 5 sulla  definizione  di  fondi  propri;  Capo  6  sui
requisiti generali. 
  Gli  istituti  si  attengono,  inoltre,  a  quanto   previsto   dai
regolamenti delegati  della  Commissione  europea  recanti  le  norme
tecniche di regolamentazione che definiscono: 
    - il significato di "prevedibile" nell'individuazione degli oneri
e dei dividendi prevedibili da dedurre dagli utili di  periodo  o  di
fine esercizio (art. 26, par. 4, CRR); 
    - a) le forme e  la  natura  del  finanziamento  indiretto  degli
strumenti di fondi propri; b) se e quando le  distribuzioni  multiple
graverebbero  in  modo  sproporzionato  sui  fondi  propri;   c)   il
significato di "distribuzioni preferenziali" (art. 28, par. 5, CRR); 
    - in materia di strumenti di capitale emessi da societa' mutue  e
cooperative, enti di risparmio ed  enti  analoghi,  la  natura  delle
limitazioni al rimborso che si rendono necessarie quando la normativa
nazionale applicabile vieta alla banca di  rimborsare  gli  strumenti
patrimoniali (art. 29, par. 6, CRR); 
    - il concetto di "gain on sale" (art. 32, par. 2, CRR); 
    - cosa costituisce stretta corrispondenza  tra  il  valore  delle
obbligazioni e il valore delle attivita' della banca (art.  33,  par.
4, CRR); 
    - le modalita' di applicazione delle deduzioni previste dall'art.
36, par. 1, lettere (a), (c), (e), (f), (h), (i) e (l), dall'art. 56,
par. 1, lettere (a), (c), (d) e (f), e dall'art. 66, par. 1,  lettere
(a), (c) e (d), CRR (art. 36, par. 2, CRR); 
    - i tipi di strumenti di capitale degli enti finanziari  e  delle
imprese   di   assicurazione   e   di   riassicurazione   di    Stati
extracomunitari e delle imprese escluse dall'ambito  di  applicazione
della  direttiva  2009/138/CE  conformemente  all'art.  4   di   tale
direttiva che devono essere dedotti dai seguenti elementi  dei  fondi
propri: a) elementi del capitale primario di classe  1;  b)  elementi
aggiuntivi di classe 1; c) elementi di classe 2  (art.  36,  par.  3,
CRR); 
    - le condizioni di applicazione dei metodi  di  calcolo  elencati
nell'allegato I, parte II, della direttiva 2002/87/CE ai  fini  delle
alternative alla deduzione di cui all'art. 49, par. 1, CRR (art.  49,
par. 6, CRR); 
    - in materia di strumenti aggiuntivi di classe 1: (a) la forma  e
la natura degli incentivi al rimborso; (b) la natura di  un'eventuale
rivalutazione del valore nominale  di  uno  strumento  aggiuntivo  di
classe 1, a seguito di svalutazione (write down) del valore  nominale
a titolo temporaneo; (c) le procedure e le scadenze per  le  seguenti
azioni: i) accertamento di un evento attivatore (trigger event);  ii)
rivalutazione del valore nominale  di  uno  strumento  aggiuntivo  di
classe 1, a seguito di svalutazione  del  valore  nominale  a  titolo
temporaneo; (d) le caratteristiche  degli  strumenti  che  potrebbero
ostacolare la ricapitalizzazione della banca; (e) l'uso  di  societa'
veicolo per l'emissione indiretta di strumenti di fondi propri  (art.
52, par. 2, CRR); 
    - in materia di distribuzioni su strumenti di  fondi  propri,  le
condizioni in base alle quali gli indici  sono  ritenuti  ammissibili
come indici generali ai sensi dell'art. 73, par. 4 (art. 73, par.  7,
CRR); 
    - in materia di detenzione da parte delle  banche  di  indici  di
strumenti di capitale: (a) quando una stima utilizzata in alternativa
al calcolo dell'esposizione sottostante di cui all'art.  76,  par.  2
CRR sia sufficientemente prudente; (b)  il  significato  di  "oneroso
sotto il profilo operativo" ai fini del co. 3 del  medesimo  articolo
(art. 76, par. 4, CRR); 
    - in materia di autorizzazione a ridurre i fondi propri:  (a)  il
significato di "sostenibile per la capacita' di reddito della  banca"
contenuta  nell'art.  78,  par.  1,  lett.  a),  CRR);  (b)  la  base
appropriata in forza della quale limitare il rimborso di cui al  par.
3 del medesimo articolo; (c) il procedimento  e  i  dati  da  fornire
affinche'  una  banca   possa   chiedere   all'autorita'   competente
l'autorizzazione a svolgere le  funzioni  di  cui  all'art.  77  CRR,
incluso il procedimento da applicare in caso di  rimborso  di  azioni
distribuite ai membri di societa' cooperative, nonche' i termini  dei
citati procedimenti (art. 77, par. 5, CRR); 
    - in materia  di  deroga  temporanea  alla  deduzione  dai  fondi
propri, il concetto di "su base temporanea" e le condizioni  in  base
alle quali un'autorita' competente puo' ritenere  che  le  detenzioni
temporanee menzionate siano ai fini di  un'operazione  di  assistenza
finanziaria destinata alla riorganizzazione e al  salvataggio  di  un
soggetto rilevante (art. 79, par. 2, CRR). 
  1.1. Disposizioni specifiche 
  Ai fini dell'applicazione dell'articolo 27  CRR,  sono  qualificati
come soggetti cooperativi  gli  istituti  che  abbiano  la  forma  di
societa' cooperativa ai sensi dell'art. 2511 del codice civile. 
  Non si applica l'art. 27, par. 1, lett. a), punto v) del CRR. 
  Ai sensi dell'art. 26, par. 2, CRR, gli istituti possono  computare
nel Capitale primario di classe 1 gli utili di periodo o gli utili di
fine esercizio per i quali non e' stata ancora adottata  la  delibera
formale di  conferma  del  risultato  finale  di  esercizio  se  sono
rispettati i requisiti previsti dal medesimo art. 26, par. 2,  CRR  e
dalle norme tecniche di regolamentazione previste dall'art. 26,  par.
4, CRR 
  Fermo restando quanto previsto dagli artt. 26, par. 1, lett. a),  e
28  CRR,  relativi  alla  disciplina  degli  strumenti  di   capitale
computabili nel Capitale primario di classe 1, i versamenti  a  fondo
perduto (o in conto capitale) possono essere computati  nel  Capitale
primario di classe 1 solo se sono rispettati i requisiti  di  cui  ai
medesimi articoli  del  CRR  ed  e'  espressamente  previsto  che  la
restituzione di questi versamenti e' ammessa esclusivamente  in  caso
di liquidazione della societa' e nei  limiti  dell'eventuale  residuo
attivo,  in  concorrenza   con   i   titoli   rappresentativi   della
partecipazione al  capitale  computabile  nel  capitale  primario  di
classe 1. 
  Ai fini del calcolo dei fondi propri,  gli  istituti  si  attengono
altresi' a quanto previsto dalla Circolare n.  285  "Disposizioni  di
vigilanza per le banche" del 17 dicembre 2013 in materia di: 
    - il trattamento prudenziale  degli  strumenti  di  fondi  propri
emessi da un'impresa  di  assicurazione,  di  riassicurazione  o  una
societa' di partecipazione  assicurativa  nella  quale  gli  istituti
hanno un investimento significativo; 
    - cessione di immobili ad uso prevalentemente funzionale; 
    - avviamento fiscalmente deducibile; 
    - affrancamenti multipli di un medesimo avviamento (1 ). 
------ 
(1) Circolare 285/2013, Parte Seconda,  Capitolo  1,  Sezione  III  e
Sezione VI, parr. 4, 5 e 6. 
 
  Gli istituti comunicano  alla  Banca  d'Italia,  almeno  30  giorni
prima, l'intenzione di procedere al compimento delle  operazioni  sui
fondi propri disciplinate dai seguenti articoli  del  CRR:  art.  26,
par. 3, art. 73, par. 1, art. 77, par. 1, lett. (a) e (b), art. 78  e
art. 79, par. 1. 
  La comunicazione e' corredata di tutte le  informazioni  necessarie
per  consentire  alla  Banca  d'Italia  un   compiuto   esame   delle
operazioni. La Banca d'Italia si riserva di valutare le  informazioni
ricevute, unitamente agli altri dati e notizie disponibili,  ai  fini
dell'eventuale avvio, ove ne ricorrano i presupposti, di procedimenti
d'ufficio che possono concludersi con un provvedimento di divieto. 
  Decorsi 60 giorni dal ricevimento della comunicazione  completa  di
tutte  le  informazioni  necessarie,  senza  che  sia  stato  avviato
procedimento  di  divieto,  gli  istituti  possono  dare  corso  alle
operazioni prospettate. 
  2. Ammontare minimo dei fondi propri 
  L'ammontare dei fondi propri dell'istituto e' in qualsiasi  momento
almeno pari al requisito patrimoniale complessivo di cui alla Sezione
II. 
  In ogni caso l'importo dei fondi propri non  e'  mai  inferiore  al
livello del capitale iniziale minimo richiesto  per  la  costituzione
dell'istituto. 
 
                             SEZIONE II 
                       REQUISITO PATRIMONIALE 
 
  1.  Requisito  patrimoniale  a  fronte  dei  servizi  di  pagamento
prestati 
  1.1 Criteri per la scelta  del  metodo  di  calcolo  del  requisito
patrimoniale 
  Per la determinazione del  requisito  patrimoniale  che  l'istituto
deve detenere a fronte dei rischi connessi ai  servizi  di  pagamento
prestati sono previsti due metodi di calcolo alternativi:  metodo  di
calcolo A, metodo di calcolo B (1 ). 
------ 
(1) Sono esclusi dal calcolo del requisito  i  servizi  di  pagamento
connessi con l'emissione di moneta elettronica. 
 
  L'istituto utilizza, in via ordinaria, il metodo di calcolo B (cfr.
par. 1.3). 
  Limitatamente  al  primo  esercizio  e'  prevista  la  facolta'  di
adottare  il  metodo  di  calcolo  A   (cfr.   par.   1.2),   dandone
comunicazione alla Banca d'Italia. 
  Nel caso in cui l'istituto intenda utilizzare in via  ordinaria  il
metodo di calcolo A comunica tale  intenzione  alla  Banca  d'Italia,
indicando le motivazioni. La Banca d'Italia,  entro  sessanta  giorni
dalla ricezione della comunicazione,  puo'  avviare  un  procedimento
amministrativo di divieto dell'utilizzo in via ordinaria  del  metodo
A. 
  1.2 Metodo di calcolo A 
  Il requisito patrimoniale dell'istituto e' pari almeno  al  10  per
cento dei costi operativi fissi dell'anno precedente. 
  La Banca d'Italia si riserva la facolta' di adattare  tale  obbligo
in caso di modifica sostanziale dell'attivita' dell'impresa  rispetto
all'anno precedente. 
  Nel caso in cui alla data  del  calcolo  l'istituto  abbia  avviato
l'attivita' da meno di un anno, tale copertura  e'  pari  al  10  per
cento dei corrispondenti costi operativi fissi riportati nel bilancio
previsionale allegato al programma di attivita',  fermo  restando  il
potere della Banca d'Italia di fissare un diverso importo. 
  1.3 Metodo di calcolo B 
  Il requisito patrimoniale dell'istituto e' almeno pari  alla  somma
delle quote dei volumi di pagamento (VP) di cui alle seguenti lettere
da a) ad e) - in  cui  VP  e'  pari  ad  un  dodicesimo  dell'importo
complessivo delle operazioni di pagamento eseguite  dall'istituto  di
pagamento nell'anno precedente  -  moltiplicata  per  il  fattore  di
graduazione k sotto indicato (2 ): 
------ 
(2) Nel primo anno di attivita' il requisito e'  determinato  facendo
riferimento  al  bilancio  previsionale  allegato  al  programma   di
attivita'. In via ordinaria, il requisito e' determinato al 31.12  di
ogni anno facendo riferimento ai volumi di pagamento  realizzati  nel
medesimo anno; il requisito cosi' calcolato  deve  essere  rispettato
per tutto l'esercizio successivo. 
 
    a) 4 per cento della quota di VP fino a 5 milioni di euro; 
    b) 2,5 per cento della quota di VP al di sopra di  5  milioni  di
euro e fino a 10 milioni di euro; 
    c) 1 per cento della quota di VP al di sopra  di  10  milioni  di
euro e fino a 100 milioni di euro; 
    d) 0,5 per cento della quota di VP al di sopra di 100 milioni  di
euro e fino a 250 milioni di euro; 
    e) 0,25 per cento della quota di VP al di sopra di 250 milioni di
euro. 
      Il fattore di graduazione k e' pari a: 
    a) 0,5 quando l'istituto presta solo i servizi  di  pagamento  di
cui al punto 6 dell'articolo 1, comma 2, lett. h-septies.1), del TUB; 
    b) 1,0 quando  l'istituto  presta  uno  o  piu'  dei  servizi  di
pagamento di cui ai punti da 1 a 5 dell'articolo 1,  comma  2,  lett.
h-septies.1), del TUB. 
  2.  Requisito  patrimoniale  a  fronte  dell'emissione  di   moneta
elettronica 
  Il  requisito  patrimoniale  a  fronte  dell'emissione  di   moneta
elettronica e' pari al 2 per cento della moneta elettronica media  in
circolazione. Quest'ultima e' pari  alla  media  dell'importo  totale
delle passivita' finanziarie a fronte della moneta elettronica emessa
alla fine di ogni giorno nel corso dei sei mesi precedenti, calcolata
il primo  giorno  del  mese  successivo  alla  fine  del  semestre  e
applicata a tale mese (1 ). 
------ 
(1) Ad esempio,  si  ipotizzi  che  nel  corso  dei  primi  sei  mesi
(gennaio-giugno)   dell'anno   la   moneta   elettronica   media   in
circolazione  (calcolata  come   media   giornaliera   della   moneta
elettronica emessa ad ogni fine giornata del  semestre)  sia  pari  a
1.000.000 di euro. In tal caso, tale importo  costituisce  la  moneta
elettronica media in circolazione a  partire  dal  1°  luglio  e  con
riferimento all'intero mese di luglio. Nel successivo mese di agosto,
il calcolo dovra' essere  effettuato  come  media  giornaliera  della
moneta elettronica emessa ad ogni fine giornata del semestre  che  va
dal 1° febbraio al 31 luglio. 
 
  Qualora un istituto di moneta elettronica presti anche  servizi  di
pagamento  o  svolga  attivita'  diverse  dall'emissione  di   moneta
elettronica e l'importo della moneta elettronica in circolazione  non
sia previamente noto, l'istituto di moneta elettronica puo' calcolare
il requisito patrimoniale richiesto a fronte dell'emissione di moneta
elettronica in base ad una percentuale rappresentativa dell'emissione
di moneta elettronica, purche' tale percentuale rappresentativa possa
essere  ragionevolmente  stimata  in  base  a  dati  storici  secondo
modalita'  giudicate  adeguate  dalla  Banca  d'Italia.  Qualora   un
istituto di moneta elettronica abbia avviato l'attivita' da meno di 6
mesi il requisito patrimoniale e' calcolato sulla  base  della  stima
della  moneta  elettronica  in  circolazione  indicata  nel  bilancio
previsionale allegato al programma di attivita'. 
  3. Requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito 
  Gli istituti che concedono finanziamenti, secondo  quanto  previsto
nel Capitolo IV, calcolano un requisito patrimoniale pari  al  6  per
cento  dei  finanziamenti  erogati;  sono  esclusi  i   finanziamenti
connessi all'esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte  di
credito charge (1 ). 
------ 
(1) Per la nozione di "carta di credito charge" cfr. il Provvedimento
della Banca d'Italia 29 luglio 2009 in materia di  Trasparenza  delle
operazioni e dei servizi  bancari  e  finanziari.  Correttezza  delle
relazioni tra intermediari e clienti, Sez. VII, par. 7. 
 
  4. Incremento o riduzione dei requisiti patrimoniali 
  La Banca d'Italia, basandosi su una  valutazione  dei  processi  di
gestione del rischio, della base dati sui rischi  di  perdite  e  dei
meccanismi di controllo interno dell'istituto puo' prescrivere: 
    - all'istituto di pagamento di detenere un requisito patrimoniale
a fronte dei servizi di pagamento prestati superiore fino al  20  per
cento rispetto all'importo  che  risulterebbe  dall'applicazione  del
paragrafo 1, ovvero consentire di detenere un requisito  patrimoniale
a fronte dei servizi di pagamento prestati inferiore fino al  20  per
cento rispetto a tale importo. 
    - all'istituto di moneta elettronica  di  detenere  un  requisito
patrimoniale a fronte dei  servizi  di  pagamento  prestati  e  della
moneta elettronica emessa superiore fino al  20  per  cento  rispetto
all'importo che risulterebbe dall'applicazione dei paragrafi 1  e  2,
ovvero consentire di detenere  un  requisito  patrimoniale  inferiore
fino al 20 per cento rispetto a tale importo. 
  5. Requisito patrimoniale complessivo 
  Gli istituti di pagamento  detengono  costantemente  una  dotazione
patrimoniale minima complessiva (fondi propri) almeno pari alla somma
del requisito patrimoniale a fronte dei servizi di pagamento prestati
(cfr. par. 1 e 4 della presente Sezione) e del requisito patrimoniale
a fronte del rischio di credito (cfr. par. 3 della presente Sezione). 
  Gli istituti di  moneta  elettronica  detengono  costantemente  una
dotazione patrimoniale minima complessiva (fondi propri) almeno  pari
alla somma  del  requisito  patrimoniale  a  fronte  dei  servizi  di
pagamento (2 ) prestati (cfr. par. 1 e 4 della presente Sezione), del
requisito patrimoniale a fronte dell'emissione di moneta  elettronica
(cfr. par. 2 e 4 della presente Sezione) e del requisito patrimoniale
a fronte del rischio di credito (cfr. par. 3 della presente Sezione). 
------ 
(2) Non connessi con l'emissione di moneta elettronica. 
 
 
                             SEZIONE III 
ISTITUTI CHE PRESTANO IN VIA ESCLUSIVA IL  SERVIZIO  DI  INFORMAZIONE
         SUI CONTI O DI DISPOSIZIONE DI ORDINI DI PAGAMENTO 
 
  Il presente Capitolo non si applica agli istituti che  prestano  in
via esclusiva il servizio di informazione sui conti o di disposizione
di ordini di pagamento. 
  Gli istituti che prestano il servizio di disposizione di ordini  di
pagamento,  in  via  esclusiva  o  congiuntamente  al   servizio   di
informazione sui conti, detengono in ogni  momento  un  ammontare  di
fondi propri, come definiti al paragrafo 1, Sezione I, almeno pari al
livello del capitale iniziale minimo richiesto  per  la  costituzione
dell'istituto. 
 
                             SEZIONE IV 
                     PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI 
 
  Si indicano di seguito, a soli fini riepilogativi,  i  procedimenti
amministrativi,   e   le    corrispondenti    unita'    organizzative
responsabili, rilevanti ai sensi del presente Capitolo: 
    - divieto di effettuare specifiche operazioni sui  fondi  propri,
ai  sensi  dell'articolo  114-quinquies.2,  comma  3,  lett.   d)   o
dell'articolo 114-quaterdecies, comma 3, lett. d) del  TUB  (Servizio
Supervisione bancaria 1, Servizio Supervisione bancaria  2,  Servizio
Supervisione  intermediari  finanziari  o  Filiale   territorialmente
competente, individuati in base ai criteri stabiliti dall'art. 9  del
Regolamento  della  Banca  d'Italia  del  25  giugno  2008,   recante
l'individuazione   dei   termini   e   delle   unita'   organizzative
responsabili dei procedimenti amministrativi); 
    - divieto di utilizzare in via  ordinaria  il  metodo  A  per  il
calcolo   del   requisito   patrimoniale   ai   sensi   dell'articolo
114-quinquies.2, comma 3, lett. d) o dell'articolo  114-quaterdecies,
comma 3, lett. d) del TUB (Servizio Supervisione bancaria 1, Servizio
Supervisione   bancaria   2,   Servizio   Supervisione   intermediari
finanziari o Filiale territorialmente competente, individuati in base
ai criteri stabiliti dall'art. 9 del Regolamento della Banca d'Italia
del 25 giugno 2008). 
 
                             CAPITOLO VI 
    ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE E CONTROLLI INTERNI 
 
                              SEZIONE I 
                          PRINCIPI GENERALI 
 
  1. Premessa 
  Il  presente  Capitolo  attua  quanto   previsto   dagli   articoli
114-quaterdecies, comma 2, e 114-quinquies.2, comma 2, TUB,  in  base
ai quali la Banca d'Italia detta disposizioni di  carattere  generale
aventi   ad   oggetto   il   governo   societario,   l'organizzazione
amministrativa e contabile e i controlli interni degli istituti. 
  Gli istituti applicano le disposizioni  del  presente  Capitolo  in
maniera   proporzionata   alla   dimensione   e   alla   complessita'
dell'attivita' svolta nonche' alla tipologia e alla gamma dei servizi
prestati. 
  2. Requisiti generali di organizzazione 
  La  gestione  aziendale  sana   e   prudente,   l'affidabilita'   e
l'efficienza dei servizi di pagamento prestati  e  dell'attivita'  di
emissione  di  moneta  elettronica  dipendono  anche  da  un  assetto
organizzativo adeguato alla  dimensione,  alla  complessita'  e  alla
vocazione operativa dell'istituto. 
  In tal senso, gli istituti definiscono e applicano: 
    a) dispositivi di  governo  societario  solidi,  che  comprendono
processi decisionali e una struttura organizzativa  che  specifichino
in forma chiara e documentata i rapporti gerarchici e la suddivisione
delle funzioni; 
    b) politiche  di  governo  e  procedure  per  la  gestione  e  il
controllo di tutti i rischi  aziendali  e  un  efficace  sistema  dei
controlli interni; 
    c)  misure  che  assicurino  che  il  personale  e   gli   agenti
dell'istituto o i  soggetti  convenzionati  dall'istituto  di  moneta
elettronica  conoscano  le  procedure  da  seguire  per  il  corretto
esercizio delle proprie funzioni; 
    d) politiche e procedure volte ad assicurare  che  il  personale,
gli  agenti  e  i  soggetti  convenzionati  siano   provvisti   delle
qualifiche,  delle  conoscenze  e  delle  competenze  necessarie  per
l'esercizio delle responsabilita' loro attribuite; 
    e) efficaci flussi interni di comunicazione delle informazioni; 
    f)  sistemi  e  procedure  diretti  a  conservare   registrazioni
adeguate e ordinate dei fatti di gestione dell'istituto e  della  sua
organizzazione interna; 
    g) criteri e procedure volti a  garantire  che  l'affidamento  al
personale, agli  agenti  o  ai  soggetti  convenzionati  di  funzioni
multiple non sia tale da impedire all'istituto di  svolgere  in  modo
adeguato e professionale una qualsiasi di tali funzioni; 
    h) politiche  di  governo  e  procedure  per  la  gestione  della
sicurezza relativa alla prestazione dei servizi  di  pagamento  e  di
emissione  della  moneta  elettronica,  inclusa  la  gestione   degli
incidenti relativi alla  sicurezza  e  dei  reclami  dei  clienti  in
materia (1 ); 
------ 
(1) Gli istituti applicano gli "Orientamenti  finali  in  materia  di
segnalazione  dei  gravi   incidenti   ai   sensi   della   direttiva
2015/2366/UE (PSD2), emanati dall'EBA il  19  dicembre  2017"  e  gli
"Orientamenti finali sulle misure di sicurezza per i rischi operativi
e di sicurezza dei servizi di  pagamento  ai  sensi  della  direttiva
2015/2366/UE (PSD2), emanati dall'EBA il 12 gennaio 2018". 
 
    i) procedure e sistemi  idonei  a:  (1)  tutelare  la  sicurezza,
l'integrita' e la  riservatezza  delle  informazioni,  tenendo  conto
della natura delle informazioni medesime; (2) archiviare e gestire  i
dati sensibili relativi ai pagamenti, con  gli  opportuni  limiti  di
accesso; e (3) acquisire dati statistici relativi ai risultati  della
gestione, alle operazioni di pagamento effettuate e alle frodi (2 ); 
------ 
(2) Non sono tenuti all'adozione di sistemi e  procedure  finalizzati
alla registrazione e conservazione dei dati statistici relativi  alle
frodi, gli istituti che svolgono in  via  esclusiva  il  servizio  di
informazione sui conti. 
 
    j) politiche, sistemi, risorse e procedure per la  continuita'  e
la regolarita' dei servizi, volte a: 
      - assicurare la capacita' di operare su base continuativa; 
      -  limitare  le  perdite  in   caso   di   gravi   interruzioni
dell'operativita'; 
      - preservare i dati e le funzioni essenziali; 
      - garantire la continuita' dei servizi in caso di  interruzione
dei sistemi e  delle  procedure.  Qualora  cio'  non  sia  possibile,
permettere di recuperare tempestivamente i dati e le  funzioni  e  di
riprendere tempestivamente i servizi; 
      -  assicurare  la  regolare  esecuzione  delle  operazioni   di
pagamento in corso e la chiusura dei contratti in essere in  caso  di
cessazione dell'operativita'; 
    k) politiche e procedure  contabili  che  consentano  di  fornire
tempestivamente alle autorita' di vigilanza documenti che  presentino
un quadro fedele della posizione finanziaria ed economica e che siano
conformi a tutti i principi  e  a  tutte  le  norme  anche  contabili
applicabili. 
  Gli istituti controllano e valutano con regolarita'  l'adeguatezza,
l'efficacia  e  l'applicazione  di  tali  requisiti  organizzativi  e
adottano le misure adeguate per rimediare a eventuali carenze. 
  L'organo con funzione di controllo informa tempestivamente la Banca
d'Italia di tutti gli  atti  o  fatti,  di  cui  venga  a  conoscenza
nell'esercizio  dei  propri  compiti,  che  possano  costituire   una
irregolarita'  nella  gestione  o  una  violazione  delle  norme  che
disciplinano l'attivita' dell'istituto. 
  Negli allegati A e C  si  definiscono  i  requisiti,  di  carattere
minimo, a cui il sistema  di  governo,  dei  controlli  interni  e  i
sistemi informativi si devono uniformare. 
  Le presenti disposizioni formano parte integrante del complesso  di
norme concernenti gli assetti organizzativi, governo e  di  controllo
degli intermediari, quali i controlli sugli  assetti  proprietari,  i
requisiti degli esponenti aziendali, gli obblighi  di  trasparenza  e
correttezza  delle  relazioni  tra   intermediari   e   clienti,   la
prevenzione dei fenomeni di usura, riciclaggio e del finanziamento al
terrorismo. 
 
                             SEZIONE II 
ESTERNALIZZAZIONE  DI   FUNZIONI   OPERATIVE   E   ACCORDI   PER   LA
        DISTRIBUZIONE E IL RIMBORSO DELLA MONETA ELETTRONICA 
 
  1. Esternalizzazione di funzioni operative 
  L'istituto che intende esternalizzare funzioni  operative  relative
ai servizi di pagamento o all'emissione di moneta elettronica nonche'
al  sistema  dei  controlli  interni  o  esternalizzare  il   sistema
informativo  o  componenti   critiche   dello   stesso   ne   informa
preventivamente la Banca d'Italia, almeno 60  giorni  prima  di  dare
corso all'esternalizzazione. Entro 60 giorni  dal  ricevimento  della
comunicazione  la  Banca  d'Italia  puo'  avviare   un   procedimento
d'ufficio di divieto dell'esternalizzazione che si conclude entro  60
giorni. 
  L'esternalizzazione  di  funzioni  operative  importanti  non  puo'
mettere materialmente a repentaglio la qualita' del controllo interno
dell'istituto ne' impedire alla Banca d'Italia di controllare che gli
istituti   si   conformino   alle   disposizioni   loro   applicabili
(nell'allegato B sono riportati gli obblighi a  carico  dell'istituto
in caso di esternalizzazione di tali funzioni). 
  Gli istituti comunicano senza ritardo alla Banca d'Italia eventuali
modifiche di  rilievo  delle  informazioni  relative  ad  accordi  di
esternalizzazione precedentemente comunicate. 
  1.1. Esternalizzazione di funzioni operative in altri Stati  membri
dell'Unione europea 
  L'istituto che intende esternalizzare funzioni  operative  relative
ai servizi di pagamento o all'emissione di moneta elettronica  ad  un
fornitore di servizi avente sede  in  uno  Stato  membro  dell'Unione
europea ospitante  ne  informa  preventivamente  la  Banca  d'Italia,
almeno30 giorni prima di dare corso all'esternalizzazione. Si applica
quanto previsto nell'allegato B. 
  La Banca  d'Italia,  entro  un  30  giorni  dalla  ricezione  della
comunicazione, completa di tutti gli elementi necessari, notifica  le
informazioni ricevute all'autorita' competente dello Stato ospitante. 
  La  Banca  d'Italia  da'  comunicazione  all'istituto   interessato
dell'avvenuta   notifica   all'autorita'   competente   dello   Stato
ospitante. 
  Gli istituti comunicano senza ritardo alla Banca d'Italia eventuali
modifiche di  rilievo  delle  informazioni  relative  ad  accordi  di
esternalizzazione precedentemente comunicate. 
  2.  Accordi  per  la  distribuzione  e  il  rimborso  della  moneta
elettronica 
  L'istituto di moneta elettronica che intende avvalersi di  soggetti
convenzionati  per  la  distribuzione  e  il  rimborso  della  moneta
elettronica trasmette alla Banca  d'Italia  uno  schema  generale  di
accordo - redatto secondo le indicazioni contenute nell'allegato B  -
almeno 60 giorni prima di procedere alla  prima  stipula.  I  singoli
accordi di  convenzionamento  redatti  secondo  lo  schema  non  sono
oggetto di comunicazione specifica alla Banca d'Italia. Gli  istituti
di moneta elettronica conservano la relativa documentazione e tengono
apposite evidenze aggiornate di tutti i soggetti convenzionati di cui
si avvalgono a disposizione della Banca d'Italia. 
  Gli istituti di moneta elettronica comunicano alla  Banca  d'Italia
eventuali variazioni significative apportate allo schema contrattuale
di convenzionamento almeno 60 giorni prima della loro adozione. 
  Entro 60  giorni  dal  ricevimento  della  comunicazione  la  Banca
d'Italia puo' avviare un procedimento d'ufficio  di  divieto  che  si
conclude entro 60 giorni. 
 
                             SEZIONE III 
RELAZIONE SULLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E DOCUMENTO  DESCRITTIVO  DEI
SERVIZI DI PAGAMENTO,  DELLA  MONETA  ELETTRONICA  E  DELLE  RELATIVE
                           CARATTERISTICHE 
 
  L'istituto invia alla Banca d'Italia entro il  30  aprile  di  ogni
anno una relazione sulla struttura organizzativa redatta  secondo  lo
schema indicato  nell'allegato  D  e  un  documento  descrittivo  dei
servizi di  pagamento  e/o  dell'attivita'  di  emissione  di  moneta
elettronica e delle  relative  caratteristiche,  redatto  secondo  lo
schema indicato nell'allegato E. 
  Il contenuto delle informazioni  contenute  nei  documenti  redatti
secondo l'allegato E deve essere coerente con le disposizioni europee
in materia direttamente applicabili, nonche' con quelle emanate dalla
Banca d'Italia ai sensi dell'art. 146 del TUB, al fine di  assicurare
l'affidabilita' e l'efficienza dei servizi  di  pagamento  offerti  e
della moneta elettronica emessa. 
  La relazione e/o i documenti descrittivi non  sono  dovuti  qualora
non  siano  intervenute   variazioni   rispetto   alle   informazioni
comunicate  con  l'ultima   relazione   e/o   documenti   descrittivi
trasmessi. 
 
                             SEZIONE IV 
                     PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI 
 
  Si indicano di seguito, a soli fini riepilogativi,  i  procedimenti
amministrativi,   e   le    corrispondenti    unita'    organizzative
responsabili, rilevanti ai sensi del presente Capitolo: 
    - divieto di esternalizzazione di funzioni operative relative  ai
servizi di pagamento o all'emissione di moneta elettronica nonche' al
sistema dei controlli interni o del sistema informativo o  componenti
critiche dello stesso, ai sensi dell'articolo 114-quinquies.2,  comma
3, lett. d) o dell'articolo 114-quaterdecies, comma 3, lett.  d)  del
TUB (Servizio Supervisione bancaria 1, Servizio Supervisione bancaria
2,  Servizio   Supervisione   intermediari   finanziari   o   Filiale
territorialmente competente, individuati in base ai criteri stabiliti
dall'art. 9 del Regolamento della Banca d'Italia del 25 giugno  2008,
recante l'individuazione dei termini  e  delle  unita'  organizzative
responsabili dei procedimenti amministrativi); 
    -  esenzione  dall'obbligo  di   predisporre   l'interfaccia   di
fall-back prevista dall'art. 33,  par.  4  del  Regolamento  delegato
2018/389 della Commissione Europea del 27  novembre  2017,  ai  sensi
dell'art. 33, par. 6  del  Regolamento  delegato  2018/389  (Servizio
Rapporti Istituzionali di Vigilanza); 
    - revoca dell'esenzione dall'obbligo di predisporre l'interfaccia
di fall-back prevista dall'art. 33, par. 4 del  Regolamento  delegato
2018/389 della Commissione Europea del 27  novembre  2017,  ai  sensi
dell'art. 33, par. 7  del  Regolamento  delegato  2018/389  (Servizio
Rapporti Istituzionali di Vigilanza). 
 
                                                           Allegato A 
 
    Ruolo degli organi aziendali e sistema dei controlli interni 
 
                   1. RUOLO DEGLI ORGANI AZIENDALI 
 
  Gli  organi  aziendali  assumono  un  ruolo  fondamentale  per   la
definizione di un  sistema  organizzativo  e  dei  controlli  interni
adeguato e efficace. 
  La   composizione   degli   organi   aziendali,   per   numero    e
professionalita', assicura l'efficace assolvimento dei  loro  compiti
ed  e'  calibrata  in  funzione  delle  caratteristiche  operative  e
dimensionali dell'istituto. La ripartizione  di  competenze  tra  gli
organi aziendali e' definita in modo chiaro e garantisce una costante
dialettica  interna,  evitando  sovrapposizioni  di  competenze   che
possano incidere sulla funzionalita' aziendale. 
  Il presidente dell'organo con funzione di  supervisione  strategica
promuove  la  dialettica  interna  e  l'effettivo  funzionamento  del
sistema di  governo  societario;  lo  stesso  non  riveste  un  ruolo
esecutivo ne' svolge, neppure di fatto, funzioni gestionali. 
  L'operato degli organi aziendali e' documentato, per consentire  un
controllo sugli atti gestionali e sulle decisioni assunte;  a  questo
fine, i verbali delle riunioni degli organi aziendali  illustrano  in
modo dettagliato il processo di formazione delle decisioni e le  loro
motivazioni. 
  In questo ambito, l'organo con funzione di supervisione strategica: 
    a) definisce e approva gli obiettivi, le strategie, il profilo  e
i livelli di rischio dell'istituto, definendo le politiche  aziendali
e  quelle  del   sistema   dei   controlli   interni;   ne   verifica
periodicamente la corretta attuazione  e  coerenza  con  l'evoluzione
dell'attivita' aziendale; 
    b) approva le politiche di gestione  dei  rischi  (operativi,  di
credito, di  liquidita',  ecc.),  nonche'  le  relative  procedure  e
modalita' di rilevazione e controllo; 
    c) approva e verifica periodicamente, con cadenza almeno annuale,
la politica per il governo e la gestione dei rischi di sicurezza; 
    d) approva i criteri in base ai quali sono scelti  gli  strumenti
finanziari in cui investire i fondi ricevuti dalla clientela; 
    e) approva i processi relativi alla prestazione  dei  servizi  di
pagamento e, per gli istituti di moneta elettronica, all'attivita' di
emissione  di  moneta  elettronica  e  ne   verifica   periodicamente
l'adeguatezza; 
    f) verifica che l'assetto delle funzioni aziendali  di  controllo
sia definito in coerenza con il principio di proporzionalita'  e  con
gli indirizzi strategici e che le funzioni medesime siano  dotate  di
risorse qualitativamente e quantitativamente adeguate; 
    g) approva la struttura organizzativa e l'attribuzione di compiti
e  responsabilita'  e  ne  verifica,  con  cadenza  almeno   annuale,
l'adeguatezza; in questo ambito, si assicura, tra l'altro, che: 
      - i compiti e le responsabilita', formalizzati in  un  apposito
regolamento interno, siano allocati in modo chiaro  e  appropriato  e
che siano separate le funzioni operative da quelle di controllo; 
      - gli  agenti  e  i  soggetti  convenzionati  siano  dotati  di
meccanismi di controllo interno adeguati al fine  di  conformarsi  ai
rispettivi  obblighi  in  materia   di   lotta   al   riciclaggio   e
finanziamento al terrorismo; 
      - l'esternalizzazione delle funzioni aziendali sia coerente con
le strategie dell'istituto e i livelli di rischio definiti; 
      - sia garantita la separatezza  amministrativo  -contabile  tra
l'attivita' di prestazione di servizi di pagamento e di emissione  di
moneta elettronica rispetto alle altre attivita' eventualmente svolte
dall'istituto; 
    h) verifica che il sistema di flussi  informativi  sia  adeguato,
completo e tempestivo; 
    i) stabilisce i principi e gli  obiettivi  della  gestione  della
continuita' operativa. 
  L'organo con funzione di gestione: 
    a)  attua  le  politiche  aziendali  e  quelle  del  sistema  dei
controlli interni, definite dall'organo con funzione di  supervisione
strategica; 
    b) verifica nel continuo l'adeguatezza del sistema dei  controlli
interni, provvedendo al suo  adeguamento  alla  luce  dell'evoluzione
dell'operativita'; 
    c) definisce i flussi informativi volti ad assicurare agli organi
aziendali la conoscenza dei fatti di gestione rilevanti; 
    d) definisce in modo chiaro i compiti e le responsabilita'  delle
strutture e delle  funzioni  aziendali,  in  modo,  tra  l'altro,  di
prevenire potenziali conflitti di interesse e di  assicurare  che  le
strutture siano dirette da personale qualificato  in  relazione  alle
attivita' da svolgere; 
    e) in coerenza con le politiche di governo dei rischi,  definisce
e attua il processo di gestione dei rischi aziendali; 
    f) definisce e attua  gli  standard  per  la  gestione  dei  dati
sensibili relativi ai pagamenti e  le  procedure  di  gestione  della
sicurezza, assicurandone la coerenza con la  politica  di  governo  e
gestione della sicurezza e la propensione al rischio dell'istituto; 
    g)  definisce  e  attua  la  politica  aziendale  in  materia  di
esternalizzazione di funzioni aziendali; 
    h) assicura che il personale  e  gli  agenti  utilizzati  per  la
prestazione di  servizi  di  pagamento,  nonche'  il  personale  e  i
soggetti convenzionati utilizzati per la distribuzione e il  rimborso
della moneta elettronica, siano adeguatamente formati con riferimento
ai prodotti commercializzati e ai servizi prestati, agli  adempimenti
in  materia  di  prevenzione  dei  fenomeni  di  riciclaggio   e   di
finanziamento  al  terrorismo,   alla   normativa   in   materia   di
trasparenza; 
    i) assicura che le  politiche  aziendali  e  le  procedure  siano
tempestivamente comunicate a tutto il personale interessato; 
    j) adotta tempestivamente le misure necessarie nel  caso  in  cui
emergano carenze o anomalie dall'insieme delle verifiche  svolte  sul
sistema dei controlli; 
    k) definisce  il  piano  aziendale  di  emergenza  e  continuita'
operativa e ne promuove il controllo periodico (di norma  annuale)  e
l'aggiornamento. 
  L'organo con funzione di controllo, nel rispetto delle attribuzioni
degli altri organi e collaborando con essi: 
    a) vigila sull'osservanza delle norme di legge,  regolamentari  e
statutarie, sulla corretta  amministrazione,  sull'adeguatezza  degli
assetti organizzativi e contabili dell'istituto; 
    b)  vigila  sulla  funzionalita'  del  complessivo  sistema   dei
controlli interni e accerta l'efficacia delle  strutture  e  funzioni
coinvolte nel sistema dei controlli e l'adeguato coordinamento tra le
stesse; 
    c) valuta il grado di adeguatezza  e  il  regolare  funzionamento
delle principali aree organizzative; 
    d)  promuove  interventi  correttivi  delle   carenze   e   delle
irregolarita' rilevate. 
  L'organo  con  funzione  di  controllo  puo'   avvalersi   per   lo
svolgimento delle proprie funzioni di tutte le unita' delle strutture
organizzative che assolvono funzioni di controllo e, in  particolare,
della funzione di revisione interna. L'attivita'  di  controllo  puo'
determinare la formulazione di osservazioni e  proposte  di  modifica
volte alla rimozione  di  eventuali  anomalie  riscontrate.  Di  tali
osservazioni  e  proposte,  nonche'  della  successiva  attivita'  di
verifica dell'organo con funzione  di  controllo  sull'attuazione  di
eventuali provvedimenti, e' conservata adeguata evidenza. 
  L'organo con funzione di controllo mantiene il coordinamento con le
funzioni di controllo interno e  con  il  soggetto  incaricato  della
revisione legale dei conti, al  fine  di  incrementare  il  grado  di
conoscenza sull'andamento della gestione aziendale, avvalendosi anche
delle  risultanze  degli  accertamenti  effettuati  da  tali   unita'
operative. 
  L'interazione tra l'attivita' dell'organo con funzione di controllo
e  l'attivita'  di  vigilanza  contribuisce  al   rafforzamento   del
complessivo sistema di supervisione sull'istituto. 
 
                  2. SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI 
 
  Premessa 
  Il sistema dei controlli interni e' costituito  dall'insieme  delle
risorse,  delle  strutture  organizzative,  delle  regole   e   delle
procedure per assicurare il conseguimento delle strategie aziendali e
dell'efficacia  ed   efficienza   dei   processi   aziendali,   della
salvaguardia del valore delle  attivita'  e  della  protezione  dalle
perdite, dell'affidabilita' e integrita' delle informazioni contabili
e gestionali, della conformita' delle operazioni  con  la  legge,  la
normativa di vigilanza e di sorveglianza sul sistema dei pagamenti  e
le disposizioni interne dell'istituto. 
  Nel sistema  dei  controlli  interni  rientrano  le  strategie,  le
politiche, i processi e i  meccanismi  riguardanti  la  gestione  dei
rischi  a  cui  l'istituto  e'  o  potrebbe  essere  esposto  e   per
determinare e controllare il livello di rischio tollerato. In  questo
contesto,  la  gestione   dei   rischi   include   le   funzioni   di
individuazione, assunzione, misurazione, sorveglianza e  attenuazione
dei rischi. 
  Per gli istituti, in relazione  alla  prestazione  dei  servizi  di
pagamento e all'emissione di moneta elettronica, assumono particolare
rilievo i rischi operativi, inclusi i rischi relativi alla sicurezza,
e quelli di natura legale e reputazionale che possono discendere  dai
rapporti con la clientela. A tal fine, gli istituti sono tenuti,  tra
l'altro, ad approntare specifici presidi organizzativi per assicurare
il rispetto delle prescrizioni normative e  di  autoregolamentazione,
pianificando, in tale ambito, specifici controlli  sulle  succursali,
sugli agenti e sui soggetti convenzionati. 
  Gli istituti valutano attentamente le  implicazioni  derivanti  dai
mutamenti dell'operativita' aziendale (ingresso in nuovi mercati o in
nuovi settori operativi,  offerta  di  nuovi  prodotti,  utilizzo  di
canali distributivi innovativi, partecipazione  a  nuovi  sistemi  di
pagamento), con preventiva individuazione dei rischi e definizione di
procedure di controllo adeguate,  approvate  dagli  organi  aziendali
competenti. 
  Nella  predisposizione  dei  presidi  organizzativi,  gli  istituti
tengono conto dell'esigenza di prevenire fenomeni di riciclaggio e di
finanziamento al terrorismo. 
  Tipologie di controllo 
  Si  descrivono  di   seguito   alcune   tipologie   di   controllo,
indipendentemente  dalle  strutture   organizzative   in   cui   sono
collocate: 
  1) controlli di linea (c.d. controlli di primo livello), diretti ad
assicurare il corretto svolgimento delle operazioni connesse  con  la
prestazione dei servizi di pagamento  e  con  l'emissione  di  moneta
elettronica. Essi sono effettuati dalle  stesse  strutture  operative
(es.  controlli  di  tipo  gerarchico,  sistematici  e  a  campione),
incorporati nelle procedure  (anche  automatizzate)  ovvero  eseguiti
nell'ambito dell'attivita' di back office; 
  2) controlli sulla gestione dei rischi e di conformita' alle  norme
(c.d.  controlli  di  secondo  livello),  che  hanno  l'obiettivo  di
assicurare: (i) il rispetto dei limiti assegnati alle varie  funzioni
operative; e (ii) la coerenza dell'operativita'  delle  singole  aree
produttive  con  gli  obiettivi  di  rischio  -rendimento  assegnati,
nonche'  la  conformita'  dell'operativita'  aziendale  alle   norme,
incluse  quelle  di  autoregolamentazione.  Essi  sono   affidati   a
strutture diverse da quelle  produttive;  le  funzioni  di  controllo
concorrono alla definizione delle politiche di governo e del processo
di gestione dei rischi aziendali; 
  3) revisione interna  (internal  audit,  c.d.  controlli  di  terzo
livello). In tale  ambito  rientra  la  valutazione  periodica  della
completezza, della funzionalita' e dell'adeguatezza del  sistema  dei
controlli  interni,  inclusi  quelli  sul  sistema  informativo  (ITC
audit),  con  cadenza  prefissata  in   relazione   alla   natura   e
all'intensita'  dei  rischi.  L'attivita'  e'  condotta  da  funzioni
diverse  e  indipendenti  da  quelle  produttive,  anche   attraverso
verifiche in loco. 
  Ferma l'esigenza di gestire tutti i rischi aziendali, gli istituti,
in  considerazione  della  natura  dell'attivita'  svolta,   prestano
particolare attenzione ai rischi operativi, inclusi  quelli  relativi
alla sicurezza, e di reputazione (1 ). 
------ 
(1)  Il  rischio  di  reputazione  puo'  scaturire  direttamente   da
determinati eventi o  comportamenti  (ad  es.  politiche  commerciali
percepite dalla clientela come poco attente ai  propri  interessi)  o
indirettamente da altre tipologie  di  rischio  (operativo,  credito,
liquidita') rispetto alle quali  gli  effetti  reputazionali  possono
amplificare l'impatto  economico.  Il  rischio  di  reputazione  puo'
pertanto conseguire sia da comportamenti  irregolari  sia  da  errate
percezioni da parte della clientela o del mercato. 
 
  Pertanto, gli istituti: 
    -  prestano  particolare  attenzione  agli  eventi  di   maggiore
gravita' e scarsa frequenza e individuano le varie forme e  modalita'
con cui possono  manifestarsi  i  rischi  operativi,  inclusi  quelli
relativi alla sicurezza, in relazione alle specifiche caratteristiche
organizzative ed operative; 
    - valutano i  rischi  operativi,  inclusi  quelli  relativi  alla
sicurezza, e  reputazionali  connessi  con  l'introduzione  di  nuovi
prodotti, attivita', reti distributive, processi e sistemi  rilevanti
e  con  la  partecipazione,  anche  indiretta,  a  nuovi  sistemi  di
pagamento; 
    - si dotano di piani di emergenza e di continuita' operativa  che
assicurano la propria capacita' di operare su base continuativa e  di
limitare  le  perdite  operative  in  caso  di   gravi   interruzioni
dell'operativita'. 
  Nel caso in cui gli istituti,  nella  prestazione  dei  servizi  di
pagamento,  eroghino  finanziamenti  ai  clienti,  essi   definiscono
adeguati processi decisionali e operativi connessi  con  la  gestione
del rischio di credito (1 ). 
------ 
(1) Tale obbligo e' previsto anche con riferimento  all'attivita'  di
emissione e gestione di carte di credito con saldo mensile. 
 
  L'attivita' di concessione di finanziamenti ha natura accessoria ai
servizi di  pagamento  prestati:  gli  istituti  adottano  sistemi  e
procedure per monitorare i finanziamenti e identificano  criteri,  di
natura anche quantitativa, che tengano conto dei flussi di  pagamento
effettuati su base annuale. 
  Gli  istituti  hanno  in  ogni  momento  conoscenza  della  propria
esposizione nei  confronti  di  ogni  cliente  o  gruppo  di  clienti
connessi (1 ), anche al fine  di  procedere,  se  del  caso,  ad  una
tempestiva revisione delle linee di credito. 
------ 
(1) A tali fini si identificano due tipologie di connessioni tra  uno
o piu' soggetti: a) giuridica - se uno  dei  soggetti  in  esame  ha,
direttamente o indirettamente, un potere di  controllo  sull'altro  o
sugli altri; b) economica - quando, indipendentemente  dall'esistenza
dei rapporti di controllo di cui alla lettera  a),  esistono,  tra  i
soggetti considerati, legami tali che, con tutta probabilita', se uno
di  essi  si  trova  in  difficolta'  finanziarie,   in   particolare
difficolta' di raccolta di fondi o rimborso dei  debiti,  l'altro,  o
tutti gli altri,  potrebbero  incontrare  analoghe  difficolta'.  Con
riferimento alla  lettera  a)  il  controllo  sussiste  -  salvo  che
l'istituto dimostri il contrario -  quando  ricorre  anche  una  sola
delle seguenti circostanze: 1) uno dei soggetti in esame  possiede  -
direttamente o indirettamente - piu' del 50%  del  capitale  o  delle
azioni con diritto di voto di un altro dei soggetti in esame; 2)  uno
dei soggetti in esame possiede il 50% o meno del 50% del  capitale  o
dei diritti di voto in un altro dei soggetti in esame ed e' in  grado
di esercitare il controllo congiunto  su  di  esso  in  virtu'  delle
azioni e dei diritti posseduti, di clausole statutarie e  di  accordi
con gli altri partecipanti. Nell'ipotesi di cui al  punto  2,  ovvero
indipendentemente  da  possessi  azionari,  costituisce   indice   di
controllo la disponibilita' di uno o piu'  dei  seguenti  poteri:  i)
indirizzare l'attivita' di un'impresa in modo da trarne benefici; ii)
decidere operazioni significative, quali ad esempio il  trasferimento
dei  profitti  e  delle  perdite;  iii)  nominare  o   rimuovere   la
maggioranza dei componenti degli organi amministrativi; iv)  disporre
della maggioranza  dei  voti  negli  organi  amministrativi  o  della
maggioranza dei voti  nell'assemblea  dei  soci  o  in  altro  organo
equivalente; v) coordinare la gestione di un'impresa  con  quella  di
altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune. 
 
  Poiche' l'insolvenza di un grande prenditore puo' avere effetti  di
rilievo sulla solidita'  patrimoniale,  gli  istituti  si  dotano  di
regole volte ad assicurare la corretta rilevazione, valutazione della
qualita' e dell'andamento nel tempo  delle  esposizioni  assunte  nei
confronti di un singolo cliente o  gruppo  di  clienti  connessi  che
siano di importo rilevante rispetto ai  fondi  propri.  Gli  istituti
adottano misure adeguate a limitare  o  presidiare  opportunamente  i
rischi derivanti dall'assunzione di esposizioni di importo  rilevante
nei confronti di singoli clienti o gruppi di clienti connessi. 
  Il processo  riguardante  l'erogazione  del  credito  comprende  le
seguenti fasi: 1) istruttoria; 2) erogazione; 3)  monitoraggio  delle
posizioni; 4) interventi in caso  di  anomalia;  5)  revisione  delle
linee di credito. Il processo risulta dal regolamento interno  ed  e'
periodicamente  sottoposto  a  verifica.  Il  regolamento,  approvato
dall'organo con funzione di  gestione,  definisce,  tra  l'altro:  la
documentazione minimale da  acquisire  per  effettuare  una  adeguata
valutazione  del  merito  creditizio  del  prenditore;  le  eventuali
deleghe in materia di erogazione del credito; le modalita' di rinnovo
degli affidamenti; le procedure e gli adempimenti riferiti alla  fase
di monitoraggio del  credito  nonche'  le  modalita'  e  i  tempi  di
attivazione in caso di rilevazione di  crediti  anomali;  criteri  di
classificazione, gestione e valutazione dei crediti anomali. 
  Tutti gli affidamenti sono concessi al termine di  un  procedimento
istruttorio documentato, ancorche' basato su procedure automatizzate. 
  In caso di ricorso ad agenti  per  la  prestazione  di  servizi  di
pagamento o, per  i  soli  IMEL,  a  soggetti  convenzionati  per  la
distribuzione e il rimborso della moneta  elettronica,  gli  istituti
assicurano il rispetto delle proprie disposizioni interne da parte di
questi soggetti, nonche' delle disposizioni ad essi  applicabili  (ad
esempio trasparenza, usura, antiriciclaggio, diritti e obblighi delle
parti). Gli istituti effettuano controlli,  in  loco  o  a  distanza,
sulla rete  con  cadenza  almeno  annuale.  Gli  istituti  assicurano
altresi' che siano resi riconoscibili all'utenza i soggetti di cui si
avvalgono (agenti, soggetti convenzionati, punti operativi  abilitati
all'incasso ai sensi dell'art. 12, comma 4, del d.lgs. 141/2010). 
  Gli istituti controllano e gestiscono i  rischi  connessi  con  gli
investimenti dei fondi ricevuti dai clienti in modo da assicurare  la
pronta disponibilita' delle somme per l'esecuzione  delle  operazioni
di pagamento. Essi approntano procedure operative volte ad assicurare
il rispetto dei termini fissati dalla normativa  per  il  deposito  o
l'investimento dei fondi e per la sistemazione di eventuali  sbilanci
tra valore di tali attivita' e fondi ricevuti (1 ). 
----- 
(1) Gli istituti adottato, tra l'altro, presidi idonei a fronteggiare
il  rischio  di  disconoscimenti  in  relazione   a   operazioni   di
accreditamento della moneta elettronica o dei conti di pagamento  via
web, ad es. con addebito di carte di credito (fenomeni  di  phishing,
ecc.). 
 
  Funzioni aziendali di controllo 
  Gli istituti istituiscono funzioni  indipendenti  di  controllo  di
conformita' alle norme,  di  gestione  del  rischio  e  di  revisione
interna, in modo proporzionato alla dimensione  e  alla  complessita'
dell'attivita' svolta nonche' alla tipologia e alla gamma dei servizi
di pagamento prestati. 
  Per assicurare  la  correttezza  e  l'indipendenza  delle  funzioni
aziendali di controllo e' necessario che: 
    a) tali funzioni dispongano dell'autorita', delle risorse e delle
competenze necessarie per lo svolgimento dei loro compiti; 
    b)  i  responsabili  non  siano  gerarchicamente  subordinati  ai
responsabili delle funzioni sottoposte a controllo e  siano  nominati
dall'organo con funzione di supervisione strategica, sentito l'organo
con funzione di controllo. Essi riferiscono direttamente agli  organi
aziendali; 
    c) coloro che partecipano alle funzioni  aziendali  di  controllo
non partecipino direttamente alla prestazione dei  servizi  che  essi
sono chiamati a  controllare.  Ferma  restando  tale  previsione,  in
applicazione del principio di proporzionalita', i responsabili  delle
funzioni di controllo possono  avvalersi  di  soggetti  aventi  anche
funzioni operative, incardinati in  strutture  aziendali  diverse  da
quelle di controllo, a condizione che l'affidamento a  tali  soggetti
di altri compiti oltre a quelli di controllo non  impedisca  loro  di
svolgere in modo adeguato e professionale i compiti di controllo; 
    d) le funzioni aziendali di controllo  siano  tra  loro  separate
sotto un profilo organizzativo; 
    e) il metodo per la determinazione della remunerazione di  coloro
che  partecipano  alle  funzioni  aziendali  di  controllo   non   ne
comprometta l'obiettivita'. 
  Gli istituti possono non applicare i requisiti di cui alla lett. d)
del precedente capoverso, qualora dimostrino che, in applicazione del
principio di proporzionalita', gli obblighi  in  questione  non  sono
proporzionati ai  rischi  da  essi  assunti  e  che  le  funzioni  di
controllo continuano ad essere efficaci. 
  Le funzioni aziendali di controllo, svolgono i compiti  di  seguito
indicati. 
  La funzione di gestione del rischio: 
    a) collabora alla definizione delle politiche di  governo  e  del
processo di  gestione  del  rischio  e  delle  relative  procedure  e
modalita' di rilevazione e controllo, verificandone l'adeguatezza nel
continuo; 
    b) verifica nel continuo l'adeguatezza del sistema  di  controllo
dei rischi e ne verifica il rispetto da parte dell'istituto; 
    c) verifica l'adeguatezza e l'efficacia delle  misure  prese  per
rimediare alle carenze  riscontrate  nel  sistema  di  controllo  dei
rischi. 
  La  funzione  di  controllo  di  conformita'  (compliance)   valuta
l'adeguatezza  delle  procedure  interne  rispetto  all'obiettivo  di
prevenire  la  violazione  di   leggi,   regolamenti   e   norme   di
autoregolamentazione applicabili all'istituto; a questo fine: 
    a) identifica le norme applicabili all'istituto e ai  servizi  da
esso prestati e ne misura/valuta l'impatto sui processi  e  procedure
aziendali; 
    b)  propone  modifiche  organizzative  e  procedurali  volte   ad
assicurare adeguato presidio  dei  rischi  di  non  conformita'  alle
norme; 
    c) predispone flussi informativi diretti agli organi aziendali  e
alle altre funzioni aziendali di controllo; 
    d) verifica l'efficacia degli adeguamenti organizzativi suggeriti
per la prevenzione del rischio di non conformita'. 
  La funzione di revisione interna: 
    a) definisce e applica un piano di audit,  approvato  dall'organo
con funzione di supervisione strategica, per l'esame e la valutazione
dell'adeguatezza e dell'efficacia del sistema dei controlli  interni,
incluso il sistema per la gestione del rischio di  sicurezza,  e  dei
meccanismi adottati dagli agenti utilizzati per  la  prestazione  dei
servizi  di  pagamento  e   dai   soggetti   convenzionati   per   la
distribuzione e il rimborso della moneta elettronica per  conformarsi
agli obblighi in materia di lotta al riciclaggio e  finanziamento  al
terrorismo.  Il  piano  di  audit  prevede,  tra  l'altro,  specifici
controlli sull'intera rete di succursali, agenti  utilizzati  per  la
promozione e conclusione dei contratti relativi alla prestazione  dei
servizi di pagamento e soggetti convenzionati per la distribuzione  e
il rimborso di moneta elettronica; 
    b) formula  raccomandazioni  agli  organi  aziendali  basate  sui
risultati delle verifiche effettuate in base al piano di audit  e  ne
verifica l'osservanza. 
  Le  funzioni  aziendali  di  controllo   presentano   agli   organi
aziendali, almeno una volta all'anno, relazioni sull'attivita' svolta
e  forniscono  agli  stessi  organi  consulenza  per  i  profili  che
attengono ai compiti di controllo svolti. 
 
                                                           Allegato B 
 
Obblighi a carico degli istituti nel  caso  di  esternalizzazione  di
funzioni operative relative ai servizi di pagamento, all'emissione di
                  moneta elettronica o importanti. 
 
  Una funzione operativa si considera  importante  nel  caso  in  cui
un'anomalia nella sua esecuzione o la sua mancata esecuzione possano: 
    - mettere a repentaglio la capacita' dell'istituto di  continuare
a conformarsi ai requisiti relativi alla sua  autorizzazione  o  agli
altri  obblighi  ad  esso  applicabili  ai   sensi   delle   presenti
disposizioni; 
    - compromettere gravemente  i  suoi  risultati  finanziari  o  la
solidita'  o  la  continuita'  dei  suoi  servizi  di   pagamento   o
dell'attivita' di emissione di moneta elettronica; 
    - costituire un pregiudizio per  il  regolare  funzionamento  del
sistema dei pagamenti. 
  Gli istituti  che  esternalizzano  funzioni  operative  relative  a
servizi  di  pagamento,  all'emissione  di   moneta   elettronica   o
importanti o che esternalizzano il sistema informativo  o  componenti
critiche dello stesso assicurano che: 
    a)   l'esternalizzazione   non   determini   la   delega    della
responsabilita' da parte degli organi aziendali; 
    b) non siano alterati il rapporto e  gli  obblighi  dell'istituto
nei confronti dei suoi  clienti  nella  prestazione  dei  servizi  di
pagamento o nell'attivita' di emissione di moneta elettronica; 
    c) non sia messo a repentaglio il rispetto delle  condizioni  che
l'istituto  deve  soddisfare  per  poter  essere   autorizzato   alla
prestazione dei servizi di pagamento o all'attivita' di emissione  di
moneta elettronica e per conservare tale autorizzazione. 
  In relazione a cio', gli istituti, quando  concludono  o  applicano
accordi di esternalizzazione di funzioni operative relative a servizi
di pagamento, di emissione di moneta elettronica o importanti,  o  di
esternalizzazione del sistema informativo o  di  componenti  critiche
dello stesso assicurano che siano soddisfatte le condizioni seguenti: 
    a) il fornitore  di  servizi  disponga  della  competenza,  della
capacita' e di qualsiasi autorizzazione  richiesta  dalla  legge  per
esercitare le funzioni  esternalizzate  in  maniera  professionale  e
affidabile; 
    b) il fornitore di servizi presti  i  servizi  esternalizzati  in
maniera efficace; a questo scopo l'istituto si dota di metodi per  la
valutazione del livello dei servizi di tale fornitore; 
    c)  il  fornitore  sorvegli  adeguatamente   l'esecuzione   delle
funzioni esternalizzate e  gestisca  in  modo  appropriato  i  rischi
connessi con l'esternalizzazione; 
    d) l'istituto conservi la competenza  richiesta  per  controllare
efficacemente le funzioni  esternalizzate  e  per  gestire  i  rischi
connessi all'esternalizzazione e controlli tali funzioni  e  gestisca
tali rischi; in  tale  ambito  individua  all'interno  della  propria
organizzazione  un  responsabile   del   controllo   delle   funzioni
esternalizzate ("referente per le attivita' esternalizzate"); 
    e) il  fornitore  di  servizi  informi  l'istituto  di  qualsiasi
sviluppo che potrebbe incidere in modo rilevante sulla sua  capacita'
di eseguire le funzioni  esternalizzate  in  maniera  efficace  e  in
conformita' con la normativa e i requisiti vigenti; 
    f)  vi  siano  clausole  risolutive   espresse   che   consentano
all'istituto di porre termine  all'accordo  di  esternalizzazione  in
presenza  di  eventi  che  possano  compromettere  la  capacita'  del
fornitore di garantire il servizio  ovvero  quando  si  verifichi  il
mancato rispetto del livello di servizio concordato; 
    g)  il  fornitore  di  servizi  collabori  con  le  autorita'  di
vigilanza per quanto riguarda le attivita' esternalizzate; 
    h) l'istituto, i  suoi  revisori  contabili  e  le  autorita'  di
vigilanza abbiano effettivo accesso ai dati relativi  alle  attivita'
esternalizzate e ai locali in cui opera il fornitore di  servizi;  le
autorita' di vigilanza  siano  in  grado  di  esercitare  i  predetti
diritti di accesso; 
    i)  il  fornitore  di  servizi  garantisca  la  protezione  delle
informazioni riservate relative all'istituto e ai suoi clienti; 
    j) l'istituto e il fornitore di servizi  adottino,  applichino  e
mantengano un piano di emergenza per il ripristino  dell'operativita'
dei  sistemi  in  caso  di  disastro  e  la  verifica  periodica  dei
dispositivi di back-up, quando cio' sia necessario in  considerazione
della funzione esternalizzata; 
    k) i diritti  e  gli  obblighi  rispettivi  dell'istituto  e  del
fornitore di servizi siano chiaramente definiti e specificati  in  un
accordo scritto. 
  Distribuzione e rimborso di moneta elettronica 
  Gli istituti di moneta elettronica, quando concludono  o  applicano
accordi  di  distribuzione  e  rimborso  della  moneta   elettronica,
assicurano che siano soddisfatte, ove applicabili, le  condizioni  di
cui al precedente paragrafo. 
  Fermo restando il rispetto delle  condizioni  sopra  elencate,  nel
caso in cui il soggetto  convenzionato  che  distribuisce  la  moneta
elettronica riceve direttamente dal cliente le somme a  fronte  della
moneta  elettronica  da  emettere  e  rilascia   contestualmente   lo
strumento di pagamento  rappresentativo  (fisico  o  virtuale)  della
stessa, l'accordo di esternalizzazione definisce anche: 
    - le modalita' e i termini mediante i quali gli importi  ricevuti
sono riconosciuti all'istituto di moneta elettronica, anche  al  fine
di determinare il momento di emissione della moneta elettronica; 
    -  i  presidi  adottati  a  fronte  del  rischio   connesso   con
comportamenti  del  soggetto   distributore   in   violazione   delle
disposizioni vigenti. 
  Il  servizio  di  distribuzione  della  moneta   elettronica   puo'
includere  la  stipula  del  contratto   con   il   cliente,   previo
assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela  nel
rispetto delle vigenti disposizioni in  materia  di  prevenzione  del
riciclaggio e del finanziamento al terrorismo.